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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 469/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele sono comparsi il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. Romano, e, per l' l'avv. Bo Per nessuno compare. CP_2
L'avv. Romano insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Bonetti insiste come in memoria difensiva e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 469/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
469/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Ottavio Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 lessandro Caprioli, ed elettivamente domiciliata a Lecce, via Scarambone 56
terza chiamata
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024, il ricorrente, a seguito d'opposizione all'esecuzione ex art. 618-bis c.p.c., ha introdotto la presente azione d'accertamento negativo rispetto alle pretese contributive dell' di cui agli avvisi di addebito del 23.07.2022, notificato il 6.8.2022, e del 24.12.2022, notificato il 24.01.2023, entrambi attinenti ai contributi relativi agli anni 2015 e 2016 alla Gestione commercianti, alla quale il ricorrente fu iscritto d'ufficio quale accomandatario della Studio 2M s.a.s.. A sostegno della sua iniziativa ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, la parziale prescrizione dei crediti, relativi agli anni 2015 e 2016 in relazione alle date di notifica degli avvisi d'addebito, e la nullità delle medesime notifiche, recanti una firma invalida.
* 2. L' si è costituito in giudizio sostenendo la tardività delle doglianze del ricorrente, da proporsi nel termine di cui all'art. 24, comma 5 e 6, d. lgs. n. 46 del 1999. Ha poi sostenuto anche l'infondatezza nel merito di tutte le difese proposte e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, a favore di Controparte_4 nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.
* 3. In merito alla riconvenzionale, il ricorrente ne ha sostenuto l'inammissibilità perché tale richiesta, proposta senza il contraddittorio con avrebbe dovuto CP_2 essere veicolata mediante reclamo all'ordinanza contestata.
* 4. Sull'assunto che la domanda proposta da in quanto destinata a spiegare effetti nella sfera giuridica di un terzo, non potesse essere adottata se non nel contraddittorio con esso, il giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
* 5. si è costituita in giudizio indicando d'essere già stata soddisfatta CP_2 dall' rispetto alla statuizione sulle spese adottata nella fase sommaria. Ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla vicenda per cui è causa.
* 6. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 7. Così ricostruito l'iter processuale, va immediatamente chiarita l'infondatezza delle difese con cui il ricorrente ha sostenuto l'invalidità delle notifiche degli avvisi d'addebito, vizio asseritamente derivante dal fatto che essi recano in calce il nome del Direttore della sede di Gorizia e la dizione “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993”. Si tratta infatti di atti pacificamente trasmessi a mezzo p.e.c. [cfr. docc.. 4 e 5
, messaggi che non lasciano alcun dubbio sull'ente di provenienza. Non assume rilievo la mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, ben identificato. D'altra parte, la deduzione di questo vizio è plasticamente tardiva, trattandosi di vizio da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso d'addebito ex art. 24, comma 5, d. lgs. n. 46 del 1999, atteso che l'originaria iniziativa in giudizio del ricorrente rimonta al 10.07.2023.
* 8. Chiariti questi aspetti, il termine di decadenza predetto preclude senz'altro di porre in discussione la sussistenza dei presupposti in base ai quali il ricorrente è stato iscritto alla Gestione commercianti e, di seguito, il merito della pretesa contributiva.
8.1. Parimenti non scrutinabile è poi l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi d'addebito. Il ricorrente ha sostenuto che la data di loro notifica sia postuma alla maturazione del fatto estintivo. La sua eccezione, dunque, s'appunta su un profilo già relativo agli avvisi d'addebito. Va allora ricordato che laddove, come nella specie, «si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46 del 1999 nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo» [Cass., n. 29294/2019]. Nel concreto, come detto, non vi sono dubbi sull'idoneità della notifica. Ne deriva la tardività dell'opposizione.
* 9. L'esito del presente giudizio induce a ritenere che la statuizione sulle spese adottata dal giudice nella fase sommaria vada rimeditata. Nulla osta ad una pronuncia sul punto. «La regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione – spiega la Cassazione - può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione» [Cass., n. 4748/2023]. I motivi d'opposizione proposti in quella fase, in parte coincidenti con quelli veicolati dal ricorso introduttivo del presente giudizio, si palesavano già all'epoca tardivi, sicché le spese di vanno poste Controparte_4 integralmente a carico del ricorrente, che ha evocato in giudizio quell'Ente proponendo, in opposizione al pignoramento presso terzi, difese inammissibili.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese Controparte_4 della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Alessandro Caprioli;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese del giudizio, che liquida in euro 1.865,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese Controparte_4 del giudizio, che liquida in euro 886,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
Gorizia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele sono comparsi il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. Romano, e, per l' l'avv. Bo Per nessuno compare. CP_2
L'avv. Romano insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Bonetti insiste come in memoria difensiva e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 469/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
469/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Ottavio Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 lessandro Caprioli, ed elettivamente domiciliata a Lecce, via Scarambone 56
terza chiamata
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024, il ricorrente, a seguito d'opposizione all'esecuzione ex art. 618-bis c.p.c., ha introdotto la presente azione d'accertamento negativo rispetto alle pretese contributive dell' di cui agli avvisi di addebito del 23.07.2022, notificato il 6.8.2022, e del 24.12.2022, notificato il 24.01.2023, entrambi attinenti ai contributi relativi agli anni 2015 e 2016 alla Gestione commercianti, alla quale il ricorrente fu iscritto d'ufficio quale accomandatario della Studio 2M s.a.s.. A sostegno della sua iniziativa ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, la parziale prescrizione dei crediti, relativi agli anni 2015 e 2016 in relazione alle date di notifica degli avvisi d'addebito, e la nullità delle medesime notifiche, recanti una firma invalida.
* 2. L' si è costituito in giudizio sostenendo la tardività delle doglianze del ricorrente, da proporsi nel termine di cui all'art. 24, comma 5 e 6, d. lgs. n. 46 del 1999. Ha poi sostenuto anche l'infondatezza nel merito di tutte le difese proposte e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, a favore di Controparte_4 nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.
* 3. In merito alla riconvenzionale, il ricorrente ne ha sostenuto l'inammissibilità perché tale richiesta, proposta senza il contraddittorio con avrebbe dovuto CP_2 essere veicolata mediante reclamo all'ordinanza contestata.
* 4. Sull'assunto che la domanda proposta da in quanto destinata a spiegare effetti nella sfera giuridica di un terzo, non potesse essere adottata se non nel contraddittorio con esso, il giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
* 5. si è costituita in giudizio indicando d'essere già stata soddisfatta CP_2 dall' rispetto alla statuizione sulle spese adottata nella fase sommaria. Ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla vicenda per cui è causa.
* 6. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 7. Così ricostruito l'iter processuale, va immediatamente chiarita l'infondatezza delle difese con cui il ricorrente ha sostenuto l'invalidità delle notifiche degli avvisi d'addebito, vizio asseritamente derivante dal fatto che essi recano in calce il nome del Direttore della sede di Gorizia e la dizione “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993”. Si tratta infatti di atti pacificamente trasmessi a mezzo p.e.c. [cfr. docc.. 4 e 5
, messaggi che non lasciano alcun dubbio sull'ente di provenienza. Non assume rilievo la mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, ben identificato. D'altra parte, la deduzione di questo vizio è plasticamente tardiva, trattandosi di vizio da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso d'addebito ex art. 24, comma 5, d. lgs. n. 46 del 1999, atteso che l'originaria iniziativa in giudizio del ricorrente rimonta al 10.07.2023.
* 8. Chiariti questi aspetti, il termine di decadenza predetto preclude senz'altro di porre in discussione la sussistenza dei presupposti in base ai quali il ricorrente è stato iscritto alla Gestione commercianti e, di seguito, il merito della pretesa contributiva.
8.1. Parimenti non scrutinabile è poi l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi d'addebito. Il ricorrente ha sostenuto che la data di loro notifica sia postuma alla maturazione del fatto estintivo. La sua eccezione, dunque, s'appunta su un profilo già relativo agli avvisi d'addebito. Va allora ricordato che laddove, come nella specie, «si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46 del 1999 nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo» [Cass., n. 29294/2019]. Nel concreto, come detto, non vi sono dubbi sull'idoneità della notifica. Ne deriva la tardività dell'opposizione.
* 9. L'esito del presente giudizio induce a ritenere che la statuizione sulle spese adottata dal giudice nella fase sommaria vada rimeditata. Nulla osta ad una pronuncia sul punto. «La regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione – spiega la Cassazione - può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione» [Cass., n. 4748/2023]. I motivi d'opposizione proposti in quella fase, in parte coincidenti con quelli veicolati dal ricorso introduttivo del presente giudizio, si palesavano già all'epoca tardivi, sicché le spese di vanno poste Controparte_4 integralmente a carico del ricorrente, che ha evocato in giudizio quell'Ente proponendo, in opposizione al pignoramento presso terzi, difese inammissibili.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese Controparte_4 della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Alessandro Caprioli;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese del giudizio, che liquida in euro 1.865,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese Controparte_4 del giudizio, che liquida in euro 886,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
Gorizia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri