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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR PA EN, all'udienza del 14/10/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1450 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/05/2024 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per opporsi alla richiesta restitutoria di € 15.320,07, comunicata dall' con nota del 19/11/2021, CP_2 relativa a somme percepite a titolo di pensione di invalidità civile (categoria INVCIV n. 07159376) per il periodo 01/09/2017 – 30/09/2021, ritenute indebitamente corrisposte in quanto già liquidate su altra prestazione.
Deduceva l'irripetibilità delle somme per motivi reddituali e facendo valere altresì la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo CTU contabile.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Controparte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_2 L' , sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio (ove, peraltro, ha scelto di restare CP_2 contumace), ha omesso di allegare e provare le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata.
A far chiarezza nel coacervo dei rapporti di dare e avere tra le parti in causa, è stato chiamato il nominato CTU il quale, all'esito della disamina della documentazione di causa e di quella che ha reperito presso gli Uffici dell , ha potuto concludere che l' ha riliquidato la pensione del CP_2 CP_2 ricorrente in data 17/09/2021, ponendo in pagamento l'intero importo dovuto per il periodo settembre
2017 – settembre 2021, senza detrarre quanto già corrisposto in precedenza, dal ché un pagamento eccedente che è stato quantificato in euro 15.257,25, pur rimarcando la non imputabilità di tale indebito al percipiente, bensì ad un mero errore contabile dell' (cfr. CTU in atti). CP_2
Orbene l' , rimasto contumace, ha omesso di allegare e provare le ragioni che hanno CP_2 condotto all'indebita – e contra legem – erogazione di euro 15.257,25 sulla pensione di invalidità civile in godimento ad e d'altronde il Consulente ha espressamente Controparte_1 evidenziato che l'indebito non scaturisce da uno sforamento delle condizioni reddituali che presiedono all'erogabilità della pensione di invalidità civile o della maggiorazione sociale, scaturendo piuttosto da un mero errore contabile dell' che, nel riliquidare la prestazione, ha posto in CP_2 pagamento arretrati relativi a ratei che, con tutta evidenza, erano stati già corrisposti.
Tale errore di calcolo, tuttavia, lascia estraneo il pensionato che nell'arco di tempo considerato ha percepito in buona fede il maggiore importo oggetto del contendere non conoscendo certo l'errore contabile che era alla base dell'elargizione ed, anzi, riponendo un legittimo affidamento nel comportamento dell' , a cui soltanto può addebitarsi l'errore. CP_2
La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Il provvedimento di indebito impugnato va annullato, e con esso ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in CP_2 virtù di detto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, con riduzione del 30% in ragione del valore della domanda e della particolare semplicità delle questioni trattate.
Allo stesso modo, le spese di CTU, liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
15/05/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_2 detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2 liquida in euro 2.171,09 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, separatamente liquidate. CP_2
Così deciso in Patti, 14/10/2025 .
Il Giudice
TR PA EN