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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3290/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3290/2023 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: e res.te in Parte_1 C.F._1
Pedalino fraz. di Comiso Via M.SS. Rosario n.108, elett. domiciliato in Vittoria nella via Palestro
n.155, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Licitra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...], il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
16.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti del Parte_1
matrimonio contratto in Vittoria in data 16.10.2002, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vittoria al n. 223, parte II, Serie A, anno 2002 con la sig.ra dalla cui Controparte_1
unione non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 07.05.2018, ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica per gli Affari Civili preso il Tribunale di Ragusa, depositato in data 15.05.2018, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'altra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 07 marzo 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis
28 c.p.c. del 16.10.2024 e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio ha espresso parere favorevole in data 28.11.2024;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1
costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data
07.05.2018, ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica per gli Affari Civili preso il Tribunale di Ragusa depositato in data 15.05.2018, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dallo stato di contumacia della resistente nonostante la notifica del ricorso a mani proprie, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1
citata;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Parte_1 CP_1
in Vittoria in data 16.10.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Vittoria al n. 223, parte II, Serie A, anno 2002;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3290/2023 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: e res.te in Parte_1 C.F._1
Pedalino fraz. di Comiso Via M.SS. Rosario n.108, elett. domiciliato in Vittoria nella via Palestro
n.155, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Licitra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...], il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
16.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti del Parte_1
matrimonio contratto in Vittoria in data 16.10.2002, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vittoria al n. 223, parte II, Serie A, anno 2002 con la sig.ra dalla cui Controparte_1
unione non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 07.05.2018, ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica per gli Affari Civili preso il Tribunale di Ragusa, depositato in data 15.05.2018, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'altra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 07 marzo 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis
28 c.p.c. del 16.10.2024 e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio ha espresso parere favorevole in data 28.11.2024;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1
costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data
07.05.2018, ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica per gli Affari Civili preso il Tribunale di Ragusa depositato in data 15.05.2018, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dallo stato di contumacia della resistente nonostante la notifica del ricorso a mani proprie, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1
citata;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Parte_1 CP_1
in Vittoria in data 16.10.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Vittoria al n. 223, parte II, Serie A, anno 2002;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti