Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 08/04/2022, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 01256/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2021, proposto da
LE RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Summa e Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per declaratoria
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F.sco Cannoletta, in sostituzione dell’avv. C. Summa, per la parte ricorrente;
Considerato che, con ordinanza n. 236/2022 del 10.2.2022, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori e, in particolare, ha ordinato all’INPS di depositare in giudizio una “relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (avuto particolare riguardo al “Prospetto riepilogativo indebiti previdenziali GPA 52/032” e al “Provvedimento di indebito con causale GPA 52/032”), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati…” , rinviando per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 5.4.2022;
Rilevato che l’INPS non ha fornito riscontro all’ordine impartito, sebbene risulti in atti l’avvenuta notificazione a mezzo PEC in data 18.2.2022 della suddetta ordinanza, a cura della parte ricorrente, presso la sede di Ostuni;
Ritenuto di dover, pertanto, reiterare l’incombente istruttorio già disposto nei confronti dell’INPS, assegnando l’ulteriore termine di gg. 15 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con l’avvertenza che, in caso di persistenza dell’inottemperanza all’ordine impartito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a;
Ritenuto di rinviare la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 24 maggio 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, reitera quanto già disposto con l’ordinanza collegiale n. 236/2022 e, pertanto, rinnova nei confronti dell’INPS – sede di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’ordine di depositare quanto in quest’ultima indicato entro il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 24 maggio 2022.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’INPS, anche presso la sede reale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO