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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE ZO , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7084/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Brancaccio Graziella per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
CP_1 contumace appellata
Controparte_2 contumace appellato oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.16498/2021 pubblicata in data 21.10.2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue:
“Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva ingiungersi al Controparte_1
il pagamento della somma di € 86.704,06 Parte_2 quale corrispettivo residuo di un contratto di appalto. Emesso il provvedimento monitorio, il proponeva Parte_2 opposizione, contestando di essere tenuto al pagamento della somma ingiunta. In particolare, l'opponente, dopo aver evidenziato che la contabilità della controparte non era correttamente tenuta, osservava che non era stato considerato il pagamento della fattura n.- 3R dell'8 aprile 2011 per € 1.430,00 e non erano stati conteggiati ulteriori versamenti eseguiti in contanti, per complessivi € 72.000,00, per i quali erano state rilasciate ricevute riferite al solo importo di € 24.000,00, come da due ricevute versate in atti. Evidenziava, quindi, che, nel considerare il corrispettivo dovutole, la controparte non aveva detratto la somma di € 4.350,00, riferita a lavorazioni non eseguite. Dato, infine, atto che vi erano numerose eccezioni per lavori non terminati ovvero che non erano stati eseguiti a regola d'arte e che necessariamente avrebbero formato oggetto di altro giudizio, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
, ex amministratore del condominio, che aveva dichiarato di aver provveduto Pt_1 ad eseguire i pagamenti alla così da proporre domanda di manleva nei Controparte_1 suoi confronti. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, in caso di conferma anche solo parziale del provvedimento monitorio, la condanna del terzo chiamato a manlevare il , condannandolo a pagare alla le CP_2 CP_1 somme eventualmente ad essa dovute. Si costituiva la che, disconosciuta la sottoscrizione apposta sulla CP_1 quietanza del 24.02.2011, contestava l'opposizione proposta, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna della controparte al pagamento della somma di € 86.704,26. Chiedeva altresì di accertare il carattere temerario dell'opposizione proposta. Con ordinanza del 12.12.2017 veniva dichiarata la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio e respinta la richiesta avanzata da parte opponente al fine di essere autorizzata alla citazione del terzo. Quindi, con atto depositato in data 11.04.2018, interveniva in giudizio Parte_1 il quale esponeva di essere stato amministratore del OM opponente dal 2004 al 2016 e di aver corrisposto alla oltre alla somma di € 61.000,00 con Controparte_1 bonifici bancari, l'importo di € 72.000,00 in contanti. A tale proposito osservava che il postamat del OM si era smagnetizzato e che, essendosi la Controparte_1 rifiutata di iniziare i lavori in assenza di acconti, al fine di evitare danni conseguenti al distacco degli intonaci e dei frontalini, aveva concordato con la società opposta che avrebbe eseguito pagamenti in contanti che sarebbero stati restituiti, una volta rilasciato il postamat, così che i pagamenti sarebbero stati ripetuti con bonifici per consentire al OM di chiedere le detrazioni fiscali. Chiedeva, quindi, la revoca del provvedimento monitorio e di accertare che nulla era dovuto alla società opposta, a parte un residuo di € 13.274,33, con condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svolta sia su base documentale che con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e l'esame di alcuni testimoni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il a pagare a CP_2 la minor somma di € 61.273,66 oltre interessi sulla sorte al netto dell'iva Controparte_1 dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. Ha compensato le spese per un terzo e condannato il e il a rifondere alla società opposta i restanti due CP_2 Pt_1 terzi di dette spese che ha liquidato in € 5200,00 per compenso professionale oltre oneri di legge. A motivo della decisione il Tribunale - dato atto della pacifica esistenza ed esecuzione del contratto e del corrispettivo pattuito, dato atto della genericità delle deduzioni di difformità e vizi delle opere da parte del e del fatto che lo stesso si era CP_2 riservato di agire in altra sede per far valere i propri diritti circa tali vizi e difformità - sulla scorta dei documenti prodotti, della confessione del legale rappresentante dell'opposta e delle risultanze della prova testimoniale, ha accertato pagamenti in contanti per € 24.000,00 e l'errata contabilizzazione di € 1430,40 perché riguardante opere non eseguite.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente Parte_1 tre motivi e le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, per tutti i motivi di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così provvedere:
1. riconoscere e dichiarare la illegittimità, erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 16498/2021 depositata il 21 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma, sezione XI, notificata in data 25 ottobre 2021 e la errata ricostruzione dei fatti nei termini già indicati nell'esposizione cui per brevità si rimanda;
2. in riforma della stessa, revocare il decreto ingiuntivo N° 2007/17, R.G. 992/17, emesso dal Tribunale Civile di Roma, rigettare ogni domanda formulata dalla CP_1 ed accogliere le conclusioni formulate nell'atto di intervento adesivo, dichiarando
[...] insussistente ogni diritto di credito della ditta nei confronti del CP_1 [...]
, amministrato, nel periodo relativo ai fatti per cui è causa, da Parte_2
Parte_1
3. Condannare la al risarcimento ex art. 96 cpc CP_1
4. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio e distrazione in favore del sottoscritto del sottoscritto difensore”. e il non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci. Controparte_1 CP_2
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 31.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dall'appellante come sopra.
§ 4. – L'appello è inammissibile. I primi due motivi dell'appello riguardano l'accertamento del credito controverso e, con riferimento ad essi, si rileva il difetto nell'appellante della legittimazione ad impugnare la sentenza resa nel giudizio tra il e in cui egli CP_2 Controparte_1 era intervenuto unicamente per sostenere le ragioni dell'opponente, con un intervento correttamente qualificato dal Tribunale come adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c.. Non avendo il OM proposto appello, la sentenza è passata in giudicato anche nei confronti del , il quale non contesta la qualificazione data dal Pt_1
Tribunale del proprio intervento. Non è ipotizzabile nemmeno una legittimazione del a impugnare la sentenza in via surrogatoria, per l'assorbente ragione che egli Pt_1 non vanta alcun credito nei confronti del OM (Cass.n.28907/2024, Cass. n.2818/2018 e Cass. S.U.n.5992/2012). Il terzo motivo di appello censura la condanna alle spese processuali in favore della società opposta, di cui lamenta l'ingiustizia senza minimamene argomentare a riguardo, ed è quindi inammissibile perché non risponde ai requisiti di cui all'art.342 c.p.c.. Nulla per le spese, data la contumacia di entrambe le appellate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roman.16498/2021, pubblicata in data 21/10/2021, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025
Il presidente est.
NE ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE ZO , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7084/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Brancaccio Graziella per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
CP_1 contumace appellata
Controparte_2 contumace appellato oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.16498/2021 pubblicata in data 21.10.2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue:
“Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva ingiungersi al Controparte_1
il pagamento della somma di € 86.704,06 Parte_2 quale corrispettivo residuo di un contratto di appalto. Emesso il provvedimento monitorio, il proponeva Parte_2 opposizione, contestando di essere tenuto al pagamento della somma ingiunta. In particolare, l'opponente, dopo aver evidenziato che la contabilità della controparte non era correttamente tenuta, osservava che non era stato considerato il pagamento della fattura n.- 3R dell'8 aprile 2011 per € 1.430,00 e non erano stati conteggiati ulteriori versamenti eseguiti in contanti, per complessivi € 72.000,00, per i quali erano state rilasciate ricevute riferite al solo importo di € 24.000,00, come da due ricevute versate in atti. Evidenziava, quindi, che, nel considerare il corrispettivo dovutole, la controparte non aveva detratto la somma di € 4.350,00, riferita a lavorazioni non eseguite. Dato, infine, atto che vi erano numerose eccezioni per lavori non terminati ovvero che non erano stati eseguiti a regola d'arte e che necessariamente avrebbero formato oggetto di altro giudizio, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
, ex amministratore del condominio, che aveva dichiarato di aver provveduto Pt_1 ad eseguire i pagamenti alla così da proporre domanda di manleva nei Controparte_1 suoi confronti. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, in caso di conferma anche solo parziale del provvedimento monitorio, la condanna del terzo chiamato a manlevare il , condannandolo a pagare alla le CP_2 CP_1 somme eventualmente ad essa dovute. Si costituiva la che, disconosciuta la sottoscrizione apposta sulla CP_1 quietanza del 24.02.2011, contestava l'opposizione proposta, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna della controparte al pagamento della somma di € 86.704,26. Chiedeva altresì di accertare il carattere temerario dell'opposizione proposta. Con ordinanza del 12.12.2017 veniva dichiarata la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio e respinta la richiesta avanzata da parte opponente al fine di essere autorizzata alla citazione del terzo. Quindi, con atto depositato in data 11.04.2018, interveniva in giudizio Parte_1 il quale esponeva di essere stato amministratore del OM opponente dal 2004 al 2016 e di aver corrisposto alla oltre alla somma di € 61.000,00 con Controparte_1 bonifici bancari, l'importo di € 72.000,00 in contanti. A tale proposito osservava che il postamat del OM si era smagnetizzato e che, essendosi la Controparte_1 rifiutata di iniziare i lavori in assenza di acconti, al fine di evitare danni conseguenti al distacco degli intonaci e dei frontalini, aveva concordato con la società opposta che avrebbe eseguito pagamenti in contanti che sarebbero stati restituiti, una volta rilasciato il postamat, così che i pagamenti sarebbero stati ripetuti con bonifici per consentire al OM di chiedere le detrazioni fiscali. Chiedeva, quindi, la revoca del provvedimento monitorio e di accertare che nulla era dovuto alla società opposta, a parte un residuo di € 13.274,33, con condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svolta sia su base documentale che con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e l'esame di alcuni testimoni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il a pagare a CP_2 la minor somma di € 61.273,66 oltre interessi sulla sorte al netto dell'iva Controparte_1 dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. Ha compensato le spese per un terzo e condannato il e il a rifondere alla società opposta i restanti due CP_2 Pt_1 terzi di dette spese che ha liquidato in € 5200,00 per compenso professionale oltre oneri di legge. A motivo della decisione il Tribunale - dato atto della pacifica esistenza ed esecuzione del contratto e del corrispettivo pattuito, dato atto della genericità delle deduzioni di difformità e vizi delle opere da parte del e del fatto che lo stesso si era CP_2 riservato di agire in altra sede per far valere i propri diritti circa tali vizi e difformità - sulla scorta dei documenti prodotti, della confessione del legale rappresentante dell'opposta e delle risultanze della prova testimoniale, ha accertato pagamenti in contanti per € 24.000,00 e l'errata contabilizzazione di € 1430,40 perché riguardante opere non eseguite.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente Parte_1 tre motivi e le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, per tutti i motivi di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così provvedere:
1. riconoscere e dichiarare la illegittimità, erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 16498/2021 depositata il 21 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma, sezione XI, notificata in data 25 ottobre 2021 e la errata ricostruzione dei fatti nei termini già indicati nell'esposizione cui per brevità si rimanda;
2. in riforma della stessa, revocare il decreto ingiuntivo N° 2007/17, R.G. 992/17, emesso dal Tribunale Civile di Roma, rigettare ogni domanda formulata dalla CP_1 ed accogliere le conclusioni formulate nell'atto di intervento adesivo, dichiarando
[...] insussistente ogni diritto di credito della ditta nei confronti del CP_1 [...]
, amministrato, nel periodo relativo ai fatti per cui è causa, da Parte_2
Parte_1
3. Condannare la al risarcimento ex art. 96 cpc CP_1
4. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio e distrazione in favore del sottoscritto del sottoscritto difensore”. e il non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci. Controparte_1 CP_2
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 31.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dall'appellante come sopra.
§ 4. – L'appello è inammissibile. I primi due motivi dell'appello riguardano l'accertamento del credito controverso e, con riferimento ad essi, si rileva il difetto nell'appellante della legittimazione ad impugnare la sentenza resa nel giudizio tra il e in cui egli CP_2 Controparte_1 era intervenuto unicamente per sostenere le ragioni dell'opponente, con un intervento correttamente qualificato dal Tribunale come adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c.. Non avendo il OM proposto appello, la sentenza è passata in giudicato anche nei confronti del , il quale non contesta la qualificazione data dal Pt_1
Tribunale del proprio intervento. Non è ipotizzabile nemmeno una legittimazione del a impugnare la sentenza in via surrogatoria, per l'assorbente ragione che egli Pt_1 non vanta alcun credito nei confronti del OM (Cass.n.28907/2024, Cass. n.2818/2018 e Cass. S.U.n.5992/2012). Il terzo motivo di appello censura la condanna alle spese processuali in favore della società opposta, di cui lamenta l'ingiustizia senza minimamene argomentare a riguardo, ed è quindi inammissibile perché non risponde ai requisiti di cui all'art.342 c.p.c.. Nulla per le spese, data la contumacia di entrambe le appellate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roman.16498/2021, pubblicata in data 21/10/2021, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025
Il presidente est.
NE ZO