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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4304/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti ROMEO DANIELA GIOVANNA e PISCIOTTA SILVESTRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 10/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione Parte_1 sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. s. 2021/2022, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Pisciotta Silvestro e Romeo Daniela Giovanna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio - in ragione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in relazione all'anno scolastico analiticamente indicato - quale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche e che per il suddetto anno non gli era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola”
– D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come lui;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale gli riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento oltre alla condanna alle spese Controparte_1 di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, e, pertanto, se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
***
La domanda è fondata, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le
Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del CP_1
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00) per le prime due fasi e disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4304/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti ROMEO DANIELA GIOVANNA e PISCIOTTA SILVESTRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 10/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione Parte_1 sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. s. 2021/2022, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Pisciotta Silvestro e Romeo Daniela Giovanna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio - in ragione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in relazione all'anno scolastico analiticamente indicato - quale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche e che per il suddetto anno non gli era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola”
– D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come lui;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale gli riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento oltre alla condanna alle spese Controparte_1 di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, e, pertanto, se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
***
La domanda è fondata, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le
Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del CP_1
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00) per le prime due fasi e disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno