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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1030/2023 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 12.03.2025, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore ed Parte_1
Amministratore Unico e , rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Verdi Controparte_1
Bertoldi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via della Scrofa n. 57, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Marini del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via L. Cavacchioli n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata nonché
Controparte_3
appellato non costituito avverso la sentenza n. 412/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 20.04.2023 all'esito del procedimento n. R.G. 2533/2017, non notificata, avente ad oggetto: lesione personale. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale e nel merito, annullare, revocare e/o riformare la Sentenza n. 412/2023 pubblicata il 20/04/2023 RG n.2533/2017 Repert. n.620/2023 del 20/04/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Teramo, nella persona della dott.ssa Carla Fazzini, nel procedimento recante n. R.G. 2533/2017, per carenza motivazionale nella decisione circa la ricostruzione del fatto oggetto di causa che ha condotto all'affermazione per cui
“Si ritiene pertanto che non sia stata fornita prova sufficiente né del sinistro da circolazione, né della qualità di terzo trasportato”;
- per l'effetto, in accoglimento parziale delle domande dell'attore , Controparte_3
condannare solo la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e lamentati dal sig. ; il Controparte_3
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per l'appellata:
“Si conclude per il rigetto dell'appello con il favore delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Controparte_3
e , disattesa e assorbita ogni ulteriore CP_2 Parte_1 Controparte_1
istanza, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...]
, che liquida in €.3.972,00 per competenze di avvocato, oltre Controparte_2
accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU”.
2. I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere sintetizzati come segue. 2.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Teramo la e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
(nelle rispettive qualità di proprietaria, conducente ed assicuratrice per la r.c.a. dell'autocarro Iveco Tg. EP978JL) al fine di sentirli condannare in via solidale al risarcimento della somma di € 50.369,91, richiesta a titolo di danno differenziale per le lesioni da egli patite a seguito del sinistro “in itinere” occorso in data 06.08.2014 alle ore
6.00 circa, in località Ancarano (TE), Strada Provinciale Bonifica Km 14.050.
A sostegno della domanda, deduceva che in detta circostanza si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del citato autocarro allorché, mentre era intento a scendere dal mezzo, veniva sbilanciato e cadeva a terra a causa dell'errato posizionamento del piede sulla frizione da parte del conducente;
chiariva che a seguito della caduta riportava lesioni fisiche consistite in “frattura parlamentare anche con angolazione dei monconi del terzo distale della tibia destra, frattura del perone del calcagno e dell'astragalo” dalle quali erano derivati postumi permanenti valutati dal proprio medico legale di parte nel
28-30% di IP e quantificati nel complessivo importo di € 216.947,53 (comprensivo altresì di aumento del 30%, spese mediche e interessi); specificava infine che, essendosi verificato l'occorso durante la sua attività lavorativa, l'INAIL di Teramo, in considerazione delle menomazioni riportate, gli aveva riconosciuto una rendita pari ad
€ 166.578,74, di talché, ritenendo sussistere la responsabilità del – che per CP_1
imprudenza, negligenza ed imperizia, aveva determinato un sobbalzo in avanti del veicolo, cagionando così la caduta del – l'attore agiva giudizialmente al fine CP
di vedersi riconosciuta la somma restante.
2.2 Mentre la e il rimanevano contumaci, si costituiva in giudizio la Parte_1 CP_1
sola che contestava la domanda attorea sia in punto an che quantum Controparte_5
debeatur. Riteneva, in particolare, che l'occorso non rientrasse in una ipotesi di responsabilità , confutando il fatto storico narrato dal ed CP_6 CP
evidenziando che, dai dati registrati dal dispositivo satellitare di cui l'autocarro era dotato (scatola nera), risultava che il mezzo – che si trovava sulla strada comunale
Ripetto di Ancarano – era stato acceso alle 4:44 e spento alle 4:45 per poi essere riacceso soltanto alle 9.21, per cui all'orario indicato dall'attore (6.00) risultava essere spento;
aggiungeva poi che le lesioni riportate erano tipiche di una caduta dall'alto e non dal pianale di un autocarro, sottolineando infine plurime incongruenze in cui era incorso l'attore (ovvero che al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso il dichiarava CP
che il trauma originava da un “incidente sul lavoro” e non da altro, così come, nella successiva denuncia INAIL, vi era l'esclusione di infortunio in itinere e di eventuali mezzi di trasporto coinvolti).
2.3 All'esito della fase istruttoria, consistita nell'espletamento delle prove orali
(interpello e prova testimoniale) e della CTU medico-legale, la causa è stata decisa come sopra.
2.4 Il primo giudice, in particolare, ricondotta la fattispecie per cui è causa nell'alveo dell'art. 144 C.d.A. in quanto nel sinistro in questione era stato coinvolto un solo veicolo,
e richiamati gli oneri probatori in capo all'attore, riteneva che quest'ultimo non avesse fornito prova sufficiente né del sinistro da circolazione, né della sua qualità di terzo trasportato;
tanto in base all'assorbente rilievo che dalle registrazioni del dispositivo
Uniboxfull (scatola nera) apposto sul veicolo, risultava che all'incirca alle ore 6.00 – orario ripetutamente indicato come ora del sinistro dal in pressoché tutta la CP
documentazione stragiudiziale prodotta – l'autocarro risultava spento ed in località diversa dal luogo del presunto occorso, mentre la circostanza che l'evento si sarebbe verificato alle 4.45 (come specificato dall'attore unicamente a seguito della costituzione in giudizio della Compagnia), non poteva trovare riscontro né nella testimonianza del teste , che non aveva assistito all'accadimento, né nell'interpello deferito Testimone_1
al CP_1
Ritenendo, dunque, la domanda sfornita di prova, dichiarava assorbite le ulteriori questioni e domande in punto quantum debeatur, ponendo infine le spese di lite in capo all'attore, secondo il principio di soccombenza.
3. Avverso detta pronuncia hanno interposto appello gli originari convenuti, contumaci in primo grado, per motivi che si vanno ad esaminare.
4. Ha resistito la insistendo per il rigetto del gravame e per la Controparte_4
conferma della sentenza impugnata.
5. Non si è invece costituito, seppur ritualmente citato, l'originario attore CP
che va pertanto dichiarato contumace.
[...]
6. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Con unico ampio motivo gli appellanti lamentano la carenza motivazionale del provvedimento impugnato laddove ha riconosciuto l'infondatezza della domanda attorea.
Premettono di avere interesse ad appellare, sebbene siano rimasti contumaci nel corso del precedente grado di giudizio, in quanto la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice (a loro dire errata) farebbe presumere che il non si sia fatto male nel CP
momento in cui si trovava sull'autocarro aziendale, ponendo in dubbio che l'infortunio sia avvenuto sul luogo del lavoro ed esponendo gli odierni appellanti al rischio di azione di regresso da parte dell'Inail, con conseguente obbligo di restituzione delle somme da quest'ultima versate al dipendente;
essi, dunque, avrebbero interesse a che venga accertato che il sinistro sia effettivamente avvenuto sul luogo di lavoro e che il CP
si trovasse quale terzo trasportato sul veicolo aziendale.
Nel merito ed in punto di fatto, specificano che “l'orario di accensione dell'autocarro, parcheggiato nel piazzale antistante la sede della ditta da parte del sig. Parte_1
avveniva precisamente, alle ora 04.45”, ma solo per errore l'orario dell'occorso CP_1
veniva indicato alle ore 6.00 nel verbale del Pronto Soccorso, ove il “nella CP
foga del momento” indicava che l'incidente era avvenuto alle 05.45; quanto al luogo del sinistro, deducono che la scatola nera indicava la presenza dell'autocarro sulla strada di
Ripetto di Ancarano, invero quella più vicina al piazzale adiacente allo stabilimento produttivo, dove si trovava parcheggiato il mezzo guidato dal CP_1
Lamentano quindi che il Tribunale avrebbe ricostruito il fatto in maniera inesatta e non conforme alla realtà dell'accaduto, mentre avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del sinistro da circolazione, nonché la qualità di terzo trasportato in capo al , sulla scorta, in particolare della testimonianza resa da CP
, il quale confermava che il sinistro si verificava alle 4.45, che il Testimone_1 CP
era terzo trasportato e che si trovava a terra affianco all'automezzo, situato all'interno del piazzale vicino al capannone.
Il fatto, dunque, che nel verbale del Pronto Soccorso e in tutti gli atti successivi (denuncia all'Inail, denuncia del sinistro all atto di citazione) sia stato riportato un orario CP_2
diverso, era da intendersi come un palese “errore dovuto alla gravità dell'evento lesivo”
e “alla normale concitazione del momento che hanno portato a dichiarare un orario diverso rispetto a quello dell'accaduto”.
In sostanza, anche sulla base dell'inconfutabilità dei dati registrati dalla scatola nera del veicolo, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere che l'occorso per cui è causa era un sinistro da circolazione avvenuto sul luogo di lavoro, allorchè il era terzo CP
trasportato sul veicolo aziendale, circostanza quest'ultima che, se esclusa, avrebbe determinato il venir meno dello stesso evento lesivo, con la conseguenza – come specificato in sede di scritti conclusivi – che l'INAIL potrebbe ora esercitare l'azione di regresso nei confronti del “datore di lavoro per il danno differenziale”, anziché sull'assicurazione del veicolo coinvolto.
7.1 Ritiene la Corte che l'appello non possa in alcun modo condurre alla riforma della sentenza impugnata auspicata dagli appellanti.
7.2 Preliminarmente, va osservato che il gravame è stato proposto unicamente dalla e dal , convenuti contumaci in primo grado, e non Parte_1 Controparte_1
anche dall'originario attore/danneggiato , di talché nei confronti di Controparte_3
quest'ultimo la sentenza deve ritenersi passata in giudicato.
Non appare superfluo, inoltre, specificare che l'odierno gravame deve ritenersi tempestivo e, dunque, scrutinabile, in quanto la notifica della sentenza effettuata dalla ai difensori del soccombente in data 20.04.2023 non ha effetti nei confronti CP_2
delle altre parti del giudizio. Come chiarito dalla Suprema Corte, difatti, in tema di impugnazioni relative al giudizio con pluralità di parti, “il principio secondo il quale vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, ma solo per il notificante stesso e per ciascuna parte destinataria della notificazione della sentenza.
In presenza di una pluralità di parti, infatti, ognuna di esse ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione”
(così Cass. 32232/2023).
In difetto di notifica della sentenza, dunque, l'atto di appello, notificato il 20.10.2023, deve dirsi ossequioso del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
7.3 Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie difetta totalmente l'interesse ad impugnare da parte degli odierni appellanti.
Come noto, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (Cass. 38054/2022); esso, inoltre, deve essere interno al processo (Cass. sez. lav. 31606/2023). E' stato così chiarito che “l'interesse ad impugnare una sentenza o parte di essa deve derivare da un concreto vantaggio giuridico per la parte ricorrente in caso di accoglimento del gravame, non essendo sufficiente un mero interesse astratto a una più corretta interpretazione giuridica che non influenzi il risultato della decisione” (Cass.
25165/2024), ed altresì che lo stesso “va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte” (Cass. 9969/2023).
L'interesse ad impugnare, difatti, va individuato nella possibilità di conseguire, attraverso la richiesta riforma della sentenza gravata, una utilità giuridica, un risultato pratico favorevole per la parte che impugna, non potendo consistere in un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sugli esiti sostanziali del giudizio: sicché “va di norma escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, qualora non possa conseguire, per la parte stessa, un esito giuridicamente apprezzabile e utile” (Cass. 18366/2024).
Ed ancora: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. 12733/2024).
Nel caso di specie, oltre a non potersi ravvisare alcuna soccombenza in capo agli odierni appellanti, in quanto pienamente vittoriosi all'esito del rigetto della domanda di risarcimento avanzata anche nei loro confronti da parte del , non è possibile CP
rinvenire alcun interesse concreto e, soprattutto, attuale alla riforma della sentenza, invocata unicamente per evitare che un soggetto terzo ed estraneo al giudizio (Inail) eserciti l'azione di regresso, peraltro allo stato meramente ipotetica ed eventuale, non avendo gli appellanti prodotto alcuna documentazione dalla quale si possa dedurre tale rischio.
Nondimeno, va rilevato che l'azione intentata dal (ed ormai da questi CP
rinunciata, attesa la mancata impugnazione della sentenza di rigetto) era mirata all'ottenimento del danno differenziale, che si pone come mera eventualità rispetto all'indennizzo riconosciuto dall'ente previdenziale e dal cui riconoscimento non può dipendere certamente “la sussistenza del sinistro stesso”, che rimane in ogni caso un infortunio sul lavoro.
7.4 Ciò posto, si impongono due ulteriori considerazioni che rafforzano la completa infondatezza del gravame in esame.
Da un lato, difatti, gli appellanti chiedono l'accoglimento parziale delle domande avanzate dal , rispetto alle quali non hanno alcuna legittimazione attiva, non CP
essendo titolari del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e sul quale peraltro si è ormai formato il giudicato, per quanto sopra specificato.
Dall'altro, la ed il chiedono per la prima volta in questa sede la Parte_1 CP_1
condanna della sola al risarcimento dei danni lamentati dall'originario attore, CP_2
ma tale domanda deve ritenersi violativa del divieto posto dall'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso tardiva.
Ed invero, trattandosi di domanda c.d. trasversale, in quanto formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, la stessa andava proposta ritualmente con comparsa di costituzione depositata tempestivamente nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
(nella formulazione precedente al D.Lgs. 149/2022, trattandosi di giudizio instaurato nel
2017), essendo soggetta alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale in senso stretto (sul punto, cfr. Cass.
9441/2022).
Poiché gli odierni appellanti sono rimasti volutamente contumaci nel giudizio di primo grado, è evidente che la suddetta richiesta si rivela ormai preclusa ex art. 345 c.p.c.
8. Per quanto precede, le doglianze sollevate dagli appellanti devono ritenersi, in conclusione, del tutto irricevibili.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i compensi medi del quarto scaglione, salvo il compenso minimo per la fase di trattazione, data la sua estrema sinteticità.
10 Il rigetto del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
3) condanna gli appellanti in solido a rifondere alla in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, le spese del grado, che liquida in € 8468,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
4) dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 24.3.2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio