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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1564/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1564/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. RONA GIAMMATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACO VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Conferma di non volersi riconciliare;
di voler divorziare alle medesime condizioni già formulate con la sentenza di separazione passata in giudicato, dando atto che la signora ha Controparte_1 restituito a i beni come da p.to 4 delle condizioni di separazione;
di rinuncia Parte_1 all'impugnazione della sentenza divorzile.
pagina 1 di 4 Per parte resistente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti in data 20 giugno 2021, alle seguenti condizioni 1) Dare atto che con decisione dei Tribunale per i Minorenni la figlia minore è stata affidata all'Ente (comune di Daverio) con Persona_1 limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi e che pende giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano per la verifica dell'eventuale adottabilità della minore;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni. 4) Compensare le spese di lite.
La signora rinuncia fin d'ora all'impugnazione della emananda sentenza. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge con Controparte_1 addebito di responsabilità, e successivamente, decorso il termine di legge, a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza avente ad oggetto la separazione, di procedere con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Daverio in data 20/6/2021 dando atto che dall'unione con la stessa in data 23/8/2021 era nata la figlia
[...]
. Persona_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio CP_1
aderendo tanto alla domanda di separazione – con accertamento dell'addebito in capo al
[...] marito - quanto a quella di divorzio, svolgendo le proprie difese e le proprie domande.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 30/9/2024 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Entrambe le parti espletavano ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti comparivano personalmente e il Giudice Rel., eseguito l'interrogatorio libero, esperiva tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti chiedevano un rinvio per valutare la proposta. Il Giudice disponeva la trasmissione del verbale al Tribunale per i minorenni chiedendo un aggiornamento della procedura pendente per l'adottabilità della figlia minore della coppia, (nata a [...], il [...]), già posta sotto Persona_1 tutela in persona del Sindaco del Comune di Daverio, previa sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, con collocamento in idonea Comunità.
All'udienza del 26/3/2025, dato atto che il TM non aveva inoltrato alcuna informativa, acquisite notizie dai legali circa la procedura per la dichiarazione di adottabilità della minore, dopo ampia discussione le parti rassegnavano conclusioni congiunte al fine di addivenire ad una pronuncia sullo status e sulle questioni economico/patrimoniali tra i coniugi, dando atto della limitazione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni con riferimento alla figlia minore . Chiedevano la prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile. Per_1
pagina 2 di 4 Con sentenza n. 267/2025 in data 7/4/2025 il Tribunale di Varese ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice per addivenire alla pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Depositate le note scritte contenenti le conclusioni in epigrafe riportate, acquisita attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Daverio in data 20/6/2021 (come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2021), si sono separati con sentenza non definitiva pronunciata su conclusioni congiunte nell'ambito del presente giudizio in data
3/4/2025 (pubblicata il 7/4/2025 e passata in giudicato il 7/11/2025).
Successivamente gli stessi hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito per la pronuncia divorzile.
Dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore avvenuta in data 26/11/2024 al giorno del deposito delle note scritte concesse per la prosecuzione della causa sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio sono trascorsi i termini di legge (6 mesi) per la procedibilità della domanda di divorzio.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata.
Nessuna statuizione accessoria deve essere pronunciata. Le parti, allorquando hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e poi di divorzio, hanno dato atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
che con decisione dei Tribunale per i Minorenni la figlia minore è stata affidata all'Ente (comune di Daverio) con limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi;
che pende giudizio avanti al TM per la verifica dell'eventuale adottabilità della minore. In sede di conclusioni nella presente fase di divorzio, il sig. ha inoltre dato atto che la signora ha Parte_1 Controparte_1 restituito a i beni come da p.to 4 delle condizioni di separazione Parte_1
Spese di lite compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1989, e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VA) il 13/06/1995, matrimonio celebrato in Daverio in data 20/6/2021 (come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2021); 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1564/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. RONA GIAMMATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACO VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Conferma di non volersi riconciliare;
di voler divorziare alle medesime condizioni già formulate con la sentenza di separazione passata in giudicato, dando atto che la signora ha Controparte_1 restituito a i beni come da p.to 4 delle condizioni di separazione;
di rinuncia Parte_1 all'impugnazione della sentenza divorzile.
pagina 1 di 4 Per parte resistente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti in data 20 giugno 2021, alle seguenti condizioni 1) Dare atto che con decisione dei Tribunale per i Minorenni la figlia minore è stata affidata all'Ente (comune di Daverio) con Persona_1 limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi e che pende giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano per la verifica dell'eventuale adottabilità della minore;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni. 4) Compensare le spese di lite.
La signora rinuncia fin d'ora all'impugnazione della emananda sentenza. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge con Controparte_1 addebito di responsabilità, e successivamente, decorso il termine di legge, a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza avente ad oggetto la separazione, di procedere con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Daverio in data 20/6/2021 dando atto che dall'unione con la stessa in data 23/8/2021 era nata la figlia
[...]
. Persona_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio CP_1
aderendo tanto alla domanda di separazione – con accertamento dell'addebito in capo al
[...] marito - quanto a quella di divorzio, svolgendo le proprie difese e le proprie domande.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 30/9/2024 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Entrambe le parti espletavano ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti comparivano personalmente e il Giudice Rel., eseguito l'interrogatorio libero, esperiva tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti chiedevano un rinvio per valutare la proposta. Il Giudice disponeva la trasmissione del verbale al Tribunale per i minorenni chiedendo un aggiornamento della procedura pendente per l'adottabilità della figlia minore della coppia, (nata a [...], il [...]), già posta sotto Persona_1 tutela in persona del Sindaco del Comune di Daverio, previa sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, con collocamento in idonea Comunità.
All'udienza del 26/3/2025, dato atto che il TM non aveva inoltrato alcuna informativa, acquisite notizie dai legali circa la procedura per la dichiarazione di adottabilità della minore, dopo ampia discussione le parti rassegnavano conclusioni congiunte al fine di addivenire ad una pronuncia sullo status e sulle questioni economico/patrimoniali tra i coniugi, dando atto della limitazione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni con riferimento alla figlia minore . Chiedevano la prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile. Per_1
pagina 2 di 4 Con sentenza n. 267/2025 in data 7/4/2025 il Tribunale di Varese ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice per addivenire alla pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Depositate le note scritte contenenti le conclusioni in epigrafe riportate, acquisita attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Daverio in data 20/6/2021 (come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2021), si sono separati con sentenza non definitiva pronunciata su conclusioni congiunte nell'ambito del presente giudizio in data
3/4/2025 (pubblicata il 7/4/2025 e passata in giudicato il 7/11/2025).
Successivamente gli stessi hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito per la pronuncia divorzile.
Dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore avvenuta in data 26/11/2024 al giorno del deposito delle note scritte concesse per la prosecuzione della causa sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio sono trascorsi i termini di legge (6 mesi) per la procedibilità della domanda di divorzio.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata.
Nessuna statuizione accessoria deve essere pronunciata. Le parti, allorquando hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e poi di divorzio, hanno dato atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
che con decisione dei Tribunale per i Minorenni la figlia minore è stata affidata all'Ente (comune di Daverio) con limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi;
che pende giudizio avanti al TM per la verifica dell'eventuale adottabilità della minore. In sede di conclusioni nella presente fase di divorzio, il sig. ha inoltre dato atto che la signora ha Parte_1 Controparte_1 restituito a i beni come da p.to 4 delle condizioni di separazione Parte_1
Spese di lite compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1989, e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VA) il 13/06/1995, matrimonio celebrato in Daverio in data 20/6/2021 (come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2021); 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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