TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1195/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. VOLTAREL SIMONE
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 27/03/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 18/10/1968 e nato a [...] il Parte_2
04/05/1967, matrimonio contratto il 13/07/1996 e trascritto al n. 47, Parte II, Serie A,
Anno 1996, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i ricorrenti intendono con il presente atto regolamentare anche parte dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e dalla separazione, prevedendo l'obbligo a carico del signor di versare alla SI entro Pt_2 Pt_1
il 15.04.2025, la somma omnicomprensiva di € 4.000 a titolo di compartecipazione alle spese straordinarie per le figlie anticipate dalla SI dall'anno 2018 al 2021;
3) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e essendo le Per_1 Per_2
stesse economicamente autosufficienti;
4) nell'ipotesi in cui dovessero insorgere delle spese straordinarie che la figlia Per_2
non riuscisse a sostenere, i ricorrenti – previa concertazione sulle stesse - si impegnano a contribuire al pagamento nella misura del 60% quanto al signor e al 40% quanto Pt_2
alla SI;
Pt_1
5) nulla a titolo di contribuzione al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1195/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. VOLTAREL SIMONE
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 27/03/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 18/10/1968 e nato a [...] il Parte_2
04/05/1967, matrimonio contratto il 13/07/1996 e trascritto al n. 47, Parte II, Serie A,
Anno 1996, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i ricorrenti intendono con il presente atto regolamentare anche parte dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e dalla separazione, prevedendo l'obbligo a carico del signor di versare alla SI entro Pt_2 Pt_1
il 15.04.2025, la somma omnicomprensiva di € 4.000 a titolo di compartecipazione alle spese straordinarie per le figlie anticipate dalla SI dall'anno 2018 al 2021;
3) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e essendo le Per_1 Per_2
stesse economicamente autosufficienti;
4) nell'ipotesi in cui dovessero insorgere delle spese straordinarie che la figlia Per_2
non riuscisse a sostenere, i ricorrenti – previa concertazione sulle stesse - si impegnano a contribuire al pagamento nella misura del 60% quanto al signor e al 40% quanto Pt_2
alla SI;
Pt_1
5) nulla a titolo di contribuzione al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2