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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: contratti bancari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in composizione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza con le quali sono state precisate le conclusioni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1988 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA Parte_1
, CRT.IVA con sede in Agrigento, Via Parte_2 P.IVA_1
XXV Aprile 164/170; nata ad [...] il [...], quale Parte_3 fideiussore;
rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacomo Triolo e
Carla Sgarito;
ATTORI
Nei confronti di:
Controparte_1
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv. Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premettendo di aver stipulato con l'istituto di credito convenuto un contratto di conto corrente affidato n. 300096714, a far data
1992, deduceva :
1 a) l'avvenuta applicazione, nel corso del rapporto di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta così come spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non pattuite;
b) l'addebito di operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e, nel contempo, accredito di operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
d) l'applicazione, in aggiunta agli interessi, di commissioni di massimo scoperto (c.m.s);
f) il superamento dei tassi soglia usura.
Deduceva altresì la nullità del contratto di apertura di conto corrente in quanto non stipulato in forma scritta.
Chiedeva pertanto al Tribunale, previa consulenza tecnica d'ufficio di rideterminare il saldo depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa.
La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, ovvero, in subordine, del Tribunale di Palermo, in forza di clausola derogativa del foro prevista in contratto;
la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire del fideiussore;
l'inammissibilità dell'azione Parte_3 di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
la cessazione della materia del contendere e conseguente carenza dell'interesse ad agire per intervenuta transazione.
Eccepiva altresì la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie e, nel merito, contestava ogni avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali e c.t.u.; quindi posto in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come precisate con le note di trattazione scritta.
***
Questioni preliminari
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Invero si evince dal contratto in atti che l'art. 26 (deroga alla competenza giudiziaria) è contenuto in una sezione ove vi è un richiamo misto a vari articoli delle “Norme di carattere generale relative all'apertura di credito” che riproducono sia clausole vessatorie che clausole contrattuali (es., tra le condizioni contrattuali vengono richiamati: art 1bis , conteggio, esigibilità e pagamento interessi…;
7. controllo e verifiche della disponibilità per l'apertura di credito ecc.), circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, appare insufficiente a ritenere rispettato l'adempimento della specifica approvazione per iscritto.
2 Difatti, secondo la giurisprudenza, "il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validità ed efficacia, non potendosi ritenere che con tale modalità sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate" (Cass. sez. II, sentenza n. 2970/12).
Ancora, sul punto, è stato affermato che "il richiamo cumulativo numerico di gran parte delle condizioni generali di contratto, non tutte costituenti clausole vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la percezione delle stesse, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, nonostante la distinta sottoscrizione del contraente per adesione,” ( Cass. 5733/2008).
Anche la dedotta cessata materia del contendere per intervenuta transazione non ha fondamento. Come noto, la transazione consiste nella composizione di una controversia attraverso l'accordo delle parti su un regolamento del loro rapporto mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c..) ed essa può avere per effetto l'estinzione del rapporto preesistente e la creazione di un nuovo rapporto (transazione novativa) o escludere tale effetto
(transazione semplice o conservativa).
Non consiste, invece, in un contratto di transazione l'accordo con il quale le parti, anzichè ridurre ciascuna le proprie pretese con reciproche concessioni e darsi un regolamento di interessi, sostitutivo o semplicemente modificativo del rapporto che ponga fine o prevenga una controversia, intendono solo concordare un piano di rientro dell'esposizione debitoria di una parte attraverso la concessione di una dilazione, fermo restando la possibilità di far valere le contrapposte ragioni.
Nel caso di specie, il documento prodotto - definito dallo stesso istituto di credito quale
“atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” - , non ha natura transattiva, essendo privo sia una res controversa (le parti danno atto delle principali condizioni economiche del rapporto e dell'esposizione complessiva), sia di reciproche concessioni.
L'accordo, risalente al novembre 2017, consiste invece in una concessione unilaterale di una riduzione graduale dell'esposizione fino al 30.11.22020 con specificazione del calcolo per gli interessi da applicare all'esposizione di volta in volta in essere. Di talché la stipula dell'atto non comporta la cessazione della materia del contendere, restando intatta la sussistenza e l'efficacia dell'originario contratto.
Ancora, quanto alla dedotta inammissibilità dell'azione di ripetizione per essere il conto ancora aperto, in effetti, in applicazione dei noti principi affermati da Cass. Sez. Un. n.
24418/2010 - condivisi in modo pacifico dalla giurisprudenza di merito, l'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio;
ciò non esclude, tuttavia, che fino alla chiusura del
3 conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo: volta cioè ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto:
l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Infine, circa le azioni esperibili dal fideiussore quand'anche il garante si è impegnato ad effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia con rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, si ritiene che ciò non escluda la sua legittimazione processuale all'accertamento dell'illegittimità del rapporto come denunciato in atti, in quanto afferente a violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Ben può quindi il fideiussore dedurre la nullità del contratto per contrarietà con la normativa di cui alla L 108/1996 (Cassazione civile sez. I, 14/12/2007 n.26262), la nullità della clausola anatocistica (Cass. 371/2018 anche con riguardo al contratto autonomo di garanzia), nonché la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ex artt 1346 e 1418 c.c. delle c.m.s qualora non contengano alcuna specificazione della percentuale e della periodicità del calcolo.
Nel merito
Venendo al merito dall'analisi della documentazione si evince che in relazione al conto corrente bancario n. 300096714 non è stato prodotto l'originario contratto, emergendo che il primo estratto conto presente nel fascicolo processuale in ordine cronologico è quello riferito
“al 31.01.2010” nel quale il saldo iniziale avente data contabile e data valuta 31.12.2009 è diverso da zero ed ha un saldo riportato da precedenti operazioni: dato, questo, che consente di affermare che il conto corrente bancario è stato aperto in data antecedente al 31.12.2009.
Sono poi prodotte in atti la lettere di accettazione e di affidamento conto corrente bancario del contratto di apertura di credito sul rapporto di conto corrente n. 300096714 nonché, come già rilevato, l'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente datato il 15.11.2017 con le relative condizioni economiche .
Non essendo stati prodotti gli estratti conto inziali il c.t.u. ha operato i conteggi cominciando dall'estratto di c/c più risalente nel tempo prodotto dalla stessa parte attrice/correntista in conformità con i principi giurisprudenziali secondo i quali laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo
4 e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi (cfr. Cass. 38976/2021; Cass.
31187/2018; Cass. 14074/2018).
Dunque il c.t.u. ha operato svolgendo il ricalcolo dalla prima dalla prima operazione dell'estratto conto più risalente del rapporto - sino alla data del 11.04.2012 (primo contratto presente) con l'applicazione del tasso legale tempo per tempo in assenza di pattuizioni scritte;
dalla data dell'11.04.2012 applicando i tassi di interesse convenzionali via via rilevati dalle condizioni economiche contenute nei contratti delle aperture di credito collegate al rapporto di conto corrente, nonché in applicazione alle clausole dello ius variandi via via comunicati al correntista.
Quanto all'anatocismo, in assenza di pattuizione di reciprocità la determinazione degli interessi è stata effettuata con applicazione dei tassi di interesse legali vigenti tempo per tempo senza alcuna capitalizzazione, in conformità con le previsioni di cui all'art. 120, comma
2, TUB ai sensi del quale nelle operazioni in conto corrente debba essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e delle disposizioni, di medesimo tenore, recate dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000
e, da ultimo, dall'art. 3, comma 3, della Delibera CICR 3 agosto 2016.
Solo per il periodo successivo all'1.10.2016 e sino all'ultimo movimento bancario avente data 29.01.2021 la determinazione degli interessi è stata effettuata conteggiando gli interessi annualmente al 31 dicembre di ciascun anno e rendendoli esigibili il 1° marzo dell'anno successivo così come risulta dalla comunicazione effettuata dalla al correntista CP_2 nell'estratto conto del 31.12.2016 e come confermato anche nel contratto sottoscritto dalle parti in data 14.11.2017.
Infondate si rivelano invece le doglianze di parte attrice sull'usura e sull'avvenuta applicazione, nel corso del rapporto, di commissioni non oggetto di pattuizione, avendo il c.t.u. accertato il mancato superamento del tasso soglia usura nonché la mancata applicazione della c.m.s., pertanto alcun ricalcolo al riguardo è stato operato.
L'esercizio dello ius variandi riconosciuto agli intermediari ex art. 118, comma 2, del D.Lgs.
n. 385/1993, presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia;
l'onere della prova circa l'invio della suddetta comunicazione grava sulla banca. Laddove dalla documentazione prodotta non sia possibile accertare la data in cui il cliente ha ricevuto tale comunicazione, quindi, deve ritenersi che tra le parti continuino a produrre i loro effetti le condizioni contrattuali originariamente pattuite.
In conformità dei richiamati principi il c.t.u. constatato per alcuni periodi la mancanza di pagine e quindi l'integralità delle comunicazioni relative, ha applicato gli ultimi tassi d'interesse praticati dalla CP_2
5 A fronte dell'eccepita prescrizione il c.t.u. non ha rilevato importi di rimesse solutorie da espungere (v. integrazione alla relazione peritale depositata il 19.1.2025).
Tra le soluzioni prospettate dal c.t.u. alla luce di tutto quanto esposto, si adotta il conteggio con un saldo pari - € 30.526,28 a debito per il correntista (in luogo della maggior esposizione debitoria di - € 55.297,61), essendo stato assunto, quale criterio di calcolo, l'espunzione di tutti gli oneri e commissioni non pattuiti e di tutte le condizioni economiche peggiorative inerenti allo ius variandi di cui non vi è stata prova della pattuizione o della esplicita accettazione.
La banca convenuta va quindi condannata ad eseguire le appostazioni correttive.
Spese di lite e di c.t.u.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018 (scaglione fino ad € 26.000,00) tenendo conto che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (nel caso di specie va valutata la differenza, pari a - € 24.771,33, tra il saldo originario e quello rideterminato). Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002.
Le spese di c.t.u. vengono poste a carico delle parti in solido stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
[...]
, quale fideiussore, nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della stessa
[...] così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 300096714 con apertura di credito
è, a debito del correntista, per la minor somma di - € 30.526,28 (come esposto nell'allegato
Dot dell'integrazione peritale a firma del c.t.u. dr.ssa ), ordinando per l'effetto alla Persona_1 convenuta di eseguire le appostazioni correttive;
CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, in €
264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 25 marzo 2025 Il Giudice Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in composizione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza con le quali sono state precisate le conclusioni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1988 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA Parte_1
, CRT.IVA con sede in Agrigento, Via Parte_2 P.IVA_1
XXV Aprile 164/170; nata ad [...] il [...], quale Parte_3 fideiussore;
rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacomo Triolo e
Carla Sgarito;
ATTORI
Nei confronti di:
Controparte_1
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv. Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premettendo di aver stipulato con l'istituto di credito convenuto un contratto di conto corrente affidato n. 300096714, a far data
1992, deduceva :
1 a) l'avvenuta applicazione, nel corso del rapporto di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta così come spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non pattuite;
b) l'addebito di operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e, nel contempo, accredito di operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
d) l'applicazione, in aggiunta agli interessi, di commissioni di massimo scoperto (c.m.s);
f) il superamento dei tassi soglia usura.
Deduceva altresì la nullità del contratto di apertura di conto corrente in quanto non stipulato in forma scritta.
Chiedeva pertanto al Tribunale, previa consulenza tecnica d'ufficio di rideterminare il saldo depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa.
La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, ovvero, in subordine, del Tribunale di Palermo, in forza di clausola derogativa del foro prevista in contratto;
la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire del fideiussore;
l'inammissibilità dell'azione Parte_3 di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
la cessazione della materia del contendere e conseguente carenza dell'interesse ad agire per intervenuta transazione.
Eccepiva altresì la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie e, nel merito, contestava ogni avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali e c.t.u.; quindi posto in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come precisate con le note di trattazione scritta.
***
Questioni preliminari
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Invero si evince dal contratto in atti che l'art. 26 (deroga alla competenza giudiziaria) è contenuto in una sezione ove vi è un richiamo misto a vari articoli delle “Norme di carattere generale relative all'apertura di credito” che riproducono sia clausole vessatorie che clausole contrattuali (es., tra le condizioni contrattuali vengono richiamati: art 1bis , conteggio, esigibilità e pagamento interessi…;
7. controllo e verifiche della disponibilità per l'apertura di credito ecc.), circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, appare insufficiente a ritenere rispettato l'adempimento della specifica approvazione per iscritto.
2 Difatti, secondo la giurisprudenza, "il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validità ed efficacia, non potendosi ritenere che con tale modalità sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate" (Cass. sez. II, sentenza n. 2970/12).
Ancora, sul punto, è stato affermato che "il richiamo cumulativo numerico di gran parte delle condizioni generali di contratto, non tutte costituenti clausole vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la percezione delle stesse, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, nonostante la distinta sottoscrizione del contraente per adesione,” ( Cass. 5733/2008).
Anche la dedotta cessata materia del contendere per intervenuta transazione non ha fondamento. Come noto, la transazione consiste nella composizione di una controversia attraverso l'accordo delle parti su un regolamento del loro rapporto mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c..) ed essa può avere per effetto l'estinzione del rapporto preesistente e la creazione di un nuovo rapporto (transazione novativa) o escludere tale effetto
(transazione semplice o conservativa).
Non consiste, invece, in un contratto di transazione l'accordo con il quale le parti, anzichè ridurre ciascuna le proprie pretese con reciproche concessioni e darsi un regolamento di interessi, sostitutivo o semplicemente modificativo del rapporto che ponga fine o prevenga una controversia, intendono solo concordare un piano di rientro dell'esposizione debitoria di una parte attraverso la concessione di una dilazione, fermo restando la possibilità di far valere le contrapposte ragioni.
Nel caso di specie, il documento prodotto - definito dallo stesso istituto di credito quale
“atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” - , non ha natura transattiva, essendo privo sia una res controversa (le parti danno atto delle principali condizioni economiche del rapporto e dell'esposizione complessiva), sia di reciproche concessioni.
L'accordo, risalente al novembre 2017, consiste invece in una concessione unilaterale di una riduzione graduale dell'esposizione fino al 30.11.22020 con specificazione del calcolo per gli interessi da applicare all'esposizione di volta in volta in essere. Di talché la stipula dell'atto non comporta la cessazione della materia del contendere, restando intatta la sussistenza e l'efficacia dell'originario contratto.
Ancora, quanto alla dedotta inammissibilità dell'azione di ripetizione per essere il conto ancora aperto, in effetti, in applicazione dei noti principi affermati da Cass. Sez. Un. n.
24418/2010 - condivisi in modo pacifico dalla giurisprudenza di merito, l'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio;
ciò non esclude, tuttavia, che fino alla chiusura del
3 conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo: volta cioè ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto:
l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Infine, circa le azioni esperibili dal fideiussore quand'anche il garante si è impegnato ad effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia con rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, si ritiene che ciò non escluda la sua legittimazione processuale all'accertamento dell'illegittimità del rapporto come denunciato in atti, in quanto afferente a violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Ben può quindi il fideiussore dedurre la nullità del contratto per contrarietà con la normativa di cui alla L 108/1996 (Cassazione civile sez. I, 14/12/2007 n.26262), la nullità della clausola anatocistica (Cass. 371/2018 anche con riguardo al contratto autonomo di garanzia), nonché la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ex artt 1346 e 1418 c.c. delle c.m.s qualora non contengano alcuna specificazione della percentuale e della periodicità del calcolo.
Nel merito
Venendo al merito dall'analisi della documentazione si evince che in relazione al conto corrente bancario n. 300096714 non è stato prodotto l'originario contratto, emergendo che il primo estratto conto presente nel fascicolo processuale in ordine cronologico è quello riferito
“al 31.01.2010” nel quale il saldo iniziale avente data contabile e data valuta 31.12.2009 è diverso da zero ed ha un saldo riportato da precedenti operazioni: dato, questo, che consente di affermare che il conto corrente bancario è stato aperto in data antecedente al 31.12.2009.
Sono poi prodotte in atti la lettere di accettazione e di affidamento conto corrente bancario del contratto di apertura di credito sul rapporto di conto corrente n. 300096714 nonché, come già rilevato, l'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente datato il 15.11.2017 con le relative condizioni economiche .
Non essendo stati prodotti gli estratti conto inziali il c.t.u. ha operato i conteggi cominciando dall'estratto di c/c più risalente nel tempo prodotto dalla stessa parte attrice/correntista in conformità con i principi giurisprudenziali secondo i quali laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo
4 e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi (cfr. Cass. 38976/2021; Cass.
31187/2018; Cass. 14074/2018).
Dunque il c.t.u. ha operato svolgendo il ricalcolo dalla prima dalla prima operazione dell'estratto conto più risalente del rapporto - sino alla data del 11.04.2012 (primo contratto presente) con l'applicazione del tasso legale tempo per tempo in assenza di pattuizioni scritte;
dalla data dell'11.04.2012 applicando i tassi di interesse convenzionali via via rilevati dalle condizioni economiche contenute nei contratti delle aperture di credito collegate al rapporto di conto corrente, nonché in applicazione alle clausole dello ius variandi via via comunicati al correntista.
Quanto all'anatocismo, in assenza di pattuizione di reciprocità la determinazione degli interessi è stata effettuata con applicazione dei tassi di interesse legali vigenti tempo per tempo senza alcuna capitalizzazione, in conformità con le previsioni di cui all'art. 120, comma
2, TUB ai sensi del quale nelle operazioni in conto corrente debba essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e delle disposizioni, di medesimo tenore, recate dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000
e, da ultimo, dall'art. 3, comma 3, della Delibera CICR 3 agosto 2016.
Solo per il periodo successivo all'1.10.2016 e sino all'ultimo movimento bancario avente data 29.01.2021 la determinazione degli interessi è stata effettuata conteggiando gli interessi annualmente al 31 dicembre di ciascun anno e rendendoli esigibili il 1° marzo dell'anno successivo così come risulta dalla comunicazione effettuata dalla al correntista CP_2 nell'estratto conto del 31.12.2016 e come confermato anche nel contratto sottoscritto dalle parti in data 14.11.2017.
Infondate si rivelano invece le doglianze di parte attrice sull'usura e sull'avvenuta applicazione, nel corso del rapporto, di commissioni non oggetto di pattuizione, avendo il c.t.u. accertato il mancato superamento del tasso soglia usura nonché la mancata applicazione della c.m.s., pertanto alcun ricalcolo al riguardo è stato operato.
L'esercizio dello ius variandi riconosciuto agli intermediari ex art. 118, comma 2, del D.Lgs.
n. 385/1993, presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia;
l'onere della prova circa l'invio della suddetta comunicazione grava sulla banca. Laddove dalla documentazione prodotta non sia possibile accertare la data in cui il cliente ha ricevuto tale comunicazione, quindi, deve ritenersi che tra le parti continuino a produrre i loro effetti le condizioni contrattuali originariamente pattuite.
In conformità dei richiamati principi il c.t.u. constatato per alcuni periodi la mancanza di pagine e quindi l'integralità delle comunicazioni relative, ha applicato gli ultimi tassi d'interesse praticati dalla CP_2
5 A fronte dell'eccepita prescrizione il c.t.u. non ha rilevato importi di rimesse solutorie da espungere (v. integrazione alla relazione peritale depositata il 19.1.2025).
Tra le soluzioni prospettate dal c.t.u. alla luce di tutto quanto esposto, si adotta il conteggio con un saldo pari - € 30.526,28 a debito per il correntista (in luogo della maggior esposizione debitoria di - € 55.297,61), essendo stato assunto, quale criterio di calcolo, l'espunzione di tutti gli oneri e commissioni non pattuiti e di tutte le condizioni economiche peggiorative inerenti allo ius variandi di cui non vi è stata prova della pattuizione o della esplicita accettazione.
La banca convenuta va quindi condannata ad eseguire le appostazioni correttive.
Spese di lite e di c.t.u.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018 (scaglione fino ad € 26.000,00) tenendo conto che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (nel caso di specie va valutata la differenza, pari a - € 24.771,33, tra il saldo originario e quello rideterminato). Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002.
Le spese di c.t.u. vengono poste a carico delle parti in solido stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
[...]
, quale fideiussore, nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della stessa
[...] così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 300096714 con apertura di credito
è, a debito del correntista, per la minor somma di - € 30.526,28 (come esposto nell'allegato
Dot dell'integrazione peritale a firma del c.t.u. dr.ssa ), ordinando per l'effetto alla Persona_1 convenuta di eseguire le appostazioni correttive;
CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, in €
264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 25 marzo 2025 Il Giudice Silvia Capitano
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