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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 13/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000395179 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - ha presentato appello avverso la sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1, pubblicata il 13/08/2024, di rigetto del ricorso per l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. 0000395179 in materia di IMU, emesso da SO
Spa - 01807790686, la quale resiste con memoria di costituzione e controdeduzioni. Alla odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale. All'esito, la Corte di Giustizia ha tratto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato alla controparte in data 21.08.2023 a mezzo pec, l'attuale appellante impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria nr 395179 del 04.08.2023 notificato in data 07.10.2023, fondato sulle cartelle: 1.1- 90020110156716330, relativa all'Ici anno 2007 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 410540 del 17.11.2011 notificata il 04.01.2012; 1.2-
90020110057031751, relativa all'Ici anni 2005-2006 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 93014 del 03.05.2011 notificata il 22.08.2011; 1.3-
900.2013.0021888330, relativa all'Ici anno 2008 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di
Altino e contenute nell'ingiunzione fiscale nr 81622 del 10.04.2013 notificata il 29.08.2013; 1.4-
90020140029031521, relativa all'Ici anno 2009 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di
Altino e contenute nell'ingiunzione fiscale 73617 del 12.05.2014 notificata il 26.05.2014; 1.5-
90020140049096772, relativa alla Tarsu anno 2009 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale 246541 del 01.10.2014 notificata in data 20.10.2014; 1.6-
90020150059812577, relativa alla Tarsu anno 2011 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 407854 del 04.12.2015 notificata il 21.12.2015; 1.7-
90020150062290223, relativa all'Ici comune di altino (CH) anni 2010-2011 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 421783 del 10.12.2015 notificata il 23.12.2015; 1.8- 90020180022619091, relativa all'Imu comune di altino (CH) anni 2012-2013 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 154544 del 24.09.2018 notificata il
05.10.2018 - del 10.12.2015 notificata il 23.12.2015; 1.9- 90020180022626775, relativa alla Tares dovuta al comune di altino (CH) anno 2013 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 154545 del 24.092018 notificata il 05.10.2018; 1.10- 90020190014749254, relativa alla Tares dovuta al comune di altino (CH) anno 2013 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 130132 del 16.09.2019 notificata il 26.09.2019; 1.11-
90020190014816374, relativa alla Tares dovuta al comune di altino (CH) anno 2014 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 139849 del 23.09.2019 notificata il 10.10.2019; 1.12- 90020190014829116, relativa all'Imu anno 2014 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 139850 del
23.09.2019 notificata il 10.10.2019; 1.13- 90020220026136140, relativa all'Imu anno 2017 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Altino N.
201235031700023439del 22.12.2020 notificato il 07.04.2022; 1.14- 90020220026136241, relativa all'Imu anno 2018 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Altino 201235031800020776del 25.11.2021 notificato il 07.04.2022; 1.15- 90020220027490607, relativa alla Tari anno 2017 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo del
Comune di Altino 201235011700003358 del 26.11.2021 notificato il 07.04.2022; 1.16- 90020220027490708, relativa alla Tari anno 2018 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell' nell'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Altino 201235011800003026 del 26.11.2021 notificato il 07.04.2022. Le cartelle in questione da 1.1 a 1.10 sono altresì contenute nel preavviso di iscrizione ipotecaria nr 688076 del
07.11.2019 notificato in data 12.11.2019.
2. I motivi di ricorso hanno riguardato la presunta violazione dell'art 76 del DPR n. 602/1973, per essere la creditoria complessiva delle cartelle al di sotto di euro 20.000,00, invocando a sostegno quanto indicato nella sentenza n. 451/2023 della CGT Abruzzo e i versamenti effettuati dal ricorrente per complessivi Euro
2.000,00.
3. SO SP si e' costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 17 bis Dlgs 546/1992 per avere proceduto il contribuente alla iscrizione a ruolo della causa senza rispettare il termine di giorni 90 previsto dalla norma oggi abrogata e nel merito eccependo l'infondatezza della domanda, sul presupposto che atteso che la sentenza della CGT invocata a sostegno della propria tesi (n. 451/2023) ha avuto in realtà ad oggetto le sole cartelle 900.2018.0022619091-900.2018.0022626775, del complessivo importo di euro 77231,85, mentre nel resto ha accolto l'appello principale di SO, rigettando l'appello incidentale limitato alle cartelle 900.2010.0097621117; n.900.2010.0106894732 ;
n.900.2001.0057031751; n.900.2011.0156716330 ; n.900.2013.0021888330 ; n.900.2014.0029031521 ;
n.900.2014.0049096772 e;
n.900.2015.0062290223 e confermando nel resto la decisione assunta dalla
CGT di primo grado.
4. Con la sentenza appellata, il giudice di primo grado ha rigettato il motivo relativo alla presunta riduzione sotto soglia dell'art. 77 DPR 602/1973, ritenendo essersi formato sul punto il giudicato in forza della sentenza n. 451/2023, con conferma dell'intero valore portato dalle cartelle in riscossione e superiore al limite invocato.
5. Con l'atto d'appello qui delibato, si reitera l'argomento della intervenuta riduzione del valore soglia per via della sentenza nr 451/2023 ed in ragione della invocata applicazione dell'art 4 dl nr 41/2021.
6. Osserva la Corte che l'atto di appello è infondato e va respinto. Le cartelle da 1.1 a 1.10 sono state, in forza della cennata sentenza 451/2023, confermate, e hanno formato oggetto di successivo giudicato in quanto contenute nel preavviso di iscrizione ipotecaria nr 905609 del 07.11.2019 notificato in data 12.11.2019 che l'attuale appellante ha impugnato, dando vita al procedimento n. 120/2020, conclusosi con sentenza nr
285/2021 della CGT di Chieti, depositata 08.09.2021, in forza della quale per le sole cartelle anteriori al 2010 vi e' stata applicazione dell'art. 4 d.l. 156/2018 e conseguente cessazione della materia del contendere, per il resto essendo intervenuto accoglimento della domanda per le sole cartelle 900.2018.0022619091-900.2018.0022626775
e rigetto per il resto. Occorre considerare che SO SP ha presentato appello nel proc. 78/2022 limitando l'oggetto di impugnazione alla sole cartelle 900.2018.0022619091-900.2018.0022626775 (in particolare, trattasi delle cartelle contenute la prima nella ingiunzione nr. 154544 per complessivi euro 6109,84 e la seconda nell'ingiunzione nr. 154545 per complessivi euro 1122.01; di talchè, sommando tali ingiunzioni, il valore di lite si attesta su complessivi Euro 7231,85, che e' appunto il valore dichiarato nell'atto d'appello relativo alle due cartelle (e non all'iscrizione ipotecaria).
Per parte sua, l'attuale appellante, nel giudizio d'appello rubricato RG 78/202, ha depositato controdeduzioni con appello incidentale, limitando tuttavia le cartelle impugnate alle seguenti: n. 900.2010.0097621117, emessa per € 14,52 per tributi 2008 a Consorzio di bonifica;
n. 900.2010.0106894732, emessa per € 14,65 per tributi 2010 a Consorzio di bonifica;
n. 900.2001.0057031751, emessa per € 262,04 per IMU 2005 e
2006; n. 900.2011.0156716330 emessa per € 393,00 per IMU 2007; n. 900.2013.0021888330 emessa per
€ 2.188,00 per IMU 2008; n. 900.2014.0029031521 emessa per € 1.424,00 per IMU 2009; n.
900.2014.0049096772 emessa per € 2.764,00 per TARSU 2009; n. 900.2015.0062290223 emessa per
€ 2.838,00 per IMU 2010.
7. Tanto chiarito e premesso in punto di fatto, va detto che la sentenza CGT Abruzzo n. 451/2023 resa nel giudizio d'appello RGR 78/202, ha accolto l'appello principale promosso da SO sulle cartelle n.
900.2018.0022619091 e n. 900.2018.0022626775 e rigettato in parte l'appello incidentale della contribuente, confermando in via esclusiva l'azzeramento, sancito in primo grado, delle cartelle già cancellate ex art. 4 d.
l. 156/2018, come tali non facenti parte dell'iscrizione per cui è causa. Ne discende la piena validità delle cartelle da 1.1 a 1.10 (peraltro tutte di epoca successiva al 2010), contenute nel preavviso n. 965609 e trasfuse nell'odierno preavviso n. 395179, che formano oggetto di intervenuto giudicato, posto che la sentenza non e' stata impugnata per cassazione. Come noto, anche in materia tributaria il giudicato copre il dedotto e il deducibile perlomeno in relazione alla medesima materia del contendere, sicchè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le ulteriori possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia e come tali non sono riproponibili in quanto oggetto di cosa giudicata
(cfr. ex plurimis, Cass. 26807 del 12.09.2022). Sussistendo quindi il giudicato sulle cartelle doc 1.1-1.10, non può essere fondato il motivo di appello del contribuente, laddove afferma che la sentenza n. 451/2023
CGT II Abruzzo avrebbe rideterminato il credito in euro 7231,85. Infatti, l'importo di Euro 7231,85 e' conforme al valore dichiarato nell'atto d'appello relativamente alle sole ingiunzioni n. 900.2018.0022619091 e n.
900.2018.0022626775 (doc. 1.8-1.9), atteso che oggetto dell'atto di appello sono state queste sole due cartelle e su di esse si è quindi disputato. Ne deriva che nel contenzioso indicato non vi e' stata alcuna rideterminazione del valore del credito dell'iscrizione ipotecaria per presunta rinuncia (in caso contrario, come nota esattamente l'appellata, la CGT dell'Abruzzo avrebbe giudicato ultra petitum).
8. Infondato e' altresì il motivo di appello che invoca l'applicazione dell'art. 4 d.l. 41/2021. La norma, infatti, prevede al comma IV che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Orbene, nel caso di specie i carichi cui fa riferimento l'appellante sono stati tutti affidati alla
SO SP in data successiva al 31.12.2010, come reso evidente dalle ingiunzioni notificate nonché dalla data di consegna dei carichi. E' quindi evidente che trattasi di carichi estranei al perimetro di applicazione della norma relativa allo stralcio poiché affidati in epoca successiva al 31.12.2010 alla SO SP.
9. L'appello va quindi respinto e l'appellante condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano, alle medie tabellari e tenuto conto del valore della causa, in Euro 2.500,00, oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria degli Abruzzi - Sezione staccata di Pescara, respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.500,00, oltre oneri e accessori di legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Pescara, lì 9.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 13/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000395179 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - ha presentato appello avverso la sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1, pubblicata il 13/08/2024, di rigetto del ricorso per l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. 0000395179 in materia di IMU, emesso da SO
Spa - 01807790686, la quale resiste con memoria di costituzione e controdeduzioni. Alla odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale. All'esito, la Corte di Giustizia ha tratto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato alla controparte in data 21.08.2023 a mezzo pec, l'attuale appellante impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria nr 395179 del 04.08.2023 notificato in data 07.10.2023, fondato sulle cartelle: 1.1- 90020110156716330, relativa all'Ici anno 2007 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 410540 del 17.11.2011 notificata il 04.01.2012; 1.2-
90020110057031751, relativa all'Ici anni 2005-2006 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 93014 del 03.05.2011 notificata il 22.08.2011; 1.3-
900.2013.0021888330, relativa all'Ici anno 2008 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di
Altino e contenute nell'ingiunzione fiscale nr 81622 del 10.04.2013 notificata il 29.08.2013; 1.4-
90020140029031521, relativa all'Ici anno 2009 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di
Altino e contenute nell'ingiunzione fiscale 73617 del 12.05.2014 notificata il 26.05.2014; 1.5-
90020140049096772, relativa alla Tarsu anno 2009 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale 246541 del 01.10.2014 notificata in data 20.10.2014; 1.6-
90020150059812577, relativa alla Tarsu anno 2011 su immobile di proprietà del ricorrente e sito in comune di Altino e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 407854 del 04.12.2015 notificata il 21.12.2015; 1.7-
90020150062290223, relativa all'Ici comune di altino (CH) anni 2010-2011 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 421783 del 10.12.2015 notificata il 23.12.2015; 1.8- 90020180022619091, relativa all'Imu comune di altino (CH) anni 2012-2013 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 154544 del 24.09.2018 notificata il
05.10.2018 - del 10.12.2015 notificata il 23.12.2015; 1.9- 90020180022626775, relativa alla Tares dovuta al comune di altino (CH) anno 2013 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 154545 del 24.092018 notificata il 05.10.2018; 1.10- 90020190014749254, relativa alla Tares dovuta al comune di altino (CH) anno 2013 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 130132 del 16.09.2019 notificata il 26.09.2019; 1.11-
90020190014816374, relativa alla Tares dovuta al comune di altino (CH) anno 2014 e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 139849 del 23.09.2019 notificata il 10.10.2019; 1.12- 90020190014829116, relativa all'Imu anno 2014 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'ingiunzione fiscale nr 139850 del
23.09.2019 notificata il 10.10.2019; 1.13- 90020220026136140, relativa all'Imu anno 2017 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Altino N.
201235031700023439del 22.12.2020 notificato il 07.04.2022; 1.14- 90020220026136241, relativa all'Imu anno 2018 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Altino 201235031800020776del 25.11.2021 notificato il 07.04.2022; 1.15- 90020220027490607, relativa alla Tari anno 2017 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo del
Comune di Altino 201235011700003358 del 26.11.2021 notificato il 07.04.2022; 1.16- 90020220027490708, relativa alla Tari anno 2018 dovuta dal comune di Altino (CH) e contenuta nell' nell'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Altino 201235011800003026 del 26.11.2021 notificato il 07.04.2022. Le cartelle in questione da 1.1 a 1.10 sono altresì contenute nel preavviso di iscrizione ipotecaria nr 688076 del
07.11.2019 notificato in data 12.11.2019.
2. I motivi di ricorso hanno riguardato la presunta violazione dell'art 76 del DPR n. 602/1973, per essere la creditoria complessiva delle cartelle al di sotto di euro 20.000,00, invocando a sostegno quanto indicato nella sentenza n. 451/2023 della CGT Abruzzo e i versamenti effettuati dal ricorrente per complessivi Euro
2.000,00.
3. SO SP si e' costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 17 bis Dlgs 546/1992 per avere proceduto il contribuente alla iscrizione a ruolo della causa senza rispettare il termine di giorni 90 previsto dalla norma oggi abrogata e nel merito eccependo l'infondatezza della domanda, sul presupposto che atteso che la sentenza della CGT invocata a sostegno della propria tesi (n. 451/2023) ha avuto in realtà ad oggetto le sole cartelle 900.2018.0022619091-900.2018.0022626775, del complessivo importo di euro 77231,85, mentre nel resto ha accolto l'appello principale di SO, rigettando l'appello incidentale limitato alle cartelle 900.2010.0097621117; n.900.2010.0106894732 ;
n.900.2001.0057031751; n.900.2011.0156716330 ; n.900.2013.0021888330 ; n.900.2014.0029031521 ;
n.900.2014.0049096772 e;
n.900.2015.0062290223 e confermando nel resto la decisione assunta dalla
CGT di primo grado.
4. Con la sentenza appellata, il giudice di primo grado ha rigettato il motivo relativo alla presunta riduzione sotto soglia dell'art. 77 DPR 602/1973, ritenendo essersi formato sul punto il giudicato in forza della sentenza n. 451/2023, con conferma dell'intero valore portato dalle cartelle in riscossione e superiore al limite invocato.
5. Con l'atto d'appello qui delibato, si reitera l'argomento della intervenuta riduzione del valore soglia per via della sentenza nr 451/2023 ed in ragione della invocata applicazione dell'art 4 dl nr 41/2021.
6. Osserva la Corte che l'atto di appello è infondato e va respinto. Le cartelle da 1.1 a 1.10 sono state, in forza della cennata sentenza 451/2023, confermate, e hanno formato oggetto di successivo giudicato in quanto contenute nel preavviso di iscrizione ipotecaria nr 905609 del 07.11.2019 notificato in data 12.11.2019 che l'attuale appellante ha impugnato, dando vita al procedimento n. 120/2020, conclusosi con sentenza nr
285/2021 della CGT di Chieti, depositata 08.09.2021, in forza della quale per le sole cartelle anteriori al 2010 vi e' stata applicazione dell'art. 4 d.l. 156/2018 e conseguente cessazione della materia del contendere, per il resto essendo intervenuto accoglimento della domanda per le sole cartelle 900.2018.0022619091-900.2018.0022626775
e rigetto per il resto. Occorre considerare che SO SP ha presentato appello nel proc. 78/2022 limitando l'oggetto di impugnazione alla sole cartelle 900.2018.0022619091-900.2018.0022626775 (in particolare, trattasi delle cartelle contenute la prima nella ingiunzione nr. 154544 per complessivi euro 6109,84 e la seconda nell'ingiunzione nr. 154545 per complessivi euro 1122.01; di talchè, sommando tali ingiunzioni, il valore di lite si attesta su complessivi Euro 7231,85, che e' appunto il valore dichiarato nell'atto d'appello relativo alle due cartelle (e non all'iscrizione ipotecaria).
Per parte sua, l'attuale appellante, nel giudizio d'appello rubricato RG 78/202, ha depositato controdeduzioni con appello incidentale, limitando tuttavia le cartelle impugnate alle seguenti: n. 900.2010.0097621117, emessa per € 14,52 per tributi 2008 a Consorzio di bonifica;
n. 900.2010.0106894732, emessa per € 14,65 per tributi 2010 a Consorzio di bonifica;
n. 900.2001.0057031751, emessa per € 262,04 per IMU 2005 e
2006; n. 900.2011.0156716330 emessa per € 393,00 per IMU 2007; n. 900.2013.0021888330 emessa per
€ 2.188,00 per IMU 2008; n. 900.2014.0029031521 emessa per € 1.424,00 per IMU 2009; n.
900.2014.0049096772 emessa per € 2.764,00 per TARSU 2009; n. 900.2015.0062290223 emessa per
€ 2.838,00 per IMU 2010.
7. Tanto chiarito e premesso in punto di fatto, va detto che la sentenza CGT Abruzzo n. 451/2023 resa nel giudizio d'appello RGR 78/202, ha accolto l'appello principale promosso da SO sulle cartelle n.
900.2018.0022619091 e n. 900.2018.0022626775 e rigettato in parte l'appello incidentale della contribuente, confermando in via esclusiva l'azzeramento, sancito in primo grado, delle cartelle già cancellate ex art. 4 d.
l. 156/2018, come tali non facenti parte dell'iscrizione per cui è causa. Ne discende la piena validità delle cartelle da 1.1 a 1.10 (peraltro tutte di epoca successiva al 2010), contenute nel preavviso n. 965609 e trasfuse nell'odierno preavviso n. 395179, che formano oggetto di intervenuto giudicato, posto che la sentenza non e' stata impugnata per cassazione. Come noto, anche in materia tributaria il giudicato copre il dedotto e il deducibile perlomeno in relazione alla medesima materia del contendere, sicchè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le ulteriori possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia e come tali non sono riproponibili in quanto oggetto di cosa giudicata
(cfr. ex plurimis, Cass. 26807 del 12.09.2022). Sussistendo quindi il giudicato sulle cartelle doc 1.1-1.10, non può essere fondato il motivo di appello del contribuente, laddove afferma che la sentenza n. 451/2023
CGT II Abruzzo avrebbe rideterminato il credito in euro 7231,85. Infatti, l'importo di Euro 7231,85 e' conforme al valore dichiarato nell'atto d'appello relativamente alle sole ingiunzioni n. 900.2018.0022619091 e n.
900.2018.0022626775 (doc. 1.8-1.9), atteso che oggetto dell'atto di appello sono state queste sole due cartelle e su di esse si è quindi disputato. Ne deriva che nel contenzioso indicato non vi e' stata alcuna rideterminazione del valore del credito dell'iscrizione ipotecaria per presunta rinuncia (in caso contrario, come nota esattamente l'appellata, la CGT dell'Abruzzo avrebbe giudicato ultra petitum).
8. Infondato e' altresì il motivo di appello che invoca l'applicazione dell'art. 4 d.l. 41/2021. La norma, infatti, prevede al comma IV che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Orbene, nel caso di specie i carichi cui fa riferimento l'appellante sono stati tutti affidati alla
SO SP in data successiva al 31.12.2010, come reso evidente dalle ingiunzioni notificate nonché dalla data di consegna dei carichi. E' quindi evidente che trattasi di carichi estranei al perimetro di applicazione della norma relativa allo stralcio poiché affidati in epoca successiva al 31.12.2010 alla SO SP.
9. L'appello va quindi respinto e l'appellante condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano, alle medie tabellari e tenuto conto del valore della causa, in Euro 2.500,00, oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria degli Abruzzi - Sezione staccata di Pescara, respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.500,00, oltre oneri e accessori di legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Pescara, lì 9.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo