Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza breve 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 16/05/2023, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 00293/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Rocco Venece, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
- Ministero dell'interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici “ope legis” sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del 7 ottobre 2022 del Prefetto di Potenza, notificato il 17 ottobre 2022, con il quale si dispone la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dello straniero, ospitato presso la struttura di accoglienza sita nel -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 16 dicembre 2022, depositato il successivo 22 di dicembre, è insorto avverso l’atto in epigrafe, concernente la revoca delle misure di accoglienza disposte nei suoi confronti, deducendone l’illegittimità da più angolazioni.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, con ordinanza n. 8 del 2023, si è ritenuto che il ricorso fosse: «caratterizzato da sufficiente “ fumus boni iuris ”, avuto riguardo a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con decisione dell’1 agosto 2022, causa C-422/21, laddove, tra l’altro, dispone che «[…] l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'irrogazione, a un richiedente protezione internazionale che abbia posto in essere comportamenti gravemente violenti nei confronti di funzionari pubblici, di una sanzione consistente nel revocare le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), di tale direttiva […]». 3.1. Nell’occasione, si è dunque ritenuto di dover «accogliere l’incidentale istanza cautelare, ai soli fini del riesame dell’atto impugnato da parte dell’Amministrazione resistente, secondo le rilevate criticità, anche in relazione (§ 43) alla eventuale valutazione dell’irrogazione di “[…] sanzioni che non hanno l'effetto di privare il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza, come la sua collocazione in una parte separata del centro di accoglienza, unitamente ad un divieto di contatto con taluni residenti del centro o il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza o in un altro alloggio, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva”», disponendosi all’uopo che, all’esito, l’onerata Amministrazione versasse in atti di causa l’esito di tale attività unitamente a copia di ogni documento ivi citato o comunque ritenuto utile ai fini della decisione del ricorso.
4. La Prefettura di Potenza ha depositato documentazione in data 16 marzo 2023.
5. Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023 il Presidente ha dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Indi, l’affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., il precedente conforme reso su similare questione, secondo cui: «Il ricorso è fondato, tenuto conto dei principi di proporzionalità e di pieno rispetto della dignità umana ex art. 20, comma 5, della Direttiva n. 33/2013 e di quanto statuito dalla suddetta Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’1.8.2022 (nella causa n. 422/2021), attesochè il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza per comportamenti gravemente violenti, nel caso di cui alla lettera e) dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015, avrebbe l’effetto di privare il richiedente protezione internazionale della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari, in primis il diritto all’alloggio e tutti i diritti che da esso derivano. Poiché le statuizioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea entrano a far parte dell’ordinamento comunitario e risultano direttamente applicabili negli Stati membri dell’Unione Europea, come se fossero delle norme giuridiche comunitarie immediatamente vincolanti (sul punto cfr. le Sentenze della Corte Costituzionale n. 210 del 29.10.2015, n. 41 del 7.2.2000, n. 384 del 10.11.1994, n. 132 del 16.3.1990, n. 389 dell’11.7.1989 e 29 del 3.2.1986), la III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 11277 del 23.12.2022 ha disapplicato l’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015, in quanto, come statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la citata Sentenza dell’1.8.2022 nella causa n. 422/2021, tale norma nazionale priva il richiedente protezione internazionale delle predette condizioni materiali di accoglienza ex art. 2, lett. g), della Direttiva n. 33/2013. […]. Da ciò discende che, ai sensi dell’attuale e vigente normativa nazionale, le condizioni materiali di accoglienza devono essere garantite per tutto il procedimento amministrativo, attivato con la domanda di protezione internazionale (cfr. art. 7, comma 1, D.Lg.vo n. 25/2008: “il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32” dello stesso D.Lg.vo n. 25/2008), ed anche durante il processo, di impugnazione dell’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale ex artt. 35 e 35 bis D.Lg.vo n. 25/2008. Inoltre, sempre ai sensi dell’attuale e vigente normativa nazionale, le suddette condizioni materiali di accoglienza ex art. 2, lett. g), della Direttiva n. 33/2013 non possono essere revocate fino all’esecuzione del provvedimento di espulsione e/o di rimpatrio nel Paese d’origine, se il richiedente viene condannato “con sentenza definitiva” per uno dei seguenti reati, contemplati dagli artt. 12, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. d-bis), D.Lg.vo n. 251/2007, costituenti un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, cioè quelli “previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), del Codice di Procedura Penale ovvero dagli artt. 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all'art. 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del Codice Penale”, con la puntualizzazione che “i reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del Codice di Procedura Penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate”. Invece, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), D.Lg.vo n. 142/2015, se il richiedente protezione internazionale non viene attinto da un provvedimento di espulsione e/o di rimpatrio nel Paese d’origine, pure se condannato “anche con Sentenza non definitiva, compreso quella” di patteggiamento ex art. 444 C.P.P. “per uno dei delitti indicati dall’art. 380, commi 1 e 2, del Codice di Procedura Penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli artt. 12, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. d-bis), D.Lg.vo n. 251/2007”, costituenti un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, può essere solo “trattenuto, ove possibile in appositi spazi”, dei centri di accoglienza, senza essere privato delle citate condizioni materiali di accoglienza ex art. 2, lett. g), della Direttiva n. 33/2013. Possono essere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione» (in termini, T.A.R. TA, 27 gennaio 2023, n. 67).
5.1. Le sopra riportate coordinate ermeneutiche conducono, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, alla non applicazione della disposizione di cui alla lettera e) dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015, siccome quest’ultima si pone in rapporto di antinomia col diritto dell’Unione europea. Alla non applicazione consegue il rilievo di illegittimità del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza avversato in quanto provvedimento sprovvisto di adeguata base normativa.
5.2. D’altro canto, la Prefettura intimata non ha, nella sostanza, dato seguito all’incombente istruttorio innanzi richiamato, essendosi limitata a versare in atti di causa una relazione amministrativa di data anteriore a quella di comunicazione della cennata ordinanza n. 8/2023, in cui si è meramente affermata la legittimità dell’atto adottato.
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato, con espressa salvezza di nuova effusione provvedimentale nel rispetto del ripetuto “ dictum ” del Giudice euro-unitario.
7. In ragione dell’esito del giudizio e della documentazione all’uopo presentata in relazione al possesso dei requisiti soggettivi, va confermata, ancora, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente accolta dall’apposita commissione istituita presso questo Tribunale.
8. Sussistono i presupposti, alla luce di non univoci indirizzi giurisprudenziali, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TA, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate, fatto salvo il pagamento a carico dell’amministrazione resistente del contributo unificato prenotato a debito;
- liquida forfettariamente il compenso a titolo di patrocinio a spese dello Stato in favore del procuratore costituito in € 2.285,00 (duemiladuecentoottantacinque/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.