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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/04/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 5753/2024 R.G.
PROMOSSO DA
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale Parte_1 [...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Parte_2
Alessandra Muciaccia;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17.05.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità in atti, conveniva in giudizio chiedendo di dichiarare che questi Controparte_1 avesse accettato tacitamente l'eredità pervenuta per successione di , deceduta il Persona_1
24.01.2015 in Bari.
Domandava, altresì “ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la trascrizione dell'emananda sentenza giusta art. 2648 c.c. e/o qualsiasi ulteriore norma ritenuta applicabile, a favore del Signor nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e contro la sig.ra nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_1 deceduta a Bari il 24/01/2015 sulla seguente proprietà immobiliare per la quota di 1/2 di sua spettanza: - Immobile identificato in NCEU del comune di Capurso (BA) al fg. 10 part. 628 subalterno 5, graffato alla particella 629 sub 2, CAT A/3 di 5,5 vani alla via Basile n. 2”, vinte spese e competenze di lite.
Precisava che il avesse operato la voltura catastale dei beni ereditari a nome suo, il che CP_1 configurava un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. Civ. nn. 12259 del 14.04.2022, 11478/2021,
7075/1999, 5226/2002 e 10796/2009).
Per le anzidette ragioni, instava per l'accoglimento delle proposte domande.
Con decreto del 19.07.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 15.01.2025, con indicazione del termine per la notifica.
Alla prima udienza del 15.01.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
L'art. 476 c.c. dispone che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ebbene, risulta per tabulas che abbia operato la voltura catastale dei beni Controparte_1
ereditari.
A riguardo, la Cassazione civile, sez. VI, con pronuncia del 22/01/2020, n. 1438 ha statuito che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di una voltura catastale
(“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” – conf. 1438/2020,
8980/17, 1994/2014).
Il prefato principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte in innumerevole pronunce: nn.
11478 del 30.04.2021, 22317 del 21.10.2014, 10796 dell'11.05.2009, 5226 del 12.04.2002.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente va integralmente accolta e, per l'effetto, devesi dichiarare che ha tacitamente accettato, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. Controparte_1
476 c.c., l'eredità pervenuta per successione di , deceduta il 24.01.2015 in Bari, con Persona_1
conseguente ordine da impartirsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini della trascrizione della presente pronuncia, con esonero di qualsivoglia responsabilità. All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte ricorrente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna del resistente contumace alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminato) ed involgente le fasi di “studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri “medi” del D.M. n. 147/2022 in ragione della concreta attività difensiva (tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale” – scaglione indeterminabile – complessità bassa), con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria non celebratesi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 5753/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha tacitamente Controparte_1 accettato l'eredità pervenuta per successione di , deceduta il 24.01.2015 in Persona_1
Bari;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la trascrizione del presente titolo a favore di nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e contro nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_1
deceduta a Bari il 24/01/2015 sulla seguente proprietà immobiliare per la quota di 1/2 di sua spettanza: - Immobile identificato in NCEU del comune di Capurso (BA) al fg. 10 part. 628 subalterno 5, graffato alla particella 629 sub 2, CAT A/3 di 5,5 vani alla via Basile n. 2, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
3) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in Controparte_1 favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.462,80, di cui € 557,80 per spese ed
€ 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori di legge se dovuti;
4) dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Bari, 6 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 5753/2024 R.G.
PROMOSSO DA
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale Parte_1 [...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Parte_2
Alessandra Muciaccia;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17.05.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità in atti, conveniva in giudizio chiedendo di dichiarare che questi Controparte_1 avesse accettato tacitamente l'eredità pervenuta per successione di , deceduta il Persona_1
24.01.2015 in Bari.
Domandava, altresì “ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la trascrizione dell'emananda sentenza giusta art. 2648 c.c. e/o qualsiasi ulteriore norma ritenuta applicabile, a favore del Signor nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e contro la sig.ra nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_1 deceduta a Bari il 24/01/2015 sulla seguente proprietà immobiliare per la quota di 1/2 di sua spettanza: - Immobile identificato in NCEU del comune di Capurso (BA) al fg. 10 part. 628 subalterno 5, graffato alla particella 629 sub 2, CAT A/3 di 5,5 vani alla via Basile n. 2”, vinte spese e competenze di lite.
Precisava che il avesse operato la voltura catastale dei beni ereditari a nome suo, il che CP_1 configurava un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. Civ. nn. 12259 del 14.04.2022, 11478/2021,
7075/1999, 5226/2002 e 10796/2009).
Per le anzidette ragioni, instava per l'accoglimento delle proposte domande.
Con decreto del 19.07.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 15.01.2025, con indicazione del termine per la notifica.
Alla prima udienza del 15.01.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
L'art. 476 c.c. dispone che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ebbene, risulta per tabulas che abbia operato la voltura catastale dei beni Controparte_1
ereditari.
A riguardo, la Cassazione civile, sez. VI, con pronuncia del 22/01/2020, n. 1438 ha statuito che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di una voltura catastale
(“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” – conf. 1438/2020,
8980/17, 1994/2014).
Il prefato principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte in innumerevole pronunce: nn.
11478 del 30.04.2021, 22317 del 21.10.2014, 10796 dell'11.05.2009, 5226 del 12.04.2002.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente va integralmente accolta e, per l'effetto, devesi dichiarare che ha tacitamente accettato, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. Controparte_1
476 c.c., l'eredità pervenuta per successione di , deceduta il 24.01.2015 in Bari, con Persona_1
conseguente ordine da impartirsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini della trascrizione della presente pronuncia, con esonero di qualsivoglia responsabilità. All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte ricorrente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna del resistente contumace alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminato) ed involgente le fasi di “studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri “medi” del D.M. n. 147/2022 in ragione della concreta attività difensiva (tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale” – scaglione indeterminabile – complessità bassa), con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria non celebratesi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 5753/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha tacitamente Controparte_1 accettato l'eredità pervenuta per successione di , deceduta il 24.01.2015 in Persona_1
Bari;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la trascrizione del presente titolo a favore di nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e contro nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_1
deceduta a Bari il 24/01/2015 sulla seguente proprietà immobiliare per la quota di 1/2 di sua spettanza: - Immobile identificato in NCEU del comune di Capurso (BA) al fg. 10 part. 628 subalterno 5, graffato alla particella 629 sub 2, CAT A/3 di 5,5 vani alla via Basile n. 2, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
3) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in Controparte_1 favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.462,80, di cui € 557,80 per spese ed
€ 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori di legge se dovuti;
4) dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Bari, 6 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera