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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9445/2020, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giovanni
Savastano, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Quintino di Vona n.
13, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Monica
Solimo, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Colombo n. 23, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 16/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il SI. Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2310/2020, con cui è stato ingiunto al pagamento, in in favore della opposta, della somma pari ad €
€ 5.196,00 a titolo di restituzione di quanto corrisposto dalla SI.ra in forza dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo ad Controparte_1
immobile sito in Salerno alla Via Francesco Gaeta n. 81 identificato al
N.C.E.U. del Comune di Salerno al foglio 35 particella n.520 subalterno 3, oggetto di compravendita tra le parti, oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la pretesa creditoria ingiunta a titolo di imposta di accertamento e liquidazione portata da avviso di accertamento n. 20181T000833000 sarebbe inesistente;
che, infatti, in data 10/4/2019 egli riceveva notifica di avviso accertamento e liquidazione n. 20181T000833000; che tale avviso di accertamento era fondato sulla circostanza che le odierne parti in causa, in sede di stipula dell'atto di compravendita dell'immobile di cui sopra, avessero attribuito all'immobile un valore inferiore rispetto al suo reale valore di mercato;
che il SI. , pertanto, richiedeva prontamente PT
incontro al responsabile del procedimento Dott. ; che in Persona_1
virtù della richiesta effettuata, la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate, con nota protocollo n.161408 del 29/10/2019, invitava il SI. a presentarsi presso l'Ufficio innanzi indicato il Pt_2
successivo 21/11/2019 alle ore 11:00; che egli, dopo essersi recato personalmente presso l'Ufficio Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle
Entrate nella data e nell'orario indicati, raccoglieva tutta la documentazione necessaria ed in data 27/12/2019 inviava a mezzo PEC richiesta di annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20181T000833000; che la sua richiesta di annullamento era basata sulla circostanza per cui il minor valore attribuito all'immobile in sede di compravendita era dovuto
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza anzitutto alla posizione logistica dello stesso, ma era giustificato dalle diverse spese sostenute successivamente dal SI. in relazione al PT
più volte riferito immobile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento oneri pratica in sanatoria, pagamento ripristino impianto elettrico, pagamento tecnico per richiesta di nuova agibilità dell'immobile; che, nel frattempo, la SI.ra il tramite dell'Avv. Monica Solimo, Parte_3
con lettera raccomandata A/R datata 05/12/2019 ricevuta il successivo
07/1/2020, invitava il SI. a prendere contatti per la definizione PT
del più volte riferito avviso di accertamento;
che, dunque, in risposta egli contattava telefonicamente l'Avv. Solimo informandola della richiesta di annullamento inoltrata a mezzo PEC in data 27/12/2019, con l'impegno di informarla in merito all'esito della stessa;
che l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, in persona del Dott. Persona_2
in data 13/1/2020, convocava a mezzo mail il SI. il quale, in PT
data 16/1/2020, si recava presso gli uffici dell'Ente innanzi indicato per ritirare la risposta negativa alla richiesta di annullamento precedentemente inoltrata e prendendo un nuovo appuntamento al fine di addivenire, quantomeno, ad una riduzione della somma portata dall'avviso di accertamento;
che egli prontamente in pari data comunicava all'Avv. Monica
Solimo l'esito della richiesta effettuata;
che il 20/1/2020 egli, a mezzo mail, inviava all'Avv. Solimo la documentazione portata a corredo della stessa;
che il 21/1/2020 l'Avv. Solimo invitava il SI. presso il proprio PT
studio, per il successivo 27/1/2020 alle ore 10:00, al fine di discutere dell'accertamento più volte citato;
che nel corso dell'incontro tenutosi in
Battipaglia (SA) alla Via Goldoni n.19, l'Avv. Solimo richiedeva al SI.
ulteriore documentazione da portare a corredo della richiesta di Pt_2
riduzione dell'avviso di accertamento n. 20181T000833000; che in data
04/2/2020, sempre a mezzo mail, l'Avv. Solimo sollecitava nuovamente il SI. ad inviare la documentazione richiesta che, prontamente in PT
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza data 05/2/2020, veniva inoltrata a mezzo mail da parte sua;
che in data
19/2/2020 l'Avv. Solimo comunicava al SI. di aver provveduto, PT
su mandato della SI.ra , a redigere relazione volta ad Controparte_1
ottenere riduzione dell'avviso di accertamento chiedendo all'odierno opponente di prendere appuntamento con il Dott. al fine di Persona_2
definire lo stesso;
che egli, sempre a mezzo mail, comunicava di aver preso appuntamento con il Dott. per il successivo 26/2/2020 alle Persona_2
ore 10.30; che la questione veniva definita con la riduzione dell'avviso di accertamento e liquidazione al pagamento di complessivi € 3.513,09 e, in data 23/3/2020 con richiesta protocollo n. 42910, il SI. PT
richiedeva al Dott. l'invio di piano rateale al fine di poter Persona_1
provvedere al pagamento con decorrenza a far data dal 30/3/2020; che il piano rateale richiesto veniva inviato il 26/3/2020; che al momento dell'instaurazione del presente giudizio il SI. ha corrisposto n. 3 PT
rate del piano rateale inviatogli dal Dott. secondo le Persona_1
scadenze indicate ed avente ad oggetto l'avviso di accertamento e liquidazione n.20181T000833000; che tale circostanza renderebbe superflua ogni e qualsivoglia richiesta da parte della SI.ra avente CP_1
ad oggetto le somme portate dal più volte riferito avviso di accertamento;
che, contrariamente a quanto sostenuto da parte oppponente, egli non si è affatto disinteressato del più volte riferito avviso di accertamento ma, al contrario, ha operato al fine di trovare una soluzione nonché una riduzione della somma portata dal più volte riferito avviso di accertamento come effettivamente avvenuto, essendosi adoperato attivamente per una risoluzione pratica volta ad ottenere una riduzione dell'importo dell'avviso di accertamento, ha anche provveduto correttamente al pagamento delle somme secondo le scadenze portate dal piano rateale notificatogli in data
26/3/2020; che la SI.ra , dopo avere corrisposto in un'unica CP_1
soluzione l'importo di cui all'avviso di accertamento, non ha formulato
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza richiesta stragiudiziale per avere la restituzione di quanto versato;
che l'odierna opposta, al termine del pagamento della rateizzazione da parte del SI. potrà, in ogni caso, ottenere rimborso della somma versata da PT
parte dell'Agenzia delle Entrate;
che, nello specifico, ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. n. 602 del 1973, è possibile effettuare istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data di pagamento nei casi di errore materiale, pagamento doppio e inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento;
quale secondo motivo di opposizione, che la richiesta effettuata dalla SI.ra avente ad oggetto il pagamento delle fatture emesse dall'Avv. CP_1
Solimo e dal ET è del tutto illegittima e priva di alcun CP_2
fondamento fattuale e giuridico;
che né la fattura emessa dall'Avv. Monica
Solimo né tantomeno la fattura emessa dal ET , CP_3
marito e moglie, risulta essere idonea prova di pagamento, atteso che esse non sono corredate dal parere dell'ordine professionale di appartenenza non potendo costituire, quindi, idonea prova scritta del credito rivendicato con il monitorio quest'oggi opposto;
che la SI.ra non ha mai provato a CP_1
contattare personalmente il SI. ma ha direttamente dato PT
mandato ad Avv. Monica Solimo al fine di gestire la situazione meglio illustrata al punto di diritto che precede;
che, tuttavia, atteso che è stata la SI.ra a conferire incarico ad Avv. Solimo al fine di gestire l'avviso CP_1
di accertamento e liquidazione n. 20181T00083300, conferimento di incarico professionale non prodotto agli atti del monitorio quest'oggi opposto, non si comprendono le ragioni della richiesta di risarcimento del compenso asseritamente corrisposto al legale nei confronti del SI.
; che al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il PT
compenso professionale, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura "ad litem" e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura;
che il
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso;
che ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo;
che l'unico obbligato al pagamento del compenso professionale in favore dell'Avv. Monica Solimo, in virtù dell'incarico professionale conferitole, risulti essere esclusivamente la SI.ra ; che, ancora, per CP_1
quel che concerne la fattura emessa dal ET sono da far CP_2
valere le stesse deduzioni innanzi richiamate, anche in tale circostanza non
è stato allegato né il conferimento di incarico professionale né tantomeno il parere vistato dall'Ordine Professionale di appartenenza, con la conseguenza che il compenso professionale doveva essere pagato dalla SI.ra e che nulla può essere richiesto al SI. ; che il CP_1 PT
ET è coniuge dell'Avv. Solimo e che la fattura è stata emessa CP_2
in data 16/6/2020, ovvero il giorno prima del deposito del monitorio quest'oggi opposto.
In virtù di quanto innanzi esposto il SI. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2310/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , deducendo: che il Controparte_1
primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato;
che in data
10/10/2019 ella riceveva avviso di rettifica e liquidazione per accertamento di valore sull'immobile con la richiesta del pagamento di una somma pari ad
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza € 5.249,09; che, avvenuta la notifica dell'avviso di accertamento, la SI.ra contattava prontamente il SI. per comprendere la sua CP_1 PT
posizione, in quanto lo stesso aveva dichiarato all'interno dell'atto pubblico
Notaio precisamente all'art. 14 “che le spese del presente atto e Per_3
quelle dipendenti restavano a carico dell'acquirente”; che in un primo momento l'opponente tranquillizzava l'opposta comunicandole, via e-mail, che aveva proceduto ad inoltrare presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno istanza di adesione e che l'incontro per il contraddittorio era fissato per il giorno 21/11/2019; che in tale giorno ella chiamava ininterrottamente il SI. , che si negava PT
anche nei giorni a seguire, tant'è che in data 05/12/2019 depositava istanza di accertamento con adesione ex art. 6 D.Lgs n. 218/1997; che a questo punto gli inviava la raccomandata a/r n.153354045888-6 menzionando il suo inadempimento, cui non seguiva alcun riscontro;
che l'Agenzia dell'Entrate, a seguito dell'istanza di adesione depositata dall'opposta, fissava per il giorno 16/1/2020 l'incontro presso la propria sede per la definizione dell'accertamento per adesione;
che tale giorno l'Avv.
Solimo munita di procura, si relazionava con il responsabile del procedimento Dott. al fine di ottenere una riduzione Persona_2
dell'importo; che all'incontro c'era anche il SI. , che non si PT
comprende come mai era presente visto che all'invito a comparire dello scorso 21/11/2019 non era comparso, per cui nessuna altra comunicazione poteva aver ricevuto;
che quel giorno il SI. si PT
rapportava con l'Avv. Solimo dichiarando sempre che nulla avrebbe mai pagato, anzi chiedeva se la SI.ra era disponibile a contribuire alla CP_1
spesa, richiesta che fu rigettata;
che il SI. venne notiziato di PT
questa riduzione e verbalmente invitato al pagamento;
che nulla è mai avvenuto, tant'è che la SI.ra il 09/3/2020 aderiva alla proposta CP_1
formulata dall'ufficio; che prima dello scadere del termine di pagamento, 20
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza giorni dall'accettazione dell'adesione, veniva invitato l'opponente, nuovamente tramite PEC, a pagare, richiesta cui non seguiva alcuna risposta;
che per questo la SI.ra
, al fine di scongiurare che l'accertamento diventasse definitivo, in CP_1
data 26/3/2020 effettuava il pagamento e contestualmente inviava pagamento, tramite e-mail, al responsabile del Procedimento Dott. Per_2
per la chiusura dell'accertamento; che a seguito della notifica del
[...]
Decreto Ingiuntivo, ella inviava un'istanza all'Agenzia dell'Entrate per avere chiarimenti sull'accordato piano di rateizzazione, nonostante la sottoscrizione dell'adesione da parte dell'opposta; che l'Agenzia, a chiare lettere, con PEC del 13/1/2021, rispondeva: “Nelle more della definizione dell'atto, ovvero dell'esecuzione del versamento, la parte acquirente SI.
, pur consapevole della procedura di adesione in corso con la Parte_1
parte venditrice, e nel ritenere la stessa valida, pur non avendola sottoscritta, in data 23/03/2020 via pec presentava istanza di rateizzazione della somme scaturenti dall'adesione; l'ufficio procedeva alla consegna del piano con mail del 26/03/2020; In data 26/03/2020 la SI.ra , parte Controparte_1
venditrice, definiva l'atto di adesione sopra descritto col pagamento in una unica soluzione (F23 di € 3.516,00). Il SI. , viceversa, Parte_1
effettuava solo in data in data 30.03.2020 il pagamento della prima rata di adesione (F23 di € 439,00). Ciò posto, considerato che è il primo pagamento in ordine cronologico a definire l'adesione, l'atto di adesione relativo all'avviso di rettifica e liquidazione n. 2018-1T-000833-000 deve ritenersi definitivo per effetto del pagamento in unica soluzione effettuato in data 23/03/2020 dalla SI.ra (F23 dell'importo di € 3.516,00). Il SI. Controparte_1 PT
, parte acquirente, ha diritto al rimborso delle rate finora versate
[...]
previa presentazione della relativa istanza. Questo Ufficio, non poteva a richiesta di parte non rilasciare piano di rateizzazione a nome della firmataria
(unica sottoscrittrice dell'atto di adesione), in considerazione Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza delle tempistiche concomitanti e in assenza di comunicazione di eseguito versamento, unico elemento che consente all'Ufficio la definizione dell'atto.
Pertanto pur rammaricati dell'avvenuto disguido, l'Ufficio resta a disposizione per procedere a richiesta di parte (che legge per conoscenza) ad eseguire con celerità il rimborso delle somme in eccesso pagate.”; che l'operato dei professionisti, prima di tutto ha avvantaggiato non solo la SI.ra , CP_1
ma anche lo stesso opponente;
che, infatti, la richiesta di annullamento presentata dallo stesso venne completamente rigettata, come lo PT
stesso dichiara nel suo scritto;
che tali professionisti hanno adempiuto al loro mandato e sono stati regolarmente pagati dalla loro cliente;
che stante la natura meramente dilatoria e pretestuosa dell'opposizione, chiede condannarsi l'opponente per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, co. 3,
c.p.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la SI.ra ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2310/2020; condannare l'opponente al pagamento, in suo favore, di una somma ai sensi dell'articolo 96, comma 3,
c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 2310/2020 entro il limite di € 3.516,89 ed assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Quindi la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 16/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che parte opponente ha
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza provveduto in corso di causa (cfr. bonifico depositato in data 08/2/2022) ad effettuare in favore della opposta il pagamento della somma di €
3.516,89, nei limiti in cui era stato concessa la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo, corrispondente all'importo di cui all'avviso di accertamento con adesione che era già stato corrisposto dalla SI.ra in favore dell'Agenzia delle Entrate. CP_1
Da tanto consegue, dunque, che il Decreto Ingiuntivo n. 2310/2020 va revocato.
2 - Ad ogni modo “in parte qua” la domanda di condanna al pagamento a titolo di ripetizione avanzata dalla odierna opposta nei confronti del SI.
deve ritenersi fondata, atteso che in base a quanto stabilito tra le PT
parti ne contratto di compravendita immobiliare in relazione al quale è poi scaturito il successivo avviso di accertamento (cfr. all. produzione di parte opposta) all'articolo 14 è stabilito che “le spese del presente atto e quelle dipendenti restavano a carico dell'acquirente”, ragion per cui al loro pagamento era tenuto l'opponente quale compratore, ben avendo la SI.ra
, in qualità di venditrice che aveva corrisposto quanto richiesto PT
con avviso di accertamento, diritto alla ripetizione di quanto versato. Ciò, del resto, in applicazione di quanto stabilito a livello normativo dall'articolo
1475 c.c., che pone a carico del compratore le spese del contratto di vendita e le altre accessorie, salvo diversa pattuizione delle parti, nella specie non solo assente, bensì confermativa del dettato normativo.
Resta inteso, in ogni caso, che l'opponente ben potrà chiedere nei confronti dell'Amministrazione Tributaria quanto a questa corrisposto eventualmente in maniera duplicata, rispetto a quanto già pagato dalla SI.ra . PT
3 - Fermo quanto innanzi esposto, occorre ora procedere ad esaminare la fondatezza della domanda di parte opposta, attrice in senso sostanziale, di condanna del SI. alla restituzione, in suo favore, degli importi PT
asseritamente corrisposti da quest'ultima in favore dei professionisti Avv.
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza Monica Solimo e ET , pari a complessivi € 1.679,00, CP_3
per l'attività professionale da questi prestata in suo favore nell'interesse dell'opponente al fine di addivenire ad una rideterminazione in riduzione di quanto inizialmente richiesto dall'Amministrazione Tributaria con l'avviso di accertamento.
La domanda di parte opposta è infondata e va rigettata.
Infatti, presupposto essenziale per poter agire in regresso o per ottenere la restituzione di quanto corrisposto pur non essendo a ciò tenuti è che vi sia la prova, appunto, di un previo avvenuto “pagamento” di cui si chiede il rimborso o la restituzione.
Orbene, nella vicenda in esame, come eccepito dalla parte opponente, non vi
è prova che la SI.ra abbia effettivamente corrisposto ai Controparte_1
professionisti da lei incaricati di svolgere attività professionale, Avv. Monica
Solimo e GE. , i compensi da questi richiesti nelle fatture CP_3
allegate al ricorso monitorio (cfr. all.ti) atteso che esse non risultano quietanzate, né tanto meno l'opposta ha prodotto nel corso del giudizio documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tali compensi o articolato richieste istruttorie volte a dimostrare di avere effettuato tali pagamenti.
Da tanto consegue, dunque, che la domanda di parte opposta di condanna del SI. alla restituzione degli importi asseritamente Parte_1
corrisposti dalla SI.ra ai professionisti da lei incaricati Controparte_1
è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata accolta in parte (con riconoscimento del credito azionato in via monitoria da € 5.196,00 ad € 3.516,89), sono poste a carico di e considerate la natura, il valore, € Parte_1
3.516,89 (pari al “decisum” – cfr. Cass. Civ., n. 16440/2017) e la
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza complessità (bassa) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€
426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Quanto alla domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, co. 3, c.p.c. per avere temerariamente introdotto il presente giudizio, deve osservarsi che nel caso di specie difetta il presupposto, primario ed indefettibile, per la comminatoria di tali “danni punitivi”, consistenti nella soccombenza totale della parte che si assume avere agito processualmente in modo abusivo. Pertanto tale domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2310/2020;
2) Rigetta per il resto la domanda di parte opposta;
3) Condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Rigetta la domanda di condanna dell'opponente al pagamento di una somma a titolo di lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 14/4/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9445/2020 - Sentenza