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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 1684/23
Il Giudice, dott.ssa EL IG, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
EL IG
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa EL
IG, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al numero 1684 R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: SSicurazione contro i danni – incendio e vertente
Tra
- (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Amaturo, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, attore
e
- HD SS.ni SP ( p. iva ) giusta fusione per incorporazione della HD AL SP già P.IVA_1
p. iva in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dell'Avv. Marco Paolone, Controparte_1 P.IVA_2 giusta procura in atti, convenuto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore la società HD AL deducendo quanto segue:
- di essere proprietario del veicolo Fiat Panda tg. FL 420 NS, assicurata anche per l'incendio ed il furto per un valore massimale di €. 12.000,00 con la compagnia assicurativa polizza n. Controparte_2
512880434;
- di aver subito l'incendio del predetto veicolo in data 16.09.2018, ore 01,00 circa, il quale mentre si trovava parcheggiato all'interno del parcheggio privato di proprietà dell'istante, sito in Via Pincera n. 12 di Mercato
San SE, veniva invaso dalle fiamme;
pagina 2 di 5 - di aver avvertito i VV.FF. che dopo essere intervenuti provvedevano allo spegnimento del veicolo suindicato benché lo stesso risultava all'esito delle operazioni totalmente distrutto;
- di aver, in data 17.09.2018, sporto denuncia dell'accaduto presso la Stazione Carabinieri di Mercato San
SE a seguito della quale è stato aperto il procedimento penale presso il Tribunale di Nocera Inferiore conclusosi con un decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto;
- di aver richiesto l'apertura del sinistro alla propria agenzia assicurativa con comunicazione del 17.09.2018;
- di aver, successivamente, inviato alla lettera di costituzione in mora datata Controparte_1
21.03.2022;
- di aver regolarmente invitato l'odierna convenuta, con pec del 27.04.2022, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: accertare l'incendio dell'autovettura Fiat Panda, Tg. FL 420 NS, di proprietà dell'odierno attore, coperta da polizza assicurativa per il furto ed incendio con la compagnia assicurativa (oggi HD ITALIA Controparte_2
S.p.A.), e per l'effetto; condannare la HD ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., avente sede legale in
Milano al Viale Certosa, nr. 222 - P.IVA al pagamento per valore dell'autovettura Fiat Panda, Tg. FL P.IVA_2
420 NS, pari ad €. 12.000,00 ovvero al valore che questa aveva al momento dell'evento, entro i massimali coperti dalla polizza contrattualmente stabiliti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.05.2023 si è costituita in giudizio la HD SS.ni SP giusta fusione per incorporazione della HD AL SP, già chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della compagnia assicurativa eccepiva, preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
l'improcedibilità/inammissibilità/improponibilità della domanda per violazione dell'art. 9 comma 1 bis ed 1 ter della l. 53/1994, cosi come modificata dalla l. 11 agosto 2014 in relazione alla mancata prova della notifica telematica, eseguita nei confronti della HD ass.ni, della lettera di costituzione in mora e dell'invito alla stipula della negoziazione assistita;
contestava nel merito la fondatezza della proposta domanda di cui chiedeva la reiezione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 settembre 2025 (previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive)
Successivamente con decreto del 02.08.2025, la suindicata udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
La domanda è infondata nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte convenuta, ponendosi come "ragione più liquida" e risolutiva della controversia. pagina 3 di 5 Parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Va preliminarmente osservato come in materia di assicurazione contro i danni è onere dell'assicurato, a fronte dell'eccezione della compagnia assicuratrice in merito alla sussistenza e alle modalità dell'evento dedotto, dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti posti a fondamento della propria domanda.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa l'incendio dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa.
Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa, con l'ulteriore precisazione che la sola denuncia presentata alle autorità competenti, trattandosi di dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo, non può ritenersi sufficiente.
Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che parte attrice ha fornito piena prova della proprietà dell'auto e della conclusione del contratto di assicurazione (peraltro non in contestazione) non risulta, tuttavia, assolto l'onere probatorio in merito alla verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa.
Invero, a sostegno della spiegata domanda l'attore ha depositato esclusivamente il decreto di archiviazione emesso a seguito della denuncia.
Denuncia, che in ogni caso, riporterebbe esclusivamente dichiarazioni della parte e non è pertanto sufficiente, a fronte delle contestazioni sollevate da parte convenuta, a fornire prova della veridicità del fatto storico, che costituisce il presupposto dell'insorgenza dell'obbligazione della convenuta.
Né l'ulteriore documentazione versata in atti (fotografie dell'auto incendiata) può considerarsi idonea ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'effettiva sussistenza del presupposto fattuale (furto del veicolo assicurato), coperto dalla garanzia assicurativa, pertanto, la domanda deve pertanto essere integralmente rigettata.
In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (scaglione ricompreso tra euro 5.200,01 ed € 26.000,00, applicati i valori minimi relativi a pagina 4 di 5 tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, della non rilevante complessità della controversia) seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attrice proposta da parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859). Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte.
SSorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. ssa EL
IG, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta Compagnia di SS.ni – HD SS.ni S.p.a. in pers. del
L.r.p.t. – le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa EL IG
pagina 5 di 5
Seconda Sezione Civile
Rg n. 1684/23
Il Giudice, dott.ssa EL IG, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
EL IG
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa EL
IG, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al numero 1684 R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: SSicurazione contro i danni – incendio e vertente
Tra
- (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Amaturo, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, attore
e
- HD SS.ni SP ( p. iva ) giusta fusione per incorporazione della HD AL SP già P.IVA_1
p. iva in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dell'Avv. Marco Paolone, Controparte_1 P.IVA_2 giusta procura in atti, convenuto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore la società HD AL deducendo quanto segue:
- di essere proprietario del veicolo Fiat Panda tg. FL 420 NS, assicurata anche per l'incendio ed il furto per un valore massimale di €. 12.000,00 con la compagnia assicurativa polizza n. Controparte_2
512880434;
- di aver subito l'incendio del predetto veicolo in data 16.09.2018, ore 01,00 circa, il quale mentre si trovava parcheggiato all'interno del parcheggio privato di proprietà dell'istante, sito in Via Pincera n. 12 di Mercato
San SE, veniva invaso dalle fiamme;
pagina 2 di 5 - di aver avvertito i VV.FF. che dopo essere intervenuti provvedevano allo spegnimento del veicolo suindicato benché lo stesso risultava all'esito delle operazioni totalmente distrutto;
- di aver, in data 17.09.2018, sporto denuncia dell'accaduto presso la Stazione Carabinieri di Mercato San
SE a seguito della quale è stato aperto il procedimento penale presso il Tribunale di Nocera Inferiore conclusosi con un decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto;
- di aver richiesto l'apertura del sinistro alla propria agenzia assicurativa con comunicazione del 17.09.2018;
- di aver, successivamente, inviato alla lettera di costituzione in mora datata Controparte_1
21.03.2022;
- di aver regolarmente invitato l'odierna convenuta, con pec del 27.04.2022, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: accertare l'incendio dell'autovettura Fiat Panda, Tg. FL 420 NS, di proprietà dell'odierno attore, coperta da polizza assicurativa per il furto ed incendio con la compagnia assicurativa (oggi HD ITALIA Controparte_2
S.p.A.), e per l'effetto; condannare la HD ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., avente sede legale in
Milano al Viale Certosa, nr. 222 - P.IVA al pagamento per valore dell'autovettura Fiat Panda, Tg. FL P.IVA_2
420 NS, pari ad €. 12.000,00 ovvero al valore che questa aveva al momento dell'evento, entro i massimali coperti dalla polizza contrattualmente stabiliti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.05.2023 si è costituita in giudizio la HD SS.ni SP giusta fusione per incorporazione della HD AL SP, già chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della compagnia assicurativa eccepiva, preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
l'improcedibilità/inammissibilità/improponibilità della domanda per violazione dell'art. 9 comma 1 bis ed 1 ter della l. 53/1994, cosi come modificata dalla l. 11 agosto 2014 in relazione alla mancata prova della notifica telematica, eseguita nei confronti della HD ass.ni, della lettera di costituzione in mora e dell'invito alla stipula della negoziazione assistita;
contestava nel merito la fondatezza della proposta domanda di cui chiedeva la reiezione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 settembre 2025 (previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive)
Successivamente con decreto del 02.08.2025, la suindicata udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
La domanda è infondata nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte convenuta, ponendosi come "ragione più liquida" e risolutiva della controversia. pagina 3 di 5 Parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Va preliminarmente osservato come in materia di assicurazione contro i danni è onere dell'assicurato, a fronte dell'eccezione della compagnia assicuratrice in merito alla sussistenza e alle modalità dell'evento dedotto, dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti posti a fondamento della propria domanda.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa l'incendio dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa.
Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa, con l'ulteriore precisazione che la sola denuncia presentata alle autorità competenti, trattandosi di dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo, non può ritenersi sufficiente.
Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che parte attrice ha fornito piena prova della proprietà dell'auto e della conclusione del contratto di assicurazione (peraltro non in contestazione) non risulta, tuttavia, assolto l'onere probatorio in merito alla verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa.
Invero, a sostegno della spiegata domanda l'attore ha depositato esclusivamente il decreto di archiviazione emesso a seguito della denuncia.
Denuncia, che in ogni caso, riporterebbe esclusivamente dichiarazioni della parte e non è pertanto sufficiente, a fronte delle contestazioni sollevate da parte convenuta, a fornire prova della veridicità del fatto storico, che costituisce il presupposto dell'insorgenza dell'obbligazione della convenuta.
Né l'ulteriore documentazione versata in atti (fotografie dell'auto incendiata) può considerarsi idonea ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'effettiva sussistenza del presupposto fattuale (furto del veicolo assicurato), coperto dalla garanzia assicurativa, pertanto, la domanda deve pertanto essere integralmente rigettata.
In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (scaglione ricompreso tra euro 5.200,01 ed € 26.000,00, applicati i valori minimi relativi a pagina 4 di 5 tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, della non rilevante complessità della controversia) seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attrice proposta da parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859). Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte.
SSorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. ssa EL
IG, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta Compagnia di SS.ni – HD SS.ni S.p.a. in pers. del
L.r.p.t. – le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa EL IG
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