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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17452 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 944 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
OMA (RM), 14/04/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE VELLIS VALERIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MA (RM), 08/04/1983), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BELLARDINI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
18/06/2011 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (Roma,
[...] Per_1
26/08/2012), (Roma, 28/01/2014), (Roma, 08/04/2017) Per_2 Per_3
e (Roma, 30/09/2019), ha dedotto che con sentenza n. 17210 del Per_4
24/11/2023 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 02/12/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 3
18/06/2011, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che le parti concordano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre alla madre per i quattro figli nella misura di euro 950,00, superiore a quella di euro 900,00 fissata in sede separativa, come richiesto dalla resistente e accettato dal ricorrente, sulla ripartizione delle spese extra afferenti i quattro figli nella misura in essere (70% a carico del padre e 30%
a carico della madre), sulla percezione dell'assegno unico e universale, pari a circa euro 1.200,00 mensili, da parte della sola madre, sull'affidamento condiviso dei quattro figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e, quindi, sulla assegnazione a costei della casa familiare sita in Via
Antonino Bongiorno n. 56, immobile in comproprietà tra i coniugi, gravato da mutuo cointestato il cui rateo mensile ammonta ad euro 1.100,00 circa.
Ciò premesso e rilevato ulteriormente che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile, il collegio reputa opportuno disciplinare i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto delle allegazioni e richieste svolte da ambo le parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 944/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 4 deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 18/06/2011 tra (MA (RM), Parte_1
14/04/1983) e (MA (RM), 08/04/1983) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
277, Parte II, Serie A04, Anno 2011, alle seguenti condizioni:
i figli minori (Roma, 26/08/2012), (Roma, Per_1 Per_2
28/01/2014), (Roma, 08/04/2017) e (Roma, 30/09/2019) Per_3 Per_4
sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a finesettimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 16.00 in caso di chiusura scolastica alle ore 20.00 (prima della cena); c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno dei minori;
e) per quindici giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di 5 reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Antonino Bongiorno n. 56
alla resistente;
fermi per il pregresso i provvedimenti separativi, dispone che a far data dal mese di dicembre 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli, la somma mensile complessiva di euro 950,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base dicembre 2025, e condanna il al versamento, in Pt_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i figli, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
dà atto che le parti concordano nel senso che l'assegno unico e universale per tutti e quattro i figli venga percepito integralmente dalla madre;
Controparte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 944 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
OMA (RM), 14/04/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE VELLIS VALERIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MA (RM), 08/04/1983), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BELLARDINI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
18/06/2011 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (Roma,
[...] Per_1
26/08/2012), (Roma, 28/01/2014), (Roma, 08/04/2017) Per_2 Per_3
e (Roma, 30/09/2019), ha dedotto che con sentenza n. 17210 del Per_4
24/11/2023 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 02/12/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 3
18/06/2011, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che le parti concordano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre alla madre per i quattro figli nella misura di euro 950,00, superiore a quella di euro 900,00 fissata in sede separativa, come richiesto dalla resistente e accettato dal ricorrente, sulla ripartizione delle spese extra afferenti i quattro figli nella misura in essere (70% a carico del padre e 30%
a carico della madre), sulla percezione dell'assegno unico e universale, pari a circa euro 1.200,00 mensili, da parte della sola madre, sull'affidamento condiviso dei quattro figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e, quindi, sulla assegnazione a costei della casa familiare sita in Via
Antonino Bongiorno n. 56, immobile in comproprietà tra i coniugi, gravato da mutuo cointestato il cui rateo mensile ammonta ad euro 1.100,00 circa.
Ciò premesso e rilevato ulteriormente che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile, il collegio reputa opportuno disciplinare i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto delle allegazioni e richieste svolte da ambo le parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 944/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 4 deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 18/06/2011 tra (MA (RM), Parte_1
14/04/1983) e (MA (RM), 08/04/1983) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
277, Parte II, Serie A04, Anno 2011, alle seguenti condizioni:
i figli minori (Roma, 26/08/2012), (Roma, Per_1 Per_2
28/01/2014), (Roma, 08/04/2017) e (Roma, 30/09/2019) Per_3 Per_4
sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a finesettimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 16.00 in caso di chiusura scolastica alle ore 20.00 (prima della cena); c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno dei minori;
e) per quindici giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di 5 reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Antonino Bongiorno n. 56
alla resistente;
fermi per il pregresso i provvedimenti separativi, dispone che a far data dal mese di dicembre 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli, la somma mensile complessiva di euro 950,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base dicembre 2025, e condanna il al versamento, in Pt_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i figli, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
dà atto che le parti concordano nel senso che l'assegno unico e universale per tutti e quattro i figli venga percepito integralmente dalla madre;
Controparte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 6