Articolo 4 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807
Articolo 3Articolo 5
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8 gennaio 1982
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7 marzo 1982
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19 settembre 1988
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5 giugno 1991
Art. 4.
Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, puo' autorizzare la GEPI a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , nonche' nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico. (3) ((4)) Il CIPI provvedera', altresi', con apposite delibere, ad individuare le iniziative piu' idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 17 settembre 1988, n. 408 convertito con L. 12 novembre 1988, n. 492 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 , sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. E' altresi' prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI ai sensi dell' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 , nei casi in cui il trattamento gia' riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito con L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "A favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell' articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 , dell' articolo 4, primo comma, del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma , del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma , della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2 , del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1 , del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 , il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, fino al 30 settembre 1991."
Entrata in vigore il 5 giugno 1991
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