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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , P.I.: , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Favini
Parte opponente
E
, in persona del Controparte_1
segretario generale, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giombini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti discutono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione del
7.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni delle parti -come ribadite all'udienza di discussione del
7.10.2025- il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 6.720,00 a titolo di sanzione pagina 1 di 7 per la violazione della normativa indicata nell'ordinanza, attinente al divieto di commercializzare di dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), nella specie mascherine
KN95 FFP2 Kanbo risultate prive di marcatura “CE” (violazione degli artt. 12 e 14 d.lgs.
475/1992.
Le trasgressioni sono state accertate dalla Guardia di Finanza con il verbale di verbale di accertamento e sequestro redatto in data 24/04/2020 in Foligno.
L'opponente eccepisce la sussistenza dei presupposti dell'art. 3 l. 689/1981, essendosi verificata la violazione per un errore sul fatto non determinato dalla colpa degli agenti: questi ultimi avrebbero agito nella convinzione che i d.p.i. fossero conformi alla legge;
la convinzione sarebbe fondata su taluni elementi oggettivi e, in particolare, sulle rassicurazioni del fornitore ZZ s.r.l., presso cui la società opponente avrebbe acquistato la fornitura di mascherine, sulla presenza del marchio “CE”, sullo sdoganamento della merce ad opera di
Parte_3
Deporrebbe anche per l'insussistenza della contestata violazione la rispondenza della merce in contestazione alle prescrizioni dettate dal regolamento Ue 425/2016, certificata da un laboratorio di analisi;
in un caso analogo l'opposta avrebbe, inoltre, annullato il verbale di violazione emesso dalla Guardia di Finanza.
Infine viene domandata la riduzione della sanzione, siccome violativa del principio di proporzionalità, che sarebbe da applicarsi nella misura minima di legge in ragione della tenuità del fatto illecito.
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, ribadisce la legittimità del procedimento sanzionatorio, avendo l'opponente commercializzato i d.p.i. nonostante gli stessi fossero irregolari, in quanto sprovvisti di certificazione rilasciata da uno degli organismi riconosciuti dalla Commissione Europea e autorizzati al rilascio delle certificazioni “CE”.
Tenuto conto dei compiti dell' l'opposta contesta che lo Parte_3
sdoganamento equivalga al riconoscimento della conformità dei menzionati d.p.i. e che possa, pertanto, fondare l'esimente ex adverso invocata, dovendosi -di
contro
- privilegiare l'esigenza di tutela dei cittadini sottesa alla normativa violata;
che il caso invocato dalla pagina 2 di 7 controparte sia assimilabile a quello controverso, non essendosi in quel caso proceduto al sequestro della merce né, di conseguenza, alla verifica della sua irregolarità.
3. Nell'ordinanza ingiunzione impugnata viene evidenziata la seguente violazione della citata normativa ad opera della società opponente: “la parte abbia immesso mascherine FFP2
riportanti marchio CE non valido come rilevato da fattura acquisita presso la società ZZ RL. La
mancanza di validità della suddetta marcatura CE, che è tale da poter essere assimilata alla mancanza
della stessa, è scaturita dall'esame della documentazione acquisita presso la società ZZ RL (oggetto
di precedente verifica amministrativa da parte della Guardi di Finanza) rispetto alla quale veniva
accertato che i certificati rilasciati dalla ICR POLSKA CO. Ltd, non detenevano alcun valore legale,
non potendo essere utilizzati come valutazione di conformità, dovendo questa comprendere un esame
del tipo rilasciato da parte di un Organismo notificato, e tale non è la succitata ICR Polska co. Ltd.; né
è risultata dall'accertamento la presenza di una procedura di autocertificazione presso come da CP_2
normativa in vigore. Si fa altresì presente che il verbale della Guardia di Finanza è composto anche di un allegato, che ne è parte integrante, nel quale si rileva la irregolarità e invalidità della apposta
marcatura CE e cioè in assenza di un valido certificato di conformità emesso da un organismo
accreditato” (cfr. doc. all.).
3.1. La sensibilità e il rigore dimostrati nelle prime fasi della lotta alla diffusione del contagio da COVID-19, hanno portato al contrasto del diffuso fenomeno di messa in commercio e diffusione di mascherine filtranti, classificate come dispositivi medici di protezione individuale delle vie respiratorie (Dir. 93/42/CEE), importate da produttori di
Paesi terzi (in particolare dalla Cina) in un periodo di difficile reperibilità nel mercato unico europeo, risultate del tutto prive delle indispensabili certificazioni di conformità alla normativa tecnica del Paese di importazione e distribuzione ovvero accompagnate da certificazioni di conformità invalide e contraffatte.
Anzitutto, giova chiarire che le semi-maschere filtranti, note anche semplicemente come
"maschere respiratorie" ovvero "mascherine FFP" ("filtering face piece"), sono suddivise dalla normativa europea in tre classi (FFP1, FFP2 ed FFP3), tra loro differenziate in base alla protezione offerta da sostanze nocive differenti quali aerosol, fumo e polveri, in funzione pagina 3 di 7 della perdita totale e della capacità di filtraggio di particelle con dimensioni fino a a 0,6 μm, in particolare:
- FFP1: la perdita totale può essere al massimo del 25% e il filtraggio è di almeno l'80%;
- FFP2, la perdita totale può essere al massimo dell'11% e il filtraggio è di almeno il 94%;
- FFP3, la perdita totale può essere al massimo del 5% e una protezione pari almeno al
99%.
La suddetta classificazione risale, alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, mentre con il Reg. UE 2016/425 sono state espressamente qualificate come DPI di III categoria.
Dunque, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Reg. UE 2016/425, richiamati dall'art. 12 del D.lgs n. 475/1992 come modificato dal D.lgs n. 17/2019, è il "fabbricante" che appone la "marcatura CE" sulle mascherine FFP e sulla relativa confezione (più in generale,
sui DPI).
3.2. Nella specie non sussistono gli invocati presupposti dell'errore sul fatto non determinato dalla colpa degli agenti (art. 3 l. 689/1981), essendo dalla legge previsti specifici obblighi di diligenza in capo alla società opponente.
In considerazione dell'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, che ha pacificamente commercializzato le mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie, è
corretta la qualificazione soggettiva dello stesso come "distributore" di DPI, definito dall'art. 3,n. 7 del Reg. UE 2016/425: "qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato".
Quindi, in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 11, c. 1 e 2, del Regolamento 2016/425
(secondo cui “
1. Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la
dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.
2. Prima di mettere un DPI a
disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato
dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una
pagina 4 di 7 lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in
cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i
requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente.”),
l'opponente aveva l'obbligo giuridico di esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti prescritti e, prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, avrebbe dovuto verificare che lo stesso recasse una valida marcatura CE e fosse accompagnato dai documenti richiesti,
dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II e che il fabbricante e l'importatore avessero soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5, 6, e all'articolo 10,
paragrafo 3, rispettivamente.
La sussistenza degli elencati obblighi esclude che l'opponente abbia incolpevolmente confidato sulle rassicurazioni del fornitore ZZ s.r.l. e sulla presenza del marchio “CE”;
d'altra parte lo sdoganamento della merce ad opera di non è -in difetto Parte_3
di una specifica previsione di legge in tal senso- una circostanza suscettibile di derogare agli obblighi previsti dalla legge in capo al distributore né di giustificarne l'inosservanza.
3.3. Costituisce, infatti, principio generale ex art. 3 L. n. 689/1981 quello secondo cui "per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa" (in conformità alla pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione: cfr., tra le tante, Cass. n. 13610/2007, Cass. SU n. 20930/2009, Cass. n.
11777/2020 e da ultimo Cass. n. 4536/2021) e l'esimente della buona fede previsto dalla citata legge si ha solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, elementi, questi, non provati dal ricorrente.
Nel caso concreto, la negligenza tenuta dal distributore è consistita nella omissione delle verifiche (necessarie e possibili) per accertare l'esistenza e la validità delle certificazioni di pagina 5 di 7 conformità delle mascherine respiratorie FFP2, con marchio CE, pubblicizzate per resistere al contagio dal virus COVID-19.
4. Quanto all'allegazione concernente la rispondenza della merce in contestazione alle prescrizioni dettate dal regolamento Ue 425/2016 in punto di tutela della salute del consumatore finale, la medesima non merita condivisione: la suddetta rispondenza non può
ricavarsi dal rapporto di prova in atti (doc. n. 8 di parte opponente), trattandosi di un'analisi commissionata dal fornitore dell'opponente, ZZ s.r.l.; anche a ritenere configurabile la dedotta rispondenza, la medesima, riscontrata dopo le verifiche di laboratorio, non avrebbe esonerato la società opponente, in qualità di distributore del bene, dai menzionati obblighi di verifica previsti a suo carico dalla legge, trattandosi di verifiche da svolgersi “Prima di mettere
un DPI a disposizione sul mercato” (cfr. art. 11 reg. Ue citato).
5. Non risulta, poi, assimilabile alla fattispecie oggetto di giudizio il caso di archiviazione del procedimento a carico di altro imprenditore, in quanto dalla motivazione del relativo provvedimento in atti (doc. n. 9, all. ricorso) si desume che in quel caso non era possibile accertare la violazione “in mancanza di un atto di sequestro”; nella specie, inoltre, in relazione ai d.p.i. non può affermarsi l'esistenza di “un procedimento di conformazione a norme
tecniche”, dal momento che “i certificati rilasciati dalla ICR POLSKA CO. Ltd, non detenevano
alcun valore legale, non potendo essere utilizzati come valutazione di conformità” (cfr. ordinanza ingiunzione).
6. Non si ritiene, infine, di rimodulare nella misura minima, pari ad € 3.000,00, la sanzione irrogata all'opponente, tenuto conto dell'ingente quantitativo (n. 1000 di cui n. 726 vendute;
cfr. verbale in atti) di d.p.i. provenienti da produttore extra UE (Cina) e destinati dal distributore alla vendita.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della semplicità della controversia e dello svolgimento,
da parte dell'opposta, di attività relativa alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
pagina 6 di 7 1) respinge l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite,
che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 7.10.2025
Il Giudice
AG GA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , P.I.: , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Favini
Parte opponente
E
, in persona del Controparte_1
segretario generale, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giombini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti discutono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione del
7.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni delle parti -come ribadite all'udienza di discussione del
7.10.2025- il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 6.720,00 a titolo di sanzione pagina 1 di 7 per la violazione della normativa indicata nell'ordinanza, attinente al divieto di commercializzare di dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), nella specie mascherine
KN95 FFP2 Kanbo risultate prive di marcatura “CE” (violazione degli artt. 12 e 14 d.lgs.
475/1992.
Le trasgressioni sono state accertate dalla Guardia di Finanza con il verbale di verbale di accertamento e sequestro redatto in data 24/04/2020 in Foligno.
L'opponente eccepisce la sussistenza dei presupposti dell'art. 3 l. 689/1981, essendosi verificata la violazione per un errore sul fatto non determinato dalla colpa degli agenti: questi ultimi avrebbero agito nella convinzione che i d.p.i. fossero conformi alla legge;
la convinzione sarebbe fondata su taluni elementi oggettivi e, in particolare, sulle rassicurazioni del fornitore ZZ s.r.l., presso cui la società opponente avrebbe acquistato la fornitura di mascherine, sulla presenza del marchio “CE”, sullo sdoganamento della merce ad opera di
Parte_3
Deporrebbe anche per l'insussistenza della contestata violazione la rispondenza della merce in contestazione alle prescrizioni dettate dal regolamento Ue 425/2016, certificata da un laboratorio di analisi;
in un caso analogo l'opposta avrebbe, inoltre, annullato il verbale di violazione emesso dalla Guardia di Finanza.
Infine viene domandata la riduzione della sanzione, siccome violativa del principio di proporzionalità, che sarebbe da applicarsi nella misura minima di legge in ragione della tenuità del fatto illecito.
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, ribadisce la legittimità del procedimento sanzionatorio, avendo l'opponente commercializzato i d.p.i. nonostante gli stessi fossero irregolari, in quanto sprovvisti di certificazione rilasciata da uno degli organismi riconosciuti dalla Commissione Europea e autorizzati al rilascio delle certificazioni “CE”.
Tenuto conto dei compiti dell' l'opposta contesta che lo Parte_3
sdoganamento equivalga al riconoscimento della conformità dei menzionati d.p.i. e che possa, pertanto, fondare l'esimente ex adverso invocata, dovendosi -di
contro
- privilegiare l'esigenza di tutela dei cittadini sottesa alla normativa violata;
che il caso invocato dalla pagina 2 di 7 controparte sia assimilabile a quello controverso, non essendosi in quel caso proceduto al sequestro della merce né, di conseguenza, alla verifica della sua irregolarità.
3. Nell'ordinanza ingiunzione impugnata viene evidenziata la seguente violazione della citata normativa ad opera della società opponente: “la parte abbia immesso mascherine FFP2
riportanti marchio CE non valido come rilevato da fattura acquisita presso la società ZZ RL. La
mancanza di validità della suddetta marcatura CE, che è tale da poter essere assimilata alla mancanza
della stessa, è scaturita dall'esame della documentazione acquisita presso la società ZZ RL (oggetto
di precedente verifica amministrativa da parte della Guardi di Finanza) rispetto alla quale veniva
accertato che i certificati rilasciati dalla ICR POLSKA CO. Ltd, non detenevano alcun valore legale,
non potendo essere utilizzati come valutazione di conformità, dovendo questa comprendere un esame
del tipo rilasciato da parte di un Organismo notificato, e tale non è la succitata ICR Polska co. Ltd.; né
è risultata dall'accertamento la presenza di una procedura di autocertificazione presso come da CP_2
normativa in vigore. Si fa altresì presente che il verbale della Guardia di Finanza è composto anche di un allegato, che ne è parte integrante, nel quale si rileva la irregolarità e invalidità della apposta
marcatura CE e cioè in assenza di un valido certificato di conformità emesso da un organismo
accreditato” (cfr. doc. all.).
3.1. La sensibilità e il rigore dimostrati nelle prime fasi della lotta alla diffusione del contagio da COVID-19, hanno portato al contrasto del diffuso fenomeno di messa in commercio e diffusione di mascherine filtranti, classificate come dispositivi medici di protezione individuale delle vie respiratorie (Dir. 93/42/CEE), importate da produttori di
Paesi terzi (in particolare dalla Cina) in un periodo di difficile reperibilità nel mercato unico europeo, risultate del tutto prive delle indispensabili certificazioni di conformità alla normativa tecnica del Paese di importazione e distribuzione ovvero accompagnate da certificazioni di conformità invalide e contraffatte.
Anzitutto, giova chiarire che le semi-maschere filtranti, note anche semplicemente come
"maschere respiratorie" ovvero "mascherine FFP" ("filtering face piece"), sono suddivise dalla normativa europea in tre classi (FFP1, FFP2 ed FFP3), tra loro differenziate in base alla protezione offerta da sostanze nocive differenti quali aerosol, fumo e polveri, in funzione pagina 3 di 7 della perdita totale e della capacità di filtraggio di particelle con dimensioni fino a a 0,6 μm, in particolare:
- FFP1: la perdita totale può essere al massimo del 25% e il filtraggio è di almeno l'80%;
- FFP2, la perdita totale può essere al massimo dell'11% e il filtraggio è di almeno il 94%;
- FFP3, la perdita totale può essere al massimo del 5% e una protezione pari almeno al
99%.
La suddetta classificazione risale, alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, mentre con il Reg. UE 2016/425 sono state espressamente qualificate come DPI di III categoria.
Dunque, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Reg. UE 2016/425, richiamati dall'art. 12 del D.lgs n. 475/1992 come modificato dal D.lgs n. 17/2019, è il "fabbricante" che appone la "marcatura CE" sulle mascherine FFP e sulla relativa confezione (più in generale,
sui DPI).
3.2. Nella specie non sussistono gli invocati presupposti dell'errore sul fatto non determinato dalla colpa degli agenti (art. 3 l. 689/1981), essendo dalla legge previsti specifici obblighi di diligenza in capo alla società opponente.
In considerazione dell'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, che ha pacificamente commercializzato le mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie, è
corretta la qualificazione soggettiva dello stesso come "distributore" di DPI, definito dall'art. 3,n. 7 del Reg. UE 2016/425: "qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato".
Quindi, in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 11, c. 1 e 2, del Regolamento 2016/425
(secondo cui “
1. Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la
dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.
2. Prima di mettere un DPI a
disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato
dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una
pagina 4 di 7 lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in
cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i
requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente.”),
l'opponente aveva l'obbligo giuridico di esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti prescritti e, prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, avrebbe dovuto verificare che lo stesso recasse una valida marcatura CE e fosse accompagnato dai documenti richiesti,
dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II e che il fabbricante e l'importatore avessero soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5, 6, e all'articolo 10,
paragrafo 3, rispettivamente.
La sussistenza degli elencati obblighi esclude che l'opponente abbia incolpevolmente confidato sulle rassicurazioni del fornitore ZZ s.r.l. e sulla presenza del marchio “CE”;
d'altra parte lo sdoganamento della merce ad opera di non è -in difetto Parte_3
di una specifica previsione di legge in tal senso- una circostanza suscettibile di derogare agli obblighi previsti dalla legge in capo al distributore né di giustificarne l'inosservanza.
3.3. Costituisce, infatti, principio generale ex art. 3 L. n. 689/1981 quello secondo cui "per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa" (in conformità alla pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione: cfr., tra le tante, Cass. n. 13610/2007, Cass. SU n. 20930/2009, Cass. n.
11777/2020 e da ultimo Cass. n. 4536/2021) e l'esimente della buona fede previsto dalla citata legge si ha solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, elementi, questi, non provati dal ricorrente.
Nel caso concreto, la negligenza tenuta dal distributore è consistita nella omissione delle verifiche (necessarie e possibili) per accertare l'esistenza e la validità delle certificazioni di pagina 5 di 7 conformità delle mascherine respiratorie FFP2, con marchio CE, pubblicizzate per resistere al contagio dal virus COVID-19.
4. Quanto all'allegazione concernente la rispondenza della merce in contestazione alle prescrizioni dettate dal regolamento Ue 425/2016 in punto di tutela della salute del consumatore finale, la medesima non merita condivisione: la suddetta rispondenza non può
ricavarsi dal rapporto di prova in atti (doc. n. 8 di parte opponente), trattandosi di un'analisi commissionata dal fornitore dell'opponente, ZZ s.r.l.; anche a ritenere configurabile la dedotta rispondenza, la medesima, riscontrata dopo le verifiche di laboratorio, non avrebbe esonerato la società opponente, in qualità di distributore del bene, dai menzionati obblighi di verifica previsti a suo carico dalla legge, trattandosi di verifiche da svolgersi “Prima di mettere
un DPI a disposizione sul mercato” (cfr. art. 11 reg. Ue citato).
5. Non risulta, poi, assimilabile alla fattispecie oggetto di giudizio il caso di archiviazione del procedimento a carico di altro imprenditore, in quanto dalla motivazione del relativo provvedimento in atti (doc. n. 9, all. ricorso) si desume che in quel caso non era possibile accertare la violazione “in mancanza di un atto di sequestro”; nella specie, inoltre, in relazione ai d.p.i. non può affermarsi l'esistenza di “un procedimento di conformazione a norme
tecniche”, dal momento che “i certificati rilasciati dalla ICR POLSKA CO. Ltd, non detenevano
alcun valore legale, non potendo essere utilizzati come valutazione di conformità” (cfr. ordinanza ingiunzione).
6. Non si ritiene, infine, di rimodulare nella misura minima, pari ad € 3.000,00, la sanzione irrogata all'opponente, tenuto conto dell'ingente quantitativo (n. 1000 di cui n. 726 vendute;
cfr. verbale in atti) di d.p.i. provenienti da produttore extra UE (Cina) e destinati dal distributore alla vendita.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della semplicità della controversia e dello svolgimento,
da parte dell'opposta, di attività relativa alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
pagina 6 di 7 1) respinge l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite,
che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 7.10.2025
Il Giudice
AG GA
pagina 7 di 7