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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/11/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.11.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. P.A. Parte_1
Galati
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Pisanu CP_1
resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con inclusione degli emolumenti extramensili
e malattia ad integrazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione Cat. VO, con decorrenza novembre 2010, avendo fruito di periodi di inattività coperti da contribuzione figurativa anche per malattia – esponeva che aveva calcolato la retribuzione annua pensionabile in considerazione del valore CP_1 retributivo dei periodi riconosciuti figurativamente.
Rappresentava di aver inoltrato, in data 9.10.2019, domanda di accredito della predetta contribuzione e di aver ricevuto nota del 27.12.2019 con la quale l' aveva CP_2 comunicato il rigetto della predetta istanza avendo già provveduto ad accreditarla nel calcolo della pensione.
Lamentava tuttavia che tale accredito era avvenuto in maniera errata atteso che:
1) con riferimento ai periodi di malattia, relativi agli anni dal 2000 al 2009, l' non CP_2 aveva riconosciuto l'esatta retribuzione figurativa ad integrazione;
2) parte convenuta non aveva tenuto conto degli emolumenti extramensili.
1 Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia, comprensivi anche degli emolumenti extramensili, descritti in narrativa, per un importo pensionistico alla decorrenza, novembre 2010, di euro 1.217,85 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento CP_1 degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori”.
Si costituiva che eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione; in via CP_1 preliminare la prescrizione quinquennale dei ratei. Nel merito contestava gli avversi assunti, richiamando la relazione amministrativa prodotta unitamente alla comparsa di costituzione.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, si osserva che – secondo l'oramai consolidato orientamento di legittimità – detta decadenza “si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr. , tra le numerose,
Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione” (cfr. Cass. 15466/2024).
Applicando tale principio alla fattispecie che occupa, atteso che il ricorrente è titolare di trattamento pensionistico a decorrere da novembre 2010, deve ritenersi maturata la decadenza in relazione agli eventuali ratei maturati precedentemente al febbraio 2020 (il che assorbe ogni questione circa l'eccepita prescrizione quinquennale).
2 Ciò posto e venendo ad esaminare il merito della controversia, il ricorrente – come suesposto - ha chiesto accertarsi il diritto alla riliquidazione della pensione previa corretta individuazione del valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente.
In particolare, richiamando l'art. 8 co. 1 l. 1551/81, l'istante ha rilevato come - per i periodi di malattia già accreditati per gli anni dal 2000 al 2009 - avesse considerato CP_1 una retribuzione inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto calcolare ad integrazione rispetto a quella percepita nei suindicati periodi.
Ha poi lamentato, con riferimento alle predette annualità e ai periodi riconosciuti figurativamente, la mancata inclusione degli emolumenti extramensili.
Sul punto si osserva che - in fattispecie analoga alla presente- il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 716/2023- ha rilevato quanto segue:
“Nel merito, si vuole ottenere, come si è visto, il ricalcolo della pensione tenuto conto degli emolumenti extramensili e della corretta media retributiva per i periodi di contribuzione figurativa, risultata secondo l'istante più bassa del dovuto.
Circa la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, ai sensi dell'art. 3
L. 297/1982, essa è data dalla media delle retribuzioni riferite ai periodi immediatamente precedenti alla data di decorrenza della pensione;
corrisponde, precisamente, alla
“quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro,
o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione” (comma 8).
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo “corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce” e, in particolare, “la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria”
(comma 9).
Con riferimento agli eventi figurativi, quali la malattia e la disoccupazione, norma di riferimento è l'art. 8 della L. 155/1981 che, al primo comma, così dispone:
“…, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui
3 si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Per i casi in cui nell'anno solare considerato non risultino retribuzioni effettive, il suddetto valore retributivo si determina “con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro…” (comma 2).
Trovava applicazione, cioè, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della L. 153/1969, più ampia rispetto a quella civilistica.
In base ai chiarimenti forniti in più occasioni dalla Corte Suprema di Cassazione (fra le altre, sentenze nn. 16313/2004, 157/2007, 17502/2009, 18272/2010 e ord. 25900/2010), anche gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana “indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”; si legge, ad es., nell'ordinanza della S.C. da ultimo citata, che “la interpretazione restrittiva proposta dall'Istituto ricorrente sia ingiustificata e priva di fondamento normativo, laddove la L. n. 155 del 1981, art. 8, ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili: queste ultime rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi…”.
È poi, però, intervenuto l'art. 40 L. 183/2010 che, ispirandosi a finalità di contenimento della spesa previdenziale, ha stabilito:
“Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre
2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il
4 predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Come sottolineato da Cass. 33202/2021, la norma ha dettato “nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito” così operando una scelta “più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto degli artt. 8, l.
n. 155/1981, e 12, l. n. 153/1969”.
Si legge nella pronuncia della S.C. che “Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, l. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, l. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010, cit.” (sottolineatura di chi scrive).
In ragione della ratio sottesa alla normativa in questione, i nuovi criteri di computo, con conseguente esclusione degli emolumenti extramensili, rilevano tanto per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito quanto, in generale, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”.
Ne discende che per la contribuzione figurativa accreditata con decorrenza dal 1° gennaio
2005, si dovrà considerare solo la “normale retribuzione” afferente il mese in cui l'evento si è verificato, senza poter inglobare nella base imponibile automaticamente tutte le voci, funditus le extramensilità non liquidate mensilmente: trattasi invero di emolumenti che, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenere "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge n. 183/2010.
5 Alla luce dell'iter motivazione di cui alla citata sentenza, che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, la domanda tesa ad accertare il diritto alla riliquidazione della pensione previo computo degli emolumenti extramensili per gli anni dal 2005 al 2009, non può trovare accoglimento, laddove in relazione alle annualità precedenti indicate al punto 10 del ricorso (anni dal 2000 al 2004) non risulta, dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente, che siano stati accreditati periodi riconosciuti figurativamente (né per malattia né per disoccupazione né per mobilità).
I rilievi innanzi svolti inducono a ritenere altresì infondata la censura avente ad oggetto l'errata individuazione del valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di malattia riconosciuti figurativamente, fermo restando il rilievo che precede in ordine agli anni per i quali detti periodi risultano accreditati (dal 2005 al 2009), tenuto conto di quanto allegato e concluso nell'atto introduttivo del giudizio (ove si fa espressamente riferimento “ai periodi di malattia…descritti in narrativa”).
In particolare, gioverà rilevare che la voce “malattia ad integrazione” presente nei documenti indica un importo figurativo (e non reale) riconosciuto dall' al CP_1 CP_2 fine di integrare (figurativamente) la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, in misura ridotta, per i periodi di malattia posti a suo carico e finalizzato pertanto ad ottenere un importo, nei periodi di contribuzione figurativa per malattia/infortunio o CIG (ove la voce sia CIG ad integrazione), corrispondente alla retribuzione intera percepita dal lavoratore nei periodi di effettivo lavoro.
Parte ricorrente, a fondamento della propria doglianza, ha richiamato l'art. 8 comma 1 l.
155/1981, a tenore del quale “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle 3 disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Tuttavia, il successivo comma 3 prevede che: “Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a
6 retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”.
Tale disposizione indica implicitamente un procedimento matematico (“…escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta… integrata figurativamente fino a concorrenza…”) per il calcolo della retribuzione media annua, sicché il ricorrente, alla luce dell'art.8 comma 3 cit., avrebbe dovuto esporre “le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta” in una modalità che evidenziasse le retribuzioni ridotte (quelle originarie, e non quelle rielaborate) percepite con riferimento al numero specifico delle settimane per le quali si erano verificati gli eventi causativi della riduzione (ossia la malattia, nel caso in esame), non essendo invece utile un eventuale dato retributivo complessivo, che “accorpa” e confonde le retribuzioni integrali per le settimane di lavoro e le retribuzioni ridotte per le settimane di sospensione lavorativa tutelata (come evidenziato nella relazione amministrativa prodotta dall' , ove si rileva che “la CP_2 modalità di calcolo indicata da controparte comporta, ad esempio per il 2009,
l'applicazione della RMS a 54 settimane (52 lavoro dipendente + 2 settimane di malattia).In realtà, come detto in precedenza, la contribuzione ad integrazione costituisce solo un accredito volto ad attribuire le differenze di retribuzione non percepite”).
I rilievi che precedono inducono dunque a ritenere l'infondatezza della domanda.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brindisi, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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