Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 574/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi
[...] P.IVA_2 domiciliati in Palermo, nella via M. Stabile n. 182, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che li difende ex lege
– parti appellanti –
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2 C.F._1
), in proprio, nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_2
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
) quali eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi C.F._3 Persona_1 deceduto in data 30.5.2019, elettivamente domiciliati in Locri, nella via D. Candida n. 6, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Speziale, che li rappresenta e difende giusta mandato in atti
– parti appellate –
E
– parte appellata contumace –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4185/2023 pubblicata in data 28.09.2023 e non notificata, così statuiva: “In accoglimento della domanda attorea respinge l'opposizione. Condanna il
[...] con il pro tempore per il Parte_1 CP_4 Controparte_1
alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida per onorari in euro
[...]
4.400,00= oltre maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a. contributo e spese successive occorrenti. Con distrazione
a favore dell'avvocato Anna Maria Spaziale”.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello il Parte_1
e il ,
[...] Controparte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Si costituivano nel giudizio di secondo grado , e Controparte_2 Parte_2
, resistendo al gravame ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_3 dell'appello perché tardivo.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.04.2025.
L'appello è inammissibile.
Come opportunamente osservato da parte appellata, il presente giudizio trae origine dall'atto di citazione in riassunzione del giudizio n. 4723/2021 sub. 1 r.g.e. in esito al provvedimento emesso in via cautelare dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. Come noto, l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena delle opposizioni esecutive, ai sensi degli art. 616 e 618 c.p.c., deve avvenire con atto di citazione, salvi i casi (nella specie non ricorrenti) di applicabilità di un rito speciale, in ragione della materia sottostante, che preveda il ricorso come atto introduttivo (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
31694 del 07/12/2018, Rv. 651973 - 01: "a norma dell'art. 618 c.p.c., comma 2 - nel testo sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice"; nel medesimo senso, ex multis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5809 del 09/03/2018, Rv.
648347 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
32708 del 12/12/2019, Rv. 656346 - 01).
Deve, pertanto, ritenersi che la sentenza di primo grado, pubblicata il 28.09.2023 è passata in giudicato il 28.03.2024, mentre l'appello, erroneamente instaurato con ricorso piuttosto che con citazione, è stato notificato alla controparte a mezzo pec in data 3.04.2024.
A questo proposito, occorre rammentare che, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione;
né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché
l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n.22256).
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, le parti appellanti devono essere condannate alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello gli appellanti devono essere condannati al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna gli appellanti a rimborsare agli appellati costituiti in giudizio le spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 4 Aprile 2025
La Consigliera rel Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo