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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20043/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16.01.2025 ad ore 13.30, è presente l'avv. Prizzon Alberto per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Prizzon precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e che lo stesso venga condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali euro 9.000,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.30, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20043/2024 promossa da:
c.f.: ), con l'Avv. Alberto Prizzon del Foro di Venezia (c.f.: Parte_1 C.F._1
) C.F._2 nei confronti di
(c.f.: ), contumace CP_1 C.F._3
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l' art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci pagina 1 di 2 sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per grave inadempimento dello stesso, in quanto il signor non CP_1 aveva corrisposto diciannove canoni di locazione per complessivi euro 8.550,00;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 18.11.2021, per grave inadempimento del resistente, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale;
- ciò premesso, dato atto che parte ricorrente ha svolto domanda di attribuzione del deposito cauzionale pari alla somma di euro 1.350,00 a copertura parziale dei canoni non pagati, condanna il signor al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro CP_1
7.650,00, pari alla differenza tra i canoni scaduti non corrisposti sino ad oggi (euro 9.000,00) ed il deposito cauzionale, oltre che dei canoni successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che, pure a fronte dell'invio delle chiavi, l'immobile risulta non essere stato formalmente rilasciato dal conduttore, deve condannarsi lo stesso al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 18.11.2021, avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale sito in San Donà di Piave (VE) Via Garibaldi n. 8, identificato al NCEU del medesimo Comune al foglio 41, particella 46, sub. 4, classe 10, cat. C/1, R.C. € 561,96, per grave inadempimento del conduttore;
- condanna il signor all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile libero da CP_1 persone e sgombero da cose in favore del ricorrente;
- condanna il resistente al pagamento in favore del signor della somma di CP_1 Parte_1 euro 7.650,00 per canoni di locazione sino ad oggi, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi, oltre ad euro 870,18 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, il 16.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 2 di 2
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20043/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16.01.2025 ad ore 13.30, è presente l'avv. Prizzon Alberto per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Prizzon precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e che lo stesso venga condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali euro 9.000,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.30, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20043/2024 promossa da:
c.f.: ), con l'Avv. Alberto Prizzon del Foro di Venezia (c.f.: Parte_1 C.F._1
) C.F._2 nei confronti di
(c.f.: ), contumace CP_1 C.F._3
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l' art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci pagina 1 di 2 sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per grave inadempimento dello stesso, in quanto il signor non CP_1 aveva corrisposto diciannove canoni di locazione per complessivi euro 8.550,00;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 18.11.2021, per grave inadempimento del resistente, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale;
- ciò premesso, dato atto che parte ricorrente ha svolto domanda di attribuzione del deposito cauzionale pari alla somma di euro 1.350,00 a copertura parziale dei canoni non pagati, condanna il signor al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro CP_1
7.650,00, pari alla differenza tra i canoni scaduti non corrisposti sino ad oggi (euro 9.000,00) ed il deposito cauzionale, oltre che dei canoni successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che, pure a fronte dell'invio delle chiavi, l'immobile risulta non essere stato formalmente rilasciato dal conduttore, deve condannarsi lo stesso al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 18.11.2021, avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale sito in San Donà di Piave (VE) Via Garibaldi n. 8, identificato al NCEU del medesimo Comune al foglio 41, particella 46, sub. 4, classe 10, cat. C/1, R.C. € 561,96, per grave inadempimento del conduttore;
- condanna il signor all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile libero da CP_1 persone e sgombero da cose in favore del ricorrente;
- condanna il resistente al pagamento in favore del signor della somma di CP_1 Parte_1 euro 7.650,00 per canoni di locazione sino ad oggi, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi, oltre ad euro 870,18 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, il 16.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
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