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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg 64 2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 28 aprile 2024 da cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ferrari del Foro di Trento,
- appellante–
Contro
(cod. fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
( cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_3
rappresentate e difese dall'avv. Alexander TE del Foro di Trento,
- appellate-
e contro c.f. e partita Iva ) Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento
-appellata-
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma della sentenza n.280/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.
280/2024 dd. 4.03.2024, pubblicata in data 5.03.2024: pagina 1 di 15 nel merito, in via principale:
1) per i titoli di cui in narrativa, rigettare le domande svolte dalle ricorrenti CP_1
e nei confronti dell'avv.
[...] Controparte_2 Parte_1 nel merito, in via subordinata:
2) rigettare la domanda risarcitoria svolta dalle ricorrenti nel quantum, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi sopra specificati, riconoscendo dovuta alle ricorrenti, previa compensazione, la somma risultante dall'importo degli acconti versati al resistente, in € 2.000,00, diminuito dell'importo al medesimo comunque dovuto in virtù dell'attività utilmente prestata, secondo quanto dedotto in narrativa;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la terza chiamata a manlevare il convenuto per Controparte_4 Parte_1 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice in ogni caso:
4) con compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
5) con vittoria di spese relative al grado di appello.
APPELLATE e Controparte_1 Controparte_5
contrariis reiectis, l'Ecc.ma Corte d'appello adita Voglia rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ogni più ampia riserva.
Si rinnova, infine, l'istanza istruttoria seguente: acquisire il fascicolo del procedimento penale della Procura presso codesto ecc.mo Tribunale sub RGNR Parte_2
690/2022-21, di cui si è appreso successivamente alla chiusura dell'istruttoria e attinente a condotte poste in essere dal convenuto nell'esercizio del munus di amministratore di sostegno nel medesimo periodo dei fatti oggetto di causa, rilevante ai fini della valutazione dell'elemento psicologico della condotta contestata. APPELLATA Controparte_3 nel merito, in via principale: rigettare l'impugnazione proposta dall'avv.
[...]
confermando integralmente la sentenza di primo grado;
Parte_1 nel merito, in via subordinata: anche in ipotesi di riforma della sentenza impugnata nel capo relativo al rapporto principale corrente tra l'avv. e le odierne Parte_1 appellate e confermare in ogni caso la sentenza di Controparte_1 Controparte_2 primo grado in ordine all'accertata inoperatività della polizza assicurativa n. 390156580 e per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta dall'odierno appellante in ordine a tale capo della sentenza e/o rigettare, in ogni caso, la domanda di manleva svolta dall'avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_3 in via subordinata istruttoria: in ipotesi di ritenuta necessità, da parte della Corte, di procedere con l'istruzione della causa, si chiede, come già instato in sede di precisazione pagina 2 di 15 delle conclusioni in primo grado, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di data 10.03.2022, con opposizione alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già esposte in terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 30.03.2022;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, rimborso spese generali ed accessori di legge del presente grado di giudizio, compresa la fase relativa alla richiesta sospensiva della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc - che ha dichiarato di agire in qualità Controparte_1 di coerede universale di deceduta il 9.9.2020, e per l'interezza del Persona_1 credito risarcitorio, quale componente dell'asse ereditario in regime di comunione- nonché hanno evocato in giudizio davanti al Tribunale di Trento Controparte_2
l'avv. esponendo quanto segue. Parte_1
Nei mesi di marzo e settembre del 2013 e avevano Persona_1 Controparte_2 effettuato dei trasferimenti bancari a titolo di mutuo in favore di allora Persona_2 convivente con la loro nipote in linea retta, per un importo Persona_3 complessivo di € 35.000,00; stante la perdurante inadempienza all'obbligo restitutorio, le ricorrenti, dopo aver inviato molteplici solleciti, avevano deciso di instaurare una causa civile contro il per il recupero di detta somma e a tal fine si erano rivolte Per_2 all'avv. del Foro di Trento, il quale, dopo aver accettato l'incarico Parte_1 nell'estate 2018 aveva comunicato loro di aver inviato una diffida al in data Per_2
03.07.2018.
Successivamente l'Avv. aveva affermato che non vi erano state risposte alla Parte_1 diffida e aveva comunicato loro di aver inoltrato la domanda di attivazione della procedura volontaria di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 all'Organismo di
Mediazione Forense di Trento;
era stato versato un primo acconto richiesto dal professionista, pari alla somma di € 500,00 a cui era seguito un secondo versamento di € 1.500 in data 18.02.2019; con riferimento a detti versamenti non avevano ricevuto regolare fattura o parcella.
L'avv. aveva poi comunicato alle assistite che era fallito il tentativo di Parte_1 mediazione e aveva rappresentato la necessità di procedere con l'azione civile avanti al Tribunale di Trento;
al fine di essere rappresentate in giudizio, e Persona_1 avevano rilasciato dinnanzi al Notaio di Borgo Controparte_2 Persona_4
Valsugana in data 14.02.2019, rep. 23085, una procura speciale rispettivamente alla figlia della e al figlio della;
detta Per_1 Persona_5 CP_2 CP_6 procura era stata consegnata a mani all'avv. con urgenza il giorno 18 febbraio Parte_1
2019; precisavano che i rapporti con il notaio per la redazione della procura speciale pagina 3 di 15 erano stati tenuti dallo stesso e il costo della procura era stato di circa Euro Parte_1
170,00.
Dopo varie richieste senza che venissero forniti aggiornamenti sulla causa, con una
PEC di data 6 maggio 2019 i clienti avevano chiesto all'avvocato un incontro per il giorno 8 maggio, il quale effettivamente si era poi tenuto.
Avevano poi inviato nuovamente in data 3 giugno 2019 una PEC all'avvocato con richiesta di avere di copia degli atti processuali;
l 'Avv. aveva comunicato Parte_1 loro tramite PEC di data 11 giugno 2019 di aver notificato un atto di citazione al redatto in data 10 maggio 2019, asserendo che fosse in giacenza e allegando Per_2 alla mail detto atto;
ulteriormente il giorno 12 giugno 2019 l'Avv. aveva Parte_1 inoltrato loro a mezzo PEC la copia del verbale di mancata conciliazione datato 29 gennaio 2019 con firma del mediatore.
Successivamente sempre l' avv. aveva riferito oralmente ai clienti dell'esito Parte_1 della prima udienza di comparizione del giudizio civile, asseritamente tenutasi il 20 novembre 2019 nella contumacia del convenuto, con concessione da parte del Giudice dei termini per le memorie istruttorie. Esponevano in particolare che e Persona_5
si erano presentate presso il Tribunale di Trento per partecipare CP_6 all'udienza del 20 novembre 2019; lì, non avendo contezza della stanza nella quale si sarebbe dovuta tenere l'udienza, avevano atteso nei corridoi il loro difensore;
dopo un certo tempo di attesa erano state raggiunte dall'avv. che riferiva loro che Parte_1
l'udienza si era già tenuta.
In data 19 dicembre 2019 l'Avv. aveva poi inviato alle parti assistite copia Parte_1 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 dichiarando che era stata già depositata in
Tribunale, nel procedimento sub R.G. n. 2671/2019, con indicazione del giudice istruttore (il dott. e della data in cui sarebbe stata rinviata l'udienza. Persona_6
Su loro espressa richiesta, in data 13 febbraio 2020 l'avv. aveva altresì inviato Parte_1 agli assistiti tramite posta elettronica una copia del verbale dell'udienza di comparizione asseritamente tenutasi in data 20 novembre 2019 avanti al Giudice del Tribunale ordinario di Trento dott. Persona_6
L'avv. li aveva poi informati che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid- Parte_1
19 la successiva udienza prevista per il 25 marzo 2020 era stata rinviata;
trascorso un ragionevole lasso di tempo senza ricevere risposta alle loro richieste da parte dell'avv. avevano contattato la Cancelleria civile del Tribunale di Trento ed Parte_1 avevano così scoperto che la causa in questione non era mai stata avviata presso detto
Tribunale.
In data 7.9.2020 l'avv. aveva telefonato ai procuratori speciali e Parte_1 CP_6 CP_1 comunicando loro che a breve li avrebbe informati della data dell'udienza: in quell' pagina 4 di 15 occasione essi gli avevano risposto di essere a conoscenza del mancato avvio della causa, e che di conseguenza, avevano deciso di revocare il mandato conferitogli: ne era seguita la revoca del mandato comunicata tramite PEC di data 3 settembre 2020.
Davano altresì atto che il 14 ottobre 2020 dinnanzi al Consiglio Distrettuale di
Disciplina di Trento era stato avviato un procedimento disciplinare a carico dell'Avv.
e che era stato anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Parte_1
Trento, il 28 ottobre 2020.
Ciò esposto, hanno evidenziato che il caso in esame non presentava difficoltà particolari sicchè neppure era applicabile il dettato dell'art. 2236 c.c. In ogni caso la condotta del professionista non era connotata da mera inerzia bensì contraddistinta da evidente malafede, avendo questi rappresentato ai suoi mandanti fatti stragiudiziali e fatti giudiziali mai avvenuti e avendo addirittura trasmesso atti pubblici – per tutti, il verbale di udienza avanti al dott. – che non erano mai esistiti costituendo in particolare Per_6 detto verbale un falso materiale
Hanno dunque invocato la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. dell'avvocato e hanno chiesto la risoluzione per grave inadempimento del Parte_1 rapporto;
hanno chiesto, oltre al rimborso degli importi pagati inutilmente anche il risarcimento dei danni subiti
Con riferimento ai danni in particolare hanno affermato che il danno emergente era costituito da :
- Il costo per l'attività notarile di autenticazione notarile della firma apposta alla procura speciale ad processum, pari ad Euro 170,00, oltre interessi
- Il costo della attività di assistenza svolta - specificata in ricorso- dall' avvocato
TE richiesta nel mese di agosto 2020 per rispondere ai dubbi emersi rispetto al processo civile che curava l'avv. pari a Euro 500,00, oneri e Parte_1 accessori inclusi, attività, diverse da quelle propedeutiche all'incarico di recupero delle somme concesse a mutuo al e da quelle della successiva Per_2 attività di diffida e negoziazione assistita nei confronti del Parte_1
- il costo sostenuto per l'attività stragiudiziale posta in essere dai due legali incaricati dalle ricorrenti nei confronti del al fine di favorire una Parte_1 soluzione bonaria della controversia, complessivamente pari a Euro 1.000,00.
Era altresì dovuto il lucro cessante rappresentato dal valore degli interessi legali secondo il tasso maggiorato e corrispondente a quello per la mora nelle transazioni commerciali, di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ e ciò in quanto era “causalmente riconducibile all'inadempimento del il tempo intercorso fra il 1° ottobre 2018, data nella Parte_1 quale il sarebbe stato nelle condizioni di notificare l'atto di citazione in Parte_1 giudizio al e il 15 aprile 2021, data assunta quale riferimento per realizzare Per_2
pagina 5 di 15 una nuova citazione a giudizio del dal legale subentrato in ragione Per_2 dell'ordinaria diligenza dovuta da un avvocato per una causa come sopra descritta”; gli interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ. per il predetto periodo, al netto degli interessi legali comunque dovuti per l'onerosità del mutuo, erano pari ad Euro 6.786,49. Hanno altresì allegato che le condotte del configuravano condotte “delittuose” Parte_1 fonti di risarcimento anche del danno non patrimoniale ed hanno quantificato il danno per il patema d'animo sofferto in € 3000,00 per ciascuna. Con comparsa dd.14 luglio 2021 si è costituito in giudizio Parte_1 chiedendo, in via preliminare, ed ottenendo - di chiamare in causa la propria compagna di assicurazioni, per essere dalla stessa garantito e Controparte_4 manlevato in ordine alle somme in denegata ipotesi ritenute dovute alle ricorrenti;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei propri confronti;
in via subordinata di merito, ha chiesto che venisse riconosciuta in favore delle attrici la sola somma di
Euro 2.000,00, con rigetto di ulteriori richieste;
spese rifuse o, in subordine, compensate.
In fatto ha esposto di aver effettivamente inviato nell'interesse delle signore e Per_1
a mezzo di raccomandata a.r., una richiesta di pagamento dd. 4 luglio 2018 al CP_2
, da questi regolarmente ricevuta in data 10 luglio 2018 di tal che aveva Persona_2 messo in mora il debitore anche con effetti interruttivi della prescrizione.
Ha per il resto ammesso di essersi trovato nelle condizioni per gravi problemi di carattere personale di non riuscire a seguire ulteriormente la pratica “ ed anziché avvisare le clienti del suo momento di difficoltà ha temporeggiato rassicurando le clienti sull'andamento della stessa” Ha affermato che non vi era stata malafede essendosi invece egli trovato “in una condizione di oggettiva impossibilità di adempimento contrattuale ai sensi dell' art 1218 cc correlata al principio di forza maggiore espresso dall'art 45 c.p.”
Invero nel periodo dell'incarico professionale in questione egli era stato affetto da grave patologia psichiatrica, tale da determinare l'impossibilità della prestazione professionale per causa allo stesso non imputabile.
Quanto alla richiesta di restituzione somme ha affermato che egli aveva svolto una attività utile (redazione ed inoltro della diffida) e dunque non doveva esser restituito l'intero acconto di € 2.000,00. Ha riconosciuto esser dovuti solo € 170,00 relativi al costo per il rilascio della procura ed € 1000,00 per le spese relative all'attività stragiudiziale svolta dall' TE e dall'avv. Gasperini.
Per il resto ha contestato la debenza di danno patrimoniale ed in particolare del danno da lucro cessante quale prospettato da controparte ed altresì contestato il chiesto danno non patrimoniale nell'an e nel quantum. pagina 6 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta dd. 2 dicembre 2021 si è costituita in causa la la terza chiamata, eccependo quanto alla polizza 390156580 azionata Controparte_3
l'esclusione della copertura assicurativa stante il dolo dell'assicurato ed in ogni caso l'esclusione della copertura assicurativa per le pretese restitutorie formulate dalle ricorrenti essendo oggetto della copertura assicurativa esclusivamente l'obbligo risarcitorio;
quanto alla polizza n. 390156581, ha rilevato che essa era stata stipulata ad esclusiva copertura dell'attività di Amministratore di sostegno espletata dall'avv.
e quindi non era operante nella fattispecie. Parte_1
Altresì in subordine ha contestato le richieste risarcitorie formulate.
Con ordinanza dd. 28 dicembre 2021 il Tribunale di Trento ha convertito il rito sommario nel rito ordinario, attesa la necessità di una istruttoria non sommaria.
La causa è stata quindi istruita con le produzioni documentali, nonchè con l'assunzione di prove testimoniali .
Con sentenza n 280/2024 il Tribunale di Trento ha così deciso:
“ -dichiara la risoluzione giudiziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le ricorrenti e l'avv. per grave inadempimento di Parte_1 quest'ultimo;
-condanna l'avv. alla restituzione, in favore delle ricorrenti, delle Parte_1 somme allo stesso pagate a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale, pari ad € 2.000,00, oltre ad interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo;
-condanna l'avv. al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della Parte_1 somma di € 170,00, in favore delle ricorrenti in via solidale, e della somma di € 500,00, in favore di ciascuna delle ricorrenti, oltre ad interessi legali di rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo
- condanna l'avv. al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, in Parte_1 favore delle ricorrenti in solido, della somma di € 6.786,49 ex art. 1284 co. 4 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle ricorrenti, che liquida, operata la parziale compensazione di cui alla parte motiva, in complessiva
€ 6.316,87, di cui € 3.807,75 per compensi professionali (€ 689,25 per fase di studio, € 582,75 per fase introduttiva, € 1.260,00 per fase istruttoria ed € 1.275,75 per fase decisionale), € 1.200,00 ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014, € 1.200,00 ex art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014 ed € 109,12 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00
pagina 7 di 15 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed €
1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori” In sintesi per quanto ancora qui di interesse il Tribunale ha rilevato che l' avv.
[...]
non aveva svolto “attività utile” per i clienti posto che una volta accettato Parte_1
l'incarico conferitogli nell'estate 2018 e ricevuti gli acconti si era limitato solo ad inviare la lettera di diffida e messa in mora di in data 03.07.2018, diffida Persona_2 che però si era rifiutato di trasmettere, per circa tre anni, quantomeno in copia ai clienti, nonostante le richieste in tal senso e nonostante essa fosse rilevante per il computo della prescrizione ed egli non avesse alcun diritto di ritenzione.
Quanto all' esonero da responsabilità invocato dal in ragione delle sue Parte_1 condizioni psichiche il Tribunale ha rilevato che le relazioni medico psichiatriche prodotte dal ( ovvero 1) certificazione medica dd. 20.07.2021 a firma della Parte_1 dott.ssa di Napoli, psichiatra 2) perizia a firma del dott. in Per_7 Persona_8
Trento, psicologo e psico terapeuta, dd. 03.10.2021 3) “Valutazione Psicopatologica” datata 17.11.2021 a firma del prof. Professore Ordinario di Persona_9
Neuropsicologia e Psicopatologia Forense presso l'Università agli Studi di Padova) erano tutte risalenti a date ben successive ai fatti di causa
Ha inoltre osservato che nonostante le valutazioni delle perizie “di lì a poco l'avv. affrontava, con esito positivo, il concorso per diventare U.P.P. presso il Parte_1
Tribunale di Trento, ove esercita la relativa attività lavorativa a far data dal marzo
2023” Ha evidenziato ad ogni buon conto che le perizie di parte avevano mero valore indiziario e non di piena prova trattandosi di documentazione predisposta unilateralmente in assenza di contraddittorio.
Ha quindi ritenuto che non vi fosse prova liberatoria e che sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Ha accolto le Parte_1 domande restitutorie e risarcitorie nei limiti di cui al dispositivo.
Ha rigettato la domanda del resistente verso la compagnia di assicurazione Parte_1 ritenenedo non operante la copertura assicurativa.
Avverso la sentenza de qua ha proposto appello chiedendo in Parte_1 riforma della impugnata sentenza: che vengano rigettate le domande svolte dalle ricorrenti e nei confronti dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 [...]
in via subordinata che venga rigettata la domanda risarcitoria svolta dalle Parte_1 ricorrenti nel quantum, in quanto infondata in fatto e diritto riconoscendo dovuta alle ricorrenti, previa compensazione, la somma risultante dall'importo degli acconti versati al resistente, in € 2.000,00, diminuito dell'importo al medesimo comunque dovuto in virtù dell'attività utilmente prestata, secondo quanto dedotto in narrativa;
nella denegata pagina 8 di 15 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che la terza chiamata venga condannata a manlevare per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore Parte_1 della parte attrice;
con compensazione delle spese di primo grado e vittoria delle spese di grado d'appello. Preliminarmente ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, istanza che, istaurato il contraddittorio, è stata rigettata.
Si sono costituite le appellate e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della appellata sentenza;
anche Controparte_3 ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIOINE
Con primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per Parte_1 erronea applicazione degli artt. 1218 e 115 cpc , per aver essa escluso, ritenendo che sul punto non vi fosse adeguata prova, che l'inadempimento del fosse stato Parte_1 determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad egli non imputabile.
Afferma che invece vi è prova che nel periodo tra il 2018 e il 2021 il ha Parte_1 sofferto di grave disturbo psichico che ha compromesso la sua capacità di volere: detta prova sarebbe desumibile segnatamente dalla perizia datata 17.11.2021 a firma del prof. e dalla perizia del 03.10.2021 a firma del dott. Persona_9 Persona_8 oltre che dal certificato medico del 20.07.2021 a firma della dott.ssa Persona_10 medico psichiatra.
Osserva che l' assenza di perizie e certificati medici di data precedente ben si spiega con la “negazione” propria di chi soffre di detti disturbi specie nel momento di maggior gravità del disturbo.
Afferma che le perizie di parte hanno efficacia di prova liberamente apprezzabile e in quanto tali e possono anche per sé sole fondare il convincimento del giudice.
Osserva che il ha sostenuto con esito positivo il concorso per UPP non di lì Parte_1
a poco bensì nella primavera del 2022 e dunque circa un anno dopo aver iniziato un periodo di cura.
Lamenta che il Tribunale non abbia disposto una CTU medico legale diretta all'accertamento delle condizioni psichiche del periodo 2018-2021. Il motivo di appello è infondato.
I fatti di causa concernenti rapporto professionale si snodano in periodo temporale che va dall'estate 2018 sino all'inizio settembre 2020
Dal certificato medico del 7 7.2021 della dott.ssa medico psichiatra Persona_10 della U.O. Psichiatria della Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia
Autonoma di Trento risulta che il primo contatto del con il Servizio di salute Parte_1
pagina 9 di 15 mentale risale all'aprile 2021 a seguito di valutazione psichiatrica effettuata d'urgenza in contesto ospedaliero dopo l'accesso in pronto soccorso;
il certificato riferisce unicamente dell'accesso al pronto soccorso “ per “stato confusionale in trauma da strada”, dà atto che la prima valutazione aveva consentito di rilevare uno “ stato di profonda prostazione fisica ed emotiva” e riporta una diagnosi generica di “Disturbo dell'umore non specificato”. Nulla da esso si ricava con riferimento all'antecedente periodo dei fatti di causa.
Vi sono poi le perizie di parte commissionate dal ovvero la perizia a firma del Parte_1 dott. datata 3 ottobre 2021 redatta “in risposta” al verbale di Persona_8
Incolpazione del Consiglio Distrettuale di Trento (v. doc7 ) e l'altra a firma prof datata 17.11.2021 (doc 8) redatta “in relazione al procedimento penale che lo Per_9 vede coinvolto”. Si osserva che il dott è pervenuto, nell'ottobre 2021 a diagnosi di “Distimia o Per_8
Disturbo depressivo persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti …”; anche il prof nel novembre 2021 conferma la diagnosi di “Disturbo depressivo Per_9 persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti “ (senza episodio attuale all'epoca dei fatti) e dette diagnosi appaiono coerenti con gli elementi valutati, di cui entrambi i professionisti danno atto nelle rispettive perizie.
Da entrambe le perizie ben si comprende come in generale il Disturbo depressivo persistente possa presentarsi nel tempo con diverse intensità e diversi livelli di gravità dei sintomi potendovi essere “ fasi alterne di attivazione e remissione dei sintomi nel tempo “ (v. relazione;
di vario grado possono essere anche le conseguenze Per_8 funzionali di tale disturbo (v anche manuale Diagnostico dei Disturbi e Statistico dei
Disturbi Mentali DSM-5 richiamato a pag 3 della perizia secondo cui “ il Per_8 grado in cui il disturbo depressivo persistente influenza il funzionamento sociale e lavorativo può variare ampiamente…” ).
Orbene entrambe le valutazioni psicopatologiche sono state effettuate a distanza di molto tempo dagli accadimenti oggetto di causa e non offrono, pertanto anche in ragione delle “variabilità” sopra evidenziata, elementi che diano conto con sufficiente precisione di una situazione così grave al momento dei fatti da impossibilitare il professionista a rendere la prestazione professionale così escludendo la sua responsabilità civile secondo le regole dell'illecito contrattuale dunque secondo il rigoroso parametro “civilistico” dell'art 1218 cc. . Le due perizie di parte sul punto si esprimono del resto in termini di “mere “ ipotesi” e di “possibilità”
pagina 10 di 15 Il dott. pur affermando che i comportamenti siano da addebitare alla condizione Per_8 psicopatologica del ha comunque correttamente precisato che “sono Parte_1 passati 2 -3 anni dai fatti e non possiamo che fare ipotesi”.
A sua volta il prof conclude che all'epoca dei fatti il era affetto da un Per_9 Parte_1
“Disturbo depressivo persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti senza episodio attuale”, afferma che “tale quadro psicopatologico era caratterizzato da perdita di energie, faticabilità ,difficoltà di concentrazione e riduzione di interessi“ e quanto all'impatto di ciò sull'attività di lavoro valuta che detti aspetti “ possono aver reso il periziando incapace di iniziare nuovi progetti”, a ciò aggiungendo che tali condizioni psichiche “lo hanno portato a scotomizzare gli impegni professionali richiesti dalla sua attività..” e che dunque i comportamenti omissivi discendono da detta situazione. Va però osservato che i comportamenti del non si sono Parte_1 affatto concretizzati in mere omissioni avendo invece il posto in essere, Parte_1 peraltro reiteramente, vere e proprie azioni mirate, sapientemente, ad ingannare i clienti simulando l'andamento del processo mai in realtà avviato e della sua fase prodromica, giungendo “inter alia” a confezionare un verbale di un incontro di mediazione mai tenutosi, con tanto di “firma” del mediatore e addirittura a confezionare un verbale di udienza falso, attività che si scontrano con la pretesa incapacità di porre in essere “progetti”
A ciò si aggiunga più in generale quanto al valore probatorio delle perizie di parte che la Corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito anche recentemente che la perizia di parte “ non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto” ( v. Cass civ sez 5 -
, Ordinanza n. 2052 del 29/01/2025); ed ancora “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass civ zez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).
Nel caso di specie, conclusivamente, se è apprezzabile la diagnosi del disturbo effettuata dai due periti nell'ottobre /novembre 2021, per le ragioni già sopra esposte non possono invece essere ritenute “probanti ” le ipotesi formulate in dette perizie con riferimento ai fatti di causa che si collocano in periodo ben antecedente a quello in cui l'appellante è stato valutato dai professionisti, posto che non vi sono sufficienti data pagina 11 di 15 per quel periodo per valutare la gravità dei sintomi in allora né il grado di influenza in allora del disturbo sulla attività professionale dell'appellante. Quanto alla sollecitazione a porre in essere CTU non può che osservarsi che nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado e che una siffatta CTU si appalesa del tutto superflua atteso il tempo trascorso e la assenza di qualsivoglia documentazione “medica” risalente all'epoca dei fatti. L'onere della rigorosa prova liberatoria che grava sul professionista ex art 1218 cc non può dunque dirsi assolto.
Da ultimo quanto all'allegazione contenuta nella nota di precisazione delle conclusioni dell'appellante laddove si fa riferimento alla sentenza n. 488/2023 del Tribunale di
Trento – Ufficio GUP dott. Borrelli, pronunciata e pubblicata mediante lettura all'udienza del 14.06.2023, e quanto alla successiva produzione di detta pronuncia in giudizio unitamente alla memoria di replica se ne rileva la tardività risalendo la pronuncia al 14.6.2023 data anteriore financo alla istaurazione di questo grado di giudizio;
si osserva ad ogni buon conto che si tratta di sentenza per fatti diversi da quelli oggetto di causa sicchè non opera in radice l'art 652 cpp.. Quanto alle valutazioni in essa contenute circa la situazione psichica del professionista si osserva che il giudice civile deve operare secondo le regole processuali civilistiche “in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità” posto che “ il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette”(v.. principio espresso da Cassazione Penale sentenza Sezioni unite, n. 22065 del 28/01/2021 ) ; nel caso di specie vanno applicate le stringenti regole vigenti in tema di responsabilità contrattuale e di riparto di oneri probatori funzionali all'individuazione del soggetto su cui, in caso di inadempimento contrattuale secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo del danno (e non la sanzione penale).
Il primo motivo di appello va dunque rigettato.
Con secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'avv.to al Parte_1 pagamento del lucro cessante quantificato in € 6.786,49 ex art 1284 comma 4 cc. Afferma l' erroneità della sentenza che ha ritenuto che, se la domanda giudiziale diretta al recupero del credito delle attrici fosse stata proposta prima da parte dell'avv.
[...]
dette attrici avrebbero maturato maggiori interessi al passo maggiorato di Parte_1 cui all'art 1284 comma 4 cc. Afferma che gli art. 1284 comma 4 e art. 1223 c.c. correttamente applicati avrebbero invece dovuto condurre a ritenere irrilevante (ai fini della determinazione degli interessi pagina 12 di 15 ex art. 1284 comma 4 c.c.) il momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale diretta al recupero del credito delle attrici e rilevando unicamente la CP_1 CP_2 durata media del giudizio e dell'eventuale esecuzione forzata
Il motivo è fondato.
Recita il quarto comma dell'art 1284 cc :““Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale ilsaggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Il tasso maggiorato di cui trattasi si applica dunque, stante il chiaro disposto normativo, solo dal momento della instaurazione della lite: lo scopo del legislatore, nell'introdurre siffatta norma, era invero quello di scoraggiare eventuali comportamenti dilatori da parte del debitore nel corso del processo riducendo il vantaggio di posticipare l'adempimento sfruttando i tempi del processo civile.
Alla luce di quanto sopra non possono esser riconosciuti quale lucro cessante in capo alle attrici interessi al tasso maggiorato (anziché al tasso “ordinario”) in ragione del ritardo (addebitabile al nella instaurazione della lite posto che tale tasso è Parte_1 dovuto solo in ragione della durata del processo una volta che detto processo sia stato effettivamente instaurato, essendo indifferente la tempistica della sua attivazione.
La voce di danno de quo non può dunque essere riconosciuta. Ne consegue il rigetto della domanda volta al pagamento della somma di € 6.786,49 ex art 1284 c 4 cc oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo
Con terzo motivo di appello sempre svolto in via subordinata l'appellante censura la sentenza per aver rigettato la domanda di garanzia e manleva formulata da Parte_1 nei confronti di avendo ritenuto fondata l'eccezione di
[...] Controparte_3
“dolo dell'assicurato”; asserisce che anche nella denegata ipotesi che l'inadempimento del fosse ritenuto ad egli imputabile tale inadempimento si concretizza nella Parte_1 sola l'omissione colposa della attività professionale non rilevando che, ai fini di occultare le proprie omissioni, egli abbia posto in essere successivamente condotte ulteriori in tesi dolose.
Il motivo va rigettato.
Nel caso di specie la condotta foriera di responsabilità poggia non solo sulla mera inerzia ma anche sulle violazioni degli oneri informativi (l'avvocato quando chiesto deve informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto dell'incarico e l'esecuzione dello stesso) oltre che dei basilari canoni di correttezza e buona fede nell'aesecuzione del mandato, poste in essere a mezzo di un complesso di azioni decettive ( il presentarsi nei corridoi del Tribunale comunicando ai clienti che pagina 13 di 15 l'udienza- inesistente- era già finita, il trasmettere loro documenti artatamente confezionati ecc) , preordinate a rappresentare una situazione diversa da quella reale, il che ha peraltro consentito sin dalla creazione del falso verbale di mediazione di protrarre il rapporto con le conseguenze dannose fatte valere in giudizio (tra cui il danno integrato dalle spese sostenute per attività di consulenza “ricostruttiva”): i comportamenti tenuti dal professionista come motivato dal Tribunale sono connotati da intenzionalità e deve dunque ritenersi che egli abbia agito con dolo il che esclude l'operatività della polizza assicurativa. Il quarto motivo di appello con cui l'appellante censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti di Controparte_3
anche per tardività della denuncia del sinistro resta assorbito.
[...]
Con il quinto motivo l'appellante censura i capi di sentenza che lo hanno condannato alla rifusione delle spese di lite sia nei confronti delle attrici (nella misura di 3/4) sia nei confronti della terza chiamata chiedendo per l'ipotesi di riforma Controparte_3 della sentenza di primo grado vengano riformati anche detti capi della sentenza con compensazione integrale delle spese del primo grado e con condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite del grado di appello.
Essendo stato accolto un motivo di appello si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali relative al rapporto tra e le appellate e Parte_1 CP_1 CP_2 tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v ex plurimis Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890). Le spese di lite di entrambi i gradi stante l'esito del giudizio vengono compensate tra dette parti per un terzo ponendosi i residui due terzi a carico del si procede alla liquidazione per Parte_1 entrambi i gradi tenuto conto dello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000;00, importi medi.
Stante il rigetto dell'appello nei confronti di . resta confermata la Controparte_3 regolamentazione delle spese per il primo grado;
per il presente grado le spese di lite vanno integralmente poste a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da in parziale Parte_1 riforma della sentenza n.280/2024 del Tribunale di Trento, che conferma nel resto,
1) rigetta la domanda di e di condanna di CP_1 CP_1 Controparte_2
al pagamento a titolo di danno patrimoniale della somma di Parte_1
6.786,49 ex art 1284 n.4 cc oltre interessi legali e rivalutazione
2) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, la quota di due terzi delle spese di lite, quota che liquida: per
[...]
pagina 14 di 15 il primo grado in € 3385,00 per compensi professionali, oltre ad € 95,00 per spese esenti ed oltre spese generali Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado in € 3873,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVa e Cpa come per legge;
compensa tra dette parti il residuo terzo delle spese di lite dei due gradi
3) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_3 presente grado che liquida in € 5809,00 per compensi professionali, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
Deciso in Trento Camera di Consiglio del 25.3.2025
La presidente rel ed est.
Dott. Liliana Guzzo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg 64 2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 28 aprile 2024 da cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ferrari del Foro di Trento,
- appellante–
Contro
(cod. fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
( cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_3
rappresentate e difese dall'avv. Alexander TE del Foro di Trento,
- appellate-
e contro c.f. e partita Iva ) Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento
-appellata-
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma della sentenza n.280/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.
280/2024 dd. 4.03.2024, pubblicata in data 5.03.2024: pagina 1 di 15 nel merito, in via principale:
1) per i titoli di cui in narrativa, rigettare le domande svolte dalle ricorrenti CP_1
e nei confronti dell'avv.
[...] Controparte_2 Parte_1 nel merito, in via subordinata:
2) rigettare la domanda risarcitoria svolta dalle ricorrenti nel quantum, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi sopra specificati, riconoscendo dovuta alle ricorrenti, previa compensazione, la somma risultante dall'importo degli acconti versati al resistente, in € 2.000,00, diminuito dell'importo al medesimo comunque dovuto in virtù dell'attività utilmente prestata, secondo quanto dedotto in narrativa;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la terza chiamata a manlevare il convenuto per Controparte_4 Parte_1 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice in ogni caso:
4) con compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
5) con vittoria di spese relative al grado di appello.
APPELLATE e Controparte_1 Controparte_5
contrariis reiectis, l'Ecc.ma Corte d'appello adita Voglia rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ogni più ampia riserva.
Si rinnova, infine, l'istanza istruttoria seguente: acquisire il fascicolo del procedimento penale della Procura presso codesto ecc.mo Tribunale sub RGNR Parte_2
690/2022-21, di cui si è appreso successivamente alla chiusura dell'istruttoria e attinente a condotte poste in essere dal convenuto nell'esercizio del munus di amministratore di sostegno nel medesimo periodo dei fatti oggetto di causa, rilevante ai fini della valutazione dell'elemento psicologico della condotta contestata. APPELLATA Controparte_3 nel merito, in via principale: rigettare l'impugnazione proposta dall'avv.
[...]
confermando integralmente la sentenza di primo grado;
Parte_1 nel merito, in via subordinata: anche in ipotesi di riforma della sentenza impugnata nel capo relativo al rapporto principale corrente tra l'avv. e le odierne Parte_1 appellate e confermare in ogni caso la sentenza di Controparte_1 Controparte_2 primo grado in ordine all'accertata inoperatività della polizza assicurativa n. 390156580 e per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta dall'odierno appellante in ordine a tale capo della sentenza e/o rigettare, in ogni caso, la domanda di manleva svolta dall'avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_3 in via subordinata istruttoria: in ipotesi di ritenuta necessità, da parte della Corte, di procedere con l'istruzione della causa, si chiede, come già instato in sede di precisazione pagina 2 di 15 delle conclusioni in primo grado, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di data 10.03.2022, con opposizione alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già esposte in terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 30.03.2022;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, rimborso spese generali ed accessori di legge del presente grado di giudizio, compresa la fase relativa alla richiesta sospensiva della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc - che ha dichiarato di agire in qualità Controparte_1 di coerede universale di deceduta il 9.9.2020, e per l'interezza del Persona_1 credito risarcitorio, quale componente dell'asse ereditario in regime di comunione- nonché hanno evocato in giudizio davanti al Tribunale di Trento Controparte_2
l'avv. esponendo quanto segue. Parte_1
Nei mesi di marzo e settembre del 2013 e avevano Persona_1 Controparte_2 effettuato dei trasferimenti bancari a titolo di mutuo in favore di allora Persona_2 convivente con la loro nipote in linea retta, per un importo Persona_3 complessivo di € 35.000,00; stante la perdurante inadempienza all'obbligo restitutorio, le ricorrenti, dopo aver inviato molteplici solleciti, avevano deciso di instaurare una causa civile contro il per il recupero di detta somma e a tal fine si erano rivolte Per_2 all'avv. del Foro di Trento, il quale, dopo aver accettato l'incarico Parte_1 nell'estate 2018 aveva comunicato loro di aver inviato una diffida al in data Per_2
03.07.2018.
Successivamente l'Avv. aveva affermato che non vi erano state risposte alla Parte_1 diffida e aveva comunicato loro di aver inoltrato la domanda di attivazione della procedura volontaria di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 all'Organismo di
Mediazione Forense di Trento;
era stato versato un primo acconto richiesto dal professionista, pari alla somma di € 500,00 a cui era seguito un secondo versamento di € 1.500 in data 18.02.2019; con riferimento a detti versamenti non avevano ricevuto regolare fattura o parcella.
L'avv. aveva poi comunicato alle assistite che era fallito il tentativo di Parte_1 mediazione e aveva rappresentato la necessità di procedere con l'azione civile avanti al Tribunale di Trento;
al fine di essere rappresentate in giudizio, e Persona_1 avevano rilasciato dinnanzi al Notaio di Borgo Controparte_2 Persona_4
Valsugana in data 14.02.2019, rep. 23085, una procura speciale rispettivamente alla figlia della e al figlio della;
detta Per_1 Persona_5 CP_2 CP_6 procura era stata consegnata a mani all'avv. con urgenza il giorno 18 febbraio Parte_1
2019; precisavano che i rapporti con il notaio per la redazione della procura speciale pagina 3 di 15 erano stati tenuti dallo stesso e il costo della procura era stato di circa Euro Parte_1
170,00.
Dopo varie richieste senza che venissero forniti aggiornamenti sulla causa, con una
PEC di data 6 maggio 2019 i clienti avevano chiesto all'avvocato un incontro per il giorno 8 maggio, il quale effettivamente si era poi tenuto.
Avevano poi inviato nuovamente in data 3 giugno 2019 una PEC all'avvocato con richiesta di avere di copia degli atti processuali;
l 'Avv. aveva comunicato Parte_1 loro tramite PEC di data 11 giugno 2019 di aver notificato un atto di citazione al redatto in data 10 maggio 2019, asserendo che fosse in giacenza e allegando Per_2 alla mail detto atto;
ulteriormente il giorno 12 giugno 2019 l'Avv. aveva Parte_1 inoltrato loro a mezzo PEC la copia del verbale di mancata conciliazione datato 29 gennaio 2019 con firma del mediatore.
Successivamente sempre l' avv. aveva riferito oralmente ai clienti dell'esito Parte_1 della prima udienza di comparizione del giudizio civile, asseritamente tenutasi il 20 novembre 2019 nella contumacia del convenuto, con concessione da parte del Giudice dei termini per le memorie istruttorie. Esponevano in particolare che e Persona_5
si erano presentate presso il Tribunale di Trento per partecipare CP_6 all'udienza del 20 novembre 2019; lì, non avendo contezza della stanza nella quale si sarebbe dovuta tenere l'udienza, avevano atteso nei corridoi il loro difensore;
dopo un certo tempo di attesa erano state raggiunte dall'avv. che riferiva loro che Parte_1
l'udienza si era già tenuta.
In data 19 dicembre 2019 l'Avv. aveva poi inviato alle parti assistite copia Parte_1 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 dichiarando che era stata già depositata in
Tribunale, nel procedimento sub R.G. n. 2671/2019, con indicazione del giudice istruttore (il dott. e della data in cui sarebbe stata rinviata l'udienza. Persona_6
Su loro espressa richiesta, in data 13 febbraio 2020 l'avv. aveva altresì inviato Parte_1 agli assistiti tramite posta elettronica una copia del verbale dell'udienza di comparizione asseritamente tenutasi in data 20 novembre 2019 avanti al Giudice del Tribunale ordinario di Trento dott. Persona_6
L'avv. li aveva poi informati che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid- Parte_1
19 la successiva udienza prevista per il 25 marzo 2020 era stata rinviata;
trascorso un ragionevole lasso di tempo senza ricevere risposta alle loro richieste da parte dell'avv. avevano contattato la Cancelleria civile del Tribunale di Trento ed Parte_1 avevano così scoperto che la causa in questione non era mai stata avviata presso detto
Tribunale.
In data 7.9.2020 l'avv. aveva telefonato ai procuratori speciali e Parte_1 CP_6 CP_1 comunicando loro che a breve li avrebbe informati della data dell'udienza: in quell' pagina 4 di 15 occasione essi gli avevano risposto di essere a conoscenza del mancato avvio della causa, e che di conseguenza, avevano deciso di revocare il mandato conferitogli: ne era seguita la revoca del mandato comunicata tramite PEC di data 3 settembre 2020.
Davano altresì atto che il 14 ottobre 2020 dinnanzi al Consiglio Distrettuale di
Disciplina di Trento era stato avviato un procedimento disciplinare a carico dell'Avv.
e che era stato anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Parte_1
Trento, il 28 ottobre 2020.
Ciò esposto, hanno evidenziato che il caso in esame non presentava difficoltà particolari sicchè neppure era applicabile il dettato dell'art. 2236 c.c. In ogni caso la condotta del professionista non era connotata da mera inerzia bensì contraddistinta da evidente malafede, avendo questi rappresentato ai suoi mandanti fatti stragiudiziali e fatti giudiziali mai avvenuti e avendo addirittura trasmesso atti pubblici – per tutti, il verbale di udienza avanti al dott. – che non erano mai esistiti costituendo in particolare Per_6 detto verbale un falso materiale
Hanno dunque invocato la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. dell'avvocato e hanno chiesto la risoluzione per grave inadempimento del Parte_1 rapporto;
hanno chiesto, oltre al rimborso degli importi pagati inutilmente anche il risarcimento dei danni subiti
Con riferimento ai danni in particolare hanno affermato che il danno emergente era costituito da :
- Il costo per l'attività notarile di autenticazione notarile della firma apposta alla procura speciale ad processum, pari ad Euro 170,00, oltre interessi
- Il costo della attività di assistenza svolta - specificata in ricorso- dall' avvocato
TE richiesta nel mese di agosto 2020 per rispondere ai dubbi emersi rispetto al processo civile che curava l'avv. pari a Euro 500,00, oneri e Parte_1 accessori inclusi, attività, diverse da quelle propedeutiche all'incarico di recupero delle somme concesse a mutuo al e da quelle della successiva Per_2 attività di diffida e negoziazione assistita nei confronti del Parte_1
- il costo sostenuto per l'attività stragiudiziale posta in essere dai due legali incaricati dalle ricorrenti nei confronti del al fine di favorire una Parte_1 soluzione bonaria della controversia, complessivamente pari a Euro 1.000,00.
Era altresì dovuto il lucro cessante rappresentato dal valore degli interessi legali secondo il tasso maggiorato e corrispondente a quello per la mora nelle transazioni commerciali, di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ e ciò in quanto era “causalmente riconducibile all'inadempimento del il tempo intercorso fra il 1° ottobre 2018, data nella Parte_1 quale il sarebbe stato nelle condizioni di notificare l'atto di citazione in Parte_1 giudizio al e il 15 aprile 2021, data assunta quale riferimento per realizzare Per_2
pagina 5 di 15 una nuova citazione a giudizio del dal legale subentrato in ragione Per_2 dell'ordinaria diligenza dovuta da un avvocato per una causa come sopra descritta”; gli interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ. per il predetto periodo, al netto degli interessi legali comunque dovuti per l'onerosità del mutuo, erano pari ad Euro 6.786,49. Hanno altresì allegato che le condotte del configuravano condotte “delittuose” Parte_1 fonti di risarcimento anche del danno non patrimoniale ed hanno quantificato il danno per il patema d'animo sofferto in € 3000,00 per ciascuna. Con comparsa dd.14 luglio 2021 si è costituito in giudizio Parte_1 chiedendo, in via preliminare, ed ottenendo - di chiamare in causa la propria compagna di assicurazioni, per essere dalla stessa garantito e Controparte_4 manlevato in ordine alle somme in denegata ipotesi ritenute dovute alle ricorrenti;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei propri confronti;
in via subordinata di merito, ha chiesto che venisse riconosciuta in favore delle attrici la sola somma di
Euro 2.000,00, con rigetto di ulteriori richieste;
spese rifuse o, in subordine, compensate.
In fatto ha esposto di aver effettivamente inviato nell'interesse delle signore e Per_1
a mezzo di raccomandata a.r., una richiesta di pagamento dd. 4 luglio 2018 al CP_2
, da questi regolarmente ricevuta in data 10 luglio 2018 di tal che aveva Persona_2 messo in mora il debitore anche con effetti interruttivi della prescrizione.
Ha per il resto ammesso di essersi trovato nelle condizioni per gravi problemi di carattere personale di non riuscire a seguire ulteriormente la pratica “ ed anziché avvisare le clienti del suo momento di difficoltà ha temporeggiato rassicurando le clienti sull'andamento della stessa” Ha affermato che non vi era stata malafede essendosi invece egli trovato “in una condizione di oggettiva impossibilità di adempimento contrattuale ai sensi dell' art 1218 cc correlata al principio di forza maggiore espresso dall'art 45 c.p.”
Invero nel periodo dell'incarico professionale in questione egli era stato affetto da grave patologia psichiatrica, tale da determinare l'impossibilità della prestazione professionale per causa allo stesso non imputabile.
Quanto alla richiesta di restituzione somme ha affermato che egli aveva svolto una attività utile (redazione ed inoltro della diffida) e dunque non doveva esser restituito l'intero acconto di € 2.000,00. Ha riconosciuto esser dovuti solo € 170,00 relativi al costo per il rilascio della procura ed € 1000,00 per le spese relative all'attività stragiudiziale svolta dall' TE e dall'avv. Gasperini.
Per il resto ha contestato la debenza di danno patrimoniale ed in particolare del danno da lucro cessante quale prospettato da controparte ed altresì contestato il chiesto danno non patrimoniale nell'an e nel quantum. pagina 6 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta dd. 2 dicembre 2021 si è costituita in causa la la terza chiamata, eccependo quanto alla polizza 390156580 azionata Controparte_3
l'esclusione della copertura assicurativa stante il dolo dell'assicurato ed in ogni caso l'esclusione della copertura assicurativa per le pretese restitutorie formulate dalle ricorrenti essendo oggetto della copertura assicurativa esclusivamente l'obbligo risarcitorio;
quanto alla polizza n. 390156581, ha rilevato che essa era stata stipulata ad esclusiva copertura dell'attività di Amministratore di sostegno espletata dall'avv.
e quindi non era operante nella fattispecie. Parte_1
Altresì in subordine ha contestato le richieste risarcitorie formulate.
Con ordinanza dd. 28 dicembre 2021 il Tribunale di Trento ha convertito il rito sommario nel rito ordinario, attesa la necessità di una istruttoria non sommaria.
La causa è stata quindi istruita con le produzioni documentali, nonchè con l'assunzione di prove testimoniali .
Con sentenza n 280/2024 il Tribunale di Trento ha così deciso:
“ -dichiara la risoluzione giudiziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le ricorrenti e l'avv. per grave inadempimento di Parte_1 quest'ultimo;
-condanna l'avv. alla restituzione, in favore delle ricorrenti, delle Parte_1 somme allo stesso pagate a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale, pari ad € 2.000,00, oltre ad interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo;
-condanna l'avv. al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della Parte_1 somma di € 170,00, in favore delle ricorrenti in via solidale, e della somma di € 500,00, in favore di ciascuna delle ricorrenti, oltre ad interessi legali di rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo
- condanna l'avv. al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, in Parte_1 favore delle ricorrenti in solido, della somma di € 6.786,49 ex art. 1284 co. 4 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle ricorrenti, che liquida, operata la parziale compensazione di cui alla parte motiva, in complessiva
€ 6.316,87, di cui € 3.807,75 per compensi professionali (€ 689,25 per fase di studio, € 582,75 per fase introduttiva, € 1.260,00 per fase istruttoria ed € 1.275,75 per fase decisionale), € 1.200,00 ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014, € 1.200,00 ex art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014 ed € 109,12 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00
pagina 7 di 15 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed €
1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori” In sintesi per quanto ancora qui di interesse il Tribunale ha rilevato che l' avv.
[...]
non aveva svolto “attività utile” per i clienti posto che una volta accettato Parte_1
l'incarico conferitogli nell'estate 2018 e ricevuti gli acconti si era limitato solo ad inviare la lettera di diffida e messa in mora di in data 03.07.2018, diffida Persona_2 che però si era rifiutato di trasmettere, per circa tre anni, quantomeno in copia ai clienti, nonostante le richieste in tal senso e nonostante essa fosse rilevante per il computo della prescrizione ed egli non avesse alcun diritto di ritenzione.
Quanto all' esonero da responsabilità invocato dal in ragione delle sue Parte_1 condizioni psichiche il Tribunale ha rilevato che le relazioni medico psichiatriche prodotte dal ( ovvero 1) certificazione medica dd. 20.07.2021 a firma della Parte_1 dott.ssa di Napoli, psichiatra 2) perizia a firma del dott. in Per_7 Persona_8
Trento, psicologo e psico terapeuta, dd. 03.10.2021 3) “Valutazione Psicopatologica” datata 17.11.2021 a firma del prof. Professore Ordinario di Persona_9
Neuropsicologia e Psicopatologia Forense presso l'Università agli Studi di Padova) erano tutte risalenti a date ben successive ai fatti di causa
Ha inoltre osservato che nonostante le valutazioni delle perizie “di lì a poco l'avv. affrontava, con esito positivo, il concorso per diventare U.P.P. presso il Parte_1
Tribunale di Trento, ove esercita la relativa attività lavorativa a far data dal marzo
2023” Ha evidenziato ad ogni buon conto che le perizie di parte avevano mero valore indiziario e non di piena prova trattandosi di documentazione predisposta unilateralmente in assenza di contraddittorio.
Ha quindi ritenuto che non vi fosse prova liberatoria e che sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Ha accolto le Parte_1 domande restitutorie e risarcitorie nei limiti di cui al dispositivo.
Ha rigettato la domanda del resistente verso la compagnia di assicurazione Parte_1 ritenenedo non operante la copertura assicurativa.
Avverso la sentenza de qua ha proposto appello chiedendo in Parte_1 riforma della impugnata sentenza: che vengano rigettate le domande svolte dalle ricorrenti e nei confronti dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 [...]
in via subordinata che venga rigettata la domanda risarcitoria svolta dalle Parte_1 ricorrenti nel quantum, in quanto infondata in fatto e diritto riconoscendo dovuta alle ricorrenti, previa compensazione, la somma risultante dall'importo degli acconti versati al resistente, in € 2.000,00, diminuito dell'importo al medesimo comunque dovuto in virtù dell'attività utilmente prestata, secondo quanto dedotto in narrativa;
nella denegata pagina 8 di 15 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che la terza chiamata venga condannata a manlevare per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore Parte_1 della parte attrice;
con compensazione delle spese di primo grado e vittoria delle spese di grado d'appello. Preliminarmente ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, istanza che, istaurato il contraddittorio, è stata rigettata.
Si sono costituite le appellate e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della appellata sentenza;
anche Controparte_3 ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIOINE
Con primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per Parte_1 erronea applicazione degli artt. 1218 e 115 cpc , per aver essa escluso, ritenendo che sul punto non vi fosse adeguata prova, che l'inadempimento del fosse stato Parte_1 determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad egli non imputabile.
Afferma che invece vi è prova che nel periodo tra il 2018 e il 2021 il ha Parte_1 sofferto di grave disturbo psichico che ha compromesso la sua capacità di volere: detta prova sarebbe desumibile segnatamente dalla perizia datata 17.11.2021 a firma del prof. e dalla perizia del 03.10.2021 a firma del dott. Persona_9 Persona_8 oltre che dal certificato medico del 20.07.2021 a firma della dott.ssa Persona_10 medico psichiatra.
Osserva che l' assenza di perizie e certificati medici di data precedente ben si spiega con la “negazione” propria di chi soffre di detti disturbi specie nel momento di maggior gravità del disturbo.
Afferma che le perizie di parte hanno efficacia di prova liberamente apprezzabile e in quanto tali e possono anche per sé sole fondare il convincimento del giudice.
Osserva che il ha sostenuto con esito positivo il concorso per UPP non di lì Parte_1
a poco bensì nella primavera del 2022 e dunque circa un anno dopo aver iniziato un periodo di cura.
Lamenta che il Tribunale non abbia disposto una CTU medico legale diretta all'accertamento delle condizioni psichiche del periodo 2018-2021. Il motivo di appello è infondato.
I fatti di causa concernenti rapporto professionale si snodano in periodo temporale che va dall'estate 2018 sino all'inizio settembre 2020
Dal certificato medico del 7 7.2021 della dott.ssa medico psichiatra Persona_10 della U.O. Psichiatria della Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia
Autonoma di Trento risulta che il primo contatto del con il Servizio di salute Parte_1
pagina 9 di 15 mentale risale all'aprile 2021 a seguito di valutazione psichiatrica effettuata d'urgenza in contesto ospedaliero dopo l'accesso in pronto soccorso;
il certificato riferisce unicamente dell'accesso al pronto soccorso “ per “stato confusionale in trauma da strada”, dà atto che la prima valutazione aveva consentito di rilevare uno “ stato di profonda prostazione fisica ed emotiva” e riporta una diagnosi generica di “Disturbo dell'umore non specificato”. Nulla da esso si ricava con riferimento all'antecedente periodo dei fatti di causa.
Vi sono poi le perizie di parte commissionate dal ovvero la perizia a firma del Parte_1 dott. datata 3 ottobre 2021 redatta “in risposta” al verbale di Persona_8
Incolpazione del Consiglio Distrettuale di Trento (v. doc7 ) e l'altra a firma prof datata 17.11.2021 (doc 8) redatta “in relazione al procedimento penale che lo Per_9 vede coinvolto”. Si osserva che il dott è pervenuto, nell'ottobre 2021 a diagnosi di “Distimia o Per_8
Disturbo depressivo persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti …”; anche il prof nel novembre 2021 conferma la diagnosi di “Disturbo depressivo Per_9 persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti “ (senza episodio attuale all'epoca dei fatti) e dette diagnosi appaiono coerenti con gli elementi valutati, di cui entrambi i professionisti danno atto nelle rispettive perizie.
Da entrambe le perizie ben si comprende come in generale il Disturbo depressivo persistente possa presentarsi nel tempo con diverse intensità e diversi livelli di gravità dei sintomi potendovi essere “ fasi alterne di attivazione e remissione dei sintomi nel tempo “ (v. relazione;
di vario grado possono essere anche le conseguenze Per_8 funzionali di tale disturbo (v anche manuale Diagnostico dei Disturbi e Statistico dei
Disturbi Mentali DSM-5 richiamato a pag 3 della perizia secondo cui “ il Per_8 grado in cui il disturbo depressivo persistente influenza il funzionamento sociale e lavorativo può variare ampiamente…” ).
Orbene entrambe le valutazioni psicopatologiche sono state effettuate a distanza di molto tempo dagli accadimenti oggetto di causa e non offrono, pertanto anche in ragione delle “variabilità” sopra evidenziata, elementi che diano conto con sufficiente precisione di una situazione così grave al momento dei fatti da impossibilitare il professionista a rendere la prestazione professionale così escludendo la sua responsabilità civile secondo le regole dell'illecito contrattuale dunque secondo il rigoroso parametro “civilistico” dell'art 1218 cc. . Le due perizie di parte sul punto si esprimono del resto in termini di “mere “ ipotesi” e di “possibilità”
pagina 10 di 15 Il dott. pur affermando che i comportamenti siano da addebitare alla condizione Per_8 psicopatologica del ha comunque correttamente precisato che “sono Parte_1 passati 2 -3 anni dai fatti e non possiamo che fare ipotesi”.
A sua volta il prof conclude che all'epoca dei fatti il era affetto da un Per_9 Parte_1
“Disturbo depressivo persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti senza episodio attuale”, afferma che “tale quadro psicopatologico era caratterizzato da perdita di energie, faticabilità ,difficoltà di concentrazione e riduzione di interessi“ e quanto all'impatto di ciò sull'attività di lavoro valuta che detti aspetti “ possono aver reso il periziando incapace di iniziare nuovi progetti”, a ciò aggiungendo che tali condizioni psichiche “lo hanno portato a scotomizzare gli impegni professionali richiesti dalla sua attività..” e che dunque i comportamenti omissivi discendono da detta situazione. Va però osservato che i comportamenti del non si sono Parte_1 affatto concretizzati in mere omissioni avendo invece il posto in essere, Parte_1 peraltro reiteramente, vere e proprie azioni mirate, sapientemente, ad ingannare i clienti simulando l'andamento del processo mai in realtà avviato e della sua fase prodromica, giungendo “inter alia” a confezionare un verbale di un incontro di mediazione mai tenutosi, con tanto di “firma” del mediatore e addirittura a confezionare un verbale di udienza falso, attività che si scontrano con la pretesa incapacità di porre in essere “progetti”
A ciò si aggiunga più in generale quanto al valore probatorio delle perizie di parte che la Corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito anche recentemente che la perizia di parte “ non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto” ( v. Cass civ sez 5 -
, Ordinanza n. 2052 del 29/01/2025); ed ancora “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass civ zez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).
Nel caso di specie, conclusivamente, se è apprezzabile la diagnosi del disturbo effettuata dai due periti nell'ottobre /novembre 2021, per le ragioni già sopra esposte non possono invece essere ritenute “probanti ” le ipotesi formulate in dette perizie con riferimento ai fatti di causa che si collocano in periodo ben antecedente a quello in cui l'appellante è stato valutato dai professionisti, posto che non vi sono sufficienti data pagina 11 di 15 per quel periodo per valutare la gravità dei sintomi in allora né il grado di influenza in allora del disturbo sulla attività professionale dell'appellante. Quanto alla sollecitazione a porre in essere CTU non può che osservarsi che nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado e che una siffatta CTU si appalesa del tutto superflua atteso il tempo trascorso e la assenza di qualsivoglia documentazione “medica” risalente all'epoca dei fatti. L'onere della rigorosa prova liberatoria che grava sul professionista ex art 1218 cc non può dunque dirsi assolto.
Da ultimo quanto all'allegazione contenuta nella nota di precisazione delle conclusioni dell'appellante laddove si fa riferimento alla sentenza n. 488/2023 del Tribunale di
Trento – Ufficio GUP dott. Borrelli, pronunciata e pubblicata mediante lettura all'udienza del 14.06.2023, e quanto alla successiva produzione di detta pronuncia in giudizio unitamente alla memoria di replica se ne rileva la tardività risalendo la pronuncia al 14.6.2023 data anteriore financo alla istaurazione di questo grado di giudizio;
si osserva ad ogni buon conto che si tratta di sentenza per fatti diversi da quelli oggetto di causa sicchè non opera in radice l'art 652 cpp.. Quanto alle valutazioni in essa contenute circa la situazione psichica del professionista si osserva che il giudice civile deve operare secondo le regole processuali civilistiche “in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità” posto che “ il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette”(v.. principio espresso da Cassazione Penale sentenza Sezioni unite, n. 22065 del 28/01/2021 ) ; nel caso di specie vanno applicate le stringenti regole vigenti in tema di responsabilità contrattuale e di riparto di oneri probatori funzionali all'individuazione del soggetto su cui, in caso di inadempimento contrattuale secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo del danno (e non la sanzione penale).
Il primo motivo di appello va dunque rigettato.
Con secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'avv.to al Parte_1 pagamento del lucro cessante quantificato in € 6.786,49 ex art 1284 comma 4 cc. Afferma l' erroneità della sentenza che ha ritenuto che, se la domanda giudiziale diretta al recupero del credito delle attrici fosse stata proposta prima da parte dell'avv.
[...]
dette attrici avrebbero maturato maggiori interessi al passo maggiorato di Parte_1 cui all'art 1284 comma 4 cc. Afferma che gli art. 1284 comma 4 e art. 1223 c.c. correttamente applicati avrebbero invece dovuto condurre a ritenere irrilevante (ai fini della determinazione degli interessi pagina 12 di 15 ex art. 1284 comma 4 c.c.) il momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale diretta al recupero del credito delle attrici e rilevando unicamente la CP_1 CP_2 durata media del giudizio e dell'eventuale esecuzione forzata
Il motivo è fondato.
Recita il quarto comma dell'art 1284 cc :““Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale ilsaggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Il tasso maggiorato di cui trattasi si applica dunque, stante il chiaro disposto normativo, solo dal momento della instaurazione della lite: lo scopo del legislatore, nell'introdurre siffatta norma, era invero quello di scoraggiare eventuali comportamenti dilatori da parte del debitore nel corso del processo riducendo il vantaggio di posticipare l'adempimento sfruttando i tempi del processo civile.
Alla luce di quanto sopra non possono esser riconosciuti quale lucro cessante in capo alle attrici interessi al tasso maggiorato (anziché al tasso “ordinario”) in ragione del ritardo (addebitabile al nella instaurazione della lite posto che tale tasso è Parte_1 dovuto solo in ragione della durata del processo una volta che detto processo sia stato effettivamente instaurato, essendo indifferente la tempistica della sua attivazione.
La voce di danno de quo non può dunque essere riconosciuta. Ne consegue il rigetto della domanda volta al pagamento della somma di € 6.786,49 ex art 1284 c 4 cc oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo
Con terzo motivo di appello sempre svolto in via subordinata l'appellante censura la sentenza per aver rigettato la domanda di garanzia e manleva formulata da Parte_1 nei confronti di avendo ritenuto fondata l'eccezione di
[...] Controparte_3
“dolo dell'assicurato”; asserisce che anche nella denegata ipotesi che l'inadempimento del fosse ritenuto ad egli imputabile tale inadempimento si concretizza nella Parte_1 sola l'omissione colposa della attività professionale non rilevando che, ai fini di occultare le proprie omissioni, egli abbia posto in essere successivamente condotte ulteriori in tesi dolose.
Il motivo va rigettato.
Nel caso di specie la condotta foriera di responsabilità poggia non solo sulla mera inerzia ma anche sulle violazioni degli oneri informativi (l'avvocato quando chiesto deve informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto dell'incarico e l'esecuzione dello stesso) oltre che dei basilari canoni di correttezza e buona fede nell'aesecuzione del mandato, poste in essere a mezzo di un complesso di azioni decettive ( il presentarsi nei corridoi del Tribunale comunicando ai clienti che pagina 13 di 15 l'udienza- inesistente- era già finita, il trasmettere loro documenti artatamente confezionati ecc) , preordinate a rappresentare una situazione diversa da quella reale, il che ha peraltro consentito sin dalla creazione del falso verbale di mediazione di protrarre il rapporto con le conseguenze dannose fatte valere in giudizio (tra cui il danno integrato dalle spese sostenute per attività di consulenza “ricostruttiva”): i comportamenti tenuti dal professionista come motivato dal Tribunale sono connotati da intenzionalità e deve dunque ritenersi che egli abbia agito con dolo il che esclude l'operatività della polizza assicurativa. Il quarto motivo di appello con cui l'appellante censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti di Controparte_3
anche per tardività della denuncia del sinistro resta assorbito.
[...]
Con il quinto motivo l'appellante censura i capi di sentenza che lo hanno condannato alla rifusione delle spese di lite sia nei confronti delle attrici (nella misura di 3/4) sia nei confronti della terza chiamata chiedendo per l'ipotesi di riforma Controparte_3 della sentenza di primo grado vengano riformati anche detti capi della sentenza con compensazione integrale delle spese del primo grado e con condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite del grado di appello.
Essendo stato accolto un motivo di appello si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali relative al rapporto tra e le appellate e Parte_1 CP_1 CP_2 tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v ex plurimis Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890). Le spese di lite di entrambi i gradi stante l'esito del giudizio vengono compensate tra dette parti per un terzo ponendosi i residui due terzi a carico del si procede alla liquidazione per Parte_1 entrambi i gradi tenuto conto dello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000;00, importi medi.
Stante il rigetto dell'appello nei confronti di . resta confermata la Controparte_3 regolamentazione delle spese per il primo grado;
per il presente grado le spese di lite vanno integralmente poste a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da in parziale Parte_1 riforma della sentenza n.280/2024 del Tribunale di Trento, che conferma nel resto,
1) rigetta la domanda di e di condanna di CP_1 CP_1 Controparte_2
al pagamento a titolo di danno patrimoniale della somma di Parte_1
6.786,49 ex art 1284 n.4 cc oltre interessi legali e rivalutazione
2) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, la quota di due terzi delle spese di lite, quota che liquida: per
[...]
pagina 14 di 15 il primo grado in € 3385,00 per compensi professionali, oltre ad € 95,00 per spese esenti ed oltre spese generali Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado in € 3873,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVa e Cpa come per legge;
compensa tra dette parti il residuo terzo delle spese di lite dei due gradi
3) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_3 presente grado che liquida in € 5809,00 per compensi professionali, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
Deciso in Trento Camera di Consiglio del 25.3.2025
La presidente rel ed est.
Dott. Liliana Guzzo
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