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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22060/2022 RG
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Forgione (c.f. C.F._3
) e Livia Franco (c.f. , elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio della prima sito in Telese Terme (BN) al Corso Trieste – Palazzo
Uffici
ATTORI
NEI CONFRONTI DI ora Controparte_1 [...] con sede legale in Parabita (LE) alla via Controparte_2
Provinciale Matino n. 5 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa (c.f.
), con studio in Sant'Agata de' Goti (BN) al viale Vittorio Emanuele n. C.F._6
54
CONVENUTA
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Dello Iacono (c.f. C.F._7
), con studio in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35 C.F._8
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano nel senso ivi indicato da intendersi qui riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO 2
Su istanza di e del ora Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale di Benevento, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
n. 1129/2016, ingiungeva a , Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_1 Controparte_3 Parte_3
e , in solido tra loro, di pagare a e del Parte_6 Parte_2 Controparte_1 la somma di euro 249.365,99 oltre interessi come richiesti in Controparte_1 ricorso, nonché la somma di euro 406,00 per spese e di euro 2.135,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA.
Con atto di citazione del 23.11.2016, , e Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendo: - in Parte_1 via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligazione cambiaria azionata dalla NC nei confronti degli opponenti, nonché l'estinzione, l'invalidità e l'inefficacia della fideiussione dai medesimi sottoscritta in data 15.06.2007; - nel merito, di dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto e riconoscere l'insussistenza di qualsiasi credito e/o titolo della NC nei loro confronti.
Con atto di citazione del 13.12.2016, e proponevano Controparte_3 Parte_6 opposizione al predetto decreto ingiuntivo, instaurando un ulteriore giudizio.
Disposta la riunione delle due cause, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale di Benevento, rilevato che: “Le parti opponenti contestavano, altresì, la violazione della legge sulla concorrenza. Nello specifico, le parti opponenti rilevavano che le clausole presenti nel contratto di fideiussione stipulato dalle parti in data 15 Giugno 2007 fossero nulle, giacché ricalcavano i modelli ABI, già definite dalla come fortemente restrittivi della concorrenza. Dalla lettura delle CP_4 clausole contrattuali del contratto di fideiussione del 15 Giugno 2007, emerge una chiara corrispondenza tra quest'ultime e i modelli ABI, espressamente vietati in quanto lesivi della normativa comunitaria antitrust. Al riguardo, occorre ricordare come la legge 287/90 prescrive che la competenza relativa alle azioni di nullità per violazione della presente legge appartenga alle sezioni specializzate per le imprese, di cui al d.lgs. 168/2003, istituite presso taluni Tribunali principali. La questione relativa alla nullità delle clausole del contratto di fideiussione del 15 Giugno 2007 per violazione della legge c.d. antitrust, pertanto, va devolta alla competenza della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli, competente territorialmente.” così statuiva: “
1. separa dalle altre la domanda relativa alla nullità della fidejussione per contrasto con la normativa di tutela della concorrenza;
2. dichiara competente a conoscere della domanda relativa alla nullità della fidejussione per contrasto con la normativa di tutela della concorrenza il Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata per le Imprese;
3. onera le parti della riassunzione nel termine massimo di legge;
4. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di 5. Parte_6 compensa le spese di lite, nel rapporto tra e la Parte_6 [...]
6. sospende il presente giudizio, in attesa della decisione Controparte_5 del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese.” (Sent. n. 1311/2022 del
30/05/2022 del Tribunale di Benevento – versata in atti).
Va rimarcato che nella predetta pronuncia, il Tribunale sannita dichiarava cessata la materia del contendere relativamente a avendo quest'ultimo stipulato una Parte_6 transazione con la CP_1
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.09.2022, , Parte_1 3
e riproponevano le domande di nullità totale Parte_2 Parte_3
o parziale della fideiussione già formulate dinanzi al Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1129/2016 ottenuto dalla e del Controparte_1 [...]
(ora , con il quale erano stati Controparte_1 Controparte_2 condannati, insieme alla , a e a Parte_5 Parte_6 CP_3
, in qualità di fideiussori della in forza della
[...] Parte_7 fideiussione omnibus stipulata in data 15.06.2007 in favore della predetta a pagare in CP_1 via solidale con la debitrice principale la complessiva somma di euro 249.365,99 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché euro 406,00 per spese ed euro 2.135,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e I.V.A..
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola cd. di CP_6 rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come riportate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della NC di AL (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
Inoltre, gli attori sostenevano di dover essere liberati dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la continuato anche dopo il 2010 a fare credito alla società garantita senza CP_1 l'espressa autorizzazione dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio in data 26.01.2023 , il quale eccepiva: - la nullità Controparte_3 della fideiussione per conformità allo schema ABI censurato dalla;
- la nullità CP_4 della stessa per violazione dell'art. 1938 c.c.; - la violazione da parte della NC del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (enunciata tra i motivi di diritto ma non proposta nelle conclusioni), così aderendo alle domande dei riassumenti.
Si costituiva altresì in giudizio in data 19.02.2023 la Controparte_2 la quale eccepiva: - in via pregiudiziale, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, avendo proposto appello avverso la sentenza n. 1311/2022 del Tribunale di
Benevento; - nel merito, il rigetto della domanda di nullità parziale, derivando la fideiussione dall'autonomia privata dei contraenti ed essendo dunque svincolata da ogni collegamento negoziale con l'intesa antitrust; - la corretta qualificazione del contratto in oggetto, da intendersi contratto autonomo di garanzia, in quanto tale non soggetto all'operatività dell'art. 1957 c.c. e, comunque, il rispetto della NC del termine decadenziale previsto dal predetto articolo.
Celebrata la prima udienza in data 21.02.2023, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerata anche l'inammissibilità ed irrilevanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., fissava l'udienza del 22.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande sono infondate e non possono essere accolte.
In primo luogo, si osserva che pende giudizio d'appello avverso la sentenza n. 1311/2022 4 emessa dal Tribunale di Benevento, nel quale l'istituto di credito qui convenuto si duole, tra l'altro, della tardività della questione della nullità antitrust della fideiussione, proposta solo in comparsa conclusionale in via di eccezione dagli opponenti. , Parte_1 [...]
e , invece, spiegando appello incidentale, sostengono che il Parte_3 Parte_2
Tribunale di Benevento abbia errato nel qualificare la garanzia in esame come contratto autonomo di garanzia nella parte motivazionale della sentenza impugnata, da considerarsi invece una fideiussione omnibus.
Dunque, l'omessa produzione in giudizio della comparsa conclusionale con la quale la parte ha sollevato la questione della nullità della normativa antitrust in termini di eccezione riconvenzionale o come domanda non consente allo stato di operare una prognosi sull'esito dell'atto di appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento.
Nel dubbio, la domanda posta all'esame dell'intestato Tribunale deve essere riqualificata come domanda nuova e ciò sul rilievo assorbente che non possa essere riassunta come nuova domanda quella esperita soltanto in via di eccezione nel giudizio a quo. Tanto può sostenersi a fronte anche della proposizione dell'impugnazione con la quale l'istituto bancario censura la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in ordine all'ammissibilità dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust proposta soltanto negli scritti conclusionali
(cfr. atto di appello prodotto in ufficio dalla difesa del convenuto ), che Controparte_3 lascia impregiudicato il potere di scrutinio di questa autorità giudiziaria, in attesa della pronuncia in sede di appello, sulla medesima richiesta riqualificata come domanda nuova.
Peraltro non deve essere ignorato che la riqualificazione della domanda come domanda nuova trova il suo fondamento anche nella scelta degli attori di riassumere il presente giudizio attraverso un atto di citazione in luogo della comparsa di riassunzione prevista dall'art. 125 disp. att. c.p.c. e comunque tale opzione ermeneutica affonda le sue radici nell'esercizio di un potere di qualificazione della domanda rimesso al giudice di merito, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte: “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto
o diverso da quello domandato.” (Cass. Civ. sent. n. 5832/2021; Cass. Civ. ord. n. 30607/2018).
Al riguardo, giova rammentare che la Corte di Cassazione ha anche affermato che:
“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal 5 complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato.” (Cass. Civ. ord. n. 21865/2022).
Fermo quanto innanzi ed in considerazione della pendenza del giudizio di appello che sarà chiamato a pronunciarsi sulla ammissibilità della domanda di accertamento della violazione della normativa antitrust sollevata in sede di comparsa conclusionale, l'unica strada che consente a questo Tribunale di pronunciarsi sulla vicenda rimessa al suo scrutinio non può che essere quello della riqualificazione dell'atto di riassunzione nei termini di nuova domanda, dovendosi rigettare la richiesta dell'istituto di credito di procedere alla sospensione ex art. 295 c.p.c., istituto invocato a sproposito, atteso che il rapporto tra il presente giudizio e la causa pendente in appello al più dovrebbe essere regolato ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10523/1997, Cass. n. 206/1991, Cass. n. 17594/2005, Cass. n. 5186/2012).
Così riqualificata la domanda e venendo al merito, occorre chiarire che il contratto per cui è causa va qualificato non in termini di contratto autonomo di garanzia - come sostenuto dalla convenuta, in virtù della presenza, nello stesso, di una clausola di pagamento “a CP_1 semplice richiesta e senza eccezioni” o di altra similare - ma di fideiussione omnibus.
È di tutta evidenza in primis che risulti pacifico che non possa ritenersi sufficiente l'indicazione “a semplice richiesta” ai fini della qualificazione del regolamento negoziale quale contratto autonomo di garanzia, potendo tale espressione riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito – ossia autonome – sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. 16825/2016).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di una garanzia fideiussoria, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, valorizzando il profilo della causa concreta del contratto (Cass. n. 15108/2013). Deve osservarsi che nel contratto autonomo la causa è di tipo indennitario, visto il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre le garanzie fideiussorie, quali quella per la quale si controverte, assolvono ad una evidente funzione satisfattoria, essendo tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dagli attori, potendosi configurare quali “sostituti” del debitore principale.
Sulla base di tali considerazioni, la garanzia posta all'esame del Tribunale deve essere qualificata come fideiussione.
Va altresì precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994). 6
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la convenuta tra un CP_1 ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto (2007) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la (in funzione di Autorità CP_4 garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_6
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla e la nullità delle CP_4 clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall' CP_6 occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Nella fattispecie, non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte attrice.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'istituto di credito convenuto in data 15.06.2007 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla e sfociato nel provvedimento CP_4 amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente dagli attori fino alla comparsa conclusionale, volta ad ordinare a “i. alla NC di AL l'esibizione delle fideiussioni analizzate dalla medesima nell'istruttoria che ha portato alla pronuncia del provvedimento di sanzione di nullità n. 55/2005; ii. a Controparte_1
l'esibizione delle fideiussioni omnibus dalla stessa fatte sottoscrivere,
[...] previa oscurazione dei dati sensibili riportati sulle medesime, nel 2006, nel 2007 e nel 2008; iii. alle principali banche italiane, tramite la NC di AL, l'esibizione (previo oscuramento dei dati sensibili) delle fideiussioni omnibus fatte sottoscrivere nel corso del 2006, del 2007 e del 2008.”, da cui non potrebbe, comunque, ipso facto ritenersi provato l'indefettibile presupposto del carattere illecito della standardizzazione contrattuale “a valle”, costituito dall'esistenza nell'anno 2007 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” e con 7 riguardo alle fideiussioni omnibus.
Va, infatti, considerato che a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa in questione e se necessario l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Com'è palese, l'oggetto della richiesta attorea è assolutamente generico sia in ordine al destinatario dell'ordine di esibizione sia con riferimento alla documentazione da esibire.
A tale esigenza che i documenti di cui si chiede l'esibizione siano specificamente indicati ai fini della prova dei fatti controversi (su cui, cfr. sent. Cass. nn. 10043/2004 e 12023/2022) si ricollega il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può comunque supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice in senso sostanziale (cfr. sentt. Cass. nn. 20104/2009; 17149/2008; 17948/2006).
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte», le domande attoree dirette ad accertare e far dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
Infine, il Tribunale non può pronunciarsi sulle proposte domande di nullità della fideiussione anche sotto il profilo dell'art. 1938 c.c. (trattandosi di fideiussione di importo programmaticamente indeterminato) nonché sulla domanda di liberazione ex art. 1956 c.c., in quanto non è stata fornita alcuna prova in ordine alla consapevolezza della NC del peggioramento delle condizioni economiche della società garantita dopo la stipulazione della fideiussione.
Per entrambe le suddette domande va dichiarata la litispendenza, a fronte della decisione del
Tribunale di Benevento che ha disposto la riassunzione soltanto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ne consegue che questo Collegio successivamente adito in riassunzione non è legittimato a pronunciarsi su tale segmento della domanda originaria ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice e del convenuto Controparte_3 secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile, in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali, di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_8
nei confronti di
[...] [...]
(ora Controparte_1 Controparte_2
e , disattesa ogni altra istanza, difesa o
[...] Controparte_3 eccezione così provvede:
- dichiara la litispendenza con riferimento alle domande di nullità della fideiussione ex art. 1938 c.c. e di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. pendenti innanzi al Tribunale di
Benevento;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
in solido tra loro al pagamento in favore di
[...] Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali
[...] che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22060/2022 RG
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Forgione (c.f. C.F._3
) e Livia Franco (c.f. , elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio della prima sito in Telese Terme (BN) al Corso Trieste – Palazzo
Uffici
ATTORI
NEI CONFRONTI DI ora Controparte_1 [...] con sede legale in Parabita (LE) alla via Controparte_2
Provinciale Matino n. 5 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa (c.f.
), con studio in Sant'Agata de' Goti (BN) al viale Vittorio Emanuele n. C.F._6
54
CONVENUTA
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Dello Iacono (c.f. C.F._7
), con studio in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35 C.F._8
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano nel senso ivi indicato da intendersi qui riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO 2
Su istanza di e del ora Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale di Benevento, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
n. 1129/2016, ingiungeva a , Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_1 Controparte_3 Parte_3
e , in solido tra loro, di pagare a e del Parte_6 Parte_2 Controparte_1 la somma di euro 249.365,99 oltre interessi come richiesti in Controparte_1 ricorso, nonché la somma di euro 406,00 per spese e di euro 2.135,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA.
Con atto di citazione del 23.11.2016, , e Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendo: - in Parte_1 via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligazione cambiaria azionata dalla NC nei confronti degli opponenti, nonché l'estinzione, l'invalidità e l'inefficacia della fideiussione dai medesimi sottoscritta in data 15.06.2007; - nel merito, di dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto e riconoscere l'insussistenza di qualsiasi credito e/o titolo della NC nei loro confronti.
Con atto di citazione del 13.12.2016, e proponevano Controparte_3 Parte_6 opposizione al predetto decreto ingiuntivo, instaurando un ulteriore giudizio.
Disposta la riunione delle due cause, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale di Benevento, rilevato che: “Le parti opponenti contestavano, altresì, la violazione della legge sulla concorrenza. Nello specifico, le parti opponenti rilevavano che le clausole presenti nel contratto di fideiussione stipulato dalle parti in data 15 Giugno 2007 fossero nulle, giacché ricalcavano i modelli ABI, già definite dalla come fortemente restrittivi della concorrenza. Dalla lettura delle CP_4 clausole contrattuali del contratto di fideiussione del 15 Giugno 2007, emerge una chiara corrispondenza tra quest'ultime e i modelli ABI, espressamente vietati in quanto lesivi della normativa comunitaria antitrust. Al riguardo, occorre ricordare come la legge 287/90 prescrive che la competenza relativa alle azioni di nullità per violazione della presente legge appartenga alle sezioni specializzate per le imprese, di cui al d.lgs. 168/2003, istituite presso taluni Tribunali principali. La questione relativa alla nullità delle clausole del contratto di fideiussione del 15 Giugno 2007 per violazione della legge c.d. antitrust, pertanto, va devolta alla competenza della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli, competente territorialmente.” così statuiva: “
1. separa dalle altre la domanda relativa alla nullità della fidejussione per contrasto con la normativa di tutela della concorrenza;
2. dichiara competente a conoscere della domanda relativa alla nullità della fidejussione per contrasto con la normativa di tutela della concorrenza il Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata per le Imprese;
3. onera le parti della riassunzione nel termine massimo di legge;
4. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di 5. Parte_6 compensa le spese di lite, nel rapporto tra e la Parte_6 [...]
6. sospende il presente giudizio, in attesa della decisione Controparte_5 del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese.” (Sent. n. 1311/2022 del
30/05/2022 del Tribunale di Benevento – versata in atti).
Va rimarcato che nella predetta pronuncia, il Tribunale sannita dichiarava cessata la materia del contendere relativamente a avendo quest'ultimo stipulato una Parte_6 transazione con la CP_1
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.09.2022, , Parte_1 3
e riproponevano le domande di nullità totale Parte_2 Parte_3
o parziale della fideiussione già formulate dinanzi al Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1129/2016 ottenuto dalla e del Controparte_1 [...]
(ora , con il quale erano stati Controparte_1 Controparte_2 condannati, insieme alla , a e a Parte_5 Parte_6 CP_3
, in qualità di fideiussori della in forza della
[...] Parte_7 fideiussione omnibus stipulata in data 15.06.2007 in favore della predetta a pagare in CP_1 via solidale con la debitrice principale la complessiva somma di euro 249.365,99 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché euro 406,00 per spese ed euro 2.135,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e I.V.A..
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola cd. di CP_6 rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come riportate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della NC di AL (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
Inoltre, gli attori sostenevano di dover essere liberati dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la continuato anche dopo il 2010 a fare credito alla società garantita senza CP_1 l'espressa autorizzazione dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio in data 26.01.2023 , il quale eccepiva: - la nullità Controparte_3 della fideiussione per conformità allo schema ABI censurato dalla;
- la nullità CP_4 della stessa per violazione dell'art. 1938 c.c.; - la violazione da parte della NC del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (enunciata tra i motivi di diritto ma non proposta nelle conclusioni), così aderendo alle domande dei riassumenti.
Si costituiva altresì in giudizio in data 19.02.2023 la Controparte_2 la quale eccepiva: - in via pregiudiziale, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, avendo proposto appello avverso la sentenza n. 1311/2022 del Tribunale di
Benevento; - nel merito, il rigetto della domanda di nullità parziale, derivando la fideiussione dall'autonomia privata dei contraenti ed essendo dunque svincolata da ogni collegamento negoziale con l'intesa antitrust; - la corretta qualificazione del contratto in oggetto, da intendersi contratto autonomo di garanzia, in quanto tale non soggetto all'operatività dell'art. 1957 c.c. e, comunque, il rispetto della NC del termine decadenziale previsto dal predetto articolo.
Celebrata la prima udienza in data 21.02.2023, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerata anche l'inammissibilità ed irrilevanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., fissava l'udienza del 22.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande sono infondate e non possono essere accolte.
In primo luogo, si osserva che pende giudizio d'appello avverso la sentenza n. 1311/2022 4 emessa dal Tribunale di Benevento, nel quale l'istituto di credito qui convenuto si duole, tra l'altro, della tardività della questione della nullità antitrust della fideiussione, proposta solo in comparsa conclusionale in via di eccezione dagli opponenti. , Parte_1 [...]
e , invece, spiegando appello incidentale, sostengono che il Parte_3 Parte_2
Tribunale di Benevento abbia errato nel qualificare la garanzia in esame come contratto autonomo di garanzia nella parte motivazionale della sentenza impugnata, da considerarsi invece una fideiussione omnibus.
Dunque, l'omessa produzione in giudizio della comparsa conclusionale con la quale la parte ha sollevato la questione della nullità della normativa antitrust in termini di eccezione riconvenzionale o come domanda non consente allo stato di operare una prognosi sull'esito dell'atto di appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento.
Nel dubbio, la domanda posta all'esame dell'intestato Tribunale deve essere riqualificata come domanda nuova e ciò sul rilievo assorbente che non possa essere riassunta come nuova domanda quella esperita soltanto in via di eccezione nel giudizio a quo. Tanto può sostenersi a fronte anche della proposizione dell'impugnazione con la quale l'istituto bancario censura la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in ordine all'ammissibilità dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust proposta soltanto negli scritti conclusionali
(cfr. atto di appello prodotto in ufficio dalla difesa del convenuto ), che Controparte_3 lascia impregiudicato il potere di scrutinio di questa autorità giudiziaria, in attesa della pronuncia in sede di appello, sulla medesima richiesta riqualificata come domanda nuova.
Peraltro non deve essere ignorato che la riqualificazione della domanda come domanda nuova trova il suo fondamento anche nella scelta degli attori di riassumere il presente giudizio attraverso un atto di citazione in luogo della comparsa di riassunzione prevista dall'art. 125 disp. att. c.p.c. e comunque tale opzione ermeneutica affonda le sue radici nell'esercizio di un potere di qualificazione della domanda rimesso al giudice di merito, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte: “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto
o diverso da quello domandato.” (Cass. Civ. sent. n. 5832/2021; Cass. Civ. ord. n. 30607/2018).
Al riguardo, giova rammentare che la Corte di Cassazione ha anche affermato che:
“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal 5 complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato.” (Cass. Civ. ord. n. 21865/2022).
Fermo quanto innanzi ed in considerazione della pendenza del giudizio di appello che sarà chiamato a pronunciarsi sulla ammissibilità della domanda di accertamento della violazione della normativa antitrust sollevata in sede di comparsa conclusionale, l'unica strada che consente a questo Tribunale di pronunciarsi sulla vicenda rimessa al suo scrutinio non può che essere quello della riqualificazione dell'atto di riassunzione nei termini di nuova domanda, dovendosi rigettare la richiesta dell'istituto di credito di procedere alla sospensione ex art. 295 c.p.c., istituto invocato a sproposito, atteso che il rapporto tra il presente giudizio e la causa pendente in appello al più dovrebbe essere regolato ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10523/1997, Cass. n. 206/1991, Cass. n. 17594/2005, Cass. n. 5186/2012).
Così riqualificata la domanda e venendo al merito, occorre chiarire che il contratto per cui è causa va qualificato non in termini di contratto autonomo di garanzia - come sostenuto dalla convenuta, in virtù della presenza, nello stesso, di una clausola di pagamento “a CP_1 semplice richiesta e senza eccezioni” o di altra similare - ma di fideiussione omnibus.
È di tutta evidenza in primis che risulti pacifico che non possa ritenersi sufficiente l'indicazione “a semplice richiesta” ai fini della qualificazione del regolamento negoziale quale contratto autonomo di garanzia, potendo tale espressione riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito – ossia autonome – sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. 16825/2016).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di una garanzia fideiussoria, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, valorizzando il profilo della causa concreta del contratto (Cass. n. 15108/2013). Deve osservarsi che nel contratto autonomo la causa è di tipo indennitario, visto il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre le garanzie fideiussorie, quali quella per la quale si controverte, assolvono ad una evidente funzione satisfattoria, essendo tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dagli attori, potendosi configurare quali “sostituti” del debitore principale.
Sulla base di tali considerazioni, la garanzia posta all'esame del Tribunale deve essere qualificata come fideiussione.
Va altresì precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994). 6
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la convenuta tra un CP_1 ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto (2007) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la (in funzione di Autorità CP_4 garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_6
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla e la nullità delle CP_4 clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall' CP_6 occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Nella fattispecie, non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte attrice.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'istituto di credito convenuto in data 15.06.2007 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla e sfociato nel provvedimento CP_4 amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente dagli attori fino alla comparsa conclusionale, volta ad ordinare a “i. alla NC di AL l'esibizione delle fideiussioni analizzate dalla medesima nell'istruttoria che ha portato alla pronuncia del provvedimento di sanzione di nullità n. 55/2005; ii. a Controparte_1
l'esibizione delle fideiussioni omnibus dalla stessa fatte sottoscrivere,
[...] previa oscurazione dei dati sensibili riportati sulle medesime, nel 2006, nel 2007 e nel 2008; iii. alle principali banche italiane, tramite la NC di AL, l'esibizione (previo oscuramento dei dati sensibili) delle fideiussioni omnibus fatte sottoscrivere nel corso del 2006, del 2007 e del 2008.”, da cui non potrebbe, comunque, ipso facto ritenersi provato l'indefettibile presupposto del carattere illecito della standardizzazione contrattuale “a valle”, costituito dall'esistenza nell'anno 2007 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” e con 7 riguardo alle fideiussioni omnibus.
Va, infatti, considerato che a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa in questione e se necessario l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Com'è palese, l'oggetto della richiesta attorea è assolutamente generico sia in ordine al destinatario dell'ordine di esibizione sia con riferimento alla documentazione da esibire.
A tale esigenza che i documenti di cui si chiede l'esibizione siano specificamente indicati ai fini della prova dei fatti controversi (su cui, cfr. sent. Cass. nn. 10043/2004 e 12023/2022) si ricollega il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può comunque supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice in senso sostanziale (cfr. sentt. Cass. nn. 20104/2009; 17149/2008; 17948/2006).
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte», le domande attoree dirette ad accertare e far dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
Infine, il Tribunale non può pronunciarsi sulle proposte domande di nullità della fideiussione anche sotto il profilo dell'art. 1938 c.c. (trattandosi di fideiussione di importo programmaticamente indeterminato) nonché sulla domanda di liberazione ex art. 1956 c.c., in quanto non è stata fornita alcuna prova in ordine alla consapevolezza della NC del peggioramento delle condizioni economiche della società garantita dopo la stipulazione della fideiussione.
Per entrambe le suddette domande va dichiarata la litispendenza, a fronte della decisione del
Tribunale di Benevento che ha disposto la riassunzione soltanto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ne consegue che questo Collegio successivamente adito in riassunzione non è legittimato a pronunciarsi su tale segmento della domanda originaria ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice e del convenuto Controparte_3 secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile, in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali, di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_8
nei confronti di
[...] [...]
(ora Controparte_1 Controparte_2
e , disattesa ogni altra istanza, difesa o
[...] Controparte_3 eccezione così provvede:
- dichiara la litispendenza con riferimento alle domande di nullità della fideiussione ex art. 1938 c.c. e di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. pendenti innanzi al Tribunale di
Benevento;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
in solido tra loro al pagamento in favore di
[...] Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali
[...] che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA