Sentenza 21 giugno 2004
Massime • 1
Il principio generale dell'esclusione dello "ius novorum" nel giudizio di appello comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al processo.(Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto ammissibile il motivo d'appello con cui si affermava che un articolo giornalistico costituiva esercizio del diritto di critica a fronte della precedente impostazione difensiva riferita al diritto di cronaca).
Commentario • 1
- 1. Critica sfugge alla verità e può essere aspra (Cass, 4897/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2004, n. 11470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11470 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ETABETA S.P.A., in persona del legale rapp.te l'Amministratore Delegato Giulio Politi elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIRO MENOTTI 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO ALBISINNI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDITRICE ROMANA S.P.A., in persona del l.r.p.t., TO OV, CA CA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio 2004 dell'avvocato UGO RUFFOLO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3144/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione prima civile emessa il 2/6/99, depositata il 02/11/99; RG. 3175/1996;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato LO MASTRO GIUSEPPE (per delega Avv. Albisinni);
udito l'Avvocato D'ACUNTI CARLO MARIO (per delega Avv. Ugo Ruffolo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso rigetto 1^ motivo, accoglimento p.q.r. degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. BE e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della stessa società convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la S.p.a. Editrice Romana, VA LA e CC PA, rispettivamente quali editore, direttore responsabile e giornalista del "Il Tempo", chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti ad un articolo apparso sul quotidiano il 23 settembre 1993 ed avente contenuto diffamatorio. Lamentavano in particolare che nell'articolo, intitolato "viaggio negli sprechi RAI 2", si attribuiva l'appalto di servizi e di prestazioni da parte della RAI a motivi di clientela e lottizzazione politica, con lesione dell'onore, della reputazione e dell'immagine commerciale della società, qualificatissima azienda di produzione e service televisivo che da venti anni operava sul mercato con svariati clienti. I convenuti contestavano il fondamento della domanda, negando valenza diffamatoria all'articolo, nel quale la società BE era fugacemente menzionata in un più vasto contesto. Il Tribunale, esclusa la legittimazione della R.s.A., accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni morali nella misura di lire cinquanta milioni. Proposto appello, la Corte di appello di Roma lo accoglieva e rigettava la domanda proposta dalla S.p.a. BE con condanna alle spese di entrambi i gradi.
Avverso questa sentenza la S.p.a. BE propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, ai quali resistono con controricorso la S.p.a. Editrice Romana, VA LA e CC PA. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di domande ed eccezioni nuove ex art 345 c.p.c. e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. - ultrapetizione", lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto ammissibile il motivo di appello con il quale si affermava costituire l'articolo esercizio del diritto di critica sociale e di costume, a fronte della precedente impostazione che faceva riferimento al diritto di cronaca. Infatti, diritto di critica e diritto di cronaca hanno contenuti e presupposti diversi, con conseguente novità della prospettazione in appello concernente il diritto di critica.
Il motivo è privo di fondamento.
La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità rilevando che, a norma dell'art. 345 c.p.c., in tanto si profila un mutamento non consentito della domanda, in quanto la causa petendi prospetti nuove circostanze e muti i fatti costitutivi del diritto con l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione consistente in situazioni di fatto e di diritto che non sono state oggetto di indagine e di decisione da parte del primo giudice. Sulla base di questo principio ha escluso la novità della prospettazione in appello poiché vi era stata una diversa qualificazione rimanendo inalterati i fatti dedotti e valutati in primo grado. Le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata sono da condividere.
Infatti, il principio dell'esclusione dello ius novorum appello comporta la preclusione al mutamento dei fatti e non alla diversa qualificazione del rapporto in relazione ai fatti già acquisiti al processo (v. per es. Cass. 3 maggio 2002/ n. 6347). Con particolare riferimento al caso di specie, si osserva che in tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice deve verificare se i fatti esposti o le espressioni espresse integrino la fattispecie che da luogo alla diffamazione ovvero se gli stessi costituiscano espressione del diritto di cronaca o di quello di critica, estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente protetta (art. 21 Cost.). Stabilire poi se con riferimento ad uno specifico articolo si versi nella cronaca o nella critica consiste in un'attività di qualificazione di fatti che per definizione spetta al giudice. In questo contesto, non può in alcun modo considerarsi nuova la prospettazione in appello della liceità del comportamento per essere l'opinione manifestata esercizio del diritto di critica, in quanto il profilo attiene alla mera qualificazione dei fatti già acquisiti al processo.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595, 596, 596 bis c.p., di responsabilità per l'atto illecito ex art. 2043 c.c., di esimenti di responsabilità ex art. 51 c.p., nonché dell'art. 21 Cost. e dell'art. 2 della legge n. 69 del 3.2.1963. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere". La ricorrente lamenta che la Corte di Appello era incorsa in evidente errore, ritenendo che si appalesava "incongruo e contraddittorio il giudizio del tribunale sui ritenuti aspetti diffamatori dell'articolo rispetto alle premesse concernenti, da un lato, la valutazione globale del servizio e dall'altra l'irrilevanza del riferimento testuale alla società BE". Richiama quindi le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado e conclude nel senso che la sentenza impugnata doveva essere cassata "per non aver considerato che dalla lettura complessiva dell'articolo censurato emerge(va) con evidenza il carattere diffamatorio e gravemente lesivo della dignità, della reputazione professionale ed aziendale, nonché dell'immagine commerciale della società BE".
Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595, 596, 596 bis c.p., di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., di esimenti di responsabilità ex art. 51 c.p., nonché dell'art. 21 Cost. e dell'art. 2 della legge n. 69 del 3.2.1963. Erronea applicazione dei principi di diritto in tema di "diritto di critica" e "diritto di cronaca"". Secondo quanto dedotto, la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto di dover decidere il caso in esame alla stregua dei principi che regolano il diritto di critica, mentre risultava palese che l'articolo censurato andava giudicato alla stregua dei principi in tema di diritto di cronaca. Nella fattispecie in esame infatti mancava qualsiasi presupposto per potersi applicare le regole in materia di diritto di critica, poiché l'articolo non assolveva alla funzione di "commentare" determinati avvenimenti, bensì di narrare tutta una serie di pretesi fatti riguardanti la RAI, e quelle strutture esterne a cui la stessa si rivolgeva per la fornitura di servizi e produzioni televisive, annoverando in modo malizioso tra esse la società BE, ed inducendo in tal modo il lettore a ritenere la società fosse coinvolta in pratiche illecite.
Con il quarto motivo la società ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595, 596, 596 bis c.p., di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., di esimenti di responsabilità ex art. 51 c.p., nonché dell'art. 21 Cost. e dell'art. 2 della legge n. 69 del 3.2.1963. Comunque erronea applicazione delle norme in tema di dritto di critica. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere". Anche relativamente al diritto di critica le conclusioni cui era giunta la Corte non potevano essere condivise. La Corte di Appello era incorsa in evidente errore di diritto, avendo omesso di osservare i pacifici principi di diritto in materia, più volte ribaditi dalla Cassazione, secondo cui anche in tema di diritto di critica e con riferimento al diritto di manifestazione del pensiero riconosciuto dall'art. 21 Cost., devono essere rispettati i requisiti della verità dei fatti narrati, della continenza delle espressioni usate, e dell'interesse pubblico di quanto esposto dall'articolista. Con riferimento al presupposto della verità dei fatti, sin dal primo grado di giudizio la deducente aveva contestato il contenuto dell'articolo censurato e la veridicità di quanto nello stesso riportato;
e la Corte di merito aveva omesso di considerare queste circostanze essenziali ai fini del decidere. In particolare: era stata coinvolta la società BE in pratiche illecite alle quali la stessa era totalmente estranea;
si era alluso ad essa nel riferirsi a pratiche lottizzatorie;
era stata menzionata come "società di area socialista"; non era stata riferita la circostanza della totale estraneità della società BE alle indagini penali che riguardavano altri soggetti.
I tre motivi che per evidenti ragione di connessione logica possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
2.1. Il diritto di cronaca e il diritto di critica, espressione entrambi della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata, presentano differenze che si riflettono sui limiti della scriminante.
Il diritto di cronaca si concretizza nell'esposizione di fatti che presentano interesse per la generalità, allo scopo di informare i lettori. Il diritto di critica, diversamente, consiste nell'apprezzamento e nella valutazione di fatti, nell'espressione di un consenso o di un dissenso rispetto ad una certa analisi. Queste differenze si riflettono sulle condizioni che legittimano l'esercizio dei rispettivi diritti.
Per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni: a) la verità della notizia pubblicata;
b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale nell'esposizione (c.d. continenza) (v. per es. Cass. 25 maggio 2000, n. 6877; Cass. 4 luglio 1997, n. 41; Cass. 5 maggio 1995, n. 54871). La critica, proprio in quanto consiste nella manifestazione di un'opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la esprime. Conseguentemente i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ri- condurli a verità oggettiva (v. per es. Cass. 22 gennaio 1996, n. 659; Cass. pen., 5^, 16 aprile 1993-3 luglio 1993, n. 6493, Adami;
Cass. pen., 5^, 24 novembre 1993-6 dicembre 1993, n. 11211, Paesini;
Cass. pen., 5^, 16 dicembre 1998-25 gennaio 1999, n. 935, P.M.; Cass. pen. 8 febbraio 2000-17 marzo 2000, n. 3477, Beha). Inoltre, il diritto di esprimere dissensi può comportare che la contrapposizione di idee si manifesti anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o a giudizi espressi da altri (v. Cass. 5 maggio 1995, n. 54871; Cass. pen., 5^, 12 dicembre 1986, Adami). Peraltro, anche nella valutazione dell'esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Questo bilanciamento viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo esercizio del diritto di critica, oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell'argomento, la correttezza di espressione (v. per es. Cass. 22 gennaio 1996, n. 659; Cass. pen., 5^, 16 aprile 1993-3 luglio 1993, n. 6493, Adami;
Cass. pen., 5^, 24 novembre 1993- 6 dicembre 1993, n. 11211, Paesini;
Cass. pen., 5^, 8 maggio 1998-3 giugno 1998, n. 6548, Rinaldi;
Cass. pen., 5^, 16 dicembre 1998-25 gennaio 1999, n. 935, P.M.; Cass. pen. 8 febbraio 2000-17 marzo 2000, n. 3477, Beha), la quale impone che la critica si esprima in termini formalmente misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato (Cass. 6 novembre 2001, n. 13685; Cass. pen. 8 febbraio 2000-17 marzo 2000, n. 3477, Beha). La distinzione sopra fatta tra diritto di critica e diritto di cronaca è schematica, poiché nella pratica si verifica che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi, in relazione a ciascun contenuto espressivo vanno applicati i corrispondenti e diversi limiti scriminanti che sono propri della cronaca e della critica. A meno che l'interprete non ritenga, con congrua motivazione, che l'articolo, valutato nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica, accordando conseguentemente rilievo all'una o all'altra scriminante (v. per es. Cass. pen., 5^, 16 aprile 1993-3 luglio 1993, n. 6493, Adami, in motivazione).
2.2. Enunciati i tratti distintivi del diritto di cronaca e di quello di critica, può passarsi allo specifico esame delle doglianze contenute nei motivi.
Relativamente al terzo motivo con il quale in sostanza si lamenta l'errato inquadramento della fattispecie nell'esercizio del diritto di critica, anziché in quello di cronaca, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che l'articolo in questione esprimeva una critica sociale e politica in quanto non assolveva "allo scopo di dare puntuale e specifica informazione su vicende fattuali appena avvenute, bensì di illustrare e commentare i retroscena, risalenti nel tempo e dai contorni ampi e diffusi del modo di agire della RAI, ente di pubblica pertinenza, prendendo semplicemente spunto da un'indagine giudiziaria e dall'avvio di un nuovo corso dopo la sostituzione dei vertici dell'ente".
Ora, stabilire se con riferimento ad uno specifico articolo si versi nella cronaca o nella critica consiste in un'attività di qualificazione di fatti e costituisce dunque un giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. E nel caso di specie la valutazione della Corte territoriale è espressa in una motivazione che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile nel giudizio di Cassazione.
3.4. Per quanto concerne le doglianze contenute nel secondo e nel quarto motivo e sopra riassunte, si osserva innanzi tutto che la Corte d'appello di Roma ha sinteticamente delineato i contorni del diritto di cronaca e del diritto di critica, facendo riferimento ai criteri elaborati in sede di legittimità e richiamando espressamente i principi enunciati dalla sentenza della Cassazione penale 16 aprile 1993 sopra richiamata. Sotto questo profilo dunque non si ravvisa alcuna violazione di legge.
Si duole poi la società ricorrente che la Corte di merito non aveva rispettato la verità dei fatti.
Si è detto qual è l'ambito del requisito in questione nell'esercizio del diritto di critica giornalistica. Prescindendo da ciò, si rileva che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua ed esente da vizi logici (Cass. 1 agosto 2002, n. 11420; Cass. 6 novembre 2001, n. 13685). La Corte territoriale ha rilevato: che era indiscusso che la società BE da vari anni rientrava fra i numerosi operatori economici esterni alla RAI ai quali quest'ultima era usa appaltare la produzione dei programmi;
che la nuova dirigenza RAI aveva inaugurato un nuovo corso, prescindendo da tale pratica ed avvalendosi delle proprie strutture tecniche ed organizzative;
che la società BE non aveva negato il rapporto operativo con i soggetti menzionati dall'articolista e l'orientamento verso una specifica area politica. Nell'escludere la valenza diffamatoria dell'articolo la sentenza impugnata ha poi considerato la funzione del servizio e il semplice, fugace ed unico riferimento al nome della BE, sia pure in qualche modo collegabile alla struttura dell'articolo. Ha rilevato che il senso dell'articolo era quello di segnalare all'opinione pubblica come provvide le nuove iniziative della dirigenza della RAI e che non erano stati espressi nell'articolo giudizi di valore sui prodotti delle società appaltatici e, in particolare, su quelli della società BE. Ha escluso che, nel contesto generale, il titolo dell'articolo, il riferimento alle società appaltatrici definite "sanguisughe" e la menzione dell'indagine penale nei confronti di due società, potesse rivestire carattere diffamatorio in particolare per la società BE, alla quale nel servizio si faceva specifico riferimento solo per il rapporto operativo con i soggetti menzionati dall'articolista e tali da indicarne l'orientamento verso un'area politica.
Da quanto sopra riportato risulta che l'indagine sul contenuto dell'articolo e la valutazione con la quale si esclude la valenza diffamatoria dello stesso sono assistite da una motivazione congrua esente da lacune logiche e metodologiche e tale da consentire una immediata comprensione della ratio decidendi, cosicché non si ravvisa alcun vizio di motivazione;
ne' si riscontra la violazione di legge denunziata. Non è poi mancata, diversamente da quanto si lamenta nel secondo motivo, una valutazione complessiva dell'articolo, come risulta dalla decisione che ripercorre il contenuto dell'articolo stesso e fa richiamo all'incongruenza e contraddittorietà del giudizio del Tribunale rispetto alla valutazione globale del servizio.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004