Ordinanza cautelare 14 maggio 2021
Sentenza 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/10/2021, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2021
N. 01271/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso il suo studio con studio in Venezia Mestre, viale Garibaldi n. 1/i, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento – decreto del -OMISSIS-che dispone il trasferimento per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale dalla -OMISSIS-– -OMISSIS-.
Unitamente ad ogni altro provvedimento procedimentale, iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del -OMISSIS-la -OMISSIS-chiedeva al Ministero dell’Interno il trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente, -OMISSIS-, in quanto risultante “ in stretto contatto con un noto spacciatore della zona e frequentatore di persone che non godono di pubblica stima ” ed “ essendo stati riscontrati elementi adeguati a rendere la figura dell’appartenente offuscata da ombre e ambiguità idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione ed alla stessa funzionalità dei compiti d’Istituto oltre che ai fini di giustizia ”.
La Questura precisava di richiedere il trasferimento “ in una sede extra provinciale, con il fine di decontestualizzare l’appartenente dal territorio di riferimento. La necessità di uno spostamento geograficamente significativo si ravvia nella consapevolezza che la rete dello spaccio e i mercati della droga oggi giorno si basano su dinamiche non più locali ma con proiezioni geograficamente più ampie; peraltro, lo spostamento dalla realtà di riferimento consentirebbe una migliore e piena libertà di indagine da parte degli organi investigativi. Si aggiunge, infine, la situazione di disagio sta vivendo il personale in forza al -OMISSIS-che conduce indagini su un loro collega ”.
La Questura rilevava “ a corollario ” che il ricorrente “ risulta libero, senza prole, dopo il divorzio ” e “ non risulta avere attive posizioni di L. 104/92 ”.
1.2. Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento il ricorrente presentava una prima memoria in cui in particolare evidenziava:
- di avere conosciuto il noto spacciatore in un locale di-OMISSIS-e di avere scambiato con lui “ in più occasioni qualche battuta durante le consumazioni ”, ma di non avere con lo stesso “ né rapporti di regolare frequentazione né tantomeno di amicizia ”;
- di avere avuto inoltre sporadici incontri con lo stesso spacciatore, non per l’acquisto di stupefacenti, bensì per convincerlo ad interrompere la relazione con una giovane, parente di una conoscente e con una grave e difficile situazione famigliare.
1.3. Esaminate tali memorie con nota del -OMISSIS-, la -OMISSIS-confermava la richiesta di trasferimento, in quanto, “ anche se al momento il quadro degli atti non è del tutto compiuto ”, in tali memorie “ vengono confermate, e non rimosse, una serie di conoscenze e di rapporti con situazioni non cristalline che convalidano la presenza di ombre e di ambiguità sull’atteggiamento del dipendente ”.
Le diverse interpretazioni del ricorrente in merito agli atti delle indagini penali “ non spengono la necessità di proseguire l‘iter procedurale sotteso al trasferimento ”, “ al fine di consentire all’Autorità Giudiziaria di completare il suo operato con la piena, libera e trasparente collaborazione dei colleghi di quel Commissariato distaccato. A ciò si aggiunga il fatto che, ormai, si è irrimediabilmente incrinato il rapporto necessario per la costituzione di un clima disteso, sereno e cooperativo in ambito lavorativo ”.
1.4. Trasferito temporaneamente (per 60 giorni) alla -OMISSIS-il ricorrente presentava una memoria integrativa in cui chiedeva, in via principale, l’archiviazione del procedimento e, in subordine, di essere assegnato in luogo compatibile con la prosecuzione del rapporto di convivenza iniziato nel -OMISSIS-.
1.5. Parallelamente il ricorrente veniva sottoposto:
- a procedimento di accertamento dell’idoneità al servizio in data -OMISSIS-. Tale procedimento si concludeva in senso favorevole per il ricorrente in data -OMISSIS-in quanto dagli esami tossicologici non emergevano elementi o sintomi di tossicodipendenza e di tossicofilia;
- a procedimento disciplinare in data -OMISSIS-per avere utilizzato “ -OMISSIS-per scopi personali senza autorizzazione preventiva del Dirigente ” e per avere nel medesimo contesto “ sminuito il prestigio e il merito di superiori e colleghi, manifestando disappunto nei loro confronti ”. Tale procedimento si concludeva con provvedimento del -OMISSIS-con l’applicazione della sanzione disciplinare del “ richiamo scritto ”.
1.6. Con decreto -OMISSIS-, il ricorrente veniva infine trasferito per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 dal -OMISSIS-alla -OMISSIS-.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione di legge: violazione dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335. Eccesso di potere: carenza di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta .
Il provvedimento di trasferimento sarebbe basato sugli atti di indagine, acquisiti in sede penale, e in particolare su “ fonti confidenziali ” da cui il ricorrente risulterebbe consumatore e assiduo acquirente di stupefacenti.
Sennonché tali fonti confidenziali si riferirebbero ad un “ soggetto fisicamente diverso dal ricorrente (alto, capelli bianchi, occhiali…) e accompagnato ad una donna più bassa ed appartenente alla Polizia di Stato (il che non risulta corrispondente al vero)”.
Gli esami tossicologici svolti dal -OMISSIS-avrebbero altresì escluso che il ricorrente sia un tossicodipendente o un soggetto affetto da tossicofilia.
Infine il ricorrente avrebbe fornito adeguata giustificazione dei rapporti intercorsi con il noto spacciatore e l’Amministrazione avrebbe omesso di svolgere gli approfondimenti necessari al riguardo.
II - Violazione di legge: mancata applicazione dell’art. 55, comma 3, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Eccesso di potere: carenza di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta .
L’Amministrazione nell’individuare la sede di destinazione a -OMISSIS- - ad oltre 300 km. di distanza da-OMISSIS-– non avrebbe tenuto conto della situazione famigliare del dipendente.
Inoltre la misura adottata violerebbe il principio di proporzionalità in quanto andrebbe oltre il fine di rimuovere la situazione di incompatibilità, acquisendo natura sanzionatoria.
Nella nota della -OMISSIS-che ha dato origine al provvedimento impugnato sarebbe stato chiesto un trasferimento fuori provincia ovvero ad una distanza molto più limitata.
III - Violazione di legge: violazione dell’art. 3 della legge 9 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere: carenza di motivazione, carenza di istruttoria .
I trasferimenti del personale della Polizia di Stato non rientrerebbero nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti d’Autorità del personale militare, essendo la Polizia di Stato organo di polizia ad ordinamento civile. Dovevano pertanto applicarsi le norme generali sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto motivare la scelta di una destinazione così distante e l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare quanto osservato dal ricorrente nelle memorie presentate.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando una relazione in cui viene ricostruito l’iter procedimentale e vengono contestate nel merito le censure proposte dal ricorrente.
3.1. Con -OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare del ricorrente, evidenziando :
“ - che la frequentazione, per ragioni estranee al servizio, di soggetti pregiudicati non è oggetto di contestazione;
- che le indagini relative ai fatti contestati al ricorrente non si sono ancora concluse;
- che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’effetto sostanzialmente sanzionatorio derivante dalla eccessiva distanza della nuova sede di servizio, richiede l’approfondimento proprio della fase di merito ”.
3.2. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato una memoria in cui, oltre a sviluppare ulteriormente le proprie difese, ha dato atto che allo stato non risultano attivati procedimenti penali a suo carico.
3.3. All’udienza del 22 settembre 2021, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Le censure proposte, per quanto ben argomentate, non possono essere condivise.
Invero le questioni in esame sono state già ampiamente affrontate in giurisprudenza e da ultimo dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819.
4.1. Il primo e il terzo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “ il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale (ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia") non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e (o) disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede” (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819. Conforme: Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 118). Infatti, “ la finalità della disposizione è individuata nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi ” (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 507; ex multis, anche Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2015, n. 4234).
Deve di conseguenza ritenersi che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non sia significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'amministrazione sia messo in pericolo (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3784; Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2009, n. 731 del 2009).
D’altra parte, costituisce principio pacifico anche quello secondo cui, nella materia in argomento, competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito (Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2015, n. 4234).
Discrezionalità riconosciuta come caratterizzata da maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l’Amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, proprio in ragione della tutela dell’interesse a che una funzione come la pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti (Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 337).
4.2. Nel caso in esame negli atti del procedimento l’Amministrazione ha dato compiutamente atto delle ragioni del trasferimento: la lesione al prestigio dell’Amministrazione derivante dai rapporti intrattenuti da un dipendente con un noto spacciatore, per ragioni estranee rispetto al servizio e senza relazionare i superiori, nonché le difficoltà operative ed ambientali derivanti dallo svolgimento di indagini che riguardano un dipendente dell’Ufficio.
E la frequentazione da parte del ricorrente di un noto spacciatore è circostanza che risulta ampiamente documentata (in particolare documenti 22 e 23 del ricorrente) e altresì riconosciuta anche dallo stesso ricorrente.
Questi infatti, nelle memorie presentate all’Amministrazione e negli atti del ricorso, si è diffuso sulle ragioni della frequentazione, senza peraltro contestarne l’esistenza: ed è questa oggettiva circostanza a creare la rilevata situazione di ambiguità lesiva del prestigio dell’Amministrazione di riferimento, tra i cui compiti vi è proprio il contrasto allo spaccio di stupefacenti.
Sotto altro profilo le difficoltà operative e ambientali dell’Ufficio a proseguire le indagini, che riguardano anche il collega, trovano ulteriore conferma nel procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione al ricorrente della sanzione disciplinare del “ richiamo scritto ”.
In definitiva il provvedimento di trasferimento risulta congruamente motivato in relazione ai presupposti per la sua adozione.
5. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l’eccessiva distanza della sede di destinazione.
5.1. Il Consiglio di Stato ha infatti in più occasioni chiarito che nell'adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di appartenente alla Polizia di Stato, l'Amministrazione non è tenuta ad esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente (Cons. Stato, Sez. III, n. 4368 del 2013). La lettera dell’art. 55 cit., commi 3 e 4, è inequivocabile nel riferire la valutazione delle esigenze di servizio e delle situazioni di famiglia al solo trasferimento d'ufficio disciplinato dal comma 3, mentre, nessun rilievo è dato alle situazioni di famiglia o personali nella regolamentazione del trasferimento per incompatibilità ambientale (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In definitiva le situazioni familiari e personali del dipendente non entrano in gioco comparativamente quando il trasferimento è disposto per incompatibilità ambientale o per evitare situazioni di pericolo per il dipendente.
5.2. Peraltro negli atti del procedimento viene dato atto “ a corollario ” che il ricorrente “ risulta libero, senza prole, dopo il divorzio ” e “ non risulta avere attive posizioni di L. 104/92 ”.
Mentre lo stesso ricorrente dichiara di avere avviato il rapporto di convivenza solo dal mese di -OMISSIS-allorché era già stata avviata l’indagine nei suoi confronti.
5.3. Quanto alla censura secondo cui la misura adottata violerebbe il principio di proporzionalità in quanto andrebbe oltre il fine di rimuovere la situazione di incompatibilità, acquisendo natura sanzionatoria, va ribadito che l’amministrazione, nell’individuare la sede ad quem , incontra un limite concettuale interno, derivante dalla funzione dell’istituto, che è costituito dal non poter assumere, il trasferimento disposto, connotazioni sanzionatorie, essendo le stesse estranee alla sua ratio .
E in questo senso le ragioni personali e familiari possono assumere indirettamente rilievo solo se la sede di destinazione è così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’oggettiva incompatibilità ambientale, dando così corso ad un trasferimento vessatorio (in tale direzione, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3512 del 2009).
Tuttavia, con riguardo al caso in esame, nella richiesta di trasferimento il Questore aveva puntualmente precisato che: “ La necessità di uno spostamento geograficamente significativo si ravvisa nella consapevolezza che la rete dello spaccio e i mercati della droga oggi giorno si basano su dinamiche non più locali ma con proiezioni geograficamente più ampie; peraltro, lo spostamento dalla realtà di riferimento consentirebbe una migliore e piena libertà di indagine da parte degli organi investigativi. Si aggiunge, infine, la situazione di disagio sta vivendo il personale in forza al -OMISSIS-che conduce indagini su un loro collega ”.
Alla luce di tale precisazione la scelta di trasferire il ricorrente da-OMISSIS-alla -OMISSIS- non risulta manifestamente sproporzionata.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rivalutare la situazione alla luce degli esiti dei procedimenti amministrativi e penali tuttora in corso.
La validità del provvedimento va infatti valutata in relazione alla situazione esistente al momento della sua adozione, ma l’Amministrazione ha sempre il potere di intervenire, anche in autotutela, tenendo conto di eventuali sopravvenienze.
7. In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.