Articolo 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 2Articolo 4
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27 settembre 1988
Art. 3. (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale) 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Entrata in vigore il 27 settembre 1988
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