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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 752/2025 RG.
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 752 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a HI (VB) il Parte_1 C.F._1
27/05/1968.
Con il patrocinio dell'Avv. GIROMINI BEATRICE DONATELLA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
E
(c.f. ) nt. a AN (NO) il Controparte_1 C.F._2
01/04/1968
Con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI EUGENIO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia Disporre, a modifica dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, che sia eliminato il contributo paterno alla madre per il mantenimento di e che il padre contribuisca al pagamento Per_1
Pag. 1 delle spese straordinarie, come da Protocollo di Torino 15.03.2016, nella misura del 30 %. Col favore delle spese e competenze del procedimento
Parte resistente: Disporre a modifica dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sia eliminato il contributo paterno alla madre per il mantenimento di e che il padre contribuisca al pagamento delle spese Per_1 straordinarie nella misura del 30 %. Nulla sulle spese.
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/4/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, stante il mutamento delle condizioni economiche della resistente, conseguenti all'apertura della successione della zia.
Si è costituta tempestivamente parte resistente che ha, di fatto, aderito alle conclusioni del ricorrente.
All'udienza del 25/9/2025, i difensori si sono riportati agli atti e hanno chiesto discutersi la causa. La difesa del ricorrente ha insistito per la condanna alle spese del resistente che, invece, a sua volta, ha insistito per la compensazione.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni depositate da entrambe le parti: invero, il mutamento delle condizioni economiche della , che ha ricevuto un cospicuo CP_1 compendio ereditario giustificano, la revoca dell'obbligo di mantenimento ordinario a carico di per la figlia Parte_1 Per_1
È corretta altresì la ripartizione delle spese straordinarie, ponendo a carico di la misura Pt_1 del 30%, considerata la sperequazione reddituale tra le parti.
Ritiene il Collegio che le spese debbano essere compensate, visto che entrambe le parti hanno depositato conclusioni conformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti in data 28/7/2022,
1) revoca l'obbligo di mantenimento 'ordinario' a carico di in favore della figlia Parte_1
Per_1
2) pone a carico di le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo vigente Parte_1 presso il Tribunale di Torino, nella misura del 30%;
3) compensa le spese civili;
4) manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Pag. 2 Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 752 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a HI (VB) il Parte_1 C.F._1
27/05/1968.
Con il patrocinio dell'Avv. GIROMINI BEATRICE DONATELLA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
E
(c.f. ) nt. a AN (NO) il Controparte_1 C.F._2
01/04/1968
Con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI EUGENIO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia Disporre, a modifica dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, che sia eliminato il contributo paterno alla madre per il mantenimento di e che il padre contribuisca al pagamento Per_1
Pag. 1 delle spese straordinarie, come da Protocollo di Torino 15.03.2016, nella misura del 30 %. Col favore delle spese e competenze del procedimento
Parte resistente: Disporre a modifica dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sia eliminato il contributo paterno alla madre per il mantenimento di e che il padre contribuisca al pagamento delle spese Per_1 straordinarie nella misura del 30 %. Nulla sulle spese.
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/4/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, stante il mutamento delle condizioni economiche della resistente, conseguenti all'apertura della successione della zia.
Si è costituta tempestivamente parte resistente che ha, di fatto, aderito alle conclusioni del ricorrente.
All'udienza del 25/9/2025, i difensori si sono riportati agli atti e hanno chiesto discutersi la causa. La difesa del ricorrente ha insistito per la condanna alle spese del resistente che, invece, a sua volta, ha insistito per la compensazione.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni depositate da entrambe le parti: invero, il mutamento delle condizioni economiche della , che ha ricevuto un cospicuo CP_1 compendio ereditario giustificano, la revoca dell'obbligo di mantenimento ordinario a carico di per la figlia Parte_1 Per_1
È corretta altresì la ripartizione delle spese straordinarie, ponendo a carico di la misura Pt_1 del 30%, considerata la sperequazione reddituale tra le parti.
Ritiene il Collegio che le spese debbano essere compensate, visto che entrambe le parti hanno depositato conclusioni conformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti in data 28/7/2022,
1) revoca l'obbligo di mantenimento 'ordinario' a carico di in favore della figlia Parte_1
Per_1
2) pone a carico di le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo vigente Parte_1 presso il Tribunale di Torino, nella misura del 30%;
3) compensa le spese civili;
4) manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Pag. 2 Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 3