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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/07/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo ConSIliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio ConSIliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1580/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
MALATINO GRAZIA presso lo studio del quale in VIALE XX SETTEMBRE N 43
CATANIA è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
LONGHITANO MARIA STELLA , presso lo studio del quale in FAX 095 79 12 19 2
1 è elettivamente domiciliato;
CP_2
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5/06/2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.6.2021 promuoveva Controparte_1
opposizione all'atto di precetto, notificato il 15.6.2021, con il quale Parte_1 gli intimava il pagamento della complessiva somma di € 1.700,00 in virtù del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto di omologazione della separazione n. 324/2014, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale era stato posto a carico del l'onere CP_1
di corrispondere al coniuge la somma mensile di € 100,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di “partecipazione al mantenimento della moglie”.
Il chiedeva che quanto richiesto con atto di precetto venisse posto in CP_1
compensazione con i compensi legali liquidati in proprio favore con il decreto di modifica delle condizioni della separazione (RG. 740/2015) posti a carico della somma Parte_1
questa che quantificava in euro 2056,78.
Si costituiva contestando la possibilità della compensazione Parte_1
del credito per avervi, il rinunciato tacitamente;
in subordine eccepiva che le CP_1 somme poste in compensazione non erano dovute e comunque non dovute nella loro interezza per non aver conteggiato né l'aggiornamento ISTAT né gli interessi spettanti sulle somme dovute.
Quindi la causa era decisa dal tribunale di Catania con sentenza del 4/10/2024, con cui il primo giudice così statuiva: “1) Accoglie l'opposizione proposta da CP_1
e dichiara la nullità del precetto per avvenuta compensazione dei crediti. 2)
[...]
Condanna al pagamento della differenza di € 706,78 a favore di Parte_1
. 3) Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_1 Parte_1 processuali in favore di , con distrazione in favore dell'Avv. Controparte_1 Pt_1
2 Stella Longhitano che ne ha fatto espressa richiesta, che liquida in € 1.200,00, oltre alle spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , per le ragioni di Parte_1
cui si dirà nel prosieguo, chiedendo a questa Corte di “Ritenere e dichiarare la fondatezza del proposto appello per i motivi sopra esposti e conseguentemente condannare il IG.
al pagamento in favore della IG.ra della Controparte_1 Parte_1 differenza dovuta tra i due opposti crediti ammontanti ad Euro 3.300,00
(tremilatrecento/00) fino a Novembre 2024”.
All'impugnazione ha resistito . Controparte_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 5/06/2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un sostanzialmente unico motivo d'appello, peraltro formulato con una tecnica espositiva contorta e ripetitiva, si duole della sentenza di primo Parte_1
grado (con la quale è stato dichiarato nullo il precetto da esso intimato accogliendo l'eccezione di compensazione opposta dal , assumendo che il tribunale avrebbe CP_1
invece dovuto dare atto della transazione intervenuta tra le parti e formare il processo verbale relativo.
In particolare, assume che avendo essa accettato con istanza del 12/9/2023 la proposta transattiva avanzata dal con la nota dell'1/7/2022, il primo giudice CP_1 avrebbe dovuto condannare la controparte al pagamento dei ratei di mantenimento non corrisposti fino al novembre 2024.
L'appello è inammissibile e comunque manifestamente infondato per tre ordini di ragioni:
Innanzitutto, appare decisivo evidenziare che, qualora si fosse perfezionata l'invocata transazione, l'unica conseguenza sul processo in corso sarebbe stata non certo la condanna chiesta con il presente appello ma una mera pronuncia in rito. Come è noto, infatti, nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte
3 individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v.
Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950). Ed invero sia in caso di transazione novativa sia in caso di transazione semplice risulta in radice eliminata la posizione di contrasto fra le parti con il conseguente venir meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinandosi l'inutilità della pronuncia medesima.
Ancora, va evidenziato che oggetto del contendere nel presente giudizio è la sussistenza o meno del diritto in capo alla di procedere ad esecuzione per le Parte_1
somme oggetto del precetto (mantenimento spettante al coniuge separato da luglio 2019 al maggio 2021) e non la quantificazione del complessivo credito per mantenimento frattanto maturato (credito per la quale essa dispone già di un autonomo titolo esecutivo).
Sicché appare inammissibile la richiesta avanzata in appello di condanna di controparte al pagamento della somma di euro 3300 per omesso mantenimento fino a novembre 2024.
Per concludere, e solo per completezza di giudizio, va evidenziato che la invocata transazione non può dirsi perfezionata (come peraltro ben affermato dal tribunale) non essendovi corrispondenza tra la proposta del e l'accettazione della E CP_1 Parte_1 ciò per come reso evidente dal tenore dei due atti negoziali.
Nella proposta, premessa la quantificazione dei rispettivi crediti, si legge: “Con la presente pertanto invito e diffido la SI.ra ( …) ad accettare la Parte_1
compensazione dei rispettivi crediti ed il pagamento della somma di E.500,00 a titolo di assegno di mantenimento dal mese di febbraio 2022 al mese di giugno 2022 nella segunte modalità: E. 2506,78 compensi legali a favore del oltre E. 600 versati come CP_1
acconto atto di precetto, per un totale di E. 3.106,00 saranno compnsati con il credito vantato a tiolo di alimenti della SI.ra ad oggi di E. 1800,00 sino al mese di Parte_1
dicembre 2020, e la restante somma di E. 1306,00 sarà compensata con il non pagamento dell'assegno di mantenimento dal mese di gennaio 2021 al mese di gennaio 2022. E. 500 relativamente ai 5 mesi decorrenti dal mese di febbraio 2022 al mese di giugno 2022 saranno versati contestualmente alla firma dell'atto di transazione”.
Nella nota della del 12/9/2023 (che si assume costituire accettazione della Parte_1
proposta) si legge: “ ( …) che con Nota dell'1/07/2022 -in atti- il IG. Controparte_1
4 formulava la seguente proposta transattiva:
-“compensazione dei rispettivi crediti per un totale di E. 3.106,00 e pagamento da parte del IG. della differenza di Euro 500,00 a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento (E. 100,00 mensile) dal mese di febbraio 2022 in poi (all'epoca fino al giugno 2022). Con l'accettazione della presente proposta transattiva il IG. CP_1
e la IG.ra rinunciano alla prosecuzione del giudizio di
[...] Parte_1 opposizione R.G. 8617/2021 e all'atto di precetto impugnato, con compensazione delle spese legali”; -che, nonostante la rinuncia del al proprio credito di E. 3.106,00 CP_1
risulti già dal comportamento dello stesso [il quale ha pagato la somma di E. 600,00 in acconto della somma precettata con l'atto di precetto odiernamente opposto ed ha, altresì, pagato quanto dovuto dal 2016 al 2020], la IG.ra , Parte_1 esclusivamente pro bono pacis, DICHIARA di accettare a tutti gli effetti di legge la superiore proposta transattiva e, rilevato che allo stato il residuo proprio credito ammonta da febbraio 2022 al 15/9/2023 ad Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00),
CHIEDE che . UD si compiaccia ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_3 CP_4
185 C.P.C. -Dare atto dell'avvenuta conciliazione nei termini sopra indicati;
-Invitare il
IG. all'immediato pagamento della somma di E.1.950,00 in favore Controparte_1
della IG.ra a saldo del detto residuo credito;
-Formare il processo Parte_1 verbale del concluso accordo transattivo. Salvis Juribus”.
Ed infatti, non v'è chi non veda come la detta nota non può qualificarsi accettazione laddove riporta diversamente il tenore letterale della proposta e poi inserisce un'ulteriore richiesta (ossia la pronuncia di un invito al pagamento delle ulteriori somme maturate).
Peraltro, che anche le parti nel prosieguo del giudizio di primo grado abbiano qualificato la transazione come ancora in fieri si evince dal tenore dei verbali successivi ivi compreso quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni in cui l'opposta odierna appellante insisteva per la condanna di controparte al pagamento del mantenimento dovuto.
Le spese del grado come quelle di primo grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Sante il rigetto dell'appello,
5 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza 24/10/2024 del giudice unico del Tribunale di Catania.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_1
che liquida in euro 268 per la fase di studio, euro 268 per la fase Controparte_1
introduttiva, euro 496 per la fase di trattazione ed euro 426 per la fase decisionale.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Così deciso in Catania, nella Camera di ConSIlio della Corte, il 26/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE M. ESCHER
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