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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 4338/2024 promossa da:
- - ass. avv.ti LONGHIN e SANTORO (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- - ass. avv.ti PARISI e BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 14.1.2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
1.1. - la ricorrente si è rivolta al tribunale esponendo le seguenti circostanze:
- a seguito della cessione della società Parte_2
e dell'ammissione della domanda di pensionamento con effetto dal 1.2.2017, il
[...]
giorno successivo alla cessione, la posizione della ricorrente è stata cancellata dalla
Gestione commercianti e la società è stata posta in liquidazione ma non immediatamente cancellata dal Registro delle imprese, essendo stato rateizzato il prezzo della cessione, con la conseguente necessità di mantenere formalmente in vita la società per i successivi 5 anni - seppure in regime di inattività- al solo fine di poter presentare le dichiarazioni dei redditi;
- nel quinquennio 2017/2021 la ricorrente non ha svolto alcuna attività, limitandosi a percepire la pensione fino all'effettiva cancellazione della società dal Registro delle imprese, avvenuta in data 31.10.2022, una volta presentata l'ultima dichiarazione;
- con lettera del 4.10.2023, l ha comunicato alla ricorrente di averla re-iscritta CP_1
d'ufficio alla Gestione commercianti a far data dal 1.1.2018;
- a seguito di ricorso amministrativo l ha proceduto alla cancellazione con effetto CP_1 dall'1.1.2018, ma successivamente, in data 2.12.2023, ha proceduto ad una nuova iscrizione d'ufficio ed ha respinto le istanze di annullamento autotutela e, da ultimo, il ricorso amministrativo (con delibera n. 414 del 13.3.2024), affermando la sussistenza dell'obbligo contributivo sino al 31.12.2021, per l'intero quinquennio in cui la società aveva rateizzato fiscalmente la plusvalenza derivata dalla cessione d'azienda e poi comunicando gli importi dovuti per il periodo 2019-2023 (€ 23.601,56 per contributi ed €
11.500,30 per oneri accessori, per un totale di € 35.101,86):
- sulla base di tali premesse, la parte ricorrente ha agito in giudizio deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione dei commercianti ex art. 1 L.
1379/1960 (come novellato prima dall'art. 29, comma 1 legge 160/1975, poi dall'art. 1, comma 203, legge 662/1996) e, in via subordinata, l'errata quantificazione dei contributi da parte dell'istituto previdenziale nella comunicazione del 19.1.2024 con riferimento al periodo oggetto della controversia (quinquennio 2018-2021, invece che 2019-2023), eccependo eventualmente la prescrizione per i contributi del 2018, riferiti ai redditi dell'anno 2017;
1.2. - l ha chiesto la reiezione della domanda sostenendo (I) che la plusvalenza CP_1
“rientra nel reddito di impresa o partecipazione ai fini IRPEF” e ad essa pertanto consegue l'obbligo di contribuzione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi
– nella specie Gestione Commercianti – previa iscrizione nella gestione stessa per CP_1
il periodo in cui sia percepito detto reddito;
(II) i redditi delle s.a.s., da qualunque fonte provengano, sono considerati redditi d'impresa e come tali sono assoggettai a contribuzione a carico dei soci in ragione della loro partecipazione agli utili;
(III) che l'importo dei contributi fissi è stabilito dalla legge mentre i contributi a percentuale devono essere calcolati sulla base del reddito dichiarato;
(IV) non è prescritta la pretesa contributiva riferita all'anno 2017, da versare nel 2018, in virtù della sospensione dei termini prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020;
2. rilevato che è pacifico in causa che la società Parte_2
dal 30.1.2017 e per tutto il periodo contestato ha cessato ogni
[...]
attività commerciale, è rimasta inattiva e non è stata cancellata dal registro delle imprese al solo fine di pagare ratealmente, nei 5 anni successivi, le imposte sulla plusvalenza realizzata a seguito della cessione d'azienda;
3.
ritenuto che
la pretesa dell' sia infondata, considerato che CP_1
- l'art. 1 l. 1397/1960, così come sostituito dal primo comma dell'art. 29 legge 3 giugno
1975, n. 160 nel testo modificato dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, così recita: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli";
- la prova della sussistenza di tali requisiti deve essere fornita dall nella sua CP_1
veste di parte creditrice, e non dalla ricorrente;
- è vero che, come sostenuto dall' , per i soggetti iscritti alla Gestione CP_2
Commercianti i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti nel periodo di riferimento, e che i redditi da partecipazione alle s.n.c. e alle s.a.s., da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e come tali sono attribuiti ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili, si deve tuttavia rilevare che la ricorrente nel periodo in contestazione non solo non era iscritta alla Gestione Commercianti (essendo stata accettata dall'Istituto la sua richiesta di cancellazione) ma neppure avrebbe potuto esserlo;
- non è stato invero neppure dedotto dall' che la ricorrente nel periodo CP_1 successivo alla cessione d'azienda abbia svolto attività per conto della società, e meno che mai che tale attività sia stata da lei svolta in modo abituale e prevalente (anzi, come si è detto, è pacifico che la in Parte_2
tale periodo è rimasta iscritta nel registro delle imprese solo ai fini del pagamento rateale delle imposte sulla plusvalenza);
- non può quindi ritenersi che vi sia stata un'attività commerciale idonea a generare l'obbligazione contributiva, posto che a fronte della cessione d'azienda la società ha perso la disponibilità dei beni necessari per l'esercizio dell'impresa e non risulta aver compiuto operazioni diverse dal pagamento delle imposte;
- difettano quindi sia il requisito soggettivo che quello oggettivo che, come previsto dall'art. 1 l. 662/1996, devono concorrere ai fini dell'iscrizione nella Gestione
Commercianti, non essendo sufficiente la mera percezione di redditi (così, tra le altre,
Cass. SS.UU. 3240/2010);
4.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza e possano esser liquidate applicando gli importi medi previsti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'illegittimità delle reiscrizione della ricorrente nella Gestione commercianti e dichiara che la ricorrente nulla deve versare in relazione a tale iscrizione;
dichiara tenuto e condanna l' a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 3727,00 oltre rimborso spese in misura del 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dell'avv. LONGHIN.
La giudice
Roberta Pastore