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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9780/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessia Giugno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5257/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché, nella conferma delle conclusioni formulate dal c.t.u., nominato nella prima fase del giudizio, in merito al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a
1 decorrere dalla data della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 19 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 3 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa : Per_1
“Orbene, dallo studio attento del cartiglio sanitario e dall'esame obiettivo effettuato in corso di operazioni peritali si evince che la spondiloartrosi e la presenza di discopatie multiple a carico della colonna vertebrale, la poliartrosi (ginocchia, mani, piedi), inficiano la qualità di vita della ricorrente che deambula con appoggio monolaterale a causa della dolenzia e della severa ipostenia degli arti inferiori, sintomi che aumentano sensibilmente il rischio di cadute a terra e rendono la deambulazione incerta e necessitante di appoggio. Considerate le condizioni cliniche generali della ricorrente si è del parere che la stessa possa essere riconosciuta soggetto invalido civile al 100% e portatore di handicap in condizioni di gravità in quanto il quadro clinico generale, inficia notevolmente l'autonomia personale e la qualità di vita della ricorrente nella sua globalità. Tale prestazione può essere ragionevolmente riconosciuta a decorrere dall'epoca della richiesta amministrativa. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, occorre ricordare che, i requisiti medico-legali per il riconoscimento di tale prestazione consistono nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi.”) anche il secondo c.t.u. – nel confermare le valutazioni del primo medico legale per cui presenta Parte_1
un'invalidità del 100% e versa nella condizione prevista dall'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa – ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 6 marzo
2025: “Già riconosciuta invalida civile al 100% grave, in CTU del 05/10/2023, data in cui è stato
2 riconosciuto l'handicap grave;
in seguito a tale provvedimento non soddisfacente, riguardo all'indennità di accompagnamento, adiva le vie legali con ricorso redatto dall'avv. Giugno al
Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Oggi, in occasione di questa consulenza, viene posta diagnosi di: Poliartrosi a modesta incidenza funzionale, esiti di lobectomia superiore dx, esiti di frattura biossea della terza distale gamba dx, tono dell'umore depresso, pregresso ima, cardiopatia ischemica. Il beneficio richiesto dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Le patologie di cui è affetta l'istante non sono né gravi né pregiudizievoli tali da limitare qualsivoglia attività sia motoria che relazionale. Da quanto esposto, a parere della scrivente non ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta la ricorrente, non compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi), dipendendo pertanto totalmente dagli altri. Riferisce che vive da sola”) che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma presenta un'invalidità del 100% ed i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92,
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento delle pretese fatte valere), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente a carico dell' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma è invalida al 100% e presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3,
3 comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. compensa le spese di lite per entrambi le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA NT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9780/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessia Giugno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5257/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché, nella conferma delle conclusioni formulate dal c.t.u., nominato nella prima fase del giudizio, in merito al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a
1 decorrere dalla data della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 19 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 3 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa : Per_1
“Orbene, dallo studio attento del cartiglio sanitario e dall'esame obiettivo effettuato in corso di operazioni peritali si evince che la spondiloartrosi e la presenza di discopatie multiple a carico della colonna vertebrale, la poliartrosi (ginocchia, mani, piedi), inficiano la qualità di vita della ricorrente che deambula con appoggio monolaterale a causa della dolenzia e della severa ipostenia degli arti inferiori, sintomi che aumentano sensibilmente il rischio di cadute a terra e rendono la deambulazione incerta e necessitante di appoggio. Considerate le condizioni cliniche generali della ricorrente si è del parere che la stessa possa essere riconosciuta soggetto invalido civile al 100% e portatore di handicap in condizioni di gravità in quanto il quadro clinico generale, inficia notevolmente l'autonomia personale e la qualità di vita della ricorrente nella sua globalità. Tale prestazione può essere ragionevolmente riconosciuta a decorrere dall'epoca della richiesta amministrativa. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, occorre ricordare che, i requisiti medico-legali per il riconoscimento di tale prestazione consistono nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi.”) anche il secondo c.t.u. – nel confermare le valutazioni del primo medico legale per cui presenta Parte_1
un'invalidità del 100% e versa nella condizione prevista dall'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa – ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 6 marzo
2025: “Già riconosciuta invalida civile al 100% grave, in CTU del 05/10/2023, data in cui è stato
2 riconosciuto l'handicap grave;
in seguito a tale provvedimento non soddisfacente, riguardo all'indennità di accompagnamento, adiva le vie legali con ricorso redatto dall'avv. Giugno al
Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Oggi, in occasione di questa consulenza, viene posta diagnosi di: Poliartrosi a modesta incidenza funzionale, esiti di lobectomia superiore dx, esiti di frattura biossea della terza distale gamba dx, tono dell'umore depresso, pregresso ima, cardiopatia ischemica. Il beneficio richiesto dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Le patologie di cui è affetta l'istante non sono né gravi né pregiudizievoli tali da limitare qualsivoglia attività sia motoria che relazionale. Da quanto esposto, a parere della scrivente non ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta la ricorrente, non compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi), dipendendo pertanto totalmente dagli altri. Riferisce che vive da sola”) che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma presenta un'invalidità del 100% ed i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92,
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento delle pretese fatte valere), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente a carico dell' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma è invalida al 100% e presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3,
3 comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. compensa le spese di lite per entrambi le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA NT
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