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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 575/2021 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi domiciliato (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Dugo;
C.F._1
appellante contro
, anche nell'af- Controparte_1
fermata qualità di mandatario di (c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ivano Marcedone, Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
appellata
La causa veniva posta in decisione il 20 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1066 del 13 novembre 2020, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sui ricorsi riuniti, promossi da : il primo in Parte_1
opposizione all'avviso di addebito n. 598 2014 00017509 78 000 per contributi IVS gestione aziendale lavoratori dipendenti, relativi al periodo agosto 2008-gennaio 2009; il secondo in opposizione al verbale unico di accertamento n. 000417787/DDL del 10 giugno 2014, relativo ai contributi per lo stesso periodo, oggetto dell'avviso di CP_1
addebito.
Preliminarmente dichiarando inammissibile il ricorso – quanto ai vizi formali del-
l'avviso di addebito – per essere stato tardivamente proposto oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., il decidente rigettava nel merito il ricorso con la seguente motiva- zione: “ è stato verificato dagli ispettori – e, comunque, è documentale e di fatto non contestato – che durante il periodo oggetto del verbale il abbia occupato con Pt_1
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui al verbale e non abbia applicato il minimale contributivo di cui al D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, comma 1, convertito in L. 8 agosto 1995, n. 341, a cui le imprese edili sono tenute.
Si osserva che in tema di contributi nel settore edile, ove l' pretenda da un'impresa CP_1
differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante
l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29. (Cass., sez. lav., 03/
11/2016, n. 22314; 15/12/2008, n. 29324).
Posto che il periodo oggetto di esame nel presente giudizio è quello che va da agosto
2008 a gennaio 2009, parte ricorrente: a) sostiene la non debenza della cd. contri- buzione virtuale (ovvero, il minimale contributivo di cui sopra) per il periodo da metà dicembre 2008 a gennaio 2009 per la sospensione delle prestazioni dei lavoratori per le avverse condizioni meteorologiche;
b) comunque, eccepisce il decorso della prescri- zione per tutti i contributi richiesti.
La sospensione, così come ogni altro evento che determini una diversa valutazione degli obblighi contributivi dell'azienda, deve essere comunicata all' tale comuni- CP_1
cazione corrisponde dunque ad un preciso obbligo dell'azienda, e non avendo la ditta ricorrente comunicato all' detta sospensione, non può oggi invocare tale evento CP_1
per opporsi alla richiesta di pagamento. Con riferimento alla eccepita prescrizione, si osserva che l' ha documentato CP_1
l'invio di una diffida, ricevuta dalla moglie del ricorrente il 2.04.2010, a cui poi è seguita la notifica del verbale ispettivo il 17.06.2014 (nel verbale vi è il riepilogo delle somme dovute).
I ricorsi non possono, pertanto, non possono trovare accoglimento”. Spese compen- sate.
proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso depositato il 13 Parte_1
maggio 2021.
Instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note autorizzate, all'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la tardività dei motivi di ricorso, attinenti alle eccezioni di invalidità dell'avviso di addebito, qualificandoli come opposizione ex art. 617 c.p.c., benché
avesse presentato ricorso giudiziario – attenendosi alle indicazioni di cui Parte_1 all'informativa dello stesso avviso – entro i 40 giorni di cui all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999. Di talché alcuna tardività poteva essergli addebitata.
2. Parte appellante reitera, ancora, l'eccezione di prescrizione, rigettata dal primo giudice, assumendo che la lettera del 2 aprile 2010, considerata dall' valido atto CP_1
interruttivo, non conterrebbe invece gli elementi propri della diffida né in ossequio alla normativa codicistica, né secondo la circolare n. 55/2000, con cui lo stesso ente impo- sitore fornisce la definizione di atto interruttivo della prescrizione.
3. Riguardo alla contestazione mossa con il verbale di accertamento opposto sui mini- mi contributivi non rispettati nel periodo di riferimento, il svolge la seguente Pt_1 censura in appello: “In merito all'attività lavorativa effettivamente svolta si evidenzia che la particolarità dell'ubicazione del cantiere che si trova nella zona A della riserva di Cavagrande del Cassibile, ha indotto la ricorrente impresa a informa- Parte_1
re i lavoratori che pur considerando le normative in materia di contratto collettivo di lavoro nel periodo autunnale/invernale coincidendo con le piogge stagionali, essendo il cantiere privo di strada carrabile, ed essendo necessario quale unica via di accesso guadare il fiume con gli attrezzi edili, la stagione piovosa, pur non interessando direttamente l'area di cantiere comportava un ingrossamento del fiume con la conseguente impossibilità di continuare l'attività lavorativa. I lavoratori chiamati a testimoniare avevano accettato tali condizioni indefettibili. Va da sé che il limite retributivo da corrispondere, previsto dalla contrattazione collettiva, non poteva essere rispettato non solo perché le interruzioni di cui in oggetto costituiscono causa di forza maggiore e non interruzione per pioggia, ma altresì perché il cantiere non era nemmeno raggiungibile per l'interruzione dell'unica via di accesso. Per quanto attiene la mancata comunicazione entro i trenta giorni successivi, si eccepisce l'impossibilità di operare in tal senso, in quanto trattandosi di interruzioni di breve periodo ed imprevedibili per lo intrinseca natura, sarebbe stato impossibile comunicare la so- spensione per ricomunicare la riassunzione di periodi troppo frastagliati, con conse- guente sovrapposizione di interruzioni e riattivazioni nell'arco dei trenta giorni” (v. appello).
4. Reitera, quindi, la richiesta di prova testimoniale sulle su esposte circostanze.
5. Tali le critiche alla sentenza impugnata, l'appello deve ritenersi infondato per i mo- tivi che seguono.
5.1. Il motivo di appello relativo alla presunta errata qualificazione dell'azione, operata dal tribunale, è inammissibile.
Rileva il collegio che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. re- cente sentenza n. 6344/2022 in caso analogo) “il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data all'azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla quali- ficazione dell'azione data dalla parte, di talché, qualora l'azione sia stata espressa- mente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che su di essa ha statuito è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione (co- sì Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi)”.
6. Nel merito, deve rilevarsi che oggetto della materia del contendere è il mancato rispetto da parte dell'azienda appellante del cd. minimale contributivo (o contribuzione virtuale) – cui per legge sono tenute le imprese operanti nel settore edile – in relazione ad alcuni dipendenti e alla sospensione della loro attività lavorativa per presunte con- dizioni metereologiche avverse.
6.1. Orbene, l'appello proposto – per quanto qui di interesse – disattende i consolidati principi affermati dalla Suprema Corte da un lato in materia di minimale contributivo e dall'altro in relazione agli oneri probatori delle parti sulle assenze dal lavoro del per- sonale dipendente.
6.2. In punto di diritto, vanno ricordati i principi sanciti dalla giurisprudenza di le- gittimità e ribaditi nell'ordinanza n. 21479/2020 (di seguito riportata), che hanno da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (v. anche Cass. Sez. L, n. 3491/2014).
“Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'ob- bligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'ob- bligo datoriale – a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro – di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non infe- riore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il rife- rimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale dal D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389).
Il principio ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previ- denziale, posto che come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio
1992, n. 342 "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) neces- saria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicu- rative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribu- zione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".
In relazione a ciò, la Suprema Corte (Cass. Sez. L., Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv.
654101 01) ha già avuto modo di affermare, in via generale e a prescindere dal settore di attività del datore, che la regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati”
Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi). Infatti, anche in caso di comprovata assenza del lavoratore e/o di fruizione da parte dello stesso di aspettative non retribuite, non ricorrono comunque i presupposti per l'esonero dall'obbligo contributivo contrattualmente predeterminato.
Pertanto, “ove gli enti previdenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma
1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe sul datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo” (v. Cass. n. 12037/2020;
Cass. 23360/2021).
In conformità con tali principi, nel caso di specie, deve ritenersi di fatto non provata la dedotta sospensione, sia perché non oggettivamente accertabile, attesa la genericità delle allegazioni assolutamente carenti di prova specifica e – anche cronologicamente
– puntuale, sia perché non preventivamente comunicata, come ha accertato il primo giudice in sentenza: nel censurare tale statuizione, invero l'azienda si è limitata a labiali e generiche allegazioni in ordine alla impossibilità di comunicare la sospensione del-
l'attività lavorativa, trattandosi di interruzioni di breve periodo e imprevedibili (v. ricorso introduttivo), senza tuttavia suffragare il proprio assunto con obiettivi elementi di riscontro.
7. In ordine, poi, alla reiterata eccezione di prescrizione, va rilevato che, se è pur vero che – con la comunicazione, ricevuta all'indirizzo del destinatario dalla moglie in data
2 aprile 2010 (v. raccomandata in atti) – l' ha contestato al di aver omesso CP_1 Pt_1
di effettuare le denunce contributive tramite DM10 per il periodo in contestazione, è altrettanto vero che si tratta delle denunce necessarie per la quantificazione e l'esazione del credito contributivo de quo, sicché deve ritenersi valere il principio sancito dalla
Suprema Corte, con la sentenza n. 7835/2022, secondo cui “deve escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o
l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore
(Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006). Si è anzi affermato che, ai fini dell'interru- zione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pre- tesa (nel caso di specie, la trasmissione delle denunce contributive su cui si fonda la pretesa creditoria de qua) – trattandosi di atto non soggetto a formule sacramentali che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/ 2015)”.
Ne consegue che, considerata la predetta comunicazione valido atto interruttivo della prescrizione e parimenti la notifica del verbale di accertamento, avvenuta inconte- statamente il 17 giugno 2014 entro il quinquennio di legge, alla data di deposito del ricorso introduttivo (3 dicembre 2014) non poteva dirsi maturata alcuna prescrizione.
8. Ciò posto, non può non tenersi conto che è stato ammesso a fruire della Parte_1
definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022 (rottamazione quater – v. comunica- zione in atti) e che, in esecuzione della stessa, ha effettuato diversi pagamenti, CP_3
di cui ha parzialmente fornito prova anche su invito della Corte.
8.1. Pur tuttavia, dall'esame della documentazione fornita, non può ritenersi ricorrere la regolarità dei pagamenti predetti, alcuni dei quali non risultano nemmeno provati per carenza della relativa attestazione, a detta dell'appellante a causa dello smarrimento delle ricevute dei bollettini di versamento (v. note telematiche del 20 marzo 2025).
8.2. Da tanto discende che non si possa procedere a dichiarare l'estinzione del giudizio, conformemente ai principi di diritto enunciati dalle recenti pronunce della
Corte di Cassazione, V sez., n. 20626/2024 e n. 24428/ 2024.
8.3. In particolare, tale ultima pronuncia, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa, ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero am- montare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclu- sivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, CP_4
ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
8.4. Orbene, mentre può dirsi perfezionata la procedura amministrativa di rottama- zione, con l'impegno dell'appellante a rinunciare ai giudizi in corso (v. istanza in atti)
e la comunicazione di delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, non CP_3
può dirsi altrettanto soddisfatto il concorrente presupposto della documentazione in giudizio di tutti i pagamenti già effettuati, come sopra detto in parte mancanti.
Di talché non vi sono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio e, per quanto sopra detto, l'appello del va rigettato. Pt_1
Vanno comunque tenuti in considerazione, ai fini della condanna, gli avvenuti paga- menti relativi all'avviso di addebito opposto, siccome comprovati da attestazione sotto- scritta dal Direttore di ammontanti alla complessiva somma di €. 3.769,66, in CP_3
ragione dei quali e limitatamente a essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. Tenuto conto della conferma pur parziale della sentenza impugnata quanto al re- stante credito portato dall'avviso opposto, le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell' come da dispositivo, CP_1
tenuto conto del decisum in relazione all'importo ancora dovuto e dell'attività difensiva svolta.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 575/2021 R.G., in parziale riforma della sentenza n. 1066/2020 del Tribunale di Siracusa, che nel resto conferma, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di €.
3.769,66, portata dall'avviso di addebito n. 598 2014 0001750978 000.
Condanna alla rifusione in favore dell delle spese processuali del Parte_1 CP_1 presente grado, che liquida in €. 2.906,00 oltre il rimborso forfetario delle spese gene- rali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 20 marzo 2025. Il Giudice Ausiliario Estensore
avv. Paolo Pergolizzi
Il Presidente
dott. Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 575/2021 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi domiciliato (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Dugo;
C.F._1
appellante contro
, anche nell'af- Controparte_1
fermata qualità di mandatario di (c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ivano Marcedone, Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
appellata
La causa veniva posta in decisione il 20 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1066 del 13 novembre 2020, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sui ricorsi riuniti, promossi da : il primo in Parte_1
opposizione all'avviso di addebito n. 598 2014 00017509 78 000 per contributi IVS gestione aziendale lavoratori dipendenti, relativi al periodo agosto 2008-gennaio 2009; il secondo in opposizione al verbale unico di accertamento n. 000417787/DDL del 10 giugno 2014, relativo ai contributi per lo stesso periodo, oggetto dell'avviso di CP_1
addebito.
Preliminarmente dichiarando inammissibile il ricorso – quanto ai vizi formali del-
l'avviso di addebito – per essere stato tardivamente proposto oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., il decidente rigettava nel merito il ricorso con la seguente motiva- zione: “ è stato verificato dagli ispettori – e, comunque, è documentale e di fatto non contestato – che durante il periodo oggetto del verbale il abbia occupato con Pt_1
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui al verbale e non abbia applicato il minimale contributivo di cui al D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, comma 1, convertito in L. 8 agosto 1995, n. 341, a cui le imprese edili sono tenute.
Si osserva che in tema di contributi nel settore edile, ove l' pretenda da un'impresa CP_1
differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante
l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29. (Cass., sez. lav., 03/
11/2016, n. 22314; 15/12/2008, n. 29324).
Posto che il periodo oggetto di esame nel presente giudizio è quello che va da agosto
2008 a gennaio 2009, parte ricorrente: a) sostiene la non debenza della cd. contri- buzione virtuale (ovvero, il minimale contributivo di cui sopra) per il periodo da metà dicembre 2008 a gennaio 2009 per la sospensione delle prestazioni dei lavoratori per le avverse condizioni meteorologiche;
b) comunque, eccepisce il decorso della prescri- zione per tutti i contributi richiesti.
La sospensione, così come ogni altro evento che determini una diversa valutazione degli obblighi contributivi dell'azienda, deve essere comunicata all' tale comuni- CP_1
cazione corrisponde dunque ad un preciso obbligo dell'azienda, e non avendo la ditta ricorrente comunicato all' detta sospensione, non può oggi invocare tale evento CP_1
per opporsi alla richiesta di pagamento. Con riferimento alla eccepita prescrizione, si osserva che l' ha documentato CP_1
l'invio di una diffida, ricevuta dalla moglie del ricorrente il 2.04.2010, a cui poi è seguita la notifica del verbale ispettivo il 17.06.2014 (nel verbale vi è il riepilogo delle somme dovute).
I ricorsi non possono, pertanto, non possono trovare accoglimento”. Spese compen- sate.
proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso depositato il 13 Parte_1
maggio 2021.
Instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note autorizzate, all'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la tardività dei motivi di ricorso, attinenti alle eccezioni di invalidità dell'avviso di addebito, qualificandoli come opposizione ex art. 617 c.p.c., benché
avesse presentato ricorso giudiziario – attenendosi alle indicazioni di cui Parte_1 all'informativa dello stesso avviso – entro i 40 giorni di cui all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999. Di talché alcuna tardività poteva essergli addebitata.
2. Parte appellante reitera, ancora, l'eccezione di prescrizione, rigettata dal primo giudice, assumendo che la lettera del 2 aprile 2010, considerata dall' valido atto CP_1
interruttivo, non conterrebbe invece gli elementi propri della diffida né in ossequio alla normativa codicistica, né secondo la circolare n. 55/2000, con cui lo stesso ente impo- sitore fornisce la definizione di atto interruttivo della prescrizione.
3. Riguardo alla contestazione mossa con il verbale di accertamento opposto sui mini- mi contributivi non rispettati nel periodo di riferimento, il svolge la seguente Pt_1 censura in appello: “In merito all'attività lavorativa effettivamente svolta si evidenzia che la particolarità dell'ubicazione del cantiere che si trova nella zona A della riserva di Cavagrande del Cassibile, ha indotto la ricorrente impresa a informa- Parte_1
re i lavoratori che pur considerando le normative in materia di contratto collettivo di lavoro nel periodo autunnale/invernale coincidendo con le piogge stagionali, essendo il cantiere privo di strada carrabile, ed essendo necessario quale unica via di accesso guadare il fiume con gli attrezzi edili, la stagione piovosa, pur non interessando direttamente l'area di cantiere comportava un ingrossamento del fiume con la conseguente impossibilità di continuare l'attività lavorativa. I lavoratori chiamati a testimoniare avevano accettato tali condizioni indefettibili. Va da sé che il limite retributivo da corrispondere, previsto dalla contrattazione collettiva, non poteva essere rispettato non solo perché le interruzioni di cui in oggetto costituiscono causa di forza maggiore e non interruzione per pioggia, ma altresì perché il cantiere non era nemmeno raggiungibile per l'interruzione dell'unica via di accesso. Per quanto attiene la mancata comunicazione entro i trenta giorni successivi, si eccepisce l'impossibilità di operare in tal senso, in quanto trattandosi di interruzioni di breve periodo ed imprevedibili per lo intrinseca natura, sarebbe stato impossibile comunicare la so- spensione per ricomunicare la riassunzione di periodi troppo frastagliati, con conse- guente sovrapposizione di interruzioni e riattivazioni nell'arco dei trenta giorni” (v. appello).
4. Reitera, quindi, la richiesta di prova testimoniale sulle su esposte circostanze.
5. Tali le critiche alla sentenza impugnata, l'appello deve ritenersi infondato per i mo- tivi che seguono.
5.1. Il motivo di appello relativo alla presunta errata qualificazione dell'azione, operata dal tribunale, è inammissibile.
Rileva il collegio che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. re- cente sentenza n. 6344/2022 in caso analogo) “il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data all'azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla quali- ficazione dell'azione data dalla parte, di talché, qualora l'azione sia stata espressa- mente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che su di essa ha statuito è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione (co- sì Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi)”.
6. Nel merito, deve rilevarsi che oggetto della materia del contendere è il mancato rispetto da parte dell'azienda appellante del cd. minimale contributivo (o contribuzione virtuale) – cui per legge sono tenute le imprese operanti nel settore edile – in relazione ad alcuni dipendenti e alla sospensione della loro attività lavorativa per presunte con- dizioni metereologiche avverse.
6.1. Orbene, l'appello proposto – per quanto qui di interesse – disattende i consolidati principi affermati dalla Suprema Corte da un lato in materia di minimale contributivo e dall'altro in relazione agli oneri probatori delle parti sulle assenze dal lavoro del per- sonale dipendente.
6.2. In punto di diritto, vanno ricordati i principi sanciti dalla giurisprudenza di le- gittimità e ribaditi nell'ordinanza n. 21479/2020 (di seguito riportata), che hanno da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (v. anche Cass. Sez. L, n. 3491/2014).
“Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'ob- bligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'ob- bligo datoriale – a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro – di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non infe- riore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il rife- rimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale dal D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389).
Il principio ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previ- denziale, posto che come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio
1992, n. 342 "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) neces- saria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicu- rative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribu- zione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".
In relazione a ciò, la Suprema Corte (Cass. Sez. L., Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv.
654101 01) ha già avuto modo di affermare, in via generale e a prescindere dal settore di attività del datore, che la regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati”
Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi). Infatti, anche in caso di comprovata assenza del lavoratore e/o di fruizione da parte dello stesso di aspettative non retribuite, non ricorrono comunque i presupposti per l'esonero dall'obbligo contributivo contrattualmente predeterminato.
Pertanto, “ove gli enti previdenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma
1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe sul datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo” (v. Cass. n. 12037/2020;
Cass. 23360/2021).
In conformità con tali principi, nel caso di specie, deve ritenersi di fatto non provata la dedotta sospensione, sia perché non oggettivamente accertabile, attesa la genericità delle allegazioni assolutamente carenti di prova specifica e – anche cronologicamente
– puntuale, sia perché non preventivamente comunicata, come ha accertato il primo giudice in sentenza: nel censurare tale statuizione, invero l'azienda si è limitata a labiali e generiche allegazioni in ordine alla impossibilità di comunicare la sospensione del-
l'attività lavorativa, trattandosi di interruzioni di breve periodo e imprevedibili (v. ricorso introduttivo), senza tuttavia suffragare il proprio assunto con obiettivi elementi di riscontro.
7. In ordine, poi, alla reiterata eccezione di prescrizione, va rilevato che, se è pur vero che – con la comunicazione, ricevuta all'indirizzo del destinatario dalla moglie in data
2 aprile 2010 (v. raccomandata in atti) – l' ha contestato al di aver omesso CP_1 Pt_1
di effettuare le denunce contributive tramite DM10 per il periodo in contestazione, è altrettanto vero che si tratta delle denunce necessarie per la quantificazione e l'esazione del credito contributivo de quo, sicché deve ritenersi valere il principio sancito dalla
Suprema Corte, con la sentenza n. 7835/2022, secondo cui “deve escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o
l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore
(Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006). Si è anzi affermato che, ai fini dell'interru- zione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pre- tesa (nel caso di specie, la trasmissione delle denunce contributive su cui si fonda la pretesa creditoria de qua) – trattandosi di atto non soggetto a formule sacramentali che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/ 2015)”.
Ne consegue che, considerata la predetta comunicazione valido atto interruttivo della prescrizione e parimenti la notifica del verbale di accertamento, avvenuta inconte- statamente il 17 giugno 2014 entro il quinquennio di legge, alla data di deposito del ricorso introduttivo (3 dicembre 2014) non poteva dirsi maturata alcuna prescrizione.
8. Ciò posto, non può non tenersi conto che è stato ammesso a fruire della Parte_1
definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022 (rottamazione quater – v. comunica- zione in atti) e che, in esecuzione della stessa, ha effettuato diversi pagamenti, CP_3
di cui ha parzialmente fornito prova anche su invito della Corte.
8.1. Pur tuttavia, dall'esame della documentazione fornita, non può ritenersi ricorrere la regolarità dei pagamenti predetti, alcuni dei quali non risultano nemmeno provati per carenza della relativa attestazione, a detta dell'appellante a causa dello smarrimento delle ricevute dei bollettini di versamento (v. note telematiche del 20 marzo 2025).
8.2. Da tanto discende che non si possa procedere a dichiarare l'estinzione del giudizio, conformemente ai principi di diritto enunciati dalle recenti pronunce della
Corte di Cassazione, V sez., n. 20626/2024 e n. 24428/ 2024.
8.3. In particolare, tale ultima pronuncia, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa, ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero am- montare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclu- sivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, CP_4
ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
8.4. Orbene, mentre può dirsi perfezionata la procedura amministrativa di rottama- zione, con l'impegno dell'appellante a rinunciare ai giudizi in corso (v. istanza in atti)
e la comunicazione di delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, non CP_3
può dirsi altrettanto soddisfatto il concorrente presupposto della documentazione in giudizio di tutti i pagamenti già effettuati, come sopra detto in parte mancanti.
Di talché non vi sono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio e, per quanto sopra detto, l'appello del va rigettato. Pt_1
Vanno comunque tenuti in considerazione, ai fini della condanna, gli avvenuti paga- menti relativi all'avviso di addebito opposto, siccome comprovati da attestazione sotto- scritta dal Direttore di ammontanti alla complessiva somma di €. 3.769,66, in CP_3
ragione dei quali e limitatamente a essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. Tenuto conto della conferma pur parziale della sentenza impugnata quanto al re- stante credito portato dall'avviso opposto, le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell' come da dispositivo, CP_1
tenuto conto del decisum in relazione all'importo ancora dovuto e dell'attività difensiva svolta.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 575/2021 R.G., in parziale riforma della sentenza n. 1066/2020 del Tribunale di Siracusa, che nel resto conferma, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di €.
3.769,66, portata dall'avviso di addebito n. 598 2014 0001750978 000.
Condanna alla rifusione in favore dell delle spese processuali del Parte_1 CP_1 presente grado, che liquida in €. 2.906,00 oltre il rimborso forfetario delle spese gene- rali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 20 marzo 2025. Il Giudice Ausiliario Estensore
avv. Paolo Pergolizzi
Il Presidente
dott. Marcella Celesti