Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 384
CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento della realtà fattuale

    Il TAR ha evidenziato che la sentenza penale era stata pronunciata perché nel giudizio penale era stato dato atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ma non della sua produzione cartacea o del suo accoglimento, benché l'istanza fosse stata poi accolta dal Comune con la concessione edilizia in sanatoria. Inoltre, il TAR ha rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di annullamento e un travisamento dei fatti da parte dell'Amministrazione, che ha annullato le concessioni unicamente sull'unico presupposto dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale, presupposto insufficiente.

  • Accolto
    Violazione delle garanzie procedimentali e del diritto di difesa

    Il TAR ha ritenuto che, in violazione dell'art. 31, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, la sig.ra -OMISSIS- non ha mai ricevuto notifica né della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della concessione, né del provvedimento definitivo di annullamento, né dell'ordinanza di demolizione, né del verbale di accertamento di inottemperanza, apprendendo della procedura sanzionatoria solo con la notifica del decreto di acquisizione al patrimonio.

  • Accolto
    Atto consequenziale ad un provvedimento annullato

    Il TAR ha ritenuto che, avendo accolto i primi motivi aggiunti con conseguente annullamento del decreto di acquisizione, anche la delibera della Commissione Straordinaria, in quanto atto consequenziale, dovesse essere annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 384
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 384
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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