Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2016, n. 23435
CASS
Sentenza 17 novembre 2016

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In caso di licenziamento, il rapporto di lavoro si risolve ed anche per la sua ricostituzione, a seguito della revoca del recesso datoriale (con riferimento al regime anteriore alla l. n. 92 del 2012), occorre il consenso del lavoratore. Ne consegue che la revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro, non seguita dal ripristino del rapporto, non può sottrarre al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva, prevista dall'art. 18, comma 5, st.lav., nel testo "ratione temporis" applicabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2016, n. 23435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23435
Data del deposito : 17 novembre 2016

Testo completo