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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/06/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12355/2023 e N. R.G. 13002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 12355/2023 e al n. r.g. 13002/2023, promosse da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. IRENEI VALENTINO , presso il cui Parte_1
studio in VIA BOLOGNESE 55 50139 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Penna e Marco Falsini, presso il Parte_2
cui studio, in Firenze, VIA A. LA MARMORA n. 14, eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORI OPPONENTI
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
FORMARO ANTONIO, presso il cui studio in VIA GALLIERA N.8 40121 BOLOGNA ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: mutuo, fideiussione.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12.3.2025. pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione introduttivi, rispettivamente, dei procedimenti n. RG 12355/2023 e n. RG
13002/2023 e hanno proposto opposizione avverso il D.I. Parte_1 Parte_2
provvisoriamente esecutivo n. 13002/2023 del Tribunale di Firenze, con il quale è stato loro ordinato il pagamento immediato e in solido a favore di Controparte_1
(nel prosieguo anche solo , dell'importo di € 324438,45 per la
[...] CP_1
restituzione del capitale residuo erogato alla a titolo di mutuo chirografario, Controparte_2
maggiorato di interessi e garantito da fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti, oltre interessi e spese della fase monitoria, sollevando le eccezioni di:
- incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, adito in monitorio quale foro di residenza del consumatore, qualità invocata dagli opponenti che tuttavia hanno dato atto di non intendere avvalersi dello speciale criterio di competenza previsto a loro favore dalla normativa consumeristica, indicando come competente il Tribunale di Prato in forza di clausola derogatoria contenuta nelle garanzie sottoscritte;
- difetto dei presupposti per l'emissione del DI, non essendo stato depositato dall'opposta l'estratto conto certificato, a norma dell'art. 50 TUB;
- nullità quantomeno parziale delle fideiussioni rispetto alle clausole numero 2, 6, 8, sul presupposto della loro conformità allo schema contrattuale standardizzato adottato dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005;
- in ogni caso, abusività delle clausole numero 6, 7 e 8 a norma dell'art. 33 comma 2 lett T
Cod. Cons.;
- decadenza della creditrice dall'azione nei loro confronti per omesso esercizio delle proprie ragioni nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, a norma dell'art. 1957 cc.
In ragione delle eccezioni spiegate, ambedue gli opponenti, con i rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale di Firenze in favore di quello di Prato e, nel merito, revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in entrambi i procedimenti, ha contestato le deduzioni attoree e instato per la CP_1
reiezione delle opposizioni promosse dalle controparti e la conferma del DI, con vittoria delle pagina 2 di 11 spese legali, allegando:
- che, con atto del 30.01.2004, concedeva a Parte_3
il mutuo fondiario ad erogazione su stati di avanzamento per la somma CP_2 complessiva di € 500.000,00, da restituirsi con 16 rate semestrali, applicazione del tasso d'interesse indicato all'art. 1 del contratto stesso, erogazione alla stipula dell'acconto di €
198.000,00, con rilascio di quietanza da parte della mutuataria e accensione ad opera di quest'ultima di ipoteca volontaria per l'importo di € 1.000.000,00 sugli immobili indicati nella nota allegata agli atti di citazione e prestazione da parte degli opponenti, con atti del
12.03.2004, di fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00;
- che, stante l'omesso adempimento della mutuataria agli obblighi di restituzione del capitale e pagamento degli interessi, con raccomandata a/r del 29.09.2011, la Banca mutuante intimava ad entrambi i fideiussori odierni opponenti l'immediata estinzione del debito della CP_2
pari ad Euro 375.255,50, oltre ad interessi, commissioni, spese ed oneri contrattualmente previsti;
- che, con sentenza n. 21/2012 del 1°.02.2012 del Tribunale di Firenze, la società CP_2
veniva dichiarata fallita e che, in data 16.04.2012, la Banca proponeva istanza di ammissione al passivo per il proprio credito, integralmente accolta, e le veniva riconosciuta e assegnata la somma di € 60.020,11;
- quanto all'eccezione attorea di incompetenza, di aver promosso il procedimento monitorio avanti il Tribunale competente in ragione della residenza dei debitori, qualificatisi entrambi come consumatori;
- l'infondatezza, nel merito, delle restanti eccezioni degli opponenti in punto di difetto di prova del titolo, nullità delle fideiussioni, decadenza della creditrice dall'azione nei loro confronti quali garanti.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività avanzata ai sensi dell'art. 649 cpc nel procedimento n. RG 12355/2023, questo Giudice ha disposto la riunione a tale giudizio, di più risalente iscrizione, di quello n. 1302/2023, trasmessole dal Presidente della Sezione e inizialmente pendente avanti altro Giudice del Tribunale, tenuto conto della connessione tra gli stessi esistente a norma dell'art. 274 cpc per essere stati promossi in opposizione al medesimo
Decreto Ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, stante la mancanza di istanze istruttorie, il Giudice, ritenute le pagina 3 di 11 cause riunite mature per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione orale a norma dell'art. 281 sexies cpc (nella versione modificata ed integrata dal D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs.
164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”, che prevede l'applicabilità della norma come modificata ai procedimenti in corso), rinviata su istanza delle parti motivata dall'avvio di trattative stragiudiziali non esitate in conciliazione, e nel prosieguo celebrata in data
12.3.2025, a seguito della quale viene depositata la presente Sentenza.
* * *
1. Sull'incompetenza del Tribunale di Firenze, adito in monitorio quale foro del consumatore.
L'eccezione, basata sulla volontà manifestata dai due opponenti (qualificatisi come consumatori senza che l'opposta abbia sollevato alcuna contestazione a proposito della prestazione della garanzia per ragioni estranee all'attività professionale dagli stessi svolta) con ciascun atto di citazione introduttivo dei procedimenti riuniti, di non avvalersi del foro della loro residenza, esclusivo ed inderogabile a norma dell'art. 33, lett. u) Codice del Consumo, è infondata.
Invero, trova applicazione il principio consolidato per cui “In tema di contratti tra professionista
e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs.
n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19061 del 28/09/2016).
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti, che - lo si ribadisce - hanno affermato la propria qualità di consumatori, non contestata dall'opposta, ponendola a fondamento dell'eccezione pregiudiziale di rito attinente alla competenza, hanno radicalmente omesso di allegare e provare la validità della clausola derogatoria della competenza del foro del consumatore in favore di quello di (art. 16 della fideiussione, doc. 4 del fascicolo monitorio), indicato come Pt_3
competente.
pagina 4 di 11 Ciò detto, l'eccezione attorea è inaccoglibile, posto che l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio se non nelle ipotesi di inderogabilità previste espressamente dalla Legge (art. 28 cpc) e che qui la questione non è stata posta con riferimento all'applicabilità di criteri differenti da quello dell'accordo tra le parti1, non invocabile laddove, come nel caso di specie, il professionista abbia agito avanti il Tribunale del luogo ove sia posta la residenza del consumatore e questi, come visto, non dimostri che la deroga è stata oggetto di trattativa individuale.
2. Sulla prova del titolo.
L'eccezione in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione del DI e, segnatamente, per non essere stato depositato nel procedimento monitorio dall'odierna opposta l'estratto conto certificato, a norma dell'art. 50 TUB, è destituita di fondamento.
Premesso, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha struttura e funzione propria di un procedimento impugnatorio volto al riscontro dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss cpc per l'emissione del provvedimento monitorio, bensì costituisce una fase eventuale del giudizio Par intrapreso col deposito del ricorso per dà luogo ad una causa ordinaria a cognizione piena, volta all'accertamento del diritto di credito fatto valere, nel caso di specie sono incontestate dagli opponenti la concessione del mutuo a (doc. 1 del fascicolo monitorio) e la prestazione CP_2
da parte loro di fideiussione a garanzia del pagamento da parte di quest'ultima (docc. 3 e 4 del
Par fascicolo monitorio) ed è del pari pacifico il mancato pagamento della somma portata dal con il che risultano assolti gli oneri di prova del titolo e di allegazione dell'inadempimento pacificamente incombenti sull'opposta, creditrice e attrice in senso sostanziale, in ossequio ai criteri di riparto invalsi in tema di azioni contrattuali (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-
2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007,
n. 9351).
Ne consegue l'assoluta irrilevanza dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, disposizione peraltro applicabile esclusivamente in caso di azioni tese al pagamento di crediti originati da contratti di conto corrente, laddove invece nel caso di specie il titolo della pretesa della Banca è, come visto, da individuarsi nel contratto di mutuo con la debitrice principale, da cui è scaturito il credito oggetto di plurime cessioni e pacificamente pervenuto, da ultimo, all'odierna opposta (docc. B del fascicolo monitorio, B e C allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
3. Sulle eccezioni di nullità delle fideiussioni e sulla decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore a norma dell'art. 1957 cc.
Con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti contestualmente alla stipula del mutuo (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio) - per tali intendendosi le garanzie personali di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impongono al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti ed assumendi dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c – deve passarsi in rassegna l'eccezione di nullità delle clausole n. 2, 6, 8 (rispettivamente: - la c.d. "clausola di reviviscenza", in forza della quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima incassi, in pagamento di obbligazioni garantite, e successivamente restituisca per motivi diversi, quali annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo;
la "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", secondo cui i diritti che la banca vanta sulla scorta della fideiussione restano integri finché non sia estinto ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c.; la c.d. "clausola di sopravvivenza", alla cui stregua il debitore è tenuto a rimborsare alla banca gli importi percepiti anche nel caso in cui l'obbligazione garantita dovesse risultare invalida”), alla luce del principio di diritto espresso nella nota Sentenza Cass SU n. 41994/21, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
A riguardo si osserva, in primo luogo, che gli opponenti, parti processuali interessate alla rilevazione del vizio, hanno omesso di produrre lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 per il quale non è invocabile il principio iura novit curia, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus
pagina 6 di 11 osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con
l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7387 del 19/03/2025; Corte appello Firenze, sentenza 04/09/2023, n.1774; conformi
Corte d'Appello di Firenze, sentenze n. 1444/2022 e 2310/2022).
Ciò detto, anche ad ammettere la riferibilità delle fideiussioni per cui è causa all'intesa anticoncorrenziale oggetto dell'accertamento dell'Autorità garante, richiamato il disposto dell'art. 1419 cc, espressione del principio di conservazione degli effetti dei negozi giuridici, secondo cui “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, si osserva che gli opponenti non hanno allegato né tantomeno dimostrato elementi di fatto tali da indurre a ritenere essenziale le clausole sopra richiamate e colpita da invalidità.
Al contrario, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e avuto riguardo, in particolare, alle qualità, cumulate con riferimento all'opponente di fideiussore, socio titolare di quote Parte_2
pari al 50% del capitale sociale e Legale Rappresentante della società garantita Guelfo Srl all'epoca della concessione del mutuo bancario (dallo stesso Sig. per la Società Parte_4
mutuataria) cui il contratto di fideiussione ha acceduto, sembrerebbe potersi configurare il tipico esempio di sussistenza di un interesse del garante alla permanenza in vita tanto della garanzia, quanto dell'operazione negoziale garantita, a prescindere dalla caducazione delle singole clausole ritenute eventualmente affette da nullità per conformità allo schema uniforme dichiarato contrastante con la normativa antitrust, fattispecie concreta, quest'ultima, conforme a quella da cui è scaturita la pronuncia delle SS.UU. n. 41994/212.
Per quanto detto, le nullità fatte valere dagli opponenti sotto il profilo della conformità delle clausole nn. 2, 6, 8 allo schema ABI sanzionato dall'Autorità Antitrust appaiono indimostrate e comunque, anche laddove sussistenti, certamente parziali. Ancora, gli opponenti hanno genericamente dedotto la nullità delle clausole nn. 6, 7, 8 delle fideiussioni prestate a favore della Banca, affermandone il carattere abusivo e sul presupposto della propria qualità di consumatore e del loro inserimento nel corpo delle garanzie in difetto di trattativa individuale, in contrasto con l'art. 33 Cod. Consumo.
Ebbene, per quanto sopra osservato, la qualità di consumatore è certamente da escludere quanto all'opponente socio titolare di quote pari alla metà del capitale sociale, Parte_2
Amministratore e Legale Rappresentante della Società garantita ai tempi della concessione ad essa del mutuo (si veda la visura, doc. 12 allegato al ricorso monitorio), rispetto al quale pertanto la garanzia appare essere stata prestata per finalità non estranee all'attività professionale svolta
(Cass. Sez. U, ord. 5868/23).
In ogni caso, tanto quanto all'opponente quanto rispetto ad - Parte_2 Parte_1 liquidatore di cui non è nota la posizione rispetto alla Società all'epoca della prestazione della fideiussione, non desumibile dalla visura in atti - anche ad ammetterne la qualità di consumatori dagli stessi invocata, difetta a ben vedere un interesse all'accertamento, in via incidentale e sulla base delle eccezioni proposte, della nullità delle clausole delle fideiussioni sub nn. 6, 7, 8.
Invero, quanto alla clausola n. 7, contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti, la stessa non reca l'obbligo per il garante di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", bensì l'impegno semplicemente “a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta”, che, per un verso, non appare sufficiente a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, e per altro verso, in assenza di diverse indicazioni, si deve qualificare come semplice clausola «solve et repete», che consente al garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale, senza che ciò comporti un significativo squilibrio a carico del consumatore o integri una delle ipotesi tipiche di vessatorietà a norma dell'art. 33 Cod. Consumo.
Similmente, rispetto alla clausola n. 8, c.d. " di sopravvivenza", alla cui stregua il debitore è tenuto a rimborsare alla banca gli importi percepiti anche nel caso in cui l'obbligazione garantita dovesse risultare invalida, il rilievo della pattuizione è inesistente se solo si osserva che nessuna invalidità del mutuo è stata qui profilata e risulta esistente.
Infine, nessun interesse è rinvenibile in capo agli opponenti in ordine alla declaratoria di nullità della clausola n. 6, di rinuncia del fideiussore al termine semestrale per coltivare la propria pretesa di pagamento, a norma dell'art. 1957 cc, dal momento che detto termine risulta essere rispettato nel caso di specie dalla creditrice. pagina 8 di 11 Sul punto, in primo luogo, detta previsione deve essere interpretata, in presenza dell'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, nel senso che è sufficiente ad evitare la decadenza una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo per contro esigibile la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025; nn. 5598/2020; 22346/2017, 13078/2008,
7345/95; Corte d'Appello Milano, Sez. I, Sent., 30/03/2022, n. 1062; Corte d'Appello di Milano sez. I, 05/07/2021; Tribunale Pistoia sez. I, 17/03/2022, n.262; Tribunale di Cremona 18.10.2022,
n. 502).
Ancora, non è condivisibile la tesi degli opponenti secondo cui la scadenza del debito è quella relativa ad ogni erogazione del prestito o a ciascun pagamento rateale concordato dalle parti ovvero all'ultimo a cui i debitori abbiano dato luogo, posto che, com'è noto, dal contratto di mutuo sorge in capo al mutuante l'obbligo unitario di consegna del danaro, anche in maniera frazionata, ed il mutuatario è tenuto ad adempiere all'obbligazione principale della restituzione, anche questa unitaria seppur frazionata nel tempo, comportando il pagamento rateale la suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio.
Né la scadenza del debito è identificabile con il venire in essere dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento di una o più delle rate semestrali del piano di ammortamento, posto che, per un verso – contrariamente alle argomentazioni degli opponenti sul punto - la clausola risolutiva espressa pur contenuta nel contratto di mutuo è insuscettibile di provocare la risoluzione di diritto del contratto in difetto della dichiarazione della creditrice di intendere avvalersene, a norma dell'art. 1454 cc.
Per altro verso, neppure è possibile ritenere che la debitrice principale sia decaduta dal beneficio del termine a prescindere dall'apposita comunicazione in tal senso della mutuante, atteso che “In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25376 del 23/09/2024).
Ciò detto, nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato concluso il 30.01.2004, con piano di ammortamento che prevedeva la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi in sedici pagina 9 di 11 rate semestrali con decorrenza dalla prima erogazione, avvenuta contestualmente alla stipula, con la conseguenza che la sua scadenza era fissata al 30.01.2012, termine non ancora decorso allorquando è avvenuto l'invio da parte dell'opposta ai fideiussori della missiva dell'11.10.2011, contenente l'avviso dell'avvenuta comunicazione alla debitrice principale, in pari data, della revoca degli affidamenti, della decadenza dal beneficio del termine e della richiesta di pagamento del debito (doc. 7 del fascicolo monitorio), sicché non può reputarsi intervenuta la decadenza invocata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1957 cc, a nulla rilevando – per quanto detto – il momento, successivo, della proposizione della domanda di insinuazione al passivo (anche a considerare non provata, sebbene pacificamente avvenuta, la comunicazione alla debitrice principale, si veda Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”).
In conclusione, nessuna decadenza si è verificata quanto al potere della creditrice di azionare la propria pretesa nei confronti dei fideiussori odierni opponenti e, in ragione delle motivazioni esposte, sussistono i presupposti per il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
4. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico degli opponenti in solido tra loro, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti, considerata l'istruzione solo documentale e la decisione della causa in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies cpc.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI
n. 13002/2023 del Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA E , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 14.170,00 Controparte_1
per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass.11691/2012: “in tema di competenza territoriale derogabile , per la quale sussistano più criteri concorrenti
(nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito”. pagina 5 di 11 2 cfr., in particolare, punto n.
2.15.3 della Sentenza SSUU della S.C. n. 41994/21: “D'altro canto, però, il fideiussore
(nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo – il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'af-fari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quin-di, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia”. pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 12355/2023 e al n. r.g. 13002/2023, promosse da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. IRENEI VALENTINO , presso il cui Parte_1
studio in VIA BOLOGNESE 55 50139 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Penna e Marco Falsini, presso il Parte_2
cui studio, in Firenze, VIA A. LA MARMORA n. 14, eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORI OPPONENTI
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
FORMARO ANTONIO, presso il cui studio in VIA GALLIERA N.8 40121 BOLOGNA ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: mutuo, fideiussione.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12.3.2025. pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione introduttivi, rispettivamente, dei procedimenti n. RG 12355/2023 e n. RG
13002/2023 e hanno proposto opposizione avverso il D.I. Parte_1 Parte_2
provvisoriamente esecutivo n. 13002/2023 del Tribunale di Firenze, con il quale è stato loro ordinato il pagamento immediato e in solido a favore di Controparte_1
(nel prosieguo anche solo , dell'importo di € 324438,45 per la
[...] CP_1
restituzione del capitale residuo erogato alla a titolo di mutuo chirografario, Controparte_2
maggiorato di interessi e garantito da fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti, oltre interessi e spese della fase monitoria, sollevando le eccezioni di:
- incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, adito in monitorio quale foro di residenza del consumatore, qualità invocata dagli opponenti che tuttavia hanno dato atto di non intendere avvalersi dello speciale criterio di competenza previsto a loro favore dalla normativa consumeristica, indicando come competente il Tribunale di Prato in forza di clausola derogatoria contenuta nelle garanzie sottoscritte;
- difetto dei presupposti per l'emissione del DI, non essendo stato depositato dall'opposta l'estratto conto certificato, a norma dell'art. 50 TUB;
- nullità quantomeno parziale delle fideiussioni rispetto alle clausole numero 2, 6, 8, sul presupposto della loro conformità allo schema contrattuale standardizzato adottato dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005;
- in ogni caso, abusività delle clausole numero 6, 7 e 8 a norma dell'art. 33 comma 2 lett T
Cod. Cons.;
- decadenza della creditrice dall'azione nei loro confronti per omesso esercizio delle proprie ragioni nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, a norma dell'art. 1957 cc.
In ragione delle eccezioni spiegate, ambedue gli opponenti, con i rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale di Firenze in favore di quello di Prato e, nel merito, revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in entrambi i procedimenti, ha contestato le deduzioni attoree e instato per la CP_1
reiezione delle opposizioni promosse dalle controparti e la conferma del DI, con vittoria delle pagina 2 di 11 spese legali, allegando:
- che, con atto del 30.01.2004, concedeva a Parte_3
il mutuo fondiario ad erogazione su stati di avanzamento per la somma CP_2 complessiva di € 500.000,00, da restituirsi con 16 rate semestrali, applicazione del tasso d'interesse indicato all'art. 1 del contratto stesso, erogazione alla stipula dell'acconto di €
198.000,00, con rilascio di quietanza da parte della mutuataria e accensione ad opera di quest'ultima di ipoteca volontaria per l'importo di € 1.000.000,00 sugli immobili indicati nella nota allegata agli atti di citazione e prestazione da parte degli opponenti, con atti del
12.03.2004, di fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00;
- che, stante l'omesso adempimento della mutuataria agli obblighi di restituzione del capitale e pagamento degli interessi, con raccomandata a/r del 29.09.2011, la Banca mutuante intimava ad entrambi i fideiussori odierni opponenti l'immediata estinzione del debito della CP_2
pari ad Euro 375.255,50, oltre ad interessi, commissioni, spese ed oneri contrattualmente previsti;
- che, con sentenza n. 21/2012 del 1°.02.2012 del Tribunale di Firenze, la società CP_2
veniva dichiarata fallita e che, in data 16.04.2012, la Banca proponeva istanza di ammissione al passivo per il proprio credito, integralmente accolta, e le veniva riconosciuta e assegnata la somma di € 60.020,11;
- quanto all'eccezione attorea di incompetenza, di aver promosso il procedimento monitorio avanti il Tribunale competente in ragione della residenza dei debitori, qualificatisi entrambi come consumatori;
- l'infondatezza, nel merito, delle restanti eccezioni degli opponenti in punto di difetto di prova del titolo, nullità delle fideiussioni, decadenza della creditrice dall'azione nei loro confronti quali garanti.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività avanzata ai sensi dell'art. 649 cpc nel procedimento n. RG 12355/2023, questo Giudice ha disposto la riunione a tale giudizio, di più risalente iscrizione, di quello n. 1302/2023, trasmessole dal Presidente della Sezione e inizialmente pendente avanti altro Giudice del Tribunale, tenuto conto della connessione tra gli stessi esistente a norma dell'art. 274 cpc per essere stati promossi in opposizione al medesimo
Decreto Ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, stante la mancanza di istanze istruttorie, il Giudice, ritenute le pagina 3 di 11 cause riunite mature per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione orale a norma dell'art. 281 sexies cpc (nella versione modificata ed integrata dal D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs.
164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”, che prevede l'applicabilità della norma come modificata ai procedimenti in corso), rinviata su istanza delle parti motivata dall'avvio di trattative stragiudiziali non esitate in conciliazione, e nel prosieguo celebrata in data
12.3.2025, a seguito della quale viene depositata la presente Sentenza.
* * *
1. Sull'incompetenza del Tribunale di Firenze, adito in monitorio quale foro del consumatore.
L'eccezione, basata sulla volontà manifestata dai due opponenti (qualificatisi come consumatori senza che l'opposta abbia sollevato alcuna contestazione a proposito della prestazione della garanzia per ragioni estranee all'attività professionale dagli stessi svolta) con ciascun atto di citazione introduttivo dei procedimenti riuniti, di non avvalersi del foro della loro residenza, esclusivo ed inderogabile a norma dell'art. 33, lett. u) Codice del Consumo, è infondata.
Invero, trova applicazione il principio consolidato per cui “In tema di contratti tra professionista
e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs.
n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19061 del 28/09/2016).
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti, che - lo si ribadisce - hanno affermato la propria qualità di consumatori, non contestata dall'opposta, ponendola a fondamento dell'eccezione pregiudiziale di rito attinente alla competenza, hanno radicalmente omesso di allegare e provare la validità della clausola derogatoria della competenza del foro del consumatore in favore di quello di (art. 16 della fideiussione, doc. 4 del fascicolo monitorio), indicato come Pt_3
competente.
pagina 4 di 11 Ciò detto, l'eccezione attorea è inaccoglibile, posto che l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio se non nelle ipotesi di inderogabilità previste espressamente dalla Legge (art. 28 cpc) e che qui la questione non è stata posta con riferimento all'applicabilità di criteri differenti da quello dell'accordo tra le parti1, non invocabile laddove, come nel caso di specie, il professionista abbia agito avanti il Tribunale del luogo ove sia posta la residenza del consumatore e questi, come visto, non dimostri che la deroga è stata oggetto di trattativa individuale.
2. Sulla prova del titolo.
L'eccezione in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione del DI e, segnatamente, per non essere stato depositato nel procedimento monitorio dall'odierna opposta l'estratto conto certificato, a norma dell'art. 50 TUB, è destituita di fondamento.
Premesso, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha struttura e funzione propria di un procedimento impugnatorio volto al riscontro dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss cpc per l'emissione del provvedimento monitorio, bensì costituisce una fase eventuale del giudizio Par intrapreso col deposito del ricorso per dà luogo ad una causa ordinaria a cognizione piena, volta all'accertamento del diritto di credito fatto valere, nel caso di specie sono incontestate dagli opponenti la concessione del mutuo a (doc. 1 del fascicolo monitorio) e la prestazione CP_2
da parte loro di fideiussione a garanzia del pagamento da parte di quest'ultima (docc. 3 e 4 del
Par fascicolo monitorio) ed è del pari pacifico il mancato pagamento della somma portata dal con il che risultano assolti gli oneri di prova del titolo e di allegazione dell'inadempimento pacificamente incombenti sull'opposta, creditrice e attrice in senso sostanziale, in ossequio ai criteri di riparto invalsi in tema di azioni contrattuali (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-
2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007,
n. 9351).
Ne consegue l'assoluta irrilevanza dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, disposizione peraltro applicabile esclusivamente in caso di azioni tese al pagamento di crediti originati da contratti di conto corrente, laddove invece nel caso di specie il titolo della pretesa della Banca è, come visto, da individuarsi nel contratto di mutuo con la debitrice principale, da cui è scaturito il credito oggetto di plurime cessioni e pacificamente pervenuto, da ultimo, all'odierna opposta (docc. B del fascicolo monitorio, B e C allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
3. Sulle eccezioni di nullità delle fideiussioni e sulla decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore a norma dell'art. 1957 cc.
Con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti contestualmente alla stipula del mutuo (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio) - per tali intendendosi le garanzie personali di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impongono al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti ed assumendi dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c – deve passarsi in rassegna l'eccezione di nullità delle clausole n. 2, 6, 8 (rispettivamente: - la c.d. "clausola di reviviscenza", in forza della quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima incassi, in pagamento di obbligazioni garantite, e successivamente restituisca per motivi diversi, quali annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo;
la "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", secondo cui i diritti che la banca vanta sulla scorta della fideiussione restano integri finché non sia estinto ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c.; la c.d. "clausola di sopravvivenza", alla cui stregua il debitore è tenuto a rimborsare alla banca gli importi percepiti anche nel caso in cui l'obbligazione garantita dovesse risultare invalida”), alla luce del principio di diritto espresso nella nota Sentenza Cass SU n. 41994/21, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
A riguardo si osserva, in primo luogo, che gli opponenti, parti processuali interessate alla rilevazione del vizio, hanno omesso di produrre lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 per il quale non è invocabile il principio iura novit curia, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus
pagina 6 di 11 osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con
l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7387 del 19/03/2025; Corte appello Firenze, sentenza 04/09/2023, n.1774; conformi
Corte d'Appello di Firenze, sentenze n. 1444/2022 e 2310/2022).
Ciò detto, anche ad ammettere la riferibilità delle fideiussioni per cui è causa all'intesa anticoncorrenziale oggetto dell'accertamento dell'Autorità garante, richiamato il disposto dell'art. 1419 cc, espressione del principio di conservazione degli effetti dei negozi giuridici, secondo cui “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, si osserva che gli opponenti non hanno allegato né tantomeno dimostrato elementi di fatto tali da indurre a ritenere essenziale le clausole sopra richiamate e colpita da invalidità.
Al contrario, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e avuto riguardo, in particolare, alle qualità, cumulate con riferimento all'opponente di fideiussore, socio titolare di quote Parte_2
pari al 50% del capitale sociale e Legale Rappresentante della società garantita Guelfo Srl all'epoca della concessione del mutuo bancario (dallo stesso Sig. per la Società Parte_4
mutuataria) cui il contratto di fideiussione ha acceduto, sembrerebbe potersi configurare il tipico esempio di sussistenza di un interesse del garante alla permanenza in vita tanto della garanzia, quanto dell'operazione negoziale garantita, a prescindere dalla caducazione delle singole clausole ritenute eventualmente affette da nullità per conformità allo schema uniforme dichiarato contrastante con la normativa antitrust, fattispecie concreta, quest'ultima, conforme a quella da cui è scaturita la pronuncia delle SS.UU. n. 41994/212.
Per quanto detto, le nullità fatte valere dagli opponenti sotto il profilo della conformità delle clausole nn. 2, 6, 8 allo schema ABI sanzionato dall'Autorità Antitrust appaiono indimostrate e comunque, anche laddove sussistenti, certamente parziali. Ancora, gli opponenti hanno genericamente dedotto la nullità delle clausole nn. 6, 7, 8 delle fideiussioni prestate a favore della Banca, affermandone il carattere abusivo e sul presupposto della propria qualità di consumatore e del loro inserimento nel corpo delle garanzie in difetto di trattativa individuale, in contrasto con l'art. 33 Cod. Consumo.
Ebbene, per quanto sopra osservato, la qualità di consumatore è certamente da escludere quanto all'opponente socio titolare di quote pari alla metà del capitale sociale, Parte_2
Amministratore e Legale Rappresentante della Società garantita ai tempi della concessione ad essa del mutuo (si veda la visura, doc. 12 allegato al ricorso monitorio), rispetto al quale pertanto la garanzia appare essere stata prestata per finalità non estranee all'attività professionale svolta
(Cass. Sez. U, ord. 5868/23).
In ogni caso, tanto quanto all'opponente quanto rispetto ad - Parte_2 Parte_1 liquidatore di cui non è nota la posizione rispetto alla Società all'epoca della prestazione della fideiussione, non desumibile dalla visura in atti - anche ad ammetterne la qualità di consumatori dagli stessi invocata, difetta a ben vedere un interesse all'accertamento, in via incidentale e sulla base delle eccezioni proposte, della nullità delle clausole delle fideiussioni sub nn. 6, 7, 8.
Invero, quanto alla clausola n. 7, contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti, la stessa non reca l'obbligo per il garante di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", bensì l'impegno semplicemente “a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta”, che, per un verso, non appare sufficiente a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, e per altro verso, in assenza di diverse indicazioni, si deve qualificare come semplice clausola «solve et repete», che consente al garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale, senza che ciò comporti un significativo squilibrio a carico del consumatore o integri una delle ipotesi tipiche di vessatorietà a norma dell'art. 33 Cod. Consumo.
Similmente, rispetto alla clausola n. 8, c.d. " di sopravvivenza", alla cui stregua il debitore è tenuto a rimborsare alla banca gli importi percepiti anche nel caso in cui l'obbligazione garantita dovesse risultare invalida, il rilievo della pattuizione è inesistente se solo si osserva che nessuna invalidità del mutuo è stata qui profilata e risulta esistente.
Infine, nessun interesse è rinvenibile in capo agli opponenti in ordine alla declaratoria di nullità della clausola n. 6, di rinuncia del fideiussore al termine semestrale per coltivare la propria pretesa di pagamento, a norma dell'art. 1957 cc, dal momento che detto termine risulta essere rispettato nel caso di specie dalla creditrice. pagina 8 di 11 Sul punto, in primo luogo, detta previsione deve essere interpretata, in presenza dell'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, nel senso che è sufficiente ad evitare la decadenza una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo per contro esigibile la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025; nn. 5598/2020; 22346/2017, 13078/2008,
7345/95; Corte d'Appello Milano, Sez. I, Sent., 30/03/2022, n. 1062; Corte d'Appello di Milano sez. I, 05/07/2021; Tribunale Pistoia sez. I, 17/03/2022, n.262; Tribunale di Cremona 18.10.2022,
n. 502).
Ancora, non è condivisibile la tesi degli opponenti secondo cui la scadenza del debito è quella relativa ad ogni erogazione del prestito o a ciascun pagamento rateale concordato dalle parti ovvero all'ultimo a cui i debitori abbiano dato luogo, posto che, com'è noto, dal contratto di mutuo sorge in capo al mutuante l'obbligo unitario di consegna del danaro, anche in maniera frazionata, ed il mutuatario è tenuto ad adempiere all'obbligazione principale della restituzione, anche questa unitaria seppur frazionata nel tempo, comportando il pagamento rateale la suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio.
Né la scadenza del debito è identificabile con il venire in essere dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento di una o più delle rate semestrali del piano di ammortamento, posto che, per un verso – contrariamente alle argomentazioni degli opponenti sul punto - la clausola risolutiva espressa pur contenuta nel contratto di mutuo è insuscettibile di provocare la risoluzione di diritto del contratto in difetto della dichiarazione della creditrice di intendere avvalersene, a norma dell'art. 1454 cc.
Per altro verso, neppure è possibile ritenere che la debitrice principale sia decaduta dal beneficio del termine a prescindere dall'apposita comunicazione in tal senso della mutuante, atteso che “In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25376 del 23/09/2024).
Ciò detto, nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato concluso il 30.01.2004, con piano di ammortamento che prevedeva la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi in sedici pagina 9 di 11 rate semestrali con decorrenza dalla prima erogazione, avvenuta contestualmente alla stipula, con la conseguenza che la sua scadenza era fissata al 30.01.2012, termine non ancora decorso allorquando è avvenuto l'invio da parte dell'opposta ai fideiussori della missiva dell'11.10.2011, contenente l'avviso dell'avvenuta comunicazione alla debitrice principale, in pari data, della revoca degli affidamenti, della decadenza dal beneficio del termine e della richiesta di pagamento del debito (doc. 7 del fascicolo monitorio), sicché non può reputarsi intervenuta la decadenza invocata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1957 cc, a nulla rilevando – per quanto detto – il momento, successivo, della proposizione della domanda di insinuazione al passivo (anche a considerare non provata, sebbene pacificamente avvenuta, la comunicazione alla debitrice principale, si veda Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”).
In conclusione, nessuna decadenza si è verificata quanto al potere della creditrice di azionare la propria pretesa nei confronti dei fideiussori odierni opponenti e, in ragione delle motivazioni esposte, sussistono i presupposti per il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
4. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico degli opponenti in solido tra loro, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti, considerata l'istruzione solo documentale e la decisione della causa in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies cpc.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI
n. 13002/2023 del Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA E , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 14.170,00 Controparte_1
per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass.11691/2012: “in tema di competenza territoriale derogabile , per la quale sussistano più criteri concorrenti
(nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito”. pagina 5 di 11 2 cfr., in particolare, punto n.
2.15.3 della Sentenza SSUU della S.C. n. 41994/21: “D'altro canto, però, il fideiussore
(nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo – il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'af-fari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quin-di, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia”. pagina 7 di 11