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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa RA OR Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa AR GE Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5742/2025 R.G.,
TRA
nata a [...] l'[...] ( ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Gaetano Cucuzza, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
Interventore ex lege
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs. n. 150/11.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 19.11.2025, sulle conclusioni precisate come verbale in atti.
Il PM nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, ha chiesto la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e la modifica del proprio nome da
“ a ”, al fine di vedere pienamente riconosciuto il suo diritto ad affermare Pt_1 Per_1 la propria identità di genere.
Alla luce della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, le domande attoree meritano accoglimento.
L'odierna ricorrente è di stato libero e senza prole.
La documentazione in atti e le risultanze istruttorie comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso e confermano l'esistenza di una condizione di disforia di genere priva di connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, dal 2023 ha intrapreso un percorso psicoterapico ed ha avviato, sin dal maggio 2024, una terapia ormonale di tipo “mascolinizzante”, come da documentazione in atti.
Sentita liberamente in udienza, la ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: < ho avvertito consapevolmente verso la prima media che ero a disagio nel mio genere, ma anche prima avevo avuto dei segnali non capiti perché ero piccola;
ad esempio mi faceva piacere se mi chiamavano maschiaccio;
dalla prima media ho acquisito più consapevolezza anche perché era il periodo del Covid e ho avuto più tempo per riflettere, ne ho inizialmente parlato con mia sorella, che mi ha sostenuto nella mia scelta;
adesso nel mio gruppo sociale sono noto come , a partire dal 1 °superiore, da quando ho conosciuto persone nuove;
ho Per_1
cambiato scuola per trovarmi più a mio agio, perché nella vecchia scuola i professori non sono stati comprensivi;
vorrei assumere in via definitiva il nome , nome di un mio Per_1
zio che è venuto a mancare;
ho iniziato il percorso con le terapie ormonali a maggio 2024, ed è ancora in corso, sono soddisfatto dell'andamento del percorso. Ho invece terminato i colloqui psicologici presso l'ASP poiché non più necessari. Vorrei in futuro sottopormi ad intervento chirurgico e ove necessario chiedo di essere a ciò autorizzato>>.
A sostegno della fondatezza della domanda è stata prodotta una relazione psicologico- clinica del 28.06.2024 a firma del Dott. , Dirigente Psicologico dell'ASP Persona_2 3 di Catania U.O.S. di Psicopatologia d. Adolescenza, nella quale si evidenzia la diagnosi di “disforia di incongruenza di genere”, nonché una relazione clinica del 12.05.2025, a firma del dott. medico presso la struttura pubblica ASP3 di Catania – Equipe Persona_3
Multidisciplinare Disforia di Genere – il quale conferma l'esistenza di un'incongruenza di genere gino-androide e la volontà del paziente di ottenere l' autorizzazione alla conversione anagrafica e “possibilmente alla riattribuzione chirurgica del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico”, concludendo che “la procedura è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente, che è peraltro pronto e idoneo”.
*********
Tanto premesso in fatto, sulla base degli elementi sopra indicati, deve ritenersi che il ricorrente (da ora innanzi al maschile) presenta una “disforia di genere” che l'ha portato nel tempo a costruire e mantenere un'univoca e consolidata identità psicologica di genere maschile;
inoltre, sono da escludere disturbi nevrotici, psicotici o di personalità, con conseguente fondatezza della domanda, e idoneità ad adeguare i propri caratteri sessuali alla personalità di genere acquisita.
In diritto occorre richiamare gli insegnamenti della Corte costituzionale (sent. n. 221/2015)
e della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/2015).
La Corte di Cassazione ha precisato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 non impongono necessariamente la previa demolizione, totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari;
dette norme vanno lette alla luce dell' “esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.” (Cass. Civ. 20.07.2015, n.15138).
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con l'evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass.
Civ. 20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento evidenziando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”
(Corte Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Nel caso in esame, l'audizione personale e la documentazione acquisita confermano il percorso di transizione intrapreso, nonché la serietà, stabilità e irreversibilità della decisione di di passare dal genere femminile a quello maschile;
il ricorrente ha Parte_1
manifestato la piena consapevolezza della sua identità di genere e all'affermazione della stessa nel suo contesto sociale;
anche la relazione clinica del 28.06.2024 a firma del Dott.
, Dirigente del Dipartimento dell'ASP 3 di Catania e la relazione del Persona_2
12.05.2025, a firma della dott. medico presso la struttura pubblica ASP3 di Persona_3
Catania - Equipe Multidisciplinare Disforia di Genere - confermano che il ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedere all' attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del ricorrente.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta formulata, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile, con la sostituzione del nome
“ con “ ”. Pt_1 Per_1
Quanto alla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, occorre richiamare la recente sentenza n. 143/2024 della Corte
Costituzionale che, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti evidenziato come risulti irragionevole, e quindi contrario all'art. 3 Cost., richiedere l'autorizzazione giudiziale in tali ipotesi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso la necessità dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.
Il Tribunale quindi, facendo applicazione della richiamata pronuncia, ribadisce in questa sede che non occorre alcuna autorizzazione al trattamento chirurgico e che sussiste il diritto del ricorrente ad accedere ai trattamenti medici e chirurgici di adeguamento senza necessità di preventiva autorizzazione giudiziale.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 5742/2025 R.G., così statuisce:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] Parte_1
l'11/04/2007 ) - Atto N. 25 parte 2 serie B - anno 2007 – Comune C.F._1 di Mascalucia, modificando l'attribuzione di sesso ex art. 2 ult. co. L. 164/82 da femminile a maschile e sostituendo il nome “ con “ ”. Pt_1 Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 21.11.25.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AR GE RA OR
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa RA OR Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa AR GE Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5742/2025 R.G.,
TRA
nata a [...] l'[...] ( ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Gaetano Cucuzza, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
Interventore ex lege
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs. n. 150/11.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 19.11.2025, sulle conclusioni precisate come verbale in atti.
Il PM nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, ha chiesto la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e la modifica del proprio nome da
“ a ”, al fine di vedere pienamente riconosciuto il suo diritto ad affermare Pt_1 Per_1 la propria identità di genere.
Alla luce della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, le domande attoree meritano accoglimento.
L'odierna ricorrente è di stato libero e senza prole.
La documentazione in atti e le risultanze istruttorie comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso e confermano l'esistenza di una condizione di disforia di genere priva di connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, dal 2023 ha intrapreso un percorso psicoterapico ed ha avviato, sin dal maggio 2024, una terapia ormonale di tipo “mascolinizzante”, come da documentazione in atti.
Sentita liberamente in udienza, la ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: < ho avvertito consapevolmente verso la prima media che ero a disagio nel mio genere, ma anche prima avevo avuto dei segnali non capiti perché ero piccola;
ad esempio mi faceva piacere se mi chiamavano maschiaccio;
dalla prima media ho acquisito più consapevolezza anche perché era il periodo del Covid e ho avuto più tempo per riflettere, ne ho inizialmente parlato con mia sorella, che mi ha sostenuto nella mia scelta;
adesso nel mio gruppo sociale sono noto come , a partire dal 1 °superiore, da quando ho conosciuto persone nuove;
ho Per_1
cambiato scuola per trovarmi più a mio agio, perché nella vecchia scuola i professori non sono stati comprensivi;
vorrei assumere in via definitiva il nome , nome di un mio Per_1
zio che è venuto a mancare;
ho iniziato il percorso con le terapie ormonali a maggio 2024, ed è ancora in corso, sono soddisfatto dell'andamento del percorso. Ho invece terminato i colloqui psicologici presso l'ASP poiché non più necessari. Vorrei in futuro sottopormi ad intervento chirurgico e ove necessario chiedo di essere a ciò autorizzato>>.
A sostegno della fondatezza della domanda è stata prodotta una relazione psicologico- clinica del 28.06.2024 a firma del Dott. , Dirigente Psicologico dell'ASP Persona_2 3 di Catania U.O.S. di Psicopatologia d. Adolescenza, nella quale si evidenzia la diagnosi di “disforia di incongruenza di genere”, nonché una relazione clinica del 12.05.2025, a firma del dott. medico presso la struttura pubblica ASP3 di Catania – Equipe Persona_3
Multidisciplinare Disforia di Genere – il quale conferma l'esistenza di un'incongruenza di genere gino-androide e la volontà del paziente di ottenere l' autorizzazione alla conversione anagrafica e “possibilmente alla riattribuzione chirurgica del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico”, concludendo che “la procedura è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente, che è peraltro pronto e idoneo”.
*********
Tanto premesso in fatto, sulla base degli elementi sopra indicati, deve ritenersi che il ricorrente (da ora innanzi al maschile) presenta una “disforia di genere” che l'ha portato nel tempo a costruire e mantenere un'univoca e consolidata identità psicologica di genere maschile;
inoltre, sono da escludere disturbi nevrotici, psicotici o di personalità, con conseguente fondatezza della domanda, e idoneità ad adeguare i propri caratteri sessuali alla personalità di genere acquisita.
In diritto occorre richiamare gli insegnamenti della Corte costituzionale (sent. n. 221/2015)
e della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/2015).
La Corte di Cassazione ha precisato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 non impongono necessariamente la previa demolizione, totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari;
dette norme vanno lette alla luce dell' “esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.” (Cass. Civ. 20.07.2015, n.15138).
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con l'evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass.
Civ. 20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento evidenziando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”
(Corte Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Nel caso in esame, l'audizione personale e la documentazione acquisita confermano il percorso di transizione intrapreso, nonché la serietà, stabilità e irreversibilità della decisione di di passare dal genere femminile a quello maschile;
il ricorrente ha Parte_1
manifestato la piena consapevolezza della sua identità di genere e all'affermazione della stessa nel suo contesto sociale;
anche la relazione clinica del 28.06.2024 a firma del Dott.
, Dirigente del Dipartimento dell'ASP 3 di Catania e la relazione del Persona_2
12.05.2025, a firma della dott. medico presso la struttura pubblica ASP3 di Persona_3
Catania - Equipe Multidisciplinare Disforia di Genere - confermano che il ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedere all' attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del ricorrente.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta formulata, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile, con la sostituzione del nome
“ con “ ”. Pt_1 Per_1
Quanto alla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, occorre richiamare la recente sentenza n. 143/2024 della Corte
Costituzionale che, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti evidenziato come risulti irragionevole, e quindi contrario all'art. 3 Cost., richiedere l'autorizzazione giudiziale in tali ipotesi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso la necessità dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.
Il Tribunale quindi, facendo applicazione della richiamata pronuncia, ribadisce in questa sede che non occorre alcuna autorizzazione al trattamento chirurgico e che sussiste il diritto del ricorrente ad accedere ai trattamenti medici e chirurgici di adeguamento senza necessità di preventiva autorizzazione giudiziale.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 5742/2025 R.G., così statuisce:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] Parte_1
l'11/04/2007 ) - Atto N. 25 parte 2 serie B - anno 2007 – Comune C.F._1 di Mascalucia, modificando l'attribuzione di sesso ex art. 2 ult. co. L. 164/82 da femminile a maschile e sostituendo il nome “ con “ ”. Pt_1 Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 21.11.25.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AR GE RA OR