Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 64
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Monocratico dott. Gabriele Allieri del Tribunale di Gorizia, riguarda un'azione di accertamento negativo promossa da un ricorrente contro le pretese contributive di un ente previdenziale. Il ricorrente ha contestato la legittimità degli avvisi di addebito, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, la parziale prescrizione dei crediti e la nullità delle notifiche per vizi formali. Dall'altra parte, l'ente ha eccepito la tardività delle doglianze e ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Il Giudice ha dichiarato inammissibili le domande del ricorrente, ritenendo infondate le sue argomentazioni riguardo all'invalidità delle notifiche, considerandole valide e tempestive. Ha inoltre escluso la possibilità di discutere la prescrizione dei crediti, poiché le ragioni estintive avrebbero dovuto essere sollevate entro un termine specifico, già scaduto. Infine, il Giudice ha condannato il ricorrente a rifondere le spese legali, stabilendo un importo complessivo a carico suo, in virtù della soccombenza. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme processuali e sostanziali, evidenziando l'importanza del rispetto dei termini di decadenza e della corretta notifica degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 64
    Giurisdizione : Trib. Gorizia
    Numero : 64
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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