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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 5.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta nel Ruolo Generale Controversie di Lavoro per l'anno 2024, al numero 3619, promossa con domanda depositata il 30.10.2024
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Grimaldi e dall'Avv. Alessandra Parte_1
Salerno ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alessandra Salerno con studio in Napoli, alla
Piazza Vanvitelli n.15, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente e legale rappresentante
[...]
p.t., elettivamente domiciliato in Via Olimpia n.14, rappresentato e difeso da proprio CP_1 funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, allegata in atti resistente
Oggetto del giudizio: “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.10.2024, ha convenuto innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il chiedendo - previa eventuale Controparte_1 disapplicazione dell'art.1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea – di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di
€.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024. Conseguentemente, ha chiesto di condannare il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici o, insubordine, al pagamento della somma di €.2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art.1218 del c.c.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
adito e il proprio difetto di legittimazione attiva e chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, stante la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione,
l'impossibilità di disapplicare la normativa vigente e, comunque, l'inammissibilità della pretesa di parte ricorrente di trasformare la carta elettronica in erogazione in danaro.
All'udienza del 5.2.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti con riferimento alla questione dell'incompetenza territoriale dell'adito
Giudice del Lavoro di Frosinone, rilevata d'ufficio dal Giudice in prima udienza. All'esito, la causa
è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste l'incompetenza territoriale del Giudice adito.
Invero, ai sensi dell'art. 413, 5° comma, c.p.c., "competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto ".
Orbene, è incontestato tra le parti che l'attrice, al momento della proposizione del ricorso, prestava servizio presso un Istituto scolastico di Napoli ("scuola infanzia I.C. Ilaria Alpi Napoli"), Comune rientrante nella Circoscrizione dell'omonimo Tribunale.
Queste circostanze, come già sottolineato, non sono state contestate da parte ricorrente, che infatti all'udienza di discussione ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Giudice del
Lavoro di Frosinone.
In considerazione di quanto sopra e rilevato che non emergono dagli atti circostanze di fatto da cui far derivare la competenza del Giudice adito – circostanze che l'attrice aveva comunque l'onere di provare - va affermata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone, essendo competente territorialmente il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro.
Innanzi a detta Autorità Giudiziaria le parti potranno riassumere la causa nel termine perentorio di
30 gg., che decorrono dalla data di deposito della presente sentenza.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, alla luce della circostanza che il giudizio e' stato definito soltanto in base alla questione di competenza di cui si e' dato conto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di competenza territoriale in ordine al giudizio proposto da essendo competente il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro;
Parte_1
2) fissa il termine perentorio di 30 gg. dalla data della sentenza per la riassunzione del giudizio davanti a detta Autorità Giudiziaria;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Frosinone, 18.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi