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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3825/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' FERRERO VALTER come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
MONCHIERO il 21/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCHIERO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nata a [...], in data [...], c.f. CP_1
. C.F._3
1 Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
La sig.ra abiterà con la minore presso l'appartamento locato in Parte_1 CP_1
Narzole (CN), Via Martiri della Libertà n. 47, dove si è già trasferita dal 20 ottobre 2024;
Il sig. verserà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento della figlia 300,00 euro Pt_2 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, senza rivalutazione Istat;
I signori e concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie occorrenti per la figlia così come definite dal “Protocollo di intesa fra Magistrati e Avvocati sulla individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio” del Tribunale di Asti datato 7.7.2017, da intendersi parte integrante delle presenti condizioni;
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento CP_1 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre ove fisserà la propria residenza. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- fine settimana alternativamente con la madre o con il padre.
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il sig. , il padre andrà a Pt_2 prendere il mercoledì direttamente a scuola a fine giornata, o all'uscita dai centri estivi o, in CP_1 caso in assenza di impegni scolastici o di impegni scolastici pomeridiani, andrà a prelevarla dalla abitazione materna alle ore 17,00 e la bambina resterà con lui sino al giovedì mattina, quando lo stesso l'accompagnerà alla scuola materna o la terrà con sé sino alle ore 8,30;
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la sig.ra il padre andrà a Pt_1 prendere il mercoledì all'uscita dalla scuola, dai centri estivi o, in caso in assenza di impegni CP_1 scolastici o di impegni scolastici pomeridiani dalle ore 17,00 e la bambina resterà con lui
2 consecutivamente sino al venerdì mattina, quando lo stesso l'accompagnerà alla scuola materna o la terrà con sé sino alle ore 8,30;
- nei fine settimana di pertinenza del padre, verrà prelevata all'uscita della scuola materna il CP_1 venerdì pomeriggio, dai centri estivi o, in caso in assenza di impegni scolastici o di impegni scolastici pomeridiani a casa della madre dalle ore 17,00 dal padre, e la bambina resterà con lo stesso sino al lunedì mattina, quando lo stesso l'accompagnerà alla scuola materna o la terrà con sé sino alle ore
8,30;
- in ogni ipotesi di prelievo di da parte del padre, qualora la figlia uscisse da scuola prima delle CP_1 ore 17:00, il padre preleverà dalla casa materna, poiché l'orario di lavoro del padre non gli CP_1 consente di recarsi dalla figlia prima delle 17:00.
- I ricorrenti autorizzano sin d'ora espressamente la nonna paterna e i nonni materni, signori
[...]
e ad accompagnare e ad andare a prendere presso le Per_1 Persona_2 Persona_3 CP_1 rispettive scuole o centri estivi;
Ciascuno dei ricorrenti terrà con sé la figlia minore ad anni alterni: CP_1
dalle ore 16.00 del 24 dicembre e sino alle ore 18.00 del 25 dicembre, quando il genitore che non ha trascorso il Natale con avrà facoltà di andare a prendere la bambina e tenerla con sé sino CP_1 alle ore 9,00 del giorno 27 dicembre, momento in cui la riaccompagnerà dall'altro genitore se la giornata ricade nei periodo di collocazione della bambina presso l'altro, mentre se la giornata ricade nei periodo di collocazione della bambina presso di sé, rimarrà con la bambina sino al termine del periodo di collocazione previsto dall'art. 8 del presente atto;
dalle ore 16.00 del 31 dicembre e sino alle ore 18.00 del 1°gennaio, quando il genitore che trascorrerà la festività con riaccompagnerà la bambina dall'altro genitore se la giornata ricade CP_1 nel periodo di collocazione della bambina presso l'altro genitore, mentre se la giornata ricade nel periodo di collocazione della bambina presso di sé rimarrà con la stessa sino al termine del periodo previsto dall'art. 8 del presente atto;
dalle ore 10 del giorno di Pasqua sino alle ore 18.00 del Lunedì dell'Angelo quando il genitore che trascorrerà la festività con riaccompagnerà la bambina dall'altro genitore, se la giornata ricade CP_1 nel periodo di collocazione della bambina presso l'altro genitore, mentre se la giornata ricade nei giorni di sua pertinenza, la bambina rimarrà presso di sé sino al termine del periodo di collocazione previsto dall'art. 8 del presente atto;
dalle ore 18 della vigilia delle restanti festività (Epifania, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto e 1 novembre) sino alle 20 della giornata in cui cade la festività, quando il genitore che trascorrerà la Per_ festività con riaccompagnerà la bambina dall'altro genitore se la giornata ricade nei periodo di pertinenza dell'altro genitore, mentre se la giornata ricade nei periodo di collocazione della bambina presso di sé, lì resterà sino al termine del periodo di collocazione previsto dall'art. 8 del presente atto;
Nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane CP_1 non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, sino al compimento del sesto anno di età, mentre a partire dal compimento del sesto anno di età potrà trascorrere CP_1 con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo sull'individuazione dei rispettivi periodi di ferie da trascorrere esclusivamente con la bambina, negli anni pari prevarranno le esigenze della madre mentre negli anni dispari prevarranno le esigenze del padre.
I ricorrenti, al fine di dare seguito all'alternanza sopra descritta, convengono espressamente che CP_1 trascorrerà le festività di Natale dell'anno 2024 e Pasqua dell'anno 2025 con il padre e di Capodanno e del 25 aprile con la madre.
PRENDE ATTO CHE:
3 Il sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale con tutti gli arredi, sita in Parte_2
Cherasco (CN), via Barbacana n. 1, di cui è proprietario esclusivo.
Il sig. verserà inoltre alla moglie la somma mensile di € 200,00, esclusivamente a titolo di Pt_2 concorso del pagamento del canone di locazione della nuova residenza della moglie, in cui vivrà con la figlia, sino al mese di marzo 2031. Tale somma sarà versata solo se e fino a quando la sig.ra dovrà pagare un canone di locazione, ove la stessa dovesse trovare una nuova sistemazione Pt_1 che non preveda il pagamento di un canone mensile, o nell'ipotesi di avvio di una nuova convivenza, il contributo al canone di locazione sarà interrotto. A partire dalla cessazione del contributo alla locazione, maturerà per la sig.ra il diritto alla rivalutazione secondo i dati Istat del Pt_1 contributo al mantenimento della minore, se ancora dovuto, a far data dall'anno successivo all'acquisizione del diritto (ovvero dall'anno successivo alla cessazione del contributo al canone di locazione).
Gli assegni famigliari saranno riconosciuti alla signora e le detrazioni fiscali saranno Pt_1 riconosciuti ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50 % ciascuno;
I ricorrenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente ricorso, danno atto di essere economicamente indipendenti e non avere nulla a pretendere ciascuno dall'altro a titolo di mantenimento degli stessi o di rapporto di debito/credito tra loro intercorso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCHIERO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3825/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' FERRERO VALTER come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
MONCHIERO il 21/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCHIERO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nata a [...], in data [...], c.f. CP_1
. C.F._3
1 Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
La sig.ra abiterà con la minore presso l'appartamento locato in Parte_1 CP_1
Narzole (CN), Via Martiri della Libertà n. 47, dove si è già trasferita dal 20 ottobre 2024;
Il sig. verserà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento della figlia 300,00 euro Pt_2 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, senza rivalutazione Istat;
I signori e concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie occorrenti per la figlia così come definite dal “Protocollo di intesa fra Magistrati e Avvocati sulla individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio” del Tribunale di Asti datato 7.7.2017, da intendersi parte integrante delle presenti condizioni;
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento CP_1 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre ove fisserà la propria residenza. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- fine settimana alternativamente con la madre o con il padre.
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il sig. , il padre andrà a Pt_2 prendere il mercoledì direttamente a scuola a fine giornata, o all'uscita dai centri estivi o, in CP_1 caso in assenza di impegni scolastici o di impegni scolastici pomeridiani, andrà a prelevarla dalla abitazione materna alle ore 17,00 e la bambina resterà con lui sino al giovedì mattina, quando lo stesso l'accompagnerà alla scuola materna o la terrà con sé sino alle ore 8,30;
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la sig.ra il padre andrà a Pt_1 prendere il mercoledì all'uscita dalla scuola, dai centri estivi o, in caso in assenza di impegni CP_1 scolastici o di impegni scolastici pomeridiani dalle ore 17,00 e la bambina resterà con lui
2 consecutivamente sino al venerdì mattina, quando lo stesso l'accompagnerà alla scuola materna o la terrà con sé sino alle ore 8,30;
- nei fine settimana di pertinenza del padre, verrà prelevata all'uscita della scuola materna il CP_1 venerdì pomeriggio, dai centri estivi o, in caso in assenza di impegni scolastici o di impegni scolastici pomeridiani a casa della madre dalle ore 17,00 dal padre, e la bambina resterà con lo stesso sino al lunedì mattina, quando lo stesso l'accompagnerà alla scuola materna o la terrà con sé sino alle ore
8,30;
- in ogni ipotesi di prelievo di da parte del padre, qualora la figlia uscisse da scuola prima delle CP_1 ore 17:00, il padre preleverà dalla casa materna, poiché l'orario di lavoro del padre non gli CP_1 consente di recarsi dalla figlia prima delle 17:00.
- I ricorrenti autorizzano sin d'ora espressamente la nonna paterna e i nonni materni, signori
[...]
e ad accompagnare e ad andare a prendere presso le Per_1 Persona_2 Persona_3 CP_1 rispettive scuole o centri estivi;
Ciascuno dei ricorrenti terrà con sé la figlia minore ad anni alterni: CP_1
dalle ore 16.00 del 24 dicembre e sino alle ore 18.00 del 25 dicembre, quando il genitore che non ha trascorso il Natale con avrà facoltà di andare a prendere la bambina e tenerla con sé sino CP_1 alle ore 9,00 del giorno 27 dicembre, momento in cui la riaccompagnerà dall'altro genitore se la giornata ricade nei periodo di collocazione della bambina presso l'altro, mentre se la giornata ricade nei periodo di collocazione della bambina presso di sé, rimarrà con la bambina sino al termine del periodo di collocazione previsto dall'art. 8 del presente atto;
dalle ore 16.00 del 31 dicembre e sino alle ore 18.00 del 1°gennaio, quando il genitore che trascorrerà la festività con riaccompagnerà la bambina dall'altro genitore se la giornata ricade CP_1 nel periodo di collocazione della bambina presso l'altro genitore, mentre se la giornata ricade nel periodo di collocazione della bambina presso di sé rimarrà con la stessa sino al termine del periodo previsto dall'art. 8 del presente atto;
dalle ore 10 del giorno di Pasqua sino alle ore 18.00 del Lunedì dell'Angelo quando il genitore che trascorrerà la festività con riaccompagnerà la bambina dall'altro genitore, se la giornata ricade CP_1 nel periodo di collocazione della bambina presso l'altro genitore, mentre se la giornata ricade nei giorni di sua pertinenza, la bambina rimarrà presso di sé sino al termine del periodo di collocazione previsto dall'art. 8 del presente atto;
dalle ore 18 della vigilia delle restanti festività (Epifania, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto e 1 novembre) sino alle 20 della giornata in cui cade la festività, quando il genitore che trascorrerà la Per_ festività con riaccompagnerà la bambina dall'altro genitore se la giornata ricade nei periodo di pertinenza dell'altro genitore, mentre se la giornata ricade nei periodo di collocazione della bambina presso di sé, lì resterà sino al termine del periodo di collocazione previsto dall'art. 8 del presente atto;
Nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane CP_1 non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, sino al compimento del sesto anno di età, mentre a partire dal compimento del sesto anno di età potrà trascorrere CP_1 con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo sull'individuazione dei rispettivi periodi di ferie da trascorrere esclusivamente con la bambina, negli anni pari prevarranno le esigenze della madre mentre negli anni dispari prevarranno le esigenze del padre.
I ricorrenti, al fine di dare seguito all'alternanza sopra descritta, convengono espressamente che CP_1 trascorrerà le festività di Natale dell'anno 2024 e Pasqua dell'anno 2025 con il padre e di Capodanno e del 25 aprile con la madre.
PRENDE ATTO CHE:
3 Il sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale con tutti gli arredi, sita in Parte_2
Cherasco (CN), via Barbacana n. 1, di cui è proprietario esclusivo.
Il sig. verserà inoltre alla moglie la somma mensile di € 200,00, esclusivamente a titolo di Pt_2 concorso del pagamento del canone di locazione della nuova residenza della moglie, in cui vivrà con la figlia, sino al mese di marzo 2031. Tale somma sarà versata solo se e fino a quando la sig.ra dovrà pagare un canone di locazione, ove la stessa dovesse trovare una nuova sistemazione Pt_1 che non preveda il pagamento di un canone mensile, o nell'ipotesi di avvio di una nuova convivenza, il contributo al canone di locazione sarà interrotto. A partire dalla cessazione del contributo alla locazione, maturerà per la sig.ra il diritto alla rivalutazione secondo i dati Istat del Pt_1 contributo al mantenimento della minore, se ancora dovuto, a far data dall'anno successivo all'acquisizione del diritto (ovvero dall'anno successivo alla cessazione del contributo al canone di locazione).
Gli assegni famigliari saranno riconosciuti alla signora e le detrazioni fiscali saranno Pt_1 riconosciuti ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50 % ciascuno;
I ricorrenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente ricorso, danno atto di essere economicamente indipendenti e non avere nulla a pretendere ciascuno dall'altro a titolo di mantenimento degli stessi o di rapporto di debito/credito tra loro intercorso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCHIERO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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