TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato, in data 17.10.2023, denuncia di malattia professionale per la patologia
“ipoacusia bilaterale”.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detta patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatta valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura dell'8%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque nella misura maggiore risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa della stessa.
Ebbene, il CTU nominato ha ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante sia pari all'8%, tenuto conto “del grave peggioramento occorso dopo poco più un anno e della conoscenza dell'evoluzione dell'ipoacusia da rumore (il peggioramento della soglia uditiva non è lineare ma progredisce piuttosto rapidamente durante i primi 10 anni di esposizione a rumore, rallenta poi tra i 10 e i 30 anni, subendo successivamente un'ulteriore impennata per il sovrapporsi della presbiacusia)”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa dell'8.6.2018 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari all'8%
e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo.
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1312,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato, in data 17.10.2023, denuncia di malattia professionale per la patologia
“ipoacusia bilaterale”.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detta patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatta valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura dell'8%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque nella misura maggiore risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa della stessa.
Ebbene, il CTU nominato ha ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante sia pari all'8%, tenuto conto “del grave peggioramento occorso dopo poco più un anno e della conoscenza dell'evoluzione dell'ipoacusia da rumore (il peggioramento della soglia uditiva non è lineare ma progredisce piuttosto rapidamente durante i primi 10 anni di esposizione a rumore, rallenta poi tra i 10 e i 30 anni, subendo successivamente un'ulteriore impennata per il sovrapporsi della presbiacusia)”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa dell'8.6.2018 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari all'8%
e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo.
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1312,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere