Art. 5.
L'importo dei prestiti, di cui all' articolo 65 della legge 29 aprile 1967, n. 230 , che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre per la copertura del disavanzo della gestione, e' ridotto a lire 211.428.235.305.
L'importo dei prestiti, di cui all' articolo 65 della legge 29 aprile 1967, n. 230 , che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre per la copertura del disavanzo della gestione, e' ridotto a lire 211.428.235.305.