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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.475/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1338/2022 emessa il 20.05.2022 dal Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliato in san RG ON (TA) presso l'avv. Giuseppe Parte_1
Pozzessere dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliata in San RG ON (TA) presso l'avv. Maria CP_1
Zingaropoli dalla quale è rappresentata e difesa;
appellata appellante incidentale
All'udienza dell'11.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza penale n.2636/2013 del 9.11.2018 il Tribunale di Taranto ha ritenuto responsabile del “reato di cui agi artt. 56, 609-bis e 81 Parte_1 cpv c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed approfittando del rapporto di coabitazione, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere , assistente familiare, a subire ed a compiere CP_1 atti sessuali, con violenza morale fisica …”, commesso in danno di e CP_1 lo ha condannato alla pena sospesa di anni due di reclusione, con citazione notificata il 7.12.2020 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto CP_1 lo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale (biologico e morale). Costituitosi il convenuto contestando le avverse pretese ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, con la sentenza n.1338/2022 il
Tribunale di Taranto ha accolto la domanda attorea, condannando lo al Pt_1
1 pagamento in favore della , a titolo di risarcimento del danno morale, della CP_1 somma di € 13.000,00 (compresa la somma di € 1.000,00 già riconosciuta a titolo di provvisionale nella sentenza penale del Tribunale di Taranto), oltre agli interessi legali dalla data di commissione del fatto sulla somma devalutata a detta data.
Con atto di citazione notificato il 20.12.2022 lo ha proposto appello. Si è Pt_1 costituita la contestandone la fondatezza e proponendo appello incidentale. CP_1
Col primo motivo di appello lo allega la falsa applicazione dell'art.82 c.p.p. e Pt_1
l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il tribunale in quanto, revocata la costituzione di parte civile nel processo penale a seguito della proposizione della azione civile e stante l'autonomia del giudizio civile da quello penale, considerato che l'attrice aveva l'onere di provare la sua pretesa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare che l'attrice non ha assolto in sede civile al suo onere probatorio.
Col secondo motivo di appello lo allega la violazione dei principi in materia Pt_1 di onere della prova in cui sarebbe incorso il tribunale riconoscendo alla il CP_1 diritto al risarcimento dei danni pur non avendo l'attrice, a giudizio dell'attore, offerto elementi per la definizione e la quantificazione del danno, nonché la falsa applicazione dell'art.1226 c.c. in cui sarebbe altresì incorso il tribunale per aver utilizzato il criterio equitativo per sopperire alle carenze probatorie e riconosciuto alla il risarcimento di un danno non provato, senza peraltro indicare il percorso CP_1 logico giuridico e i parametri utilizzati per il riconoscimento del risarcimento e la sua quantificazione.
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti alla prova del danno allegato dalla non sono condivisibili. CP_1
A prescindere dalla revoca della costituzione di parte civile nel giudizio penale per la proposizione dell'azione civile, in ordine alla commissione del fatto illecito da parte dello in sede civile fa stato l'accertamento compiuto nel giudizio penale. Pt_1
Posto infatti che - in generale - la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato quanto all'accertamento sulla sussistenza del fatto e alla commissione del fatto (art.651 c.p.p.), ritenuto lo con la sentenza penale dibattimentale n. Pt_1
2636/2013 del 9.11.2018 responsabile del “reato di cui agi artt. 56, 609-bis e 81 cpv
c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed approfittando del rapporto di coabitazione, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere , assistente familiare, a subire ed a compiere CP_1 atti sessuali, con violenza morale fisica …”, documentato il passaggio in giudicato della condanna con la produzione da parte della in sede civile della sentenza CP_1 penale n.1225/2019 di questa Corte di rigetto dell'appello e del dispositivo della
Suprema Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, non è più contestabile, per l'esistenza ormai del giudicato sul punto, la commissione del fatto illecito su descritto da parte dello in danno di Pt_1 CP_1
[...]
2 Sussistono elementi altresì per affermare la sussistenza del danno morale causato alla dallo e del quale il giudice di primo grado ha riconosciuto il CP_1 Pt_1 risarcimento.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva conseguente al fatto illecito altrui, non è in re ipsa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 22.07.2024 n. 20269,
Cass. civ. sez. III 3.03.2023 n. 6444) ma è, come il danno non patrimoniale più in generale, un danno “conseguenza” per il cui risarcimento, pertanto, occorre la prova della sua sussistenza. E tale danno può essere provato con ogni mezzo di prova e anche per presunzioni (in tal senso Cass. civ. sez. III 31.01.2019 n.2788, Cass. civ. sez. I 16.04.2018 n.9385).
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che vi siano elementi per presumere che la condotta dello abbia in effetti causato alla una Pt_1 CP_1 sofferenza soggettiva. Tali sono i ripetuti tentativi dello (riferiti dai testi nel Pt_1 processo penale e dei quali si è dato atto nella sentenza penale a cui si rinvia) di indurre la ad accettare le richieste di rapporti sessuali e la situazione di CP_1 fragilità in cui la si trovava poiché giunta da pochi giorni in Italia da altro CP_1
Stato, priva di un lavoro e di una dimora (situazioni accertate in sede penale e risultanti dalla sentenza penale di primo grado). In una situazione di così grave fragilità e debolezza, i continui tentativi dello Strusi di “approfittare” della CP_1 appaiono tali da far presumere il grave turbamento soggettivo e la grave afflizione provocati alla vittima.
Stante la natura non patrimoniale del danno morale e la conseguente inesistenza di parametri oggettivi valutazione, per la sua liquidazione non poteva e non può che farsi applicazione del criterio equitativo (in tal senso Cass. civ. sez. III 22.05.2006
n. 11947, Cass. civ. sez. III 14.07.2004 n. 13066, Cass. civ. sez. III 14.02.2000 n.
1637). Consegue che correttamente il giudice di primo grado ha proceduto alla liquidazione del danno morale in via equitativa. E tale valutazione appare anche corretta.
Premesso infatti che la valutazione equitativa del fatto impone di far riferimento a tutte le circostanze del caso concreto quali la gravità del fatto, le condizioni soggettive della vittima e l'entità della sofferenza e del turbamento d'animo (Cass. civ. sez. III 19.10.2015 n. 21087), si ritiene che la liquidazione equitativa del tribunale in € 13.000,00 oltre interessi legali sia equa.
Innanzitutto, perché che non si è trattato di un singolo fatto illecito ma di una condotta continuativa e persistente dello in quanto tale dotata di maggiore Pt_1 lesività rispetto a quella di una singola condotta. In sintesi, dal punto di vista civilistico, il danno andava ed è stato commisurato ad una pluralità di illeciti e non ad un solo evento lesivo.
In secondo luogo, non possono trascurarsi le condizioni di fragilità e debolezza della vittima (per le ragioni su esposte) che si presume abbiano indotto in lei una maggiore sofferenza, avendo la stessa “dovuto” sopportare gli atteggiamenti dello per la Pt_1
3 necessità di un lavoro e di una dimora. La si è trovata, in sostanza, in una CP_1 situazione di necessità e di costrizione (a coabitare con lo che ne ha Pt_1 aggravato l'afflizione, dinanzi al persistere dei comportamenti dello che di Pt_1 quelle condizioni ha cercato di approfittare. Pe tali ragioni (gravità e pluralità delle condotte lesive, condizioni soggettive di fragilità della ) la liquidazione del CP_1 danno operata dal tribunale appare congrua.
Con un unico motivo di appello incidentale la allega l'erronea valutazione CP_1 degli elementi di prova in cui sarebbe incorso il tribunale nell'escludere la sussistenza e dunque il risarcimento del danno biologico nonostante lo psicologo e psicoterapeuta dott. la cui relazione era stata anche oggetto di Per_1 apprezzamento da parte del tribunale penale, le avesse diagnosticato una sindrome ansioso depressivo.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso infatti che per danno biologico si intende una lesione dell'integrità psico - fisica della persona che incida negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, che tale danno va provato, si ritiene che nessuna prova di tale danno sia stata fornita dalla , neppure a mezzo del CP_1 dott. avendo costui relazionato, dopo l'esame della , di un profondo Per_1 CP_1 senso di dolore e di tristezza morale, di un senso di angoscia e di un trauma esistenziale, di apatia e perdita di interessi (v. relazione nel fascicolo di parte della
), situazioni che denotano proprio quello stato di sofferenza costituente il CP_1 danno morale. Diversamente non è documentata e provata in alcun modo una incidenza delle condizioni della sulle sue attività quotidiane e sugli aspetti CP_1 dinamico e relazionali della sua vita.
Di tale incidenza non vi è infatti conferma nella relazione del dott. che ha Per_1 riferito di apatia e di perdita di interessi senza precisare quali siano stati i risvolti reali della vicenda sugli aspetti della vita quotidiana della , così come elementi CP_1
a riprova dell'incidenza della vicenda sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico e relazionali della vita della non sono stati riferiti dalla teste CP_1 [...]
nipote della , che nel corso della sua deposizione in sede penale Tes_1 CP_1 ha riferito della condotta dello e dello stato di agitazione della , ma non Pt_1 CP_1 di altre conseguenze, men che mai di conseguenze sulla vita quotidiana e relazionale della zia, né di eventuali trattamenti sanitari a cui si sarebbe la zia sottoposta (cfr. verbale della deposizione della teste nel dibattimento penale di primo grado e Tes_1 sentenza penale del Tribunale di Taranto).
A conferma della mancata dimostrazione della sussistenza del danno biologico si rileva che non vi è prova che la si sia sottoposta a cure mediche e a trattamenti CP_1 sanitari per l'asserito danno biologico subito, trattamenti peraltro neppure allegati dalla , nonostante il dottor avesse diagnosticato una sindrome CP_1 Per_1 ansioso depressiva e consigliato un percorso di sostegno psicoterapeutico.
Va confermata, pertanto, la limitazione del risarcimento al solo danno morale.
4 Resta assorbita ogni altra questione.
Confermato il diritto della al risarcimento del danno, all'esito finale della lite CP_1 si deve ritenere lo soccombente e tenuto ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle Pt_1 spese di lite di appello, da liquidarsi in somma vicina ai parametri minimi approvati con DM 10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni trattate. Il pagamento va disposto in favore dello Stato, essendo stata la ammessa al CP_1 patrocino a carico dello Stato, ex art.133 DPR 30.05.2002 n. 115.
Al rigetto dei due appelli consegue altresì l'obbligo di ciascun appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando definitivamente sull'appello alla sentenza n.
1338/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di Parte_1 con atto di citazione notificato il 20.12.2022 e sull'appello incidentale CP_1 proposto da con comparsa di risposta depositata il 20.06.2023, così CP_1 provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna a rifondere a le spese di lite di appello, Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come per legge, con pagamento a favore dello Stato.
Sussistono i presupposti affinché ciascun appellante paghi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 15.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.475/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1338/2022 emessa il 20.05.2022 dal Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliato in san RG ON (TA) presso l'avv. Giuseppe Parte_1
Pozzessere dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliata in San RG ON (TA) presso l'avv. Maria CP_1
Zingaropoli dalla quale è rappresentata e difesa;
appellata appellante incidentale
All'udienza dell'11.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza penale n.2636/2013 del 9.11.2018 il Tribunale di Taranto ha ritenuto responsabile del “reato di cui agi artt. 56, 609-bis e 81 Parte_1 cpv c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed approfittando del rapporto di coabitazione, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere , assistente familiare, a subire ed a compiere CP_1 atti sessuali, con violenza morale fisica …”, commesso in danno di e CP_1 lo ha condannato alla pena sospesa di anni due di reclusione, con citazione notificata il 7.12.2020 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto CP_1 lo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale (biologico e morale). Costituitosi il convenuto contestando le avverse pretese ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, con la sentenza n.1338/2022 il
Tribunale di Taranto ha accolto la domanda attorea, condannando lo al Pt_1
1 pagamento in favore della , a titolo di risarcimento del danno morale, della CP_1 somma di € 13.000,00 (compresa la somma di € 1.000,00 già riconosciuta a titolo di provvisionale nella sentenza penale del Tribunale di Taranto), oltre agli interessi legali dalla data di commissione del fatto sulla somma devalutata a detta data.
Con atto di citazione notificato il 20.12.2022 lo ha proposto appello. Si è Pt_1 costituita la contestandone la fondatezza e proponendo appello incidentale. CP_1
Col primo motivo di appello lo allega la falsa applicazione dell'art.82 c.p.p. e Pt_1
l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il tribunale in quanto, revocata la costituzione di parte civile nel processo penale a seguito della proposizione della azione civile e stante l'autonomia del giudizio civile da quello penale, considerato che l'attrice aveva l'onere di provare la sua pretesa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare che l'attrice non ha assolto in sede civile al suo onere probatorio.
Col secondo motivo di appello lo allega la violazione dei principi in materia Pt_1 di onere della prova in cui sarebbe incorso il tribunale riconoscendo alla il CP_1 diritto al risarcimento dei danni pur non avendo l'attrice, a giudizio dell'attore, offerto elementi per la definizione e la quantificazione del danno, nonché la falsa applicazione dell'art.1226 c.c. in cui sarebbe altresì incorso il tribunale per aver utilizzato il criterio equitativo per sopperire alle carenze probatorie e riconosciuto alla il risarcimento di un danno non provato, senza peraltro indicare il percorso CP_1 logico giuridico e i parametri utilizzati per il riconoscimento del risarcimento e la sua quantificazione.
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti alla prova del danno allegato dalla non sono condivisibili. CP_1
A prescindere dalla revoca della costituzione di parte civile nel giudizio penale per la proposizione dell'azione civile, in ordine alla commissione del fatto illecito da parte dello in sede civile fa stato l'accertamento compiuto nel giudizio penale. Pt_1
Posto infatti che - in generale - la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato quanto all'accertamento sulla sussistenza del fatto e alla commissione del fatto (art.651 c.p.p.), ritenuto lo con la sentenza penale dibattimentale n. Pt_1
2636/2013 del 9.11.2018 responsabile del “reato di cui agi artt. 56, 609-bis e 81 cpv
c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed approfittando del rapporto di coabitazione, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere , assistente familiare, a subire ed a compiere CP_1 atti sessuali, con violenza morale fisica …”, documentato il passaggio in giudicato della condanna con la produzione da parte della in sede civile della sentenza CP_1 penale n.1225/2019 di questa Corte di rigetto dell'appello e del dispositivo della
Suprema Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, non è più contestabile, per l'esistenza ormai del giudicato sul punto, la commissione del fatto illecito su descritto da parte dello in danno di Pt_1 CP_1
[...]
2 Sussistono elementi altresì per affermare la sussistenza del danno morale causato alla dallo e del quale il giudice di primo grado ha riconosciuto il CP_1 Pt_1 risarcimento.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva conseguente al fatto illecito altrui, non è in re ipsa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 22.07.2024 n. 20269,
Cass. civ. sez. III 3.03.2023 n. 6444) ma è, come il danno non patrimoniale più in generale, un danno “conseguenza” per il cui risarcimento, pertanto, occorre la prova della sua sussistenza. E tale danno può essere provato con ogni mezzo di prova e anche per presunzioni (in tal senso Cass. civ. sez. III 31.01.2019 n.2788, Cass. civ. sez. I 16.04.2018 n.9385).
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che vi siano elementi per presumere che la condotta dello abbia in effetti causato alla una Pt_1 CP_1 sofferenza soggettiva. Tali sono i ripetuti tentativi dello (riferiti dai testi nel Pt_1 processo penale e dei quali si è dato atto nella sentenza penale a cui si rinvia) di indurre la ad accettare le richieste di rapporti sessuali e la situazione di CP_1 fragilità in cui la si trovava poiché giunta da pochi giorni in Italia da altro CP_1
Stato, priva di un lavoro e di una dimora (situazioni accertate in sede penale e risultanti dalla sentenza penale di primo grado). In una situazione di così grave fragilità e debolezza, i continui tentativi dello Strusi di “approfittare” della CP_1 appaiono tali da far presumere il grave turbamento soggettivo e la grave afflizione provocati alla vittima.
Stante la natura non patrimoniale del danno morale e la conseguente inesistenza di parametri oggettivi valutazione, per la sua liquidazione non poteva e non può che farsi applicazione del criterio equitativo (in tal senso Cass. civ. sez. III 22.05.2006
n. 11947, Cass. civ. sez. III 14.07.2004 n. 13066, Cass. civ. sez. III 14.02.2000 n.
1637). Consegue che correttamente il giudice di primo grado ha proceduto alla liquidazione del danno morale in via equitativa. E tale valutazione appare anche corretta.
Premesso infatti che la valutazione equitativa del fatto impone di far riferimento a tutte le circostanze del caso concreto quali la gravità del fatto, le condizioni soggettive della vittima e l'entità della sofferenza e del turbamento d'animo (Cass. civ. sez. III 19.10.2015 n. 21087), si ritiene che la liquidazione equitativa del tribunale in € 13.000,00 oltre interessi legali sia equa.
Innanzitutto, perché che non si è trattato di un singolo fatto illecito ma di una condotta continuativa e persistente dello in quanto tale dotata di maggiore Pt_1 lesività rispetto a quella di una singola condotta. In sintesi, dal punto di vista civilistico, il danno andava ed è stato commisurato ad una pluralità di illeciti e non ad un solo evento lesivo.
In secondo luogo, non possono trascurarsi le condizioni di fragilità e debolezza della vittima (per le ragioni su esposte) che si presume abbiano indotto in lei una maggiore sofferenza, avendo la stessa “dovuto” sopportare gli atteggiamenti dello per la Pt_1
3 necessità di un lavoro e di una dimora. La si è trovata, in sostanza, in una CP_1 situazione di necessità e di costrizione (a coabitare con lo che ne ha Pt_1 aggravato l'afflizione, dinanzi al persistere dei comportamenti dello che di Pt_1 quelle condizioni ha cercato di approfittare. Pe tali ragioni (gravità e pluralità delle condotte lesive, condizioni soggettive di fragilità della ) la liquidazione del CP_1 danno operata dal tribunale appare congrua.
Con un unico motivo di appello incidentale la allega l'erronea valutazione CP_1 degli elementi di prova in cui sarebbe incorso il tribunale nell'escludere la sussistenza e dunque il risarcimento del danno biologico nonostante lo psicologo e psicoterapeuta dott. la cui relazione era stata anche oggetto di Per_1 apprezzamento da parte del tribunale penale, le avesse diagnosticato una sindrome ansioso depressivo.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso infatti che per danno biologico si intende una lesione dell'integrità psico - fisica della persona che incida negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, che tale danno va provato, si ritiene che nessuna prova di tale danno sia stata fornita dalla , neppure a mezzo del CP_1 dott. avendo costui relazionato, dopo l'esame della , di un profondo Per_1 CP_1 senso di dolore e di tristezza morale, di un senso di angoscia e di un trauma esistenziale, di apatia e perdita di interessi (v. relazione nel fascicolo di parte della
), situazioni che denotano proprio quello stato di sofferenza costituente il CP_1 danno morale. Diversamente non è documentata e provata in alcun modo una incidenza delle condizioni della sulle sue attività quotidiane e sugli aspetti CP_1 dinamico e relazionali della sua vita.
Di tale incidenza non vi è infatti conferma nella relazione del dott. che ha Per_1 riferito di apatia e di perdita di interessi senza precisare quali siano stati i risvolti reali della vicenda sugli aspetti della vita quotidiana della , così come elementi CP_1
a riprova dell'incidenza della vicenda sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico e relazionali della vita della non sono stati riferiti dalla teste CP_1 [...]
nipote della , che nel corso della sua deposizione in sede penale Tes_1 CP_1 ha riferito della condotta dello e dello stato di agitazione della , ma non Pt_1 CP_1 di altre conseguenze, men che mai di conseguenze sulla vita quotidiana e relazionale della zia, né di eventuali trattamenti sanitari a cui si sarebbe la zia sottoposta (cfr. verbale della deposizione della teste nel dibattimento penale di primo grado e Tes_1 sentenza penale del Tribunale di Taranto).
A conferma della mancata dimostrazione della sussistenza del danno biologico si rileva che non vi è prova che la si sia sottoposta a cure mediche e a trattamenti CP_1 sanitari per l'asserito danno biologico subito, trattamenti peraltro neppure allegati dalla , nonostante il dottor avesse diagnosticato una sindrome CP_1 Per_1 ansioso depressiva e consigliato un percorso di sostegno psicoterapeutico.
Va confermata, pertanto, la limitazione del risarcimento al solo danno morale.
4 Resta assorbita ogni altra questione.
Confermato il diritto della al risarcimento del danno, all'esito finale della lite CP_1 si deve ritenere lo soccombente e tenuto ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle Pt_1 spese di lite di appello, da liquidarsi in somma vicina ai parametri minimi approvati con DM 10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni trattate. Il pagamento va disposto in favore dello Stato, essendo stata la ammessa al CP_1 patrocino a carico dello Stato, ex art.133 DPR 30.05.2002 n. 115.
Al rigetto dei due appelli consegue altresì l'obbligo di ciascun appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando definitivamente sull'appello alla sentenza n.
1338/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di Parte_1 con atto di citazione notificato il 20.12.2022 e sull'appello incidentale CP_1 proposto da con comparsa di risposta depositata il 20.06.2023, così CP_1 provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna a rifondere a le spese di lite di appello, Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come per legge, con pagamento a favore dello Stato.
Sussistono i presupposti affinché ciascun appellante paghi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 15.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
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