TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6790 R.G. cont. 2016
TRA
- C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in via A. Diaz n. 14 - Latina presso lo studio dell'avv. Cristiano PENNACCHIA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E già Controparte_1 Controparte_2
(incorporante la giusta fusione per incorporazione con Controparte_3
Per_ atto - rep. n. 41764/racc. n. 12988 - a rogito del notaio del 16/05/2013) -
C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Malta n.
7 - Latina presso lo studio degli avv. ti Roberto
IU, DR IU e DR IU, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: contratti bancari;
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita dal deposito di note scritte): “Conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, da intendersi qui ripetute e trascritte, tenuto conto della terza memoria di precisazione della domanda ex art. 183 VI comma cpc, delle istanze istruttorie da intendersi reiterate nonché delle risultanze della CTU, svolta in conformità ai quesiti posti dal Giudice. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore in via antistataria”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte dell'11/03/2025): “Insistono nel chiedere la remissione in istruttoria in riferimento alle questioni, alle problematiche e ai temi meglio dettagliati nella Note di trattazione scritta depositate in data 09.10.2023 (in previsione dell'udienza del 07.11.2023) e nelle Osservazioni alla bozza di relazione peritale integrativa redatte dal CTP della Banca dott. In via gradata, si Persona_2 precisano le conclusioni richiamando quelle rassegnate della Banca nella propria comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 28/04/2016, la società ha convenuto in giudizio la al fine di sentir accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in contrasto con l'art. 1283 c.c. nonché l'avvenuto superamento dei tassi soglia ai sensi della l. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c..
La società attrice ha altresì agito al fine di sentir pronunciare declaratoria di illiceità del metodo adottato dalla convenuta per la decorrenza delle valute e di illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di interessi non pattuiti in forma scritta, in contrasto con gli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, con conseguente ricalcolo e rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente e collegati intrattenuti con la banca, mediante l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, della commissione di
2 massimo scoperto e di qualsiasi onere economico non validamente pattuito per iscritto e condanna della banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c., previo accertamento di tutte le illegittimità dedotte, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, risultanti dalla ricostruzione del rapporto.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto di aver intrattenuto con la , oggi il rapporto di conto corrente n. Controparte_3 Controparte_1
6363-4, il contratto di conto SBF n. 200585-6 e il contratto di conto anticipi fatture n.
605906-5.
Nel merito, parte attrice, richiamati gli accertamenti peritali di parte, relativi ai predetti rapporti, ha dedotto l'usurarietà degli interessi applicati, da considerarsi, ai sensi dell'art. 1815 c.c., illegittimamente corrisposti e, dunque, ripetibili, nonché
l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale, in violazione dell'art. 1283 c.c. e la nullità, in quanto priva di causa negoziale e totalmente indeterminata, dell'addebito della commissione di massimo scoperto, peraltro, non contrattualmente pattuita, al pari degli interessi passivi, commissioni, competenze e costi applicati, il tutto in violazione dell'art. 117 TUB.
L'attrice ha infine dedotto l'illiceità del metodo adottato per la decorrenza delle valute.
Sulla scorta dei diversi profili di illegittimità del contratto enunciati, parte attrice ha così concluso in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti, ricalcolando e rettificando il saldo debitore evidenziato dalla banca in relazione a tutti i rapporti impugnati, alla data di notifica del presente atto, mediante l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, della CSM o Commissione per la messa a disposizione dei fondi e di qualsiasi onere economico non validamente pattuito per iscritto, con valute conformi alle date degli effettivi versamenti e prelevamenti ed applicazione del tasso di sostituzione ex art. 117 TUB VI comma, ovvero eliminando radicalmente il tasso di interesse ex art. 1815 c.c. qualora superiore a quelli soglia ex L. 108/96; b) condannare la banca convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore dell'attrice, delle somme dalla banca stessa indebitamente percepite in virtù della capitalizzazione degli interessi, della CSM o
Commissione per la messa a disposizione dei fondi, dell'illecito metodo adottato per la
3 decorrenza delle valute, degli interessi usurari, nonché di costi, spese e condizioni economiche in genere non validamente pattuiti e comunque non dovuti, così come quantificati nella perizia di parte menzionata in narrativa ovvero mediante CTU che sin
d'ora si richiede. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
1.1 Con comparsa depositata in forma analogica in data 27/01/2017, si è costituita in giudizio la la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria (il tentativo di mediazione svoltosi tra le parti ha avuto ad oggetto il solo rapporto di c/c n. 6363 in relazione al profilo dell'asserita illiceità degli interessi applicati, superiori al tasso soglia), nonché l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito esperita, vertendo su rapporti bancari ancora in essere.
Parte convenuta ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni avversa pretesa anteriore al decennio dalla messa in mora con riferimento a tutti gli asseriti addebiti e accrediti registrati sui conti corrente indicati.
Nel merito, l'istituto di credito convenuto ha dedotto l'infondatezza delle domande proposte, attesa la valida pattuizione per iscritto, attraverso clausole specificamente approvate e con previsione della loro complessiva incidenza sul costo effettivo del credito, dei tassi, della commissione di massimo scoperto e delle altre condizioni contrattuali ed economiche censurate.
Quanto alla presunta illegittimità e indeterminatezza della commissione di massimo scoperto (C.S.M.), la banca convenuta ha, dunque, rimarcato l'avvenuta pattuizione per iscritto della stessa, affermandone la legittimità e la specifica determinazione.
In ordine alla lamentata capitalizzazione trimestrale, la convenuta, richiamato l'avvenuto adeguamento di tutti i rapporti alla delibera CICR del 09/02/2000 a decorrere dal 01/07/2000 (previsione della medesima periodicità per interessi creditori e debitori), ha dedotto la legittimità dell'anatocismo, avendo previsto, successivamente al
31/03/2000, appunto, la pari periodicità degli interessi attivi e passivi nelle operazioni di conto corrente bancario, in ossequio alle disposizioni del d.lgs. 342/1999 e della delibera C.I.C.R. del 09/02/2000, provvedendo a comunicare tale adeguamento mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla correntista/attrice in uno degli estratti conto tempo per tempo inviati, con conseguente
4 validità delle modifiche apportate in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Dedotta, da ultimo, l'insussistenza del superamento del tasso soglia nonché
l'inapplicabilità dell'art. 1815 c.c. alla fattispecie dell'usura sopravvenuta e contestata l'ammissibilità del richiesto ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.c., difettando il carattere dell'indispensabilità (parte attrice non avrebbe esercitato, prima dell'introduzione del giudizio, il diritto potestativo di ottenere la documentazione bancaria in via stragiudiziale) e della chiesta CTU, parte convenuta ha così concluso:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, voglia così giudicare:1) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione delle rimesse affluite prima del decennio decorrente dalla valida messa in mora;
2) nel merito, respingere le domande di parte attrice;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori”.
1.2 Assegnati su istanze delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 29/11/2018, ritenuta la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/05/2019, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 28/10/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 24/01/2022, rilevata l'impossibilità di porre in decisione la causa prima dell'espletamento dell'accertamento tecnico d'ufficio volto a verificare la fondatezza delle domande i cui fatti costitutivi risultano supportati da sufficienti elementi di prova, il g.i., dato atto dell'omessa allegazione e dimostrazione di elementi a supporto della deduzione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e applicati nel corso del rapporto e dell'allegazione della quasi totalità degli estratti costo, idonei a supportare la deduzione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi dalla prima delle rilevazioni di conto corrente sino al 30/06/2020, e ritenuta altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo il dott. e individuando il seguente quesito: Persona_3
“Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, 1) in relazione ai
5 rapporti di c/c per cui è causa e documentati mediante deposito di estratti conto, dalla prima rilevazione disponibile (da considerarsi per come risultante se negativa e 'zero' se positiva per il correntista) e sino al 30.6.2000, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi
(mantenendo fermo il tasso che risulta applicato dagli estratti conto depositati): a) qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (termine di adeguamento di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2020) risulti essere stata effettivamente applicata la capitalizzazione gli interessi;
b) ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti (e quindi in violazione dell'art. 120 TUB), ovvero ove la predetta reciprocità non risulti comunicata al correntista neppure dagli estratti conto depositati agli atti;
2) ricalcoli il CTU - nei casi diversi da quelli di cui al punto 1), lett.
b) - l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti per il periodo successivo alla richiamata delibera CICR tenendo conto della capitalizzazione risultante dagli estratti conto depositati;
3) elimini in ogni caso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 nei rapporti di c/c interessati;
4) ridetermini il CTU il saldo del conto corrente in questione formulando un'ipotesi alternativa di calcolo nella quale elimini l'eventuale effetto anatocistico che dovesse risultare nell'addebito sul conto della commissione di massimo scoperto”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 04/02/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 29/07/2022.
Con ordinanza del 13/05/2023, preso atto dei rilievi formulati alla CTU e ritenuto necessario, anche alla luce dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte medio tempore consolidatisi, disporre per l'integrazione della consulenza espletata, il g.i. ha formulato ulteriori quesiti, ferma la metodologia di calcolo applicata nell'elaborato depositato agli atti: “1) ridetermini il saldo dei conti esaminati applicando, in luogo dei tassi d'interesse risultanti dagli estratti conto, quelli sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385/1993, nonché tenendo conto, ove ricorrano i presupposti di utilizzo delle aperture di credito, dei tassi indicati nei contratti sottoscritti dalla società attrice ed allegati dalla banca convenuta come doc. 8
6 alla memoria istruttoria del 3/7/2017; 2) epuri altresì il saldo di conto corrente da qualunque effetto anatocistico nel calcolo degli interessi a decorrere dall'apertura e sino alla data di introduzione del presente giudizio (dunque anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9/2/2000, non risultando che vi sia stato il necessario adeguamento contrattuale circa la regolazione dell'anatocismo); 3) escluda dagli addebiti in conto la c.m.s. dall'inizio del rapporto (per come documentato) e, per i periodi successivi a quelli indicati alle lettere a) e b), nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, salvo i seguenti casi: a) se, nel periodo successivo al 150° giorno dalla data di entrata in vigore della legge 28/1/2009 n. 2, di conversione del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato espressamente (mediante comunicazione al cliente) le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.
2-bis del predetto decreto;
b) se, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato espressamente (mediante comunicazione al cliente) le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del predetto decreto CICR;
4) determini l'ammontare che la banca risulti obbligata a ripetere (nell'eventualità di chiusura dei conti), applicando i seguenti criteri in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito: a) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca che si duole della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in ordine ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, si prescrive in 10 anni;
b) i dieci anni decorrono, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, bensì dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
c) sono dunque ripetibili gli importi illegittimamente addebitati sul conto corrente in questione anche anteriori al decennio da computarsi a far data dal 3/11/2016 (notifica atto di citazione) quando hanno natura ripristinatoria;
non lo sono per il medesimo periodo quando hanno natura solutoria;
d) sulla modalità di determinazione in concreto della natura delle rimesse (in relazione agli affidamenti concessi), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e
7 conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n. 9141); 5) deposito copia cartacea di cortesia della relazione integrativa”.
La perizia integrativa è stata depositata in data 25/09/2023.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, a fronte della richiesta di parte convenuta di fissazione dell'udienza in presenza per sentire il CTU a chiarimenti sulla questione concernente le modalità di individuazione delle rimesse solutorie, è stato disposto un rinvio della causa all'udienza dell'08/10/2024, disponendo la convocazione del consulente nominato, all'esito della quale, preso atto della possibilità di decidere la causa senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 07/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta, essendo i rapporti bancari ancora in corso tra le parti.
Pare opportuno precisare che la chiusura del conto non costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito (ovverosia un presupposto di carattere processuale).
La pendenza del rapporto di conto corrente attiene infatti al merito della domanda, configurandosi come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cfr. Cass., sez. un.,
2/12/2010, n. 24418).
8 L'azione di ripetizione dell'indebito è, tuttavia, esperibile anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, atteso che, ai fini della dedotta inammissibilità, occorre operare un distinguo tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, dovendo escludersi che prima della chiusura del conto non siano configurabili pagamenti, come tali ripetibili.
Le rimesse solutorie, ovverosia i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato, costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca).
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
È evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n.
24418/2010, punto 3.3., pag. 14).
Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente […].
Tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto
9 “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto.
Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.
E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/02/2024, n. 4214).
Ed ancora: “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare
l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” Cass. civ., sez. I, 16/05/2024, ord. n. 13586).
È onere del correntista dimostrare la natura solutoria delle rimesse.
In assenza di rimesse solutorie, in applicazione del principio di diritto richiamato, non sono configurabili pagamenti e, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito non sarebbe ammissibile.
10 Va, tuttavia, osservato che, in assenza di rimesse solutorie (che al, contrario, renderebbero esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito), può, ad ogni modo sussistere, l'interesse del correntista ad accertare, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice.
Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798) (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. I, 16/03/2023, ord. n. 7697, che richiama Cass. civ., sez. VI - I,
05/09/2018, (ord.) n. 21646).
2.1 Con riferimento al caso di specie, va preso atto che il c/c n. 6363-4, il contratto di conto SBF n. 200585-6 e il contratto di conto anticipi fatture n. 605906 - 5 erano ancora in corso al momento dell'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, risulta circostanza incontestata tra le parti che tali rapporti sono stati estinti nel corso del giudizio, pertanto, rilevato che la chiusura del conto non costituisce una condizione di ammissibilità della domanda, attenendo al merito della stessa, può
11 farsi luogo alla pronuncia di condanna alla restituzione delle somme che risultino indebitamente corrisposte in costanza di rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito è infondata e va, dunque, disattesa.
Anche laddove fosse stata accolta l'eccezione sollevata, non vi sarebbero stati ostacoli - sulla scorta dei principi richiamati - alla proposizione, da parte del correntista, dell'azione di accertamento negativo del credito vantato da controparte, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti.
3. Parte attrice ha agito al fine di ottenerne la condanna dell'odierna convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione al rapporto di conto corrente n. 6363-4, al rapporto di conto SBF n. 200585-6 e al rapporto di conto anticipi fatture n. 605906 - 5, per effetto dell'applicazione di interessi ultralegali e di voci di costo pur in assenza di pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e l'illegittima modalità di calcolo della decorrenza dei giorni di valuta.
Ai fini della risoluzione delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie si rende dapprima necessaria una precisazione in merito al riparto dell'onere probatorio nel contenzioso bancario, atteso che la banca convenuta, anche nella comparsa conclusionale, ha contestato l'esclusione dal calcolo operato dal CTU, in ossequio al quesito formulato, degli interessi e delle commissioni per i quali agli atti non vi è documentazione contrattuale, nonostante fosse onere della attrice TMS e non della quello di documentare l'assenza della causa debendi (producendo i relativi CP_1 contratti e gli estratti conto relativi).
Incombe sul correntista che agisce in giudizio ai fini della ripetizione dell'indebito o per il mero accertamento del rapporto dare/avere l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, come previsto dalla regola generale dell'art. 2697 c.c..
In particolare, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia
12 dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, attraverso la documentazione relativa all'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. civ., sez. VI, 04/03/2021, n. 5887; Cass. civ., sez. VI, 23/10/2017, n. 24948; Cass. civ., 03/12/2018, n. 31187).
Spetta, dunque, al correntista, che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative, ad esempio, alla misura degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996), nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto […] e che afferma di avere pagato indebitamente sia provare la fondatezza dei fatti e delle sue domande, cioè che gli addebiti contestati esistano e siano privi di una causa giustificativa (anche se la prova investe un fatto negativo, nella prospettiva del correntista) o che i tassi praticati eccedano la soglia antiusura rilevata dai Dm, fermo il dovere del giudice di conoscere le loro disposizioni, in quanto «vere e proprie fonti integrative del diritto». L'attore- correntista deve anche ricostruire (innanzitutto mediante gli estratti di conto corrente)
l'ammontare di quanto ritiene dovuto in restituzione. Dall'altro lato, se non tutti gli estratti sono prodotti, l'onere probatorio è insoddisfatto solo con riferimento al
«periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati», mentre non è preclusa la valutazione della diversa documentazione del fascicolo, che dalla sua acquisizione diventa fonte di conoscenza per il giudice, e tra cui può esservi anche la stampa delle risultanze dell'home banking, se non contestate in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca per la loro non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale) (Cass. civ., sez. I, 26/06/2024, n. 17584).
A ciò si aggiunga che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
13 (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)” (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
3.1 Sull'onere della prova in relazione al deposito di parte degli estratti conto - ben può - si è così precisato - il giudice integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì, la pronuncia di Cass., n. 30822/2018, la quale - al di là della imperfetta sintesi approntata dall - ha in realtà puntualizzato che, in caso Controparte_4 di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre
“dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile”
e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso)
(Cass. civ. sez. VI, 04/03/2021, n. 5887 in motivazione).
La mancata produzione della serie integrale degli estratti conto non può, dunque, di per sé, determinare il rigetto della domanda per inadempimento dell'onere probatorio, atteso che, in tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. civ., sez. I, 25/07/2023, n. 22290).
La mancanza di alcuni estratti conto, dunque, determina la perdita della possibilità del correntista di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione delle somme versate alla banca (per effetto degli addebiti da questa operati) per il
14 periodo relativo agli estratti conto non depositati, ma non l'infondatezza della domanda per difetto di prova (“L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, “se vuoi a], devi b]” - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse [non di altro soggetto, come nell'obbligo ma] proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. [cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n.
29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021], secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito [cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass.
1040 del 2022]. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato” Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, ord. n. 10025).
La produzione integrale degli estratti conto vale, dunque, a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto, ma non incide sulla fondatezza della domanda.
3.2 In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova, l'onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e i relativi estratti conto, anche in maniera parziale, grava sul correntista, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare la mancanza di una causa che giustifichi lo stesso indebito (“nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare, Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n. 6480).
È ben vero, secondo quello che si insegna abitualmente, che allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando
l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti, l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che
15 della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell'una o dell'altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento, come appunto ritenuto dal decidente sul presupposto che, non essendo stato prodotto dall'istante il contratto, non vi era prova che le somme asseritamente percepite dalla banca lo fossero state anche in modo indebito.
Tuttavia, come già si è osservato altrove – enunciando un orientamento di diritto che, sebbene non massimato ufficialmente, il collegio reputa meritevole di piena condivisione – «tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali
e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. civ., sez. I, 13/06/2024, ord. n. 16521, in motivazione).
Pertanto, nel caso in cui risulta contestata la sottoscrizione di un contratto scritto, come nel caso in esame, l'onere della prova è diversamente declinato, ponendosi in capo alla parte che intende avvalersene, ai fini della giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo, l'onere di dar prova della sua esistenza.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto l'applicazione unilaterale, nel corso dei rapporti, di interessi passivi, commissioni, competenze e costi non validamente pattuiti mediante atto scritto, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, pertanto, in applicazione del consolidato principio di diritto richiamato, non può imputarsi alla stessa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, spettando semmai alla convenuta di produrre il contratto.
16 Dunque, ancorché gravi sul correntista, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova, l'onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto, a fronte dell'allegazione di parte attrice nell'atto introduttivo della mancanza di una valida pattuizione per iscritto del rapporto di conto corrente in violazione dell'art. 117 del d. lgs. 385/1993, non è imputabile al correntista/parte attrice la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente.
A conferma di quanto ora esposto, si richiama quanto ulteriormente e icasticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri
l'accordo tra le parti (Cass. civ., sez. I, 06/02/2024, n. 3310).
3.3 Occorre, peraltro, considerare, per inciso, che l'omessa produzione del contratto non avrebbe avuto rilievo alcuno in ordine alla contabilizzazione degli interessi ultralegali e anatocistici.
Va difatti anzitutto osservato che la pattuizione di interessi ultralegali soggiace all'obbligo della forma scritta anche al tempo della conclusione del contratto, stante la previsione dell'art. 1284, comma 3, c.c..
Ne consegue che, laddove dall'analisi degli estratti conti fosse emersa l'applicazione di interessi superiori al tasso legale, si sarebbe senz'altro dato atto dell'illegittimità dei relativi addebiti, a prescindere dalla produzione in giudizio del contratto (Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, ord. n. 26867, in motivazione).
Quanto all'anatocismo, deve considerarsi che ove - come nella presente fattispecie - non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale
e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo
17 che nei casi sopra richiamati), posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.
Tale proposizione va confermata con riguardo al (breve) periodo di vigenza della delib. CICR del 9 febbraio 2000: infatti, quest'ultima consentiva l'anatocismo a condizione che gli interessi creditori e debitori venissero capitalizzati con la stessa periodicità (artt. 2 e 7) e la Corte di merito, come si è visto, ha appurato che la capitalizzazione aveva riguardato i soli interessi a debito” (Cass. civ., sez. I,
16/10/2024, ord. n. 26867).
Ed ancora: “Il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo, con riguardo al periodo anteriore a quello in cui è stata vigente la delib. CICR 9 febbraio 2000: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo,
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate ― secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo ― dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095). Ove - come nel caso in esame - non vengano quindi in questione le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283
c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla” (Cass. civ. sez. I, 20/12/2023, ord. n. 35605).
Pertanto, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute, emerso dagli estratti conto, progressivamente inviati dalla banca ed attestanti l'applicazione delle clausole illecite, sarebbe stato reputato sufficiente, a nulla rilevando l'omessa produzione del contratto.
18 Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente risale al 1994, dovendo, pertanto, come già osservato, considerarsi sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, le clausole anatocistiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rivela, dunque, infondata la doglianza di parte convenuta sul punto.
3.4 Quanto alla censura relativa all'applicazione di interessi superiore al tasso soglia, va rilevato che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto
(Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597).
Ed ancora: “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (Cass. civ., sez. III, 28/09/2023, n.27545).
Nel caso di specie, parte attrice non ha adeguatamente provato la natura usuraria degli interessi applicati, essendosi limitata a prospettare genericamente l'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli rilevati trimestralmente, senza nemmeno dedurre quale fosse il tasso soglia indicato dai decreti ministeriali.
Va precisato al riguardo che, proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che
19 contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza (Cass. civ., sez. III, 11/10/2024, ord. n. 26525).
3.4.1 Si osservi che, ove pure si voglia valorizzare la 'relazione peritale' depositata in forma cartacea in allegato all'atto di citazione (redatta dal consulente
, va osservato come nella stessa, il tasso usurario pare essere Persona_4 calcolato sommando gli interessi alla commissione di massimo scoperto, oltre che alle spese, senza tener conto dei criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità sulla determinazione della CMS soglia. È nota l'affermazione del seguente principio da parte della giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
La disposizione di cui all'art.
2-bis d.l. n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, secondo cui gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme in tema di usura, non può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., avente carattere retroattivo.
In tema di contratti bancari, l'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio
20 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4,
c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare
- per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art.
2-bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data” (Cass. civ., sez. un., 20/06/2018, n.
16303).
Di tale principio non si è tenuto conto nella relazione depositata, che non consente ulteriori indagini concludenti in proposito, lasciando indimostrato l'assunto del superamento del tasso soglia.
Pertanto, la relativa doglianza non merita accoglimento.
4. Parte attrice ha dedotto l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c..
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la prospettazione CP_1 attorea, affermando la sussistenza di una legittima pattuizione degli interessi a debito e credito, successivamente adeguata alle disposizioni del d.lgs. 342/1999 e alla delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000, mediante la previsione di una pari periodicità degli interessi attivi e passivi, comunicata attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 15/04/2000 e comunicazione scritta negli estratti conto tempo per tempo inviati.
Avendo, pertanto, provveduto a stabilire la medesima periodicità di capitalizzazione sia degli interessi passivi che di quelli attivi, secondo l'istituto di credito convenuto, la pretesa relativa alla dichiarazione di nullità della clausola
21 anatocistica sarebbe priva di fondamento giuridico non essendovi alcuna violazione dell'art. 1283 c.c.
L'interpretazione della banca è oggi smentita dalla Suprema Corte, come di seguito esposto.
4.1 L'art. 1283 c.c. pone un divieto generale di anatocismo (vale a dire applicazione degli interessi sugli interessi), salvo ipotesi marginali previste dalla norma.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che «il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso
“salvo usi contrari” che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi (a) solo dalla domanda giudiziale o (b) per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”».
Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (nn.
2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87;
3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio
- reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze nn. 12507/99; 6263/01;
1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.Lgs. 4 agosto 1999 n.
342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) - (principio) per cui gli “usi contrari”, idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi “normativi” in senso tecnico;
desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.
Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il revirement giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli “usi contrari”, suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283
c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e
22 propri “usi normativi”, di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento
(usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico
(opinio juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che “dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente” (Cass. SS.UU. n. 21095 del 2004).
Le sezioni unite della Suprema Corte, nella sentenza 24418/2010 hanno ulteriormente chiarito che “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (...), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.
4.2 Può essere osservato per completezza che il c.d. anatocismo bancario è attualmente disciplinato dall'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.) - introdotto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 342 e modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016 n. 49 - che ha attribuito al
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) il potere di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
23 Con deliberazione del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e pubblicata nella
G.U. del 22 febbraio 2000, n. 43) il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente, prevedendo che:
1) l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità;
2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
3) il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della deliberazione del CICR. del 9 febbraio 2000 si deve quindi ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale delibera (cioè, a decorrere dal 22 aprile 2000, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale) e che rispettino i requisiti previsti dalla stessa.
Resta dunque da verificare, sul tema posto dalla convenuta, se l'adeguamento post delibera CICR, debba avvenire mediante una espressa pattuizione, ovvero se sia sufficiente la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
La questione è stata risolta dall'intervento della Suprema Corte, che sul punto ha affermato: In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. Posto che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata
24 in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. civ., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140).
Va ulteriormente chiarito che l'invio al correntista degli estratti conto recanti
l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina (Cass. civ., sez. I, 21/06/2021, n. 17634).
4.3 In applicazione dei principi su esposti, a seguito della delibera C.I.C.R. era necessaria un'espressa pattuizione, di cui non vi è prova nel caso di specie.
Come già osservato, anche laddove fosse stato prodotto il contratto, la mancanza di un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della delibera C.I.C.R., non avrebbe fatto venir meno la nullità delle clausole anatocistiche adottate, a nulla rilevando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'applicazione concreta di una capitalizzazione trimestrale reciproca.
Posto quanto sopra, deve quindi rilevarsi che, in mancanza di un adeguamento delle clausole anatocistiche previa accettazione del cliente (e, dunque, di una valida pattuizione), non può considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, cosicché il saldo va epurato dell'aggravio determinato dall'addebito dei predetti effetti di capitalizzazione, come disposto nel quesito integrativo alla CTU e secondo la metodologia individuata dal medesimo consulente.
5. Va altresì esaminata la contestazione di parte attrice circa l'applicazione della commissione di massimo scoperto fondata sul presupposto che nessuna valida pattuizione a riguardo vi sia stata nei contratti conclusi tra le parti e che, in radice la relativa pattuizione sia priva di causa.
In materia va osservato quanto segue.
5.1. Prima degli interventi normativi succedutisi tra il 2009 e il 2012,
l'espressione “commissione di massimo scoperto” è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una pluralità di fattispecie che spaziavano dal pagamento di una somma
25 percentuale calcolata sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente
(commissione di mancato utilizzo), al pagamento di un corrispettivo alla banca per aver tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo
(commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido - anche con riferimento ai c.d. fidi di fatto derivanti da sconfinamenti di conto corrente (c.d. scoperture) - e applicata, in aggiunta agli interessi, sul picco massimo di prelievi effettuati a valere su una determinata apertura di credito ovvero su una somma pari alla media del suo effettivo utilizzo.
Ciò premesso quanto alla mancanza di una nozione unitaria di commissione di massimo scoperto, si osserva che, mentre una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che le clausole che prevedono il pagamento della commissione di massimo scoperto siano nulle per difetto di causa, altra più condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto che tali clausole possano essere validamente pattuite dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, a condizione che:
a) l'onere aggiuntivo che viene posto a carico del cliente risulti determinato o determinabile (art. 1346 c.c.), ciò che accade quando siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo della commissione e la sua periodicità;
b) la pattuizione risponda ai requisiti di forma previsti dall'art. 117, comma 4,
TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In assenza di tali requisiti non può ravvisarsi l'esistenza di un accordo tra le parti su tale pattuizione accessoria (non potendosi ritenere che il cliente abbia prestato un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e delle sue conseguenze economiche) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca priva di base giuridica.
I principi suesposti sono stati fissati dalla Suprema Corte con recente arresto del seguente tenore: La clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore
26 sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (Cass. civ., sez. I,
15/01/2024, n. 1373).
5.2 Nel caso di specie, la banca convenuta ha evidenziato che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto è stata oggetto di espressa pattuizione.
Non ha, tuttavia, dimostrato, tenuto conto della ripartizione dell'onere probatorio come sopra chiarito, tale pattuizione, né fatto alcun riferimento al valore sul quale questa percentuale deve essere calcolata (secondo il pacifico indirizzo della Suprema
Corte).
Correttamente ne è stata prevista l'esclusione ai fini del calcolo del saldo effettivo.
6. Resta da esaminare la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente gravate sul conto corrente ordinario e dei contratti ad esso collegati.
Sulla pretesa restitutoria, invero la ha sollevato eccezione di Controparte_5 prescrizione.
Qui soccorrono diversi principi ampiamente discussi nel corso del processo, ma che attengono a profili diversi.
6.1 Va in primo luogo verificato se l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca sia stata compiutamente ed efficacemente sollevata. In altri termini, deve essere chiarito, con la giurisprudenza di legittimità, quale sia l'ampiezza dell'onere che la banca deve assolvere perché la sua accezione sia efficace.
Sul punto vi è stato l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione, che hanno affermato il principio così sintetizzabile: In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ., sez. un., 13/06/2019, n.
15895).
La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento precisando i termini dell'eccezione in esame: In tema di contratto di conto corrente, la banca che
27 eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26897).
Ed ancora: In tema di rapporti di conto corrente bancario, che, qualora a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass. civ., sez. I, 15/03/2024, n.
6982).
6.1.1 Va preso atto che nel caso di specie, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, la convenuta, ha eccepito la prescrizione di tutte le CP_1 rimesse solutorie collocatesi oltre il decennio dalla messa in mora;
ciò basta, in relazione ai principi di diritto richiamati.
6.2 Sulla decorrenza del termine di prescrizione nella fattispecie, va rilevato, con la giurisprudenza di legittimità, che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione,
28 giacché il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell"accipiens. Al riguardo, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ., sez. I, 18/04/2023, n.10294, conf. Cass. civ., sez. un.,
02/12/2010, n.24418).
Ed ancora: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens' (Cass. civ., Sez. I, ord.,
26/09/2019, n. 24051).
La decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio o ripristinatorio dei versamenti, atteso che gli importi aventi natura ripristinatoria della provvista illegittimamente addebitati sul conto corrente sono ripetibili anche se anteriori al decennio, diversamente dall'ipotesi in cui hanno natura solutoria.
29 A tal fine, è, tuttavia, necessaria la prova di un'apertura del credito, in mancanza della quale non può che concludersi per detto dies a quo (decorrenza dai singoli versamenti).
Posto quanto sopra, in ordine all'onere della prova, è opportuno chiarire che l'attore, che agisce ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, laddove la Banca convenuta eccepisca la prescrizione dell'azione proposta dalla banca, grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti nonché l'esistenza di un contratto di apertura di credito (che non
è di per sé un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente) idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr., parte motiva, Cass. civ., sez. I. 11/11/2022, n. 33334; conf. Cass. civ., sez. I, 30/01/2019, n. 2660).
Si è altresì affermato che in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (…)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 9806).
30 6.2.1 Nel caso di specie, sono stati offerti in comunicazione dalla CP_1 convenuta contratti di aperture del credito a partire dal 24/10/2002 (cfr. doc. 8 allegato alla memoria istruttoria), potendosi, pertanto, verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse ai fini dell'eccepita prescrizione.
Tuttavia, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare l'esistenza di un fido anche in riferimento al periodo precedente al 24/10/2002
(“Coerentemente con tali premesse, ne deriva che, in un'ottica di tutela del correntista,
l'esistenza di una apertura di credito può invero essere dimostrata non soltanto tramite il titolo costitutivo, ma anche per mezzo di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc. Sulla scorta di tale percorso argomentativo, che ha trovato ampio seguito in giurisprudenza, ed è stato ribadito recentemente dalla
Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 580 del 2022, che richiama le sentenze della Cassazione nn.19844 del 2022 e 2463 del 2019, lo scrivente CTU fa rilevare che dagli estratti conto scalari versati in atti è desumibile l'esistenza di un fido, anche relativamente al lasso temporale precedente la data di stipula dei contratti di affidamento di cui all'allegato doc n. 8” - v. pag. 7 elaborato peritale).
In applicazione del principio di diritto richiamato possono, dunque, tenersi in debita considerazione, ai fini dell'individuazione della natura delle rimesse, anche le aperture di conto risultanti per il periodo antecedente a quelle offerte in comunicazione dalla banca convenuta, come correttamente calcolato dal consulente tecnico nominato.
6.3 In riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata in ordine all'individuazione del saldo “rettificato”, recisamente e reiteratamente contestata da parte convenuta anche nella comparsa conclusionale e ribadita nella memoria di replica, va osservato come l'individuazione dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'epurazione del saldo da tutte le voci e competenze illegittime previamente accertate e in concreto applicate dalla CP_1
Invero, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria (distinzione necessaria a fronte dell'eccepita prescrizione), occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. civ., sez. I, 22/10/2025, n. 28084, in motivazione).
31 Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, la ricerca dei versamenti aventi natura solutoria deve essere effettuata attraverso un iter procedurale che richiede la preliminare epurazione dal saldo di tutte le voci o competenze illegittime, in concreto applicate e, successivamente, avendo come riferimento il saldo “rettificato”, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista in costanza del rapporto di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.
Dunque, effettuata tale epurazione, che consente di “rettificare” il saldo, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., decorrerà soltanto per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver modificato il saldo (Cass. civ., sez. I, 16/03/2023, n. 7721).
L'assunto secondo cui l'individuazione delle rimesse solutorie (atte cioè a ripianare uno scoperto del conto) debba avvenire, non già sulla base dei saldi ricalcolati dal consulente di ufficio a seguito dell'espunzione delle poste ritenute illegittime (criterio del saldo rettificato), bensì alla stregua delle operazioni risultanti negli estratti conto originari, formati all'epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti (cd. saldo banca), - e tanto sul presupposto che l'assunzione, quale saldo di riferimento per l'individuazione delle rimesse solutorie, di un importo già epurato dagli addebiti illegittimi che il correntista intende ripetere non avrebbe 'altro effetto se non quello di estinguere un debito legittimamente generato, in quanto tale non ripetibile'
(cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) - contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n.
9712 del 2024; Cass. nn. 2749 e 5577 del 2025) (Cass. civ., sez. I, 08/04/2025, n. 9203 in motivazione).
Parte convenuta lamenta che la prescrizione non è stata considerata in riferimento a voci diverse dalle spese (i.e. interessi ultralegali, CMS ed altre
32 commissioni, anatocismo) (cfr. comparsa conclusionale pag. 2), contestando la metodologia di calcolo utilizzata dal CTU, in ossequio al quesito formulato.
Tale assunto contrasta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui il dies a quo della prescrizione decorre solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo la rettifica del saldo, per tale intendendosi, come già precisato, il saldo epurato dalle voci di costo illegittimamente addebitata, vale a dire, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale, la commissione di massimo scoperto e gli interessi non pattuiti, che, dunque, non devono essere considerati per l'individuazione delle rimesse solutorie rilevanti ai fini dell'eccepita prescrizione, come correttamente effettuato dal consulente tecnico nominato.
Vanno, dunque, condivise le conclusioni della CTU, espletata nel corso del presente giudizio, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, per cui “Il saldo del conto anticipi n.
2005856 [è] pari ad € 0,[il] Saldo del conto anticipi n. 6059065 [è] pari ad € 0, [il]
Saldo del conto ordinario n. 63634 [è] pari ad € 249.889,96 (All. C4) a favore del correntista, cui si aggiungono interessi creditori pari ad € 65.247,70, con ritenute pari ad € -16.136,25, interessi debitori entro fido per € -24.175,70, interessi debitori oltre fido per € -1.152,10, interessi non capitalizzati del conto anticipi n. 6059065 per un importo pari ad € -16.603,41, e gli interessi non capitalizzati del conto anticipi n.
2005856 per un importo pari ad € -12.958,84 ed oltre fido -11,74, per un totale complessivo a credito del correntista alla data del 28/04/2016 di € 244.703,46 a cui vanno sottratte competenze irripetibili per effetto di rimesse solutorie per € 520,28, per un importo complessivo a credito del correntista pari ad € 244.183,18” (cfr. pag. 10 elaborato peritale integrativo).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti dell'accertamento ora richiamato.
All'accertamento della natura indebita delle rimesse in conto corrente derivanti dall'addebito di interessi capitalizzati illegittimamente, della commissione di massimo scoperto e di interessi ultralegali non pattuiti, come sopra esposto, consegue la condanna di parte convenuta alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute, pari ad € 244.183,18.
33 6.4. Sull'importo così determinato andrebbero computati gli interessi, che, come voce autonoma del credito di valuta, vanni richiesti espressamente;
ciò che nel caso di specie non è accaduto.
7. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
7.1 Le spese di CTU, liquidate con separati decreti adottati in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e condanna la Parte_1 CP_5 al pagamento in favore di della somma di € 244.183,18 a titolo di
[...] Parte_1 indebito versamento di importi non dovuti per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della che liquida in € 545,00 per esborsi e € 7.051,00 per compenso al Parte_1 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separati decreti in corso di causa, a carico di parte convenuta.
Latina, lì 27/11/2025
Il giudice
CA DI
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6790 R.G. cont. 2016
TRA
- C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in via A. Diaz n. 14 - Latina presso lo studio dell'avv. Cristiano PENNACCHIA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E già Controparte_1 Controparte_2
(incorporante la giusta fusione per incorporazione con Controparte_3
Per_ atto - rep. n. 41764/racc. n. 12988 - a rogito del notaio del 16/05/2013) -
C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Malta n.
7 - Latina presso lo studio degli avv. ti Roberto
IU, DR IU e DR IU, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: contratti bancari;
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita dal deposito di note scritte): “Conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, da intendersi qui ripetute e trascritte, tenuto conto della terza memoria di precisazione della domanda ex art. 183 VI comma cpc, delle istanze istruttorie da intendersi reiterate nonché delle risultanze della CTU, svolta in conformità ai quesiti posti dal Giudice. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore in via antistataria”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte dell'11/03/2025): “Insistono nel chiedere la remissione in istruttoria in riferimento alle questioni, alle problematiche e ai temi meglio dettagliati nella Note di trattazione scritta depositate in data 09.10.2023 (in previsione dell'udienza del 07.11.2023) e nelle Osservazioni alla bozza di relazione peritale integrativa redatte dal CTP della Banca dott. In via gradata, si Persona_2 precisano le conclusioni richiamando quelle rassegnate della Banca nella propria comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 28/04/2016, la società ha convenuto in giudizio la al fine di sentir accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in contrasto con l'art. 1283 c.c. nonché l'avvenuto superamento dei tassi soglia ai sensi della l. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c..
La società attrice ha altresì agito al fine di sentir pronunciare declaratoria di illiceità del metodo adottato dalla convenuta per la decorrenza delle valute e di illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di interessi non pattuiti in forma scritta, in contrasto con gli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, con conseguente ricalcolo e rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente e collegati intrattenuti con la banca, mediante l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, della commissione di
2 massimo scoperto e di qualsiasi onere economico non validamente pattuito per iscritto e condanna della banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c., previo accertamento di tutte le illegittimità dedotte, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, risultanti dalla ricostruzione del rapporto.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto di aver intrattenuto con la , oggi il rapporto di conto corrente n. Controparte_3 Controparte_1
6363-4, il contratto di conto SBF n. 200585-6 e il contratto di conto anticipi fatture n.
605906-5.
Nel merito, parte attrice, richiamati gli accertamenti peritali di parte, relativi ai predetti rapporti, ha dedotto l'usurarietà degli interessi applicati, da considerarsi, ai sensi dell'art. 1815 c.c., illegittimamente corrisposti e, dunque, ripetibili, nonché
l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale, in violazione dell'art. 1283 c.c. e la nullità, in quanto priva di causa negoziale e totalmente indeterminata, dell'addebito della commissione di massimo scoperto, peraltro, non contrattualmente pattuita, al pari degli interessi passivi, commissioni, competenze e costi applicati, il tutto in violazione dell'art. 117 TUB.
L'attrice ha infine dedotto l'illiceità del metodo adottato per la decorrenza delle valute.
Sulla scorta dei diversi profili di illegittimità del contratto enunciati, parte attrice ha così concluso in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti, ricalcolando e rettificando il saldo debitore evidenziato dalla banca in relazione a tutti i rapporti impugnati, alla data di notifica del presente atto, mediante l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, della CSM o Commissione per la messa a disposizione dei fondi e di qualsiasi onere economico non validamente pattuito per iscritto, con valute conformi alle date degli effettivi versamenti e prelevamenti ed applicazione del tasso di sostituzione ex art. 117 TUB VI comma, ovvero eliminando radicalmente il tasso di interesse ex art. 1815 c.c. qualora superiore a quelli soglia ex L. 108/96; b) condannare la banca convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore dell'attrice, delle somme dalla banca stessa indebitamente percepite in virtù della capitalizzazione degli interessi, della CSM o
Commissione per la messa a disposizione dei fondi, dell'illecito metodo adottato per la
3 decorrenza delle valute, degli interessi usurari, nonché di costi, spese e condizioni economiche in genere non validamente pattuiti e comunque non dovuti, così come quantificati nella perizia di parte menzionata in narrativa ovvero mediante CTU che sin
d'ora si richiede. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
1.1 Con comparsa depositata in forma analogica in data 27/01/2017, si è costituita in giudizio la la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria (il tentativo di mediazione svoltosi tra le parti ha avuto ad oggetto il solo rapporto di c/c n. 6363 in relazione al profilo dell'asserita illiceità degli interessi applicati, superiori al tasso soglia), nonché l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito esperita, vertendo su rapporti bancari ancora in essere.
Parte convenuta ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni avversa pretesa anteriore al decennio dalla messa in mora con riferimento a tutti gli asseriti addebiti e accrediti registrati sui conti corrente indicati.
Nel merito, l'istituto di credito convenuto ha dedotto l'infondatezza delle domande proposte, attesa la valida pattuizione per iscritto, attraverso clausole specificamente approvate e con previsione della loro complessiva incidenza sul costo effettivo del credito, dei tassi, della commissione di massimo scoperto e delle altre condizioni contrattuali ed economiche censurate.
Quanto alla presunta illegittimità e indeterminatezza della commissione di massimo scoperto (C.S.M.), la banca convenuta ha, dunque, rimarcato l'avvenuta pattuizione per iscritto della stessa, affermandone la legittimità e la specifica determinazione.
In ordine alla lamentata capitalizzazione trimestrale, la convenuta, richiamato l'avvenuto adeguamento di tutti i rapporti alla delibera CICR del 09/02/2000 a decorrere dal 01/07/2000 (previsione della medesima periodicità per interessi creditori e debitori), ha dedotto la legittimità dell'anatocismo, avendo previsto, successivamente al
31/03/2000, appunto, la pari periodicità degli interessi attivi e passivi nelle operazioni di conto corrente bancario, in ossequio alle disposizioni del d.lgs. 342/1999 e della delibera C.I.C.R. del 09/02/2000, provvedendo a comunicare tale adeguamento mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla correntista/attrice in uno degli estratti conto tempo per tempo inviati, con conseguente
4 validità delle modifiche apportate in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Dedotta, da ultimo, l'insussistenza del superamento del tasso soglia nonché
l'inapplicabilità dell'art. 1815 c.c. alla fattispecie dell'usura sopravvenuta e contestata l'ammissibilità del richiesto ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.c., difettando il carattere dell'indispensabilità (parte attrice non avrebbe esercitato, prima dell'introduzione del giudizio, il diritto potestativo di ottenere la documentazione bancaria in via stragiudiziale) e della chiesta CTU, parte convenuta ha così concluso:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, voglia così giudicare:1) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione delle rimesse affluite prima del decennio decorrente dalla valida messa in mora;
2) nel merito, respingere le domande di parte attrice;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori”.
1.2 Assegnati su istanze delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 29/11/2018, ritenuta la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/05/2019, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 28/10/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 24/01/2022, rilevata l'impossibilità di porre in decisione la causa prima dell'espletamento dell'accertamento tecnico d'ufficio volto a verificare la fondatezza delle domande i cui fatti costitutivi risultano supportati da sufficienti elementi di prova, il g.i., dato atto dell'omessa allegazione e dimostrazione di elementi a supporto della deduzione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e applicati nel corso del rapporto e dell'allegazione della quasi totalità degli estratti costo, idonei a supportare la deduzione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi dalla prima delle rilevazioni di conto corrente sino al 30/06/2020, e ritenuta altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo il dott. e individuando il seguente quesito: Persona_3
“Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, 1) in relazione ai
5 rapporti di c/c per cui è causa e documentati mediante deposito di estratti conto, dalla prima rilevazione disponibile (da considerarsi per come risultante se negativa e 'zero' se positiva per il correntista) e sino al 30.6.2000, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi
(mantenendo fermo il tasso che risulta applicato dagli estratti conto depositati): a) qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (termine di adeguamento di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2020) risulti essere stata effettivamente applicata la capitalizzazione gli interessi;
b) ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti (e quindi in violazione dell'art. 120 TUB), ovvero ove la predetta reciprocità non risulti comunicata al correntista neppure dagli estratti conto depositati agli atti;
2) ricalcoli il CTU - nei casi diversi da quelli di cui al punto 1), lett.
b) - l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti per il periodo successivo alla richiamata delibera CICR tenendo conto della capitalizzazione risultante dagli estratti conto depositati;
3) elimini in ogni caso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 nei rapporti di c/c interessati;
4) ridetermini il CTU il saldo del conto corrente in questione formulando un'ipotesi alternativa di calcolo nella quale elimini l'eventuale effetto anatocistico che dovesse risultare nell'addebito sul conto della commissione di massimo scoperto”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 04/02/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 29/07/2022.
Con ordinanza del 13/05/2023, preso atto dei rilievi formulati alla CTU e ritenuto necessario, anche alla luce dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte medio tempore consolidatisi, disporre per l'integrazione della consulenza espletata, il g.i. ha formulato ulteriori quesiti, ferma la metodologia di calcolo applicata nell'elaborato depositato agli atti: “1) ridetermini il saldo dei conti esaminati applicando, in luogo dei tassi d'interesse risultanti dagli estratti conto, quelli sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385/1993, nonché tenendo conto, ove ricorrano i presupposti di utilizzo delle aperture di credito, dei tassi indicati nei contratti sottoscritti dalla società attrice ed allegati dalla banca convenuta come doc. 8
6 alla memoria istruttoria del 3/7/2017; 2) epuri altresì il saldo di conto corrente da qualunque effetto anatocistico nel calcolo degli interessi a decorrere dall'apertura e sino alla data di introduzione del presente giudizio (dunque anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9/2/2000, non risultando che vi sia stato il necessario adeguamento contrattuale circa la regolazione dell'anatocismo); 3) escluda dagli addebiti in conto la c.m.s. dall'inizio del rapporto (per come documentato) e, per i periodi successivi a quelli indicati alle lettere a) e b), nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, salvo i seguenti casi: a) se, nel periodo successivo al 150° giorno dalla data di entrata in vigore della legge 28/1/2009 n. 2, di conversione del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato espressamente (mediante comunicazione al cliente) le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.
2-bis del predetto decreto;
b) se, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato espressamente (mediante comunicazione al cliente) le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del predetto decreto CICR;
4) determini l'ammontare che la banca risulti obbligata a ripetere (nell'eventualità di chiusura dei conti), applicando i seguenti criteri in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito: a) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca che si duole della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in ordine ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, si prescrive in 10 anni;
b) i dieci anni decorrono, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, bensì dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
c) sono dunque ripetibili gli importi illegittimamente addebitati sul conto corrente in questione anche anteriori al decennio da computarsi a far data dal 3/11/2016 (notifica atto di citazione) quando hanno natura ripristinatoria;
non lo sono per il medesimo periodo quando hanno natura solutoria;
d) sulla modalità di determinazione in concreto della natura delle rimesse (in relazione agli affidamenti concessi), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e
7 conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n. 9141); 5) deposito copia cartacea di cortesia della relazione integrativa”.
La perizia integrativa è stata depositata in data 25/09/2023.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, a fronte della richiesta di parte convenuta di fissazione dell'udienza in presenza per sentire il CTU a chiarimenti sulla questione concernente le modalità di individuazione delle rimesse solutorie, è stato disposto un rinvio della causa all'udienza dell'08/10/2024, disponendo la convocazione del consulente nominato, all'esito della quale, preso atto della possibilità di decidere la causa senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 07/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta, essendo i rapporti bancari ancora in corso tra le parti.
Pare opportuno precisare che la chiusura del conto non costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito (ovverosia un presupposto di carattere processuale).
La pendenza del rapporto di conto corrente attiene infatti al merito della domanda, configurandosi come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cfr. Cass., sez. un.,
2/12/2010, n. 24418).
8 L'azione di ripetizione dell'indebito è, tuttavia, esperibile anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, atteso che, ai fini della dedotta inammissibilità, occorre operare un distinguo tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, dovendo escludersi che prima della chiusura del conto non siano configurabili pagamenti, come tali ripetibili.
Le rimesse solutorie, ovverosia i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato, costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca).
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
È evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n.
24418/2010, punto 3.3., pag. 14).
Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente […].
Tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto
9 “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto.
Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.
E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/02/2024, n. 4214).
Ed ancora: “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare
l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” Cass. civ., sez. I, 16/05/2024, ord. n. 13586).
È onere del correntista dimostrare la natura solutoria delle rimesse.
In assenza di rimesse solutorie, in applicazione del principio di diritto richiamato, non sono configurabili pagamenti e, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito non sarebbe ammissibile.
10 Va, tuttavia, osservato che, in assenza di rimesse solutorie (che al, contrario, renderebbero esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito), può, ad ogni modo sussistere, l'interesse del correntista ad accertare, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice.
Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798) (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. I, 16/03/2023, ord. n. 7697, che richiama Cass. civ., sez. VI - I,
05/09/2018, (ord.) n. 21646).
2.1 Con riferimento al caso di specie, va preso atto che il c/c n. 6363-4, il contratto di conto SBF n. 200585-6 e il contratto di conto anticipi fatture n. 605906 - 5 erano ancora in corso al momento dell'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, risulta circostanza incontestata tra le parti che tali rapporti sono stati estinti nel corso del giudizio, pertanto, rilevato che la chiusura del conto non costituisce una condizione di ammissibilità della domanda, attenendo al merito della stessa, può
11 farsi luogo alla pronuncia di condanna alla restituzione delle somme che risultino indebitamente corrisposte in costanza di rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito è infondata e va, dunque, disattesa.
Anche laddove fosse stata accolta l'eccezione sollevata, non vi sarebbero stati ostacoli - sulla scorta dei principi richiamati - alla proposizione, da parte del correntista, dell'azione di accertamento negativo del credito vantato da controparte, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti.
3. Parte attrice ha agito al fine di ottenerne la condanna dell'odierna convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione al rapporto di conto corrente n. 6363-4, al rapporto di conto SBF n. 200585-6 e al rapporto di conto anticipi fatture n. 605906 - 5, per effetto dell'applicazione di interessi ultralegali e di voci di costo pur in assenza di pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e l'illegittima modalità di calcolo della decorrenza dei giorni di valuta.
Ai fini della risoluzione delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie si rende dapprima necessaria una precisazione in merito al riparto dell'onere probatorio nel contenzioso bancario, atteso che la banca convenuta, anche nella comparsa conclusionale, ha contestato l'esclusione dal calcolo operato dal CTU, in ossequio al quesito formulato, degli interessi e delle commissioni per i quali agli atti non vi è documentazione contrattuale, nonostante fosse onere della attrice TMS e non della quello di documentare l'assenza della causa debendi (producendo i relativi CP_1 contratti e gli estratti conto relativi).
Incombe sul correntista che agisce in giudizio ai fini della ripetizione dell'indebito o per il mero accertamento del rapporto dare/avere l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, come previsto dalla regola generale dell'art. 2697 c.c..
In particolare, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia
12 dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, attraverso la documentazione relativa all'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. civ., sez. VI, 04/03/2021, n. 5887; Cass. civ., sez. VI, 23/10/2017, n. 24948; Cass. civ., 03/12/2018, n. 31187).
Spetta, dunque, al correntista, che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative, ad esempio, alla misura degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996), nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto […] e che afferma di avere pagato indebitamente sia provare la fondatezza dei fatti e delle sue domande, cioè che gli addebiti contestati esistano e siano privi di una causa giustificativa (anche se la prova investe un fatto negativo, nella prospettiva del correntista) o che i tassi praticati eccedano la soglia antiusura rilevata dai Dm, fermo il dovere del giudice di conoscere le loro disposizioni, in quanto «vere e proprie fonti integrative del diritto». L'attore- correntista deve anche ricostruire (innanzitutto mediante gli estratti di conto corrente)
l'ammontare di quanto ritiene dovuto in restituzione. Dall'altro lato, se non tutti gli estratti sono prodotti, l'onere probatorio è insoddisfatto solo con riferimento al
«periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati», mentre non è preclusa la valutazione della diversa documentazione del fascicolo, che dalla sua acquisizione diventa fonte di conoscenza per il giudice, e tra cui può esservi anche la stampa delle risultanze dell'home banking, se non contestate in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca per la loro non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale) (Cass. civ., sez. I, 26/06/2024, n. 17584).
A ciò si aggiunga che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
13 (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)” (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
3.1 Sull'onere della prova in relazione al deposito di parte degli estratti conto - ben può - si è così precisato - il giudice integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì, la pronuncia di Cass., n. 30822/2018, la quale - al di là della imperfetta sintesi approntata dall - ha in realtà puntualizzato che, in caso Controparte_4 di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre
“dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile”
e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso)
(Cass. civ. sez. VI, 04/03/2021, n. 5887 in motivazione).
La mancata produzione della serie integrale degli estratti conto non può, dunque, di per sé, determinare il rigetto della domanda per inadempimento dell'onere probatorio, atteso che, in tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. civ., sez. I, 25/07/2023, n. 22290).
La mancanza di alcuni estratti conto, dunque, determina la perdita della possibilità del correntista di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione delle somme versate alla banca (per effetto degli addebiti da questa operati) per il
14 periodo relativo agli estratti conto non depositati, ma non l'infondatezza della domanda per difetto di prova (“L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, “se vuoi a], devi b]” - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse [non di altro soggetto, come nell'obbligo ma] proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. [cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n.
29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021], secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito [cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass.
1040 del 2022]. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato” Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, ord. n. 10025).
La produzione integrale degli estratti conto vale, dunque, a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto, ma non incide sulla fondatezza della domanda.
3.2 In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova, l'onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e i relativi estratti conto, anche in maniera parziale, grava sul correntista, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare la mancanza di una causa che giustifichi lo stesso indebito (“nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare, Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n. 6480).
È ben vero, secondo quello che si insegna abitualmente, che allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando
l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti, l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che
15 della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell'una o dell'altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento, come appunto ritenuto dal decidente sul presupposto che, non essendo stato prodotto dall'istante il contratto, non vi era prova che le somme asseritamente percepite dalla banca lo fossero state anche in modo indebito.
Tuttavia, come già si è osservato altrove – enunciando un orientamento di diritto che, sebbene non massimato ufficialmente, il collegio reputa meritevole di piena condivisione – «tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali
e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. civ., sez. I, 13/06/2024, ord. n. 16521, in motivazione).
Pertanto, nel caso in cui risulta contestata la sottoscrizione di un contratto scritto, come nel caso in esame, l'onere della prova è diversamente declinato, ponendosi in capo alla parte che intende avvalersene, ai fini della giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo, l'onere di dar prova della sua esistenza.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto l'applicazione unilaterale, nel corso dei rapporti, di interessi passivi, commissioni, competenze e costi non validamente pattuiti mediante atto scritto, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, pertanto, in applicazione del consolidato principio di diritto richiamato, non può imputarsi alla stessa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, spettando semmai alla convenuta di produrre il contratto.
16 Dunque, ancorché gravi sul correntista, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova, l'onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto, a fronte dell'allegazione di parte attrice nell'atto introduttivo della mancanza di una valida pattuizione per iscritto del rapporto di conto corrente in violazione dell'art. 117 del d. lgs. 385/1993, non è imputabile al correntista/parte attrice la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente.
A conferma di quanto ora esposto, si richiama quanto ulteriormente e icasticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri
l'accordo tra le parti (Cass. civ., sez. I, 06/02/2024, n. 3310).
3.3 Occorre, peraltro, considerare, per inciso, che l'omessa produzione del contratto non avrebbe avuto rilievo alcuno in ordine alla contabilizzazione degli interessi ultralegali e anatocistici.
Va difatti anzitutto osservato che la pattuizione di interessi ultralegali soggiace all'obbligo della forma scritta anche al tempo della conclusione del contratto, stante la previsione dell'art. 1284, comma 3, c.c..
Ne consegue che, laddove dall'analisi degli estratti conti fosse emersa l'applicazione di interessi superiori al tasso legale, si sarebbe senz'altro dato atto dell'illegittimità dei relativi addebiti, a prescindere dalla produzione in giudizio del contratto (Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, ord. n. 26867, in motivazione).
Quanto all'anatocismo, deve considerarsi che ove - come nella presente fattispecie - non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale
e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo
17 che nei casi sopra richiamati), posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.
Tale proposizione va confermata con riguardo al (breve) periodo di vigenza della delib. CICR del 9 febbraio 2000: infatti, quest'ultima consentiva l'anatocismo a condizione che gli interessi creditori e debitori venissero capitalizzati con la stessa periodicità (artt. 2 e 7) e la Corte di merito, come si è visto, ha appurato che la capitalizzazione aveva riguardato i soli interessi a debito” (Cass. civ., sez. I,
16/10/2024, ord. n. 26867).
Ed ancora: “Il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo, con riguardo al periodo anteriore a quello in cui è stata vigente la delib. CICR 9 febbraio 2000: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo,
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate ― secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo ― dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095). Ove - come nel caso in esame - non vengano quindi in questione le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283
c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla” (Cass. civ. sez. I, 20/12/2023, ord. n. 35605).
Pertanto, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute, emerso dagli estratti conto, progressivamente inviati dalla banca ed attestanti l'applicazione delle clausole illecite, sarebbe stato reputato sufficiente, a nulla rilevando l'omessa produzione del contratto.
18 Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente risale al 1994, dovendo, pertanto, come già osservato, considerarsi sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, le clausole anatocistiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rivela, dunque, infondata la doglianza di parte convenuta sul punto.
3.4 Quanto alla censura relativa all'applicazione di interessi superiore al tasso soglia, va rilevato che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto
(Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597).
Ed ancora: “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (Cass. civ., sez. III, 28/09/2023, n.27545).
Nel caso di specie, parte attrice non ha adeguatamente provato la natura usuraria degli interessi applicati, essendosi limitata a prospettare genericamente l'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli rilevati trimestralmente, senza nemmeno dedurre quale fosse il tasso soglia indicato dai decreti ministeriali.
Va precisato al riguardo che, proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che
19 contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza (Cass. civ., sez. III, 11/10/2024, ord. n. 26525).
3.4.1 Si osservi che, ove pure si voglia valorizzare la 'relazione peritale' depositata in forma cartacea in allegato all'atto di citazione (redatta dal consulente
, va osservato come nella stessa, il tasso usurario pare essere Persona_4 calcolato sommando gli interessi alla commissione di massimo scoperto, oltre che alle spese, senza tener conto dei criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità sulla determinazione della CMS soglia. È nota l'affermazione del seguente principio da parte della giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
La disposizione di cui all'art.
2-bis d.l. n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, secondo cui gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme in tema di usura, non può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., avente carattere retroattivo.
In tema di contratti bancari, l'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio
20 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4,
c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare
- per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art.
2-bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data” (Cass. civ., sez. un., 20/06/2018, n.
16303).
Di tale principio non si è tenuto conto nella relazione depositata, che non consente ulteriori indagini concludenti in proposito, lasciando indimostrato l'assunto del superamento del tasso soglia.
Pertanto, la relativa doglianza non merita accoglimento.
4. Parte attrice ha dedotto l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c..
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la prospettazione CP_1 attorea, affermando la sussistenza di una legittima pattuizione degli interessi a debito e credito, successivamente adeguata alle disposizioni del d.lgs. 342/1999 e alla delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000, mediante la previsione di una pari periodicità degli interessi attivi e passivi, comunicata attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 15/04/2000 e comunicazione scritta negli estratti conto tempo per tempo inviati.
Avendo, pertanto, provveduto a stabilire la medesima periodicità di capitalizzazione sia degli interessi passivi che di quelli attivi, secondo l'istituto di credito convenuto, la pretesa relativa alla dichiarazione di nullità della clausola
21 anatocistica sarebbe priva di fondamento giuridico non essendovi alcuna violazione dell'art. 1283 c.c.
L'interpretazione della banca è oggi smentita dalla Suprema Corte, come di seguito esposto.
4.1 L'art. 1283 c.c. pone un divieto generale di anatocismo (vale a dire applicazione degli interessi sugli interessi), salvo ipotesi marginali previste dalla norma.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che «il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso
“salvo usi contrari” che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi (a) solo dalla domanda giudiziale o (b) per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”».
Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (nn.
2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87;
3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio
- reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze nn. 12507/99; 6263/01;
1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.Lgs. 4 agosto 1999 n.
342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) - (principio) per cui gli “usi contrari”, idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi “normativi” in senso tecnico;
desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.
Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il revirement giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli “usi contrari”, suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283
c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e
22 propri “usi normativi”, di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento
(usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico
(opinio juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che “dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente” (Cass. SS.UU. n. 21095 del 2004).
Le sezioni unite della Suprema Corte, nella sentenza 24418/2010 hanno ulteriormente chiarito che “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (...), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.
4.2 Può essere osservato per completezza che il c.d. anatocismo bancario è attualmente disciplinato dall'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.) - introdotto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 342 e modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016 n. 49 - che ha attribuito al
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) il potere di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
23 Con deliberazione del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e pubblicata nella
G.U. del 22 febbraio 2000, n. 43) il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente, prevedendo che:
1) l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità;
2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
3) il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della deliberazione del CICR. del 9 febbraio 2000 si deve quindi ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale delibera (cioè, a decorrere dal 22 aprile 2000, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale) e che rispettino i requisiti previsti dalla stessa.
Resta dunque da verificare, sul tema posto dalla convenuta, se l'adeguamento post delibera CICR, debba avvenire mediante una espressa pattuizione, ovvero se sia sufficiente la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
La questione è stata risolta dall'intervento della Suprema Corte, che sul punto ha affermato: In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. Posto che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata
24 in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. civ., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140).
Va ulteriormente chiarito che l'invio al correntista degli estratti conto recanti
l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina (Cass. civ., sez. I, 21/06/2021, n. 17634).
4.3 In applicazione dei principi su esposti, a seguito della delibera C.I.C.R. era necessaria un'espressa pattuizione, di cui non vi è prova nel caso di specie.
Come già osservato, anche laddove fosse stato prodotto il contratto, la mancanza di un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della delibera C.I.C.R., non avrebbe fatto venir meno la nullità delle clausole anatocistiche adottate, a nulla rilevando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'applicazione concreta di una capitalizzazione trimestrale reciproca.
Posto quanto sopra, deve quindi rilevarsi che, in mancanza di un adeguamento delle clausole anatocistiche previa accettazione del cliente (e, dunque, di una valida pattuizione), non può considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, cosicché il saldo va epurato dell'aggravio determinato dall'addebito dei predetti effetti di capitalizzazione, come disposto nel quesito integrativo alla CTU e secondo la metodologia individuata dal medesimo consulente.
5. Va altresì esaminata la contestazione di parte attrice circa l'applicazione della commissione di massimo scoperto fondata sul presupposto che nessuna valida pattuizione a riguardo vi sia stata nei contratti conclusi tra le parti e che, in radice la relativa pattuizione sia priva di causa.
In materia va osservato quanto segue.
5.1. Prima degli interventi normativi succedutisi tra il 2009 e il 2012,
l'espressione “commissione di massimo scoperto” è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una pluralità di fattispecie che spaziavano dal pagamento di una somma
25 percentuale calcolata sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente
(commissione di mancato utilizzo), al pagamento di un corrispettivo alla banca per aver tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo
(commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido - anche con riferimento ai c.d. fidi di fatto derivanti da sconfinamenti di conto corrente (c.d. scoperture) - e applicata, in aggiunta agli interessi, sul picco massimo di prelievi effettuati a valere su una determinata apertura di credito ovvero su una somma pari alla media del suo effettivo utilizzo.
Ciò premesso quanto alla mancanza di una nozione unitaria di commissione di massimo scoperto, si osserva che, mentre una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che le clausole che prevedono il pagamento della commissione di massimo scoperto siano nulle per difetto di causa, altra più condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto che tali clausole possano essere validamente pattuite dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, a condizione che:
a) l'onere aggiuntivo che viene posto a carico del cliente risulti determinato o determinabile (art. 1346 c.c.), ciò che accade quando siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo della commissione e la sua periodicità;
b) la pattuizione risponda ai requisiti di forma previsti dall'art. 117, comma 4,
TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In assenza di tali requisiti non può ravvisarsi l'esistenza di un accordo tra le parti su tale pattuizione accessoria (non potendosi ritenere che il cliente abbia prestato un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e delle sue conseguenze economiche) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca priva di base giuridica.
I principi suesposti sono stati fissati dalla Suprema Corte con recente arresto del seguente tenore: La clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore
26 sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (Cass. civ., sez. I,
15/01/2024, n. 1373).
5.2 Nel caso di specie, la banca convenuta ha evidenziato che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto è stata oggetto di espressa pattuizione.
Non ha, tuttavia, dimostrato, tenuto conto della ripartizione dell'onere probatorio come sopra chiarito, tale pattuizione, né fatto alcun riferimento al valore sul quale questa percentuale deve essere calcolata (secondo il pacifico indirizzo della Suprema
Corte).
Correttamente ne è stata prevista l'esclusione ai fini del calcolo del saldo effettivo.
6. Resta da esaminare la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente gravate sul conto corrente ordinario e dei contratti ad esso collegati.
Sulla pretesa restitutoria, invero la ha sollevato eccezione di Controparte_5 prescrizione.
Qui soccorrono diversi principi ampiamente discussi nel corso del processo, ma che attengono a profili diversi.
6.1 Va in primo luogo verificato se l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca sia stata compiutamente ed efficacemente sollevata. In altri termini, deve essere chiarito, con la giurisprudenza di legittimità, quale sia l'ampiezza dell'onere che la banca deve assolvere perché la sua accezione sia efficace.
Sul punto vi è stato l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione, che hanno affermato il principio così sintetizzabile: In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ., sez. un., 13/06/2019, n.
15895).
La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento precisando i termini dell'eccezione in esame: In tema di contratto di conto corrente, la banca che
27 eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26897).
Ed ancora: In tema di rapporti di conto corrente bancario, che, qualora a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass. civ., sez. I, 15/03/2024, n.
6982).
6.1.1 Va preso atto che nel caso di specie, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, la convenuta, ha eccepito la prescrizione di tutte le CP_1 rimesse solutorie collocatesi oltre il decennio dalla messa in mora;
ciò basta, in relazione ai principi di diritto richiamati.
6.2 Sulla decorrenza del termine di prescrizione nella fattispecie, va rilevato, con la giurisprudenza di legittimità, che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione,
28 giacché il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell"accipiens. Al riguardo, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ., sez. I, 18/04/2023, n.10294, conf. Cass. civ., sez. un.,
02/12/2010, n.24418).
Ed ancora: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens' (Cass. civ., Sez. I, ord.,
26/09/2019, n. 24051).
La decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio o ripristinatorio dei versamenti, atteso che gli importi aventi natura ripristinatoria della provvista illegittimamente addebitati sul conto corrente sono ripetibili anche se anteriori al decennio, diversamente dall'ipotesi in cui hanno natura solutoria.
29 A tal fine, è, tuttavia, necessaria la prova di un'apertura del credito, in mancanza della quale non può che concludersi per detto dies a quo (decorrenza dai singoli versamenti).
Posto quanto sopra, in ordine all'onere della prova, è opportuno chiarire che l'attore, che agisce ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, laddove la Banca convenuta eccepisca la prescrizione dell'azione proposta dalla banca, grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti nonché l'esistenza di un contratto di apertura di credito (che non
è di per sé un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente) idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr., parte motiva, Cass. civ., sez. I. 11/11/2022, n. 33334; conf. Cass. civ., sez. I, 30/01/2019, n. 2660).
Si è altresì affermato che in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (…)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 9806).
30 6.2.1 Nel caso di specie, sono stati offerti in comunicazione dalla CP_1 convenuta contratti di aperture del credito a partire dal 24/10/2002 (cfr. doc. 8 allegato alla memoria istruttoria), potendosi, pertanto, verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse ai fini dell'eccepita prescrizione.
Tuttavia, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare l'esistenza di un fido anche in riferimento al periodo precedente al 24/10/2002
(“Coerentemente con tali premesse, ne deriva che, in un'ottica di tutela del correntista,
l'esistenza di una apertura di credito può invero essere dimostrata non soltanto tramite il titolo costitutivo, ma anche per mezzo di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc. Sulla scorta di tale percorso argomentativo, che ha trovato ampio seguito in giurisprudenza, ed è stato ribadito recentemente dalla
Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 580 del 2022, che richiama le sentenze della Cassazione nn.19844 del 2022 e 2463 del 2019, lo scrivente CTU fa rilevare che dagli estratti conto scalari versati in atti è desumibile l'esistenza di un fido, anche relativamente al lasso temporale precedente la data di stipula dei contratti di affidamento di cui all'allegato doc n. 8” - v. pag. 7 elaborato peritale).
In applicazione del principio di diritto richiamato possono, dunque, tenersi in debita considerazione, ai fini dell'individuazione della natura delle rimesse, anche le aperture di conto risultanti per il periodo antecedente a quelle offerte in comunicazione dalla banca convenuta, come correttamente calcolato dal consulente tecnico nominato.
6.3 In riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata in ordine all'individuazione del saldo “rettificato”, recisamente e reiteratamente contestata da parte convenuta anche nella comparsa conclusionale e ribadita nella memoria di replica, va osservato come l'individuazione dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'epurazione del saldo da tutte le voci e competenze illegittime previamente accertate e in concreto applicate dalla CP_1
Invero, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria (distinzione necessaria a fronte dell'eccepita prescrizione), occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. civ., sez. I, 22/10/2025, n. 28084, in motivazione).
31 Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, la ricerca dei versamenti aventi natura solutoria deve essere effettuata attraverso un iter procedurale che richiede la preliminare epurazione dal saldo di tutte le voci o competenze illegittime, in concreto applicate e, successivamente, avendo come riferimento il saldo “rettificato”, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista in costanza del rapporto di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.
Dunque, effettuata tale epurazione, che consente di “rettificare” il saldo, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., decorrerà soltanto per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver modificato il saldo (Cass. civ., sez. I, 16/03/2023, n. 7721).
L'assunto secondo cui l'individuazione delle rimesse solutorie (atte cioè a ripianare uno scoperto del conto) debba avvenire, non già sulla base dei saldi ricalcolati dal consulente di ufficio a seguito dell'espunzione delle poste ritenute illegittime (criterio del saldo rettificato), bensì alla stregua delle operazioni risultanti negli estratti conto originari, formati all'epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti (cd. saldo banca), - e tanto sul presupposto che l'assunzione, quale saldo di riferimento per l'individuazione delle rimesse solutorie, di un importo già epurato dagli addebiti illegittimi che il correntista intende ripetere non avrebbe 'altro effetto se non quello di estinguere un debito legittimamente generato, in quanto tale non ripetibile'
(cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) - contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n.
9712 del 2024; Cass. nn. 2749 e 5577 del 2025) (Cass. civ., sez. I, 08/04/2025, n. 9203 in motivazione).
Parte convenuta lamenta che la prescrizione non è stata considerata in riferimento a voci diverse dalle spese (i.e. interessi ultralegali, CMS ed altre
32 commissioni, anatocismo) (cfr. comparsa conclusionale pag. 2), contestando la metodologia di calcolo utilizzata dal CTU, in ossequio al quesito formulato.
Tale assunto contrasta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui il dies a quo della prescrizione decorre solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo la rettifica del saldo, per tale intendendosi, come già precisato, il saldo epurato dalle voci di costo illegittimamente addebitata, vale a dire, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale, la commissione di massimo scoperto e gli interessi non pattuiti, che, dunque, non devono essere considerati per l'individuazione delle rimesse solutorie rilevanti ai fini dell'eccepita prescrizione, come correttamente effettuato dal consulente tecnico nominato.
Vanno, dunque, condivise le conclusioni della CTU, espletata nel corso del presente giudizio, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, per cui “Il saldo del conto anticipi n.
2005856 [è] pari ad € 0,[il] Saldo del conto anticipi n. 6059065 [è] pari ad € 0, [il]
Saldo del conto ordinario n. 63634 [è] pari ad € 249.889,96 (All. C4) a favore del correntista, cui si aggiungono interessi creditori pari ad € 65.247,70, con ritenute pari ad € -16.136,25, interessi debitori entro fido per € -24.175,70, interessi debitori oltre fido per € -1.152,10, interessi non capitalizzati del conto anticipi n. 6059065 per un importo pari ad € -16.603,41, e gli interessi non capitalizzati del conto anticipi n.
2005856 per un importo pari ad € -12.958,84 ed oltre fido -11,74, per un totale complessivo a credito del correntista alla data del 28/04/2016 di € 244.703,46 a cui vanno sottratte competenze irripetibili per effetto di rimesse solutorie per € 520,28, per un importo complessivo a credito del correntista pari ad € 244.183,18” (cfr. pag. 10 elaborato peritale integrativo).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti dell'accertamento ora richiamato.
All'accertamento della natura indebita delle rimesse in conto corrente derivanti dall'addebito di interessi capitalizzati illegittimamente, della commissione di massimo scoperto e di interessi ultralegali non pattuiti, come sopra esposto, consegue la condanna di parte convenuta alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute, pari ad € 244.183,18.
33 6.4. Sull'importo così determinato andrebbero computati gli interessi, che, come voce autonoma del credito di valuta, vanni richiesti espressamente;
ciò che nel caso di specie non è accaduto.
7. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
7.1 Le spese di CTU, liquidate con separati decreti adottati in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e condanna la Parte_1 CP_5 al pagamento in favore di della somma di € 244.183,18 a titolo di
[...] Parte_1 indebito versamento di importi non dovuti per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della che liquida in € 545,00 per esborsi e € 7.051,00 per compenso al Parte_1 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separati decreti in corso di causa, a carico di parte convenuta.
Latina, lì 27/11/2025
Il giudice
CA DI
34