TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1579/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, via Don G. Minzoni n. 231/a, presso lo studio dell'avv. Edoardo
Vagginelli che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di opposizione a D.I.
opponente
CONTRO
di Caltanissetta, C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, Sig. P.IVA_1 CP_2
, ivi elettivamente domiciliato, Viale Trieste n. 294/A, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Francesco Costa che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 16.6.2022.
opposto e nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Minatori, 4, C.F. elettivamente domiciliato in C.F._2
Caltanissetta, P.zza Europa n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Giorgio Borgetto e
Massimiliano Scuzzarella dai quali è rappresentato e difeso per mandato in calce all'atto di costituzione
Terzo chiamato
Conclusioni delle parti: con note di trattazione scritta i procuratori delle
parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 202/2022, notificato il 22.7.2022, il Tribunale di
Caltanissetta ingiungeva Alla Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare senza
[...]
dilazione al in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la somma di 6.794,58 , oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre agli interessi legali, oltre interessi moratori di cui al d.lgs.231/2002,
spese del procedimento monitorio pari ad € 540,00 per compensi, Euro 145,50
per spese, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15 % di quanto liquidato per compensi ed oltre IVA e Cpa.
Con atto ritualmente notificato , quale legale rappresentante Parte_1
della , proponeva opposizione Parte_2
al suddetto D.I. e, preliminarmente, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto Nel merito chiedeva, quanto qui di seguito si riporta integralmente: “revocare
l'opposto decreto ingiuntivo e, giudicando nel merito, dire e dichiarare che
l'opponente medesimo non è tenuto in alcun modo, né personalmente né nella
qualità di legale rappresentante della Parte_2
, al pagamento delle somme ingiunte. Dire e dichiarare in ogni caso, il
[...]
difetto di legittimazione passiva dell'opponente e/o il difetto della notificazione
del ricorso n. 1037/2022 R.G. stante la carente legittimazione del destinatario a
ricevere detta notifica. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si costituiva l'opposto il quale chiedeva “IN VIA PREGIUDIZIALE
-Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta.
IN VIA PRELIMINARE rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto in assenza di gravi motivi.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE Si chiede, ex art. 269 3^ comma cpc, alla luce
delle difese e della produzione avversarie, di essere autorizzati a chiamare in
causa il Sig. , nato a [...] il [...], nel rispetto dei CP_3
termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. IN SUBORDINE, NEL MERITO Previa,
occorrendo, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento monitorio,
ritenere e dichiarare inesistente, nulla, improcedibile l'opposizione proposta.
IN ULTERIORE SUBORDINE rigettare l'opposizione proposta perché infondata
in fatto e nelle considerazioni di diritto e confermare il decreto ingiuntivo
opposto anche, occorrendo, a seguito dell'eventuale integrazione del
contraddittorio con il terzo chiamato in causa. Con vittoria di spese e compensi,
oltre IVA e CPA come per legge”.
In particolare rilevava che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale concretamente svolta. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva il quale eccepiva il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi l'estromissione dal giudizio.
In data 7.2.2023, il GI sospendeva la provvisoria esecutività del D.I. opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali.
All'udienza dell'11.11.2024, fissata con modalità di trattazione scritta, il giudice si riservava e il 18.11.2024, sciogliendo la riserva, sulle conclusioni depositate dalle parti con note a trattazione scritta, tratteneva in decisione la causa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte opponente e dal terzo chiamato in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base delle rispettive difese, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. il quale , dopo avere previsto al primo comma che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento, al secondo comma, invece, precisa che chi
eccepisce l'efficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Le censure mosse dalla dette parti, appaiono tutt'altro che CP_4
specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
In punto di fatto è necessario precisare che la questione controversa ha ad oggetto un credito vantato dal nei confronti di parte opposta Controparte_1
per oneri condominiali.
In punto di diritto si osserva che l'art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge con il divieto di istituire associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Ciò posto si rileva che il regime della responsabilità delle associazioni non riconosciute differisce da quello delle associazioni riconosciute.
Le associazioni riconosciute il cui atto costitutivo, rispetto a quelle non riconosciute, deve rivestire la forma di atto pubblico, godono della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta la quale è caratterizzata dal fatto che il patrimonio dell'ente rimane separato da quello dei singoli soci.
Conseguentemente, i creditori societari possono soddisfarsi solo sul patrimonio dell'ente e non su quello dei singoli soci. Viceversa, i creditori personali dei singoli partecipanti non possono avere pretese sul patrimonio dell'ente ma solo su quello di questi ultimi. Gli enti non riconosciuti godono, invece, di una autonomia patrimoniale imperfetta la cui definizione risulta dettata dall'articolo 38 c.c. il quale stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione.
Nelle associazioni non riconosciute, pertanto, rileva la mancanza di separazione tra i due patrimoni la quale dipende dal fatto che difetta la personalità giuridica.
Il fatto che l'art. 38 c.c. non menzione amministratori o rappresentanti ma coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rileva che la responsabilità
non è collegata ad un formale incarico ma all'avere agito in nome e per conto dell'associazione ( in tal senso v. ex multis Cass. Ord. N. 20398/2021).
Sull'onere probatorio.
A riguardo tale onere, in base ai principi generali, non può che gravare su chi fa valere un diritto e, quindi, sul creditore.
Ciò discende proprio dal fatto che la responsabilità non è collegata alla rappresentanza dell'associazione ma alla concreta attività svolta- attività questa in cui rientra la fase di liquidazione dell'associazione-.
La dottrina e la giurisprudenza inquadrano tale responsabilità nelle ipotesi di responsabilità ex lege riconducibile alla fideiussione.
Tanto premesso, un'associazione che può farsi rientrare nel novero di quelle non riconosciute è senz'altro, come nella specie, il partito politico.
Alla luce dei principi sopra richiamati e passando all'esame della fattispecie si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta è emerso che l'opposto, , ha Parte_1
assunto la carica di legale rappresentante dal 31.1.2006 al 17.12.2008 e che dal 17.12.2008 fino al 18.12.2008, data questa di estinzione dell'associazione, tale carica è passata al terzo chiamato, .( cfr in atti attestazione CP_3
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta).
Dalla citata attestazione, offerta in produzione da parte opponente, emerge altresì
che non si hanno informazioni in merito agli estremi dell'atto di scioglimento.
In effetti, in seguito al verificarsi di una delle cause di estinzione, l'associazione non viene meno immediatamente ma entra in liquidazione, fase questa in cui non si possono compiere nuove operazioni ma devono definirsi i rapporti giuridici pendenti pagando i creditori dell'associazione.
Soltanto dopo, esaurita la fase di liquidazione, l'associazione si estingue.
Ne consegue che nella fattispecie, per come emerso in atti, l'associazione non risulta ancora estinta.
A riguardo la Cassazione ha dettato un principio, ritenuto da questo giudice applicabile anche al caso di specie, secondo il quale lo scioglimento di
un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo
grado, non ne determina l'automatica perdita di stare in giudizio permanendo in
vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a
tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti ( cd principio di
“ultrattività” dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli
organi esponenziali operanti in regime di “prorogatio”( Cass. Civ. Ord. N.
30606/2018).
Ne consegue che, nella specie, devono considerarsi operanti in regime di prorogatio sia l'opponente che il terzo chiamato i quali, per tutte CP_3
le ragioni esposte, devono essere condannati in solido con la
[...]
al pagamento di quanto richiesto Parte_2
dall'opposta con il decreto ingiuntivo. Riguardo al regime di prorogatio nei confronti di si rileva che la CP_3
circostanza di essere stato lo stesso legale rappresentante per un giorno non lo ha reso esente dalla responsabilità, avendo dovuto attivarsi per la liquidazione- la quale, invero, non risulta provata-.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite ,
in ossequio al c.d. “ criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite ( Cass. N. 16630/13; Cass. N. 11356/06).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
dispone:
conferma il decreto ingiuntivo n. 202/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta
il 21.6.2022 e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, n.c. Parte_1
q., n.c.q. e la CP_3 Parte_2
al pagamento della somma di cui al detto D.I.;
condanna, in solido tra loro, n.c.q., n.c.q. e la Parte_1 CP_3
al pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Caltanissetta il 12.4.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1579/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, via Don G. Minzoni n. 231/a, presso lo studio dell'avv. Edoardo
Vagginelli che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di opposizione a D.I.
opponente
CONTRO
di Caltanissetta, C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, Sig. P.IVA_1 CP_2
, ivi elettivamente domiciliato, Viale Trieste n. 294/A, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Francesco Costa che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 16.6.2022.
opposto e nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Minatori, 4, C.F. elettivamente domiciliato in C.F._2
Caltanissetta, P.zza Europa n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Giorgio Borgetto e
Massimiliano Scuzzarella dai quali è rappresentato e difeso per mandato in calce all'atto di costituzione
Terzo chiamato
Conclusioni delle parti: con note di trattazione scritta i procuratori delle
parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 202/2022, notificato il 22.7.2022, il Tribunale di
Caltanissetta ingiungeva Alla Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare senza
[...]
dilazione al in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la somma di 6.794,58 , oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre agli interessi legali, oltre interessi moratori di cui al d.lgs.231/2002,
spese del procedimento monitorio pari ad € 540,00 per compensi, Euro 145,50
per spese, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15 % di quanto liquidato per compensi ed oltre IVA e Cpa.
Con atto ritualmente notificato , quale legale rappresentante Parte_1
della , proponeva opposizione Parte_2
al suddetto D.I. e, preliminarmente, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto Nel merito chiedeva, quanto qui di seguito si riporta integralmente: “revocare
l'opposto decreto ingiuntivo e, giudicando nel merito, dire e dichiarare che
l'opponente medesimo non è tenuto in alcun modo, né personalmente né nella
qualità di legale rappresentante della Parte_2
, al pagamento delle somme ingiunte. Dire e dichiarare in ogni caso, il
[...]
difetto di legittimazione passiva dell'opponente e/o il difetto della notificazione
del ricorso n. 1037/2022 R.G. stante la carente legittimazione del destinatario a
ricevere detta notifica. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si costituiva l'opposto il quale chiedeva “IN VIA PREGIUDIZIALE
-Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta.
IN VIA PRELIMINARE rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto in assenza di gravi motivi.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE Si chiede, ex art. 269 3^ comma cpc, alla luce
delle difese e della produzione avversarie, di essere autorizzati a chiamare in
causa il Sig. , nato a [...] il [...], nel rispetto dei CP_3
termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. IN SUBORDINE, NEL MERITO Previa,
occorrendo, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento monitorio,
ritenere e dichiarare inesistente, nulla, improcedibile l'opposizione proposta.
IN ULTERIORE SUBORDINE rigettare l'opposizione proposta perché infondata
in fatto e nelle considerazioni di diritto e confermare il decreto ingiuntivo
opposto anche, occorrendo, a seguito dell'eventuale integrazione del
contraddittorio con il terzo chiamato in causa. Con vittoria di spese e compensi,
oltre IVA e CPA come per legge”.
In particolare rilevava che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale concretamente svolta. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva il quale eccepiva il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi l'estromissione dal giudizio.
In data 7.2.2023, il GI sospendeva la provvisoria esecutività del D.I. opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali.
All'udienza dell'11.11.2024, fissata con modalità di trattazione scritta, il giudice si riservava e il 18.11.2024, sciogliendo la riserva, sulle conclusioni depositate dalle parti con note a trattazione scritta, tratteneva in decisione la causa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte opponente e dal terzo chiamato in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base delle rispettive difese, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. il quale , dopo avere previsto al primo comma che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento, al secondo comma, invece, precisa che chi
eccepisce l'efficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Le censure mosse dalla dette parti, appaiono tutt'altro che CP_4
specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
In punto di fatto è necessario precisare che la questione controversa ha ad oggetto un credito vantato dal nei confronti di parte opposta Controparte_1
per oneri condominiali.
In punto di diritto si osserva che l'art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge con il divieto di istituire associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Ciò posto si rileva che il regime della responsabilità delle associazioni non riconosciute differisce da quello delle associazioni riconosciute.
Le associazioni riconosciute il cui atto costitutivo, rispetto a quelle non riconosciute, deve rivestire la forma di atto pubblico, godono della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta la quale è caratterizzata dal fatto che il patrimonio dell'ente rimane separato da quello dei singoli soci.
Conseguentemente, i creditori societari possono soddisfarsi solo sul patrimonio dell'ente e non su quello dei singoli soci. Viceversa, i creditori personali dei singoli partecipanti non possono avere pretese sul patrimonio dell'ente ma solo su quello di questi ultimi. Gli enti non riconosciuti godono, invece, di una autonomia patrimoniale imperfetta la cui definizione risulta dettata dall'articolo 38 c.c. il quale stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione.
Nelle associazioni non riconosciute, pertanto, rileva la mancanza di separazione tra i due patrimoni la quale dipende dal fatto che difetta la personalità giuridica.
Il fatto che l'art. 38 c.c. non menzione amministratori o rappresentanti ma coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rileva che la responsabilità
non è collegata ad un formale incarico ma all'avere agito in nome e per conto dell'associazione ( in tal senso v. ex multis Cass. Ord. N. 20398/2021).
Sull'onere probatorio.
A riguardo tale onere, in base ai principi generali, non può che gravare su chi fa valere un diritto e, quindi, sul creditore.
Ciò discende proprio dal fatto che la responsabilità non è collegata alla rappresentanza dell'associazione ma alla concreta attività svolta- attività questa in cui rientra la fase di liquidazione dell'associazione-.
La dottrina e la giurisprudenza inquadrano tale responsabilità nelle ipotesi di responsabilità ex lege riconducibile alla fideiussione.
Tanto premesso, un'associazione che può farsi rientrare nel novero di quelle non riconosciute è senz'altro, come nella specie, il partito politico.
Alla luce dei principi sopra richiamati e passando all'esame della fattispecie si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta è emerso che l'opposto, , ha Parte_1
assunto la carica di legale rappresentante dal 31.1.2006 al 17.12.2008 e che dal 17.12.2008 fino al 18.12.2008, data questa di estinzione dell'associazione, tale carica è passata al terzo chiamato, .( cfr in atti attestazione CP_3
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta).
Dalla citata attestazione, offerta in produzione da parte opponente, emerge altresì
che non si hanno informazioni in merito agli estremi dell'atto di scioglimento.
In effetti, in seguito al verificarsi di una delle cause di estinzione, l'associazione non viene meno immediatamente ma entra in liquidazione, fase questa in cui non si possono compiere nuove operazioni ma devono definirsi i rapporti giuridici pendenti pagando i creditori dell'associazione.
Soltanto dopo, esaurita la fase di liquidazione, l'associazione si estingue.
Ne consegue che nella fattispecie, per come emerso in atti, l'associazione non risulta ancora estinta.
A riguardo la Cassazione ha dettato un principio, ritenuto da questo giudice applicabile anche al caso di specie, secondo il quale lo scioglimento di
un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo
grado, non ne determina l'automatica perdita di stare in giudizio permanendo in
vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a
tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti ( cd principio di
“ultrattività” dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli
organi esponenziali operanti in regime di “prorogatio”( Cass. Civ. Ord. N.
30606/2018).
Ne consegue che, nella specie, devono considerarsi operanti in regime di prorogatio sia l'opponente che il terzo chiamato i quali, per tutte CP_3
le ragioni esposte, devono essere condannati in solido con la
[...]
al pagamento di quanto richiesto Parte_2
dall'opposta con il decreto ingiuntivo. Riguardo al regime di prorogatio nei confronti di si rileva che la CP_3
circostanza di essere stato lo stesso legale rappresentante per un giorno non lo ha reso esente dalla responsabilità, avendo dovuto attivarsi per la liquidazione- la quale, invero, non risulta provata-.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite ,
in ossequio al c.d. “ criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite ( Cass. N. 16630/13; Cass. N. 11356/06).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
dispone:
conferma il decreto ingiuntivo n. 202/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta
il 21.6.2022 e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, n.c. Parte_1
q., n.c.q. e la CP_3 Parte_2
al pagamento della somma di cui al detto D.I.;
condanna, in solido tra loro, n.c.q., n.c.q. e la Parte_1 CP_3
al pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Caltanissetta il 12.4.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano