Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrate in vigore, in conformita', all'articolo 16 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrate in vigore, in conformita', all'articolo 16 della Convenzione stessa.