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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4561 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 28.01.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avvocati Domenico Parte_1
Bianchi, Manuela Bianchi ed Antonella Cassoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Latina Viale Petrarca n. 7,
ATTRICE
E
, Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
E
, già Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in
[...]
allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Filippo Paolelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 19,
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di aver acquisito per usucapione Parte_1
la proprietà del terreno sito in Aprilia foglio al foglio 70 p.lla 114 sub. 400 sito in Via Grecia n. 38 di mq. 80 a uso deposito.
Assumeva, a sostegno delle proprie pretese, che il possesso in oggetto si era protratto dal 1998 fino alla data di instaurazione del giudizio senza alcuna rivendicazione e che esso era stato pacifico, continuato e ininterrotto per oltre un ventennio. Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi il maturato usucapione in suo favore del bene immobile indicato.
Nessuno si costituiva per i convenuti . Controparte_1 Controparte_1
Si costituiva la contestando quanto Controparte_3
ex adverso dedotto, richiesto e prodotto e adducendo l'insussistenza dei presupposti ex art. 1158 c.c.
e l'inammissibilità della domanda.
In particolare, assumeva che era inverosimile che l'attrice all'età di anni 15 – essendo nata il
31.08.1983 - si era immessa nel possesso del bene sul quale gravava ipoteca volontaria accesa in data
07.08.1990 in favore dell'allora Banco di Napoli S.p.a. a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla società Parte_2
Aggiungeva, poi, che i legittimi proprietari del bene, Signori e Controparte_1 CP_1
, avevano svolto manifestazioni della propria volontà di possedere il bene, opponendosi
[...]
all'intimazione di pagamento - propedeutica all'azione esecutiva immobiliare sul bene de quo - effettuata con atto di precetto loro intimato in data 22.04.2014.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di usucapione perchè infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
Instaurato in tali termini il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., espletata la prova richiesta da parte attrice, a seguito del decesso del signor il giudizio in Controparte_1
data 05.10.2023 veniva dichiarato interrotto e riassunto. Infine, proseguita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente, occorre inquadrare la domanda di parte attrice nell'ambito dell'acquisto dei beni per intervenuta usucapione, fattispecie che richiede, ex art. 1158, che il possesso sia continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per almeno venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Come è noto, infatti, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140
c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Il possesso deve, infatti, consistere nel compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario (e, quindi, contro di esso), non essendo a tal fine sufficiente il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (arg. anche da Cass., sez.
II, 15 marzo 2005, n. 5551, ma si veda, più in particolare, Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1986,
n. 5466, secondo quale “il mutamento della detenzione in possesso, secondo la previsione dell'art. 1141 c.c., non può conseguire al mero compimento di atti corrispondenti all'esercizio della proprietà, anche se compiuti animo possidendi, essendo a tal fine necessario che tali atti si traducano in opposizione contro il possessore, e, cioè rendano esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intende far cessare il godimento nomine alieno, vantando per sè il diritto esercitato,
Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1990, n. 11691).
Costituisce, quindi, onere di chi vuol far valere gli effetti della possessio ad usucapiendum dimostrare l'interversione della detenzione in possesso, essendo all'uopo necessario che il detentore compia degli atti che manifestino inequivocamente al possessore il mutamento del suo animus, non essendo sufficiente la mera prova dell'uso che egli faccia della cosa (cfr. Cassazione civile, sez. II, sent. 15 marzo 2005 n. 5551).
Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
Tali presupposti risultano assenti nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice.
Non può ravvisarsi né l'allegazione né la prova di alcuna situazione possessoria in favore di parte attrice.
All'uopo va detto che le allegazioni dell'atto introduttivo sono del tutto generiche, essendosi limitata la parte a dedurre il possesso dell'immobile, indicato in un deposito, non meglio individuato senza indicare in quale manifestazione materiale tale possesso sia consistito.
La parte, infatti, assume di essersi immessa nel possesso, ma non trattandosi di abitazione, non indica in cosa sia consistita tale immissione.
Le allegazioni del tutto generiche dell'atto di citazione, poi, non sono oggetto di precisazione con la prima memoria ex art. 183 cpc, in cui la parte nulla specifica, per poi capitolare, con la seconda memoria ex art. 183 cpc, capi di prova su circostanze nuove mai dedotte prima.
Deve, poi, rilevarsi come l'età dell'attrice al momento dell'instaurazione del giudizio di 35 anni risulta incompatibile con il protratto possesso dall'anno 1998, ovvero allorquando la stessa aveva soli
15 anni.
Né può avvalersi del dedotto (e non provato) possesso del fratello, già maggiorenne all'epocam non potendo possedersi per interposta persona.
Si tenga presente, poi, che la mera detenzione del bene non è affatto sufficiente a provare il possesso. La disponibilità dell'immobile, di cui avrebbe goduto è del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda perchè integra, appunto, una situazione di mera detenzione e non di possesso utile ad usucapire.
A tal fine, deve essere rilevato che la parta convenuta costituitasi contesta l'assunto attoreo e che l'allegazione, alla luce di tali considerazioni, di parte attrice è carente e non tesa a comprovare l'animus possidendi, considerato che nell'usucapione essa deve essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Anche le richieste probatorie avanzate dalla parte attrice non sono specificamente tese a comprovare l'elemento soggettivo ma solo quello materiale.
Inoltre, i testi escussi hanno rilasciato dichiarazioni del tutto generiche.
Sul punto va rilevato che il teste si limita a meramente confermare i capi di Testimone_1
prova articolati 1, 2, 3 e 4. Riferisce, poi, che la aveva fatto eseguire dei lavori, senza, tuttavia, Pt_1
sapere chi avesse pagato i lavori in oggetto e a carico di chi fossero, così smentendo, quindi, quanto prima riferito. Dichiara, poi, di aver effettuato consulenze in favore dell'attrice allorquando nel 1998 aveva quindici anni. Ne deriva che la genericità della testimonianza, unita al fatto che appare inverosimile che la alla sola età di anni quindici potesse commissionare consulenze o lavori, Pt_1
rende la testimonianza in oggetto inattendibile.
Il teste poi, riferisce di aver lavorato per la cooperativa che avrebbe eseguito Testimone_2
i lavori di cui al capo 2 ma nulla indica circa il possesso attoreo e neppure circa chi avesse commissionato i lavori. Ne deriva l'inutilizzabilità ai fini del decidere anche di tale testimonianza.
La teste infine, che si assume consulente e amministratrice di condominio, Testimone_3
dichiarava di aver predisposto uno dei contratti di comodato in atti sottoscritto dalla sig.ra , Pt_1 ma null'altro riferiva in ordine al possesso protratto per un ventennio, ininterrotto e con il relativo animus.
Ne deriva che non risulta sufficientemente provata la domanda attorea ex art. 2697 c.c..
Essa deve, quindi, essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività difensiva svolta da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice,
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta
, già Controparte_2 Controparte_3 in persona del l.r.p.t., che liquida in € 1.800,00 per la fase di studio, €
[...]
1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 2.100,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 24.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)