Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 371 / 2025
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice dott.ssa Letizia Cajani, nella causa RG N. 371 /2025 promossa con ricorso del 19.2.2025 da
(C.F. in persona del suo amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore sito in Varese Via Valganna n.34, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Cristian Caon presso il cui studio in Varese Via Cavour n.9 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Como Via F. Piadeni n. 11, in persona del legale rappresentante Rag. Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Paglia presso il
[...] C.F._1
cui studio in Como Piazza del Popolo n.14 elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.3.2025 ha pronunciata la seguente
ORDINANZA
PREMESSO
che con ricorso ex art. 700 c.p.c. il in persona dell'Amministratore Parte_1 pro tempore, ha chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza volto ad ottenere l'immediata consegna di tutta la documentazione bancaria, fiscale e contabile afferente allo stesso e in possesso dello del Rag. , deducendo di Controparte_2 Controparte_1
aver nominato in data 17.12.2024 un nuovo amministratore i cui tentativi di entrare in possesso di detta documentazione sarebbero stati vani. Il ricorrente ha poi evidenziato l'urgenza di visionare detti documenti per garantire il regolare svolgimento dell'attività condominiale;
che questa ultima, costituendosi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda ex adverso articolata, contestando la sussistenza dei presupposti per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare, sotto il profilo tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, e rappresentando di aver già consegnato in data 10.3.2025 la documentazione richiesta. Ha poi evidenziato come l'art. 1129 c.c. non preveda un termine perentorio per la consegna.
RITENUTO che il ricorso sia fondato e che pertanto meriti accoglimento per le seguenti ragioni;
RILEVATO
che, con riferimento al fumus boni iuris, l'art. 1129 ottavo comma c.c. impone all'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini;
che analogo obbligo è previsto dall'art. 1713 c.c. nel disciplinare il contratto di mandato, schema cui viene comunemente ricondotto il rapporto che lega l'amministratore al condominio e ai singoli condomini;
che, se da un lato è vero che l'art. 1129 c.c. non prevede un termine per la consegna, dall'altro non pare discutibile che questa debba avvenire prontamente e spontaneamente per garantire la continuità della gestione ordinaria e straordinaria del , evitare situazioni di Parte_1
stallo che possono pregiudicarne i diritti e per mettere il nuovo amministratore nella condizione di espletare l'incarico ricevuto;
che nella fattispecie in esame vi è prova della revoca dell'incarico conferito allo
[...]
del Rag. , essendo stata tale revoca Controparte_3 Controparte_1 deliberata dall'Assemblea del 17.12.2024 con contestuale nomina dello (cfr. Parte_2
doc.2 fascicolo di parte ricorrente);
che inoltre vi è prova scritta che i tentativi di entrare in possesso della documentazione afferente al condominio e ai singoli condomini sono stati vani per lungo tempo e la consegna è stata più volte rinviata con motivazioni pretestuose (cfr. doc. da 3 a 12 fascicolo di parte ricorrente);
che la circostanza per cui parte resistente in data 10.3.2025, ossia dopo quasi tre mesi dalla revoca dell'incarico, abbia consegnato la documentazione di cui al doc. 2 fascicolo di parte resistente non è idonea a fondare una pronuncia di cessata materia del contendere, considerato che l'amministratore di condominio all'udienza dell'11.3.2025 ha eccepito l'incompletezza di quanto
2 ricevuto, eccezione a cui la controparte ha replicato limitandosi a dichiarare la propria disponibilità
a consegnare al più presto eventuali documenti mancanti;
che in ogni caso il comportamento dilatorio tenuto dal resistente giustifica la decisione del di adire l'autorità giudiziaria, tenuto conto che non vi era alcuna garanzia sull'effettiva Parte_1
consegna il 10.3.2025, considerati i pregressi ed ingiustificati rinvii, e della necessità di intervenire tempestivamente essendo anche emersa una situazione debitoria nei confronti dei terzi (cfr. doc. 15
e 16 fascicolo di parte ricorrente);
che, con riferimento al periculum in mora, risulta indispensabile che il nuovo
Amministratore possa disporre immediatamente di detta documentazione ai fini della corretta gestione del condominio. Il ritardo nella sua consegna costituisce un pericolo per il corretto proseguimento della vita condominiale ed è atto pertanto ad integrare il requisito del pregiudizio imminente e irreparabile alla realizzazione del diritto oggetto di tutela in via ordinaria, tanto più se sussiste un'esposizione debitoria del condominio, come nel caso in esame (cfr. doc. 15 e 16 fascicolo di parte ricorrente già richiamati);
che invero l'irreparabilità del danno va ravvisata qualora, in mancanza di un intervento tempestivo, il diritto appaia non più adeguatamente tutelabile nel successivo ed eventuale giudizio di merito, ipotesi che si verifica non solo quando il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica – come per i diritti a contenuto non patrimoniale- ma anche – con riferimento ai diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale - tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio con conseguente determinarsi di uno
"scarto intollerabile" tra danno subito e quello risarcito (cfr. Trib. Catanzaro 10.12.2012);
che infine anche il requisito della residualità risulta rispettato, non sussistendo un rimedio tipico atto a tutelare i diritti esposti a potenziale pregiudizio del condominio e dei singoli condomini;
che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ammesso l'esperibilità della tutela cautelare qui invocata (cfr. Cass. Civ. 6760/2019 per cui: “a norma dell'art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla L. n. 220 del 2012, "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al e ai singoli Parte_1
condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi". Il mancato adempimento di tale dovere rientra tra le ipotesi per cui si può richiedere legittimamente l'adozione di un provvedimento di urgenza, finanche a norma dell'art. 700 c.p.c.”);
3 che infine le spese di lite debbano essere poste a carico di parte resistente ex art. 91 c.p.c. le quali vengono liquidate ex art. 669 octies c.p.c. come in dispositivo secondo i parametri stabiliti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, considerando la fascia di valore compresa tra € 26.001,00 e € 52.000,00 (visto l'art. 5 ed essendo la controversia di natura indeterminabile) con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale, non espletate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione monocratica, nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dal e per Parte_1
l'effetto ORDINA allo Controparte_4
di consegnare immediatamente tutta la
[...]
documentazione contabile, fiscale, amministrativa in possesso afferente al Condominio e ai singoli condomini, ove non ancora consegnata il 10.3.2025;
2. CONDANNA lo Controparte_4
al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] Parte_1 liquidate in € 286,00 per spese vive, € 2.905,00 per onorari, oltre al 15% per spese
[...]
generali, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Varese, 19 marzo 2025
Il Giudice
Letizia CAJANI
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