Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3559 del 2025, proposto dall’avvocato Mario Caliendo, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1955/2024 del 2 dicembre 2024 (RG n. 6551/2024), reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR PA nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato Mario Calendo agisce in proprio per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n.1955/2024 reso in data 2 dicembre 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in relazione alla condanna del Comune di Caserta al pagamento delle spese di lite riconosciute (in riferimento al giudizio promosso dalla società Falco S.r.l., allibrato al n. rg. 6551/2024) nella misura di euro 2.242,00 per compenso professionale ed euro 379,50 ed euro 27,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del ricorrente nella qualità di procuratore antistatario nell’anzidetto giudizio;
2. Si espone in ricorso che ottenuta l’esecutorietà (in data 27 gennaio 2025) dell’anzidetto decreto (in quanto non opposto dall’Amministrazione civica intimata), lo stesso è stato ritualmente notificato all’Amministrazione in forma esecutiva il giorno 5 febbraio 2025;
-che, quindi, il termine di grazia previsto in favore della P.A. per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è scaduto;
- che, tuttavia, il Comune intimato persisteva nel suo inadempimento, sicché la ricorrente proponeva ricorso ex art. 112 c.p.a, istando per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione a corrispondere al ricorrente le somme riconosciute dal titolo azionato;
3. Parte ricorrente ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione in uno alla condanna della stessa al pagamento della penalità di mora.
4. Il Comune di Caserta, seppur ritualmente intimato, non si è costituito per contestare la domanda azionata.
5. Considerato preliminarmente che il decreto ingiuntivo risulta idoneo ad acquistare efficacia di cosa giudicata con riferimento al diritto in esso attestato, per quanto attiene sia l'individuazione del creditore e del debitore sia l'indicazione dell'importo dovuto (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2023, n. 2912), e sulle pubbliche amministrazioni incombe l'obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che abbiano acquistato autorità di cosa giudicata (T.A.R. Campania - OL, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6096/2022);
6. Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo e all'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, tenuto conto che il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 12 luglio 2025 all’Amministrazione intimata e che il titolo azionato è stato notificato in data 5 febbraio 2025;
7. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all'intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
- che nel caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, viene nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delegare, all'interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del precedente;
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, OL, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT";
- di dover altresì disporre, a carico dell'Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all'Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l'insediamento del Commissario ad acta);
8. Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l'ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Comune di Caserta di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a, in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delegare, all'interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna il Comune di Caserta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 700,00 (settecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI AS Di OL, Presidente
AR PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR PA | LI AS Di OL |
IL SEGRETARIO