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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 2068 dell'anno 2018 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del Parte_1
curatore fallimentare p.t.
rappresentate e difese dall'Avv. Michele Fumarola Parte_2
OPPONENTI
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Michele
Abbattista,
OPPOSTA
nonché
– società unipersonale, e per essa, quale Controparte_2
mandataria, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Michele
Abbattista,
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 03.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 06.11.2024, la causa era riservata per la decisione,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
, in qualità di debitrice principale, e la società Parte_1
Cont
quale garante della prima in forza di atto di Parte_3
fideiussione omnibus, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore della Controparte_5
, con cui veniva loro ingiunto di pagare, in solido, l'importo
[...]
di € 82.497,18, oltre interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione all'esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto corrente n. 75.1000710, acceso dalla società
[...]
in data 11.07.2006 presso la Parte_1 Controparte_1
– filiale di Martina Franca.
[...]
Gli opponenti invocavano la revoca del decreto opposto, contestando l'invalidità e/o l'inefficacia delle condizioni generali del contratto di conto corrente oggetto di causa, in particolare relativamente alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, anatocismo,
commissioni di massimo scoperto, valute, interessi usurari, oltre alla violazione della normativa antitrust, contestando altresì gli addebiti legati al contratto di conto anticipi n. 1000717 ed al contratto anticipo fatture n. 1000751, collegati al conto corrente ordinario.
Concludevano, pertanto, per l'accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti, spiegando domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.
2 Si costituiva in giudizio parte opposta chiedendo, in via preliminare,
la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e della domanda riconvenzionale perché infondata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed esperito,
con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
In corso di causa interveniva la società società Controparte_2
unipersonale e, per essa, quale mandataria, Controparte_3
, quale cessionaria del credito, facendo proprie le difese e le
[...]
conclusioni della cedente.
In seguito al fallimento della società debitrice principale, in data
17.11.2022 si costituiva in giudizio la Parte_1
facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e
[...]
conclusioni già formulate da parte attrice in bonis, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnico contabile, oggetto di successiva rinnovazione, era riservata per la decisione all'udienza del 03.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è in parte fondata.
Nel merito, deve premettersi che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la
3 fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che “oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. tramite la produzione dei documenti contrattuali:
contratto di c/c n. 100710, datato 11.07.2006, intrattenuto dalla
[...]
presso la filiale di Martina Franca della Parte_1 [...]
estratto ex art. 50 TUB, estratti conto del Controparte_1
c/c ordinario n. 1000710 dall'11.07.2006, data di accensione, al
04.10.2017, data di estinzione per passaggio a sofferenza del saldo debitore di € -82.497,18; contratto di affidamento del 18.07.2014;
contratto di affidamento del 17.02.2015 e contratto di affidamento del
26.02.2016; fideiussione omnibus del 26.02.2016 (allegati al fasc.
monitorio).
Il ricorso monitorio si fonda sul contratto di conto corrente ordinario n. 1000710, datato 11.07.2006, intrattenuto dalla Parte_1
presso la filiale di Martina Franca della
[...] Controparte_6
[...] e garantito da fideiussione omnibus per l'importo massimo
[...]
Co di € 825.000,00 prestata dalla società Parte_3
Le società opponenti, nel proporre opposizione, hanno introdotto domande nuove, invocando il collegamento negoziale tra il contratto oggetto del decreto ingiuntivo ed altri due contratti, non oggetto della fase monitoria, il contratto di conto anticipi n. 1000717 ed il contratto anticipo fatture n. 1000751, lamentando l'applicazione di clausole illegittime sul conto corrente azionato in forza di giroconto dai conti anticipi e fatture.
Deve, quindi, distinguersi, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca
(proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Nell'esperire azione di ripetizione d'indebito, il correntista,
infatti, assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì,
onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con
5 la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 30822/2018).
Pertanto, il correntista attore è tenuto a produrre in giudizio,
unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto,
anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni.
Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la in qualità CP_1
di attrice in sede monitoria o convenuta riconvenzionale in sede di giudizio di merito, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna.
Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c, non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass.
9 giugno 2008, n. 15162).
Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto
6 pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c.,
la relativa prova incombe pur sempre sull'attore.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nuovamente sul problema del riparto dell'onere probatorio, affermando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”
(Cass. ordinanza n. 33009/2019; Cass. N. 19566/2021).
E' vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto,
oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio,
della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova
(Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
Cass. 17
aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486); tale criterio,
tuttavia, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto,
prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B.,
art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al
7 cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (Cassazione n. 17923/2016).
Diverso è il caso in cui l'attore deduca la mancanza di forma scritta del contratto (prevista ad substantiam), in quanto in tale ipotesi la
Banca convenuta che ha percepito interessi ultralegali, commissioni,
spese e simili, dovrà dimostrare il proprio adempimento attraverso la produzione di copia del contratto scritto. Ancora, la è tenuta CP_1
a fornire la prova del contratto nell'ipotesi in cui abbia formulato,
nel medesimo giudizio attivato dal correntista, una domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell'eventuale saldo negativo portato dal conto corrente, dovendo in tale caso provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Va, peraltro, precisato, che le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB
consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210
c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la banca non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale. Pur sussistendo contrasto in giurisprudenza sull'effettiva ampiezza del diritto sancito dall'art. 119 TUB, se limitato alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente ed a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” o esteso alla copia dei contratti, tuttavia si deve ritenere, in armonia con l'interpretazione prevalente, che il diritto del cliente a ricevere copia dei contratti sottoscritti derivi dal più generale principio di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
8 Nella specie, parte opponente ha prodotto gli estratti conto completi del conto corrente ordinario n. 1000710, del conto anticipi n. 1000717
e del conto anticipo fatture n. 1000751, senza tuttavia produrre i relativi contratti, in violazione dell'art. 2697 c.c.
Si aggiunga che non è stata fornita prova che le società opponenti abbiano, in sede stragiudiziale, richiesto alla banca copia della documentazione contrattuale ex art. 119 TUB, né hanno formulato nel presente giudizio un ordine di esibizione dei suddetti documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Deve, altresì, evidenziarsi che le società opponenti non hanno dedotto la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, circostanza quest'ultima che avrebbe comportato l'inversione dell'onere probatorio, bensì la mancata consegna di copia degli stessi da parte dell'istituto di credito, circostanza che avrebbe comunque legittimato l'istanza ex artt. 119 TUB-210 c.p.c.
Infine, deve rilevarsi l'inammissibilità del deposito del contratto di conto anticipi su fatture n. 1000751, rinvenuto in cartaceo nel fascicolo d'ufficio, non essendo ritualmente indicato nell'indice compilato al momento della costituzione in giudizio, in violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c., né tra gli allegati alle memorie istruttorie depositate telematicamente, con conseguente inutilizzabilità del documento, rilevabile d'ufficio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c.,
comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice,
che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att.
c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c.
9 Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica” (Cass. ord. n. 19006/2022).
Ciò premesso, alla luce della carenza documentale segnalata sui conti anticipi e fatture e dell'assenza di prove sufficienti a fondare l'esistenza di un collegamento negoziale, avendo l'istituto di credito proposto separato giudizio in relazione agli altri rapporti contrattuali, può procedersi alla rielaborazione del solo conto corrente n. 1000710.
Il contratto contiene l'espressa pattuizione, sia nel contratto originario che nei successivi contratti di affidamento del 18.07.2014,
17.02.2015 e 26.02.2016, dei tassi di interesse a debito e a credito della società correntista, con applicazione degli stessi ovvero dei tassi più favorevoli per la società, come rilevabili dagli estratti conto, in assenza di comunicazioni inerenti alla variazione degli stessi ai sensi dell'art. 118 TUB.
L'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo, ossia l'operazione di addebito degli interessi alla somma capitale, in modo che producano a loro volta interessi, solo in presenza di alcune condizioni elencate dalla stessa norma, condizioni che non ricorrono nei rapporti di conto corrente bancario. La previsione di una forma di capitalizzazione
10 degli interessi deve quindi ritenersi valida solo nei contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 – data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 – qualora le parti abbiano specificamente approvato per iscritto la clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori, come avvenuto nella specie per il periodo compreso tra la data di accensione del contratto (11.07.2006) e il 31.12.2013.
A seguito della modifica operata sull'art. 120 co.2 TUB, il consulente ha applicato a partire dal 01.01.2014 la capitalizzazione semplice degli interessi debitori, mentre per gli interessi creditori ha applicato la capitalizzazione trimestrale anche per il periodo
01.01.2014 – 30.09.2016 come rilevabile dagli estratti conto, e quella annuale a partire dal 01.10.2016.
Le contestazioni sollevate in ordine all'esosità degli interessi applicati ed all'uso di pubblicità ingannevole sono assolutamente generiche e sfornite di supporto probatorio e devono essere rigettate.
La c.m.s. è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma di denaro e può ritenersi validamente pattuita allorquando vi sia la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in particolare quando sono esplicitamente previsti aliquota percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito. Essa è stata disciplinata per la prima volta con l'introduzione dell'art.
2-bis in sede di conversione del d.l. n. 185
del 2008 con l. n. 2 del 2009, successivamente integrato dal d.l. n.
78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009.
Le c.m.s. applicate ai contratti sottoscritti in precedenza sono da considerarsi legittime solo se specificamente approvate per iscritto
11 e solo se pattuite con indicazione dell'aliquota percentuale e dell'esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto
(pena la nullità delle stesse ex artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c.).
Nel caso in esame, va condivisa la ricostruzione operata dal ctu che ha escluso l'applicazione delle predette commissioni, in quanto risulta pattuita solo l'aliquota percentuale, senza l'esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione.
La commissione di disponibilità fondi, invece, applicata a partire dal terzo trimestre 2009, è stata correttamente esclusa dal ricalcolo fino al 18.07.2014 perché pattuita solo con il contratto di affidamento stipulato in tale data;
successivamente addebitata nei limiti pattuiti.
La commissione di istruttoria veloce, addebitata nel secondo e terzo trimestre del 2017, sebbene pattuita nei contratti di affidamento del
18.07.2014, 17.02.2015 e 26.02.2016, è stata espunta dal ricalcolo in quanto il conto corrente ordinario non presentava sconfinamenti relativamente ai periodi di addebito della stessa.
Vi è precisa indicazione espressa dei giorni di valuta nel contratto oggetto di causa.
In ordine alle spese, in ottemperanza ai quesiti posti, il ctu ha incluso nel calcolo spese e diritti di commissione, regolarmente pattuiti, così come addebitati in estratto conto, non ravvisando motivi per ritenere non congrui tali addebiti.
Infine, con riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari, la circostanza che l'istituto di credito abbia sin dall'accensione del conto variato i tassi concordati in origine,
applicando tassi più favorevoli al correntista e costantemente sotto soglia consentono di lasciare inalterato il conteggio del saldo debitore operato al riguardo dall'istituto di credito.
12 Richiamando sul punto le risposte alle osservazioni rese dal ctu in replica alle osservazioni di parte, deve concludersi per l'esistenza di un saldo a debito della società opponente pari a € 74.894,50 in relazione al conto corrente ordinario n. 1000710.
La circostanza che la società debitrice sia medio tempore stata assoggettata a fallimento non consente di emettere sentenza di condanna a suo carico, dovendo il credito essere oggetto di ammissione al passivo secondo la procedura disciplinata dal RD 267/1942, con conseguente improcedibilità della domanda di condanna, rilevabile d'ufficio.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 per conformità allo schema ABI, deve osservarsi che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte: “Configura
un'ipotesi di «nullità speciale» quella posta attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea e 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'« ordine pubblico economico »,
cosicché si tratta di nullità ulteriore rispetto a quelle che il sistema già conosceva, avente una portata più ampia della nullità
codicistica (art. 1418 cod. civ.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento — come la « nullità di protezione » nei contratti del consumatore e la nullità nei rapporti tra imprese — in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un «nesso funzionale»,
non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. Pertanto, i contratti di fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali, dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità di vigilanza di settore, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
13 comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza —, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU.,
30/12/2021, n.41994). La pronuncia fa seguito, chiarendone le conseguenze, al provvedimento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n.
55 emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del III co. dell'art. 20 della legge n. 287 del 1990, che ha ritenuto censurabili le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, contemplanti la clausola n. 2, denominata “di reviviscenza”, la clausola n. 8, denominata “sopravvivenza”, ed infine la clausola n. 6, denominata “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957
cod. civ.”
Nella specie, la fideiussione di cui si discute è stata rilasciata nel
2016, quindi pacificamente “al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (..),
spettando alla stessa parte opponente fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito”
(Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 03/02/2023).
Parte opponente non ha, quindi, assolto al proprio onere probatorio,
non producendo alcun documento, né articolando alcuna istanza istruttoria al fine di provare sia la configurabilità di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo in esame che la sua estensibilità alle fideiussioni in questione.
14 Tardiva l'eccezione sulla liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta parzialmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente condanna del solo fideiussore, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento della somma di € 74.894,50 nei confronti della cessionaria.
Invero, l'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta
(Cass. Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent.
n. 10229/2002).
Dall'accertamento del debito in capo alle opponenti discende il rigetto della domanda riconvenzionale da queste ultime proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr.
Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007), applicati i valori medi.
Spese di ctu compensate tra le parti, in ragione della parziale rideterminazione della somma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla cur
[...]
Cont e dalla avverso il decreto Controparte_7 Parte_3
ingiuntivo emesso dal Tribunale adito su ricorso presentato da
[...]
con l'intervento di Controparte_5 Controparte_8
unipersonale, così provvede:
[...]
15 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo;
- accerta l'esistenza di un saldo debitore di € 74.894,50 in relazione al conto corrente ordinario n. 1000710 in luogo del saldo azionato in via monitoria;
- dichiara improcedibile la domanda di condanna nei confronti della curatela fall.;
Cont
- condanna , nei limiti della fideiussione prestata, al Parte_3
pagamento della somma di € 74.894,50 oltre interessi come richiesti nei confronti della cessionaria intervenuta;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della cessionaria intervenuta, che liquida in € 14.000,00,
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di ctu tra le parti.
Bari, 05/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,