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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 409/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 409/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti MONICO GIANMARIA, PEDRETTI MICHELE e GUAGLIONE LUCA ROBERTO
RICORRENTE contro on il patrocinio dell'avv. DE MASI CIRO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/4/2023 , dipendente di Parte_1
impugnava il licenziamento per giusta causa del 27/9/2022, che faceva Controparte_1 riferimento alla richiesta di giustificazioni in merito all'assenza dal 1° al 9 settembre 2022, sebbene nella contestazione disciplinare del 9/9/2022 le fosse stata contestata solo l'assenza ingiustificata dal 5 al 9 settembre, perché in tali giorni non era richiesta la sua prestazione, in quanto l'attività del reparto
“controllo qualità”, cui era adibita, non era ancora ripresa.
In passato infatti, la data esatta del rientro al lavoro dopo la chiusura di agosto, le era stata sempre stata comunicata, in quanto cambiava a seconda del reparto e delle mansioni di ciascuno, e quindi, in base alle esigenze effettive della produzione.
Deduceva inoltre che a settembre 2022, lo stabilimento di via Sebenico non aveva neppure riaperto, perchè le attività ivi svolte erano state tutte trasferite nello stabilimento di via Rimembranza e ciò aveva richiesto alcuni giorni per il trasferimento delle macchine e il trasloco. Il 5/9/2022 aveva quindi domandato al cugino, anch'egli dipendente della resistente, se avesse ripreso il lavoro, e alla sua risposta negativa, aveva dedotto la mancata ripresa del lavoro, per cui l'aveva richiamato venerdì 9 settembre e quando aveva appreso che era rientrato al lavoro il giorno prima, il lunedì seguente, 12
pagina 1 di 5 settembre, aveva detto al marito di telefonare al titolare della società, - che nei giorni Testimone_1 precedenti l'aveva rimossa dal gruppo whatsapp - dal quale aveva appreso che avrebbe dovuto presentarsi al lavoro già il 1° settembre
Aggiungeva pure che il proposito estrometterla era già maturato ben prima dell'avvio del procedimento disciplinare, perchè la sua presenza in azienda era divenuta da alcuni mesi un elemento di disturbo, a causa della conflittualità insorta con i colleghi e i familiari impiegati in Controparte_1
Contestava pertanto l'insussistenza del fatto contestato e in subordine, la sproporzione del licenziamento, in mancanza dell'elemento dell'intenzionalità, perché non appena aveva appreso che l'attività del confezionamento era parzialmente ripresa il giorno prima, si era subito attivata in tutti i modi possibili per sapere come mai non fosse stata avvertita, e comunque, per avere indicazioni in merito al suo rientro e per offrire la prestazione.
Si costituiva e deduceva che nel mese di luglio, quando la ricorrente al termine Controparte_1
della malattia era rientrata al lavoro, era già stata affissa in bacheca l'indicazione programmata della chiusura aziendale per il periodo estivo, dal 30 luglio al 31 agosto, per cui dal 1° settembre tutto il personale era tenuto a presentarsi in azienda per riprendere servizio, ad eccezione di coloro ai quali, previo accordo, fossero stati concessi ulteriori giorni di ferie o di permesso.
L'attività aziendale era quindi regolarmente ripartita il 1/9/2022 (giovedì) e già il 2 seguente la referente, aveva segnalato all'ufficio amministrativo l'assenza della ricorrente e analoga Per_1
segnalazione aveva fatto anche per i giorni di lavoro immediatamente successivi, dal 5 al 9/9/2022, quando le era stata inviata la lettera di contestazione disciplinare della prolungata assenza ingiustificata dal lavoro, che aveva determinato la richiesta al personale del reparto “controllo qualità” di turni / orari aggiuntivi, con aggravio di costi.
Ribadiva pertanto, la sussistenza della giusta causa per la violazione dell'obbligo del lavoratore di giustificare tempestivamente la propria assenza.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 21/1/2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
Con la contestazione disciplinare del 9/9/2022 alla ricorrente è stato richiesto di giustificare l'assenza dal 5 al 9 settembre, mentre nella successiva lettera di licenziamento, l'inizio della precedente assenza ingiustificata è stato anticipato al 1° settembre.
La ricorrente sostiene comunque che, diversamente da quanto verificatosi negli anni precedenti - in cui era sempre stata informata del giorno di effettiva ripresa del lavoro, dopo la fine delle ferie estive, perchè il lavoro nel reparto “controllo qualità”, l'ultimo del ciclo produttivo, poteva riprendere solo dopo che gli altri reparti avessero ricominciato la produzione – all'inizio di settembre 2022 non aveva ricevuto alcuna comunicazione del giorno in cui doveva tornare al lavoro, per cui complice anche la pagina 2 di 5 sua rimozione dai gruppi whatsapp aziendali, solo venerdì 9 settembre aveva appreso che l'attività era già ripresa il giorno prima.
Occorre preliminarmente osservare che non è stato minimamente dimostrato che la ricorrente sia stata vittima di un disegno preordinato per estrometterla dall'azienda, essendo ormai la sua presenza divenuta da alcuni mesi un elemento di disturbo a causa della conflittualità insorta con i colleghi e i familiari impiegati in Controparte_1
Dall'istruttoria è emerso invece, che il giorno della ripresa del lavoro, al termine delle ferie estive, viene indicato accanto alla timbratrice dei cartellini e “vale per tutti i dipendenti. Se c'è qualche dipendente che deve riprendere in un'altra data, l'azienda lo avvisa” (teste ). Testimone_2
Tale dichiarazione è stata confermata anche dalla teste la responsabile del reparto “controllo Per_1
qualità” a cui era assegnata la ricorrente, che ha detto che il 1° settembre oltre a , Parte_1
erano assenti altre due lavoratrici, e che però, erano state da lei avvisate di non Per_2 Per_3
riprendere il lavoro quel giorno.
Risulta pertanto provato che la ripresa del lavoro avviene per tutti i lavoratori il giorno indicato nel cartello posto accanto alla timbratrice, tranne per coloro che vengono espressamente contattati dalla società per rientrare in un giorno successivo.
Non è stato invece provato quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè che i lavoratori del reparto
“controllo qualità”, la cui attività si colloca alla fine del ciclo produttivo, dopo la fine delle ferie estive, riprendono necessariamente il lavoro dopo tutti gli altri dipendenti e ricevono una comunicazione dell'azienda che li informa del giorno in cui devono presentarsi al posto di lavoro;
infatti, all'inizio delle ferie, rimane del lavoro arretrato ancora da svolgere, per cui alla ripresa dell'attività, possono portarlo a termine (teste ). Tes_3
Peraltro dal LUL risulta che aveva ripreso il lavoro il 5 settembre e Persona_4
dipendente di Codetex, ma distaccata presso la resistente, già il 1° settembre, diversamente Per_3
da quanto riferito da Per_5
Risulta pertanto provata la ripresa dell'attività nel reparto “controllo qualità” quantomeno dal 5 settembre.
Non assume alcuna rilevanza l'assenza della ricorrente il 1° e 2 settembre, riferita nella lettera di licenziamento alla precedente contestazione disciplinare, che invece, contempla solo l'assenza dal 5 al
9/9/2022.
Risulta pertanto provato il fatto materiale contestato.
La giurisprudenza ritiene però che “l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, . . . rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in pagina 3 di 5 cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (Cass 12174/2019).
Il fatto che la ricorrente, basandosi su quanto avvenuto negli anni precedenti, in cui era stata sempre avvisata del giorno in cui riprendere il lavoro dopo la fine delle ferie, abbia confidato che ciò sarebbe successo anche nel settembre 2022, e che insospettita dalla mancanza di tale comunicazione, si sia attivata per sapere se l'attività fosse effettivamente ripresa, non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo, che è costituito oltre che dal dolo, che presuppone l'intenzionalità della condotta, anche dalla colpa, cioè dall'inosservanza della condotta dovuta anche solo per negligenza.
Ed è proprio per negligenza che la ricorrente ha incautamente confidato che quanto verificatosi negli anni precedenti si sarebbe ripetuto anche nel settembre 2022, senza prima verificare invece, se anche lei come gli altri, avesse dovuto riprendere il lavoro già il 1° settembre.
Se ciò esclude da un lato, l'irrilevanza disciplinare della sua assenza, dall'altro consente però di ridimensionarne la gravità, essendo stato provato che era sicuramente intenzionata a riprendere il lavoro, non appena le avessero comunicato quando presentarsi, e che non intendeva in alcun modo interferire con l'organizzazione aziendale.
A tale proposito occorre osservare che non è sufficiente che la contrattazione collettiva preveda il licenziamento, come sanzione per una determinata violazione disciplinare, in quanto il giudice è tenuto comunque a valutarne la proporzionalità, cioè a stabilire se, considerate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti adeguata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Pertanto, in caso di assenza ingiustificata, non è sufficiente che questa si protragga per i giorni previsti dalla norma disciplinare, dovendosi tenere conto anche di altri elementi concorrenti che possono contribuire a determinarne l'effettiva gravità (vd Cass. 3283/2020).
Nello specifico, come già detto, la ricorrente non si era affatto disinteressata di dover riprendere il lavoro e, resasi conto di non essere stata avvisata nonostante la ripresa dell'attività, aveva provato a prendere contatto con i vertici aziendali, quando ormai però, le era già stata inviata la contestazione disciplinare.
Peraltro all'inizio, l'assenza di non aveva provocato alcun particolare Parte_1
inconveniente, come desumibile dalla mancata contestazione dei primi due giorni, il 1° e 2 settembre, e dal fatto che anche nei giorni seguenti non risulta che altri lavoratori addetti al controllo qualità, come e siano state costrette a lavorare oltre il normale orario Persona_4 Per_3
di lavoro.
Dovendosi pertanto escludere che l'assenza della ricorrente abbia arrecato un effettivo disturbo all'organizzazione produttiva della resistente, il fatto per cui è stata licenziata risulta meno grave di quanto ritenuto da anche in considerazione della sua personalità, desumibile dalla Controparte_1
mancanza di precedenti disciplinari e dal riconoscimento delle sue capacità (con il passaggio di livello pagina 4 di 5 e l'assegnazione, pur temporanea, del ruolo di coordinatrice) per cui il recesso, anche a volerlo riqualificare come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non appare proporzionato all'effettiva gravità del fatto, per il quale sarebbe stata congrua invece, la sanzione conservativa della multa o della sospensione, applicabile, secondo l'art 73 ccnl industria tessile – abbigliamento, “al lavoratore che non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l'assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt 55, 61 e 62”
Per quanto concerne le conseguenze sanzionatorie, trova applicazione la tutela di cui all'art 3 co 1 D
Lgs 23/2015, per cui dall'annullamento del licenziamento del 27/9/2022 per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo consegue comunque, l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la condanna di al pagamento dell'indennità non assoggettata a Controparte_1
contribuzione previdenziale, che appare congruo determinare in 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (€ 1.814,00 lordi), in considerazione della breve durata del rapporto di lavoro da un lato e dell'effettiva condotta della ricorrente dall'altro.
La società resistente dev'essere infine condannata anche al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, di € 838,84 lordi.
Le somme liquidate devono essere incrementate per rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. annulla il licenziamento del 27/9/2022 per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo e conseguentemente, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con la condanna di al pagamento dell'indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale, di € 18.140,00 e dell'indennità sostitutiva del preavviso, di €
838,84 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 259,00 per CP_1 CP_1 spese ed € 5.400,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Como, 21/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 409/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti MONICO GIANMARIA, PEDRETTI MICHELE e GUAGLIONE LUCA ROBERTO
RICORRENTE contro on il patrocinio dell'avv. DE MASI CIRO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/4/2023 , dipendente di Parte_1
impugnava il licenziamento per giusta causa del 27/9/2022, che faceva Controparte_1 riferimento alla richiesta di giustificazioni in merito all'assenza dal 1° al 9 settembre 2022, sebbene nella contestazione disciplinare del 9/9/2022 le fosse stata contestata solo l'assenza ingiustificata dal 5 al 9 settembre, perché in tali giorni non era richiesta la sua prestazione, in quanto l'attività del reparto
“controllo qualità”, cui era adibita, non era ancora ripresa.
In passato infatti, la data esatta del rientro al lavoro dopo la chiusura di agosto, le era stata sempre stata comunicata, in quanto cambiava a seconda del reparto e delle mansioni di ciascuno, e quindi, in base alle esigenze effettive della produzione.
Deduceva inoltre che a settembre 2022, lo stabilimento di via Sebenico non aveva neppure riaperto, perchè le attività ivi svolte erano state tutte trasferite nello stabilimento di via Rimembranza e ciò aveva richiesto alcuni giorni per il trasferimento delle macchine e il trasloco. Il 5/9/2022 aveva quindi domandato al cugino, anch'egli dipendente della resistente, se avesse ripreso il lavoro, e alla sua risposta negativa, aveva dedotto la mancata ripresa del lavoro, per cui l'aveva richiamato venerdì 9 settembre e quando aveva appreso che era rientrato al lavoro il giorno prima, il lunedì seguente, 12
pagina 1 di 5 settembre, aveva detto al marito di telefonare al titolare della società, - che nei giorni Testimone_1 precedenti l'aveva rimossa dal gruppo whatsapp - dal quale aveva appreso che avrebbe dovuto presentarsi al lavoro già il 1° settembre
Aggiungeva pure che il proposito estrometterla era già maturato ben prima dell'avvio del procedimento disciplinare, perchè la sua presenza in azienda era divenuta da alcuni mesi un elemento di disturbo, a causa della conflittualità insorta con i colleghi e i familiari impiegati in Controparte_1
Contestava pertanto l'insussistenza del fatto contestato e in subordine, la sproporzione del licenziamento, in mancanza dell'elemento dell'intenzionalità, perché non appena aveva appreso che l'attività del confezionamento era parzialmente ripresa il giorno prima, si era subito attivata in tutti i modi possibili per sapere come mai non fosse stata avvertita, e comunque, per avere indicazioni in merito al suo rientro e per offrire la prestazione.
Si costituiva e deduceva che nel mese di luglio, quando la ricorrente al termine Controparte_1
della malattia era rientrata al lavoro, era già stata affissa in bacheca l'indicazione programmata della chiusura aziendale per il periodo estivo, dal 30 luglio al 31 agosto, per cui dal 1° settembre tutto il personale era tenuto a presentarsi in azienda per riprendere servizio, ad eccezione di coloro ai quali, previo accordo, fossero stati concessi ulteriori giorni di ferie o di permesso.
L'attività aziendale era quindi regolarmente ripartita il 1/9/2022 (giovedì) e già il 2 seguente la referente, aveva segnalato all'ufficio amministrativo l'assenza della ricorrente e analoga Per_1
segnalazione aveva fatto anche per i giorni di lavoro immediatamente successivi, dal 5 al 9/9/2022, quando le era stata inviata la lettera di contestazione disciplinare della prolungata assenza ingiustificata dal lavoro, che aveva determinato la richiesta al personale del reparto “controllo qualità” di turni / orari aggiuntivi, con aggravio di costi.
Ribadiva pertanto, la sussistenza della giusta causa per la violazione dell'obbligo del lavoratore di giustificare tempestivamente la propria assenza.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 21/1/2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
Con la contestazione disciplinare del 9/9/2022 alla ricorrente è stato richiesto di giustificare l'assenza dal 5 al 9 settembre, mentre nella successiva lettera di licenziamento, l'inizio della precedente assenza ingiustificata è stato anticipato al 1° settembre.
La ricorrente sostiene comunque che, diversamente da quanto verificatosi negli anni precedenti - in cui era sempre stata informata del giorno di effettiva ripresa del lavoro, dopo la fine delle ferie estive, perchè il lavoro nel reparto “controllo qualità”, l'ultimo del ciclo produttivo, poteva riprendere solo dopo che gli altri reparti avessero ricominciato la produzione – all'inizio di settembre 2022 non aveva ricevuto alcuna comunicazione del giorno in cui doveva tornare al lavoro, per cui complice anche la pagina 2 di 5 sua rimozione dai gruppi whatsapp aziendali, solo venerdì 9 settembre aveva appreso che l'attività era già ripresa il giorno prima.
Occorre preliminarmente osservare che non è stato minimamente dimostrato che la ricorrente sia stata vittima di un disegno preordinato per estrometterla dall'azienda, essendo ormai la sua presenza divenuta da alcuni mesi un elemento di disturbo a causa della conflittualità insorta con i colleghi e i familiari impiegati in Controparte_1
Dall'istruttoria è emerso invece, che il giorno della ripresa del lavoro, al termine delle ferie estive, viene indicato accanto alla timbratrice dei cartellini e “vale per tutti i dipendenti. Se c'è qualche dipendente che deve riprendere in un'altra data, l'azienda lo avvisa” (teste ). Testimone_2
Tale dichiarazione è stata confermata anche dalla teste la responsabile del reparto “controllo Per_1
qualità” a cui era assegnata la ricorrente, che ha detto che il 1° settembre oltre a , Parte_1
erano assenti altre due lavoratrici, e che però, erano state da lei avvisate di non Per_2 Per_3
riprendere il lavoro quel giorno.
Risulta pertanto provato che la ripresa del lavoro avviene per tutti i lavoratori il giorno indicato nel cartello posto accanto alla timbratrice, tranne per coloro che vengono espressamente contattati dalla società per rientrare in un giorno successivo.
Non è stato invece provato quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè che i lavoratori del reparto
“controllo qualità”, la cui attività si colloca alla fine del ciclo produttivo, dopo la fine delle ferie estive, riprendono necessariamente il lavoro dopo tutti gli altri dipendenti e ricevono una comunicazione dell'azienda che li informa del giorno in cui devono presentarsi al posto di lavoro;
infatti, all'inizio delle ferie, rimane del lavoro arretrato ancora da svolgere, per cui alla ripresa dell'attività, possono portarlo a termine (teste ). Tes_3
Peraltro dal LUL risulta che aveva ripreso il lavoro il 5 settembre e Persona_4
dipendente di Codetex, ma distaccata presso la resistente, già il 1° settembre, diversamente Per_3
da quanto riferito da Per_5
Risulta pertanto provata la ripresa dell'attività nel reparto “controllo qualità” quantomeno dal 5 settembre.
Non assume alcuna rilevanza l'assenza della ricorrente il 1° e 2 settembre, riferita nella lettera di licenziamento alla precedente contestazione disciplinare, che invece, contempla solo l'assenza dal 5 al
9/9/2022.
Risulta pertanto provato il fatto materiale contestato.
La giurisprudenza ritiene però che “l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, . . . rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in pagina 3 di 5 cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (Cass 12174/2019).
Il fatto che la ricorrente, basandosi su quanto avvenuto negli anni precedenti, in cui era stata sempre avvisata del giorno in cui riprendere il lavoro dopo la fine delle ferie, abbia confidato che ciò sarebbe successo anche nel settembre 2022, e che insospettita dalla mancanza di tale comunicazione, si sia attivata per sapere se l'attività fosse effettivamente ripresa, non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo, che è costituito oltre che dal dolo, che presuppone l'intenzionalità della condotta, anche dalla colpa, cioè dall'inosservanza della condotta dovuta anche solo per negligenza.
Ed è proprio per negligenza che la ricorrente ha incautamente confidato che quanto verificatosi negli anni precedenti si sarebbe ripetuto anche nel settembre 2022, senza prima verificare invece, se anche lei come gli altri, avesse dovuto riprendere il lavoro già il 1° settembre.
Se ciò esclude da un lato, l'irrilevanza disciplinare della sua assenza, dall'altro consente però di ridimensionarne la gravità, essendo stato provato che era sicuramente intenzionata a riprendere il lavoro, non appena le avessero comunicato quando presentarsi, e che non intendeva in alcun modo interferire con l'organizzazione aziendale.
A tale proposito occorre osservare che non è sufficiente che la contrattazione collettiva preveda il licenziamento, come sanzione per una determinata violazione disciplinare, in quanto il giudice è tenuto comunque a valutarne la proporzionalità, cioè a stabilire se, considerate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti adeguata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Pertanto, in caso di assenza ingiustificata, non è sufficiente che questa si protragga per i giorni previsti dalla norma disciplinare, dovendosi tenere conto anche di altri elementi concorrenti che possono contribuire a determinarne l'effettiva gravità (vd Cass. 3283/2020).
Nello specifico, come già detto, la ricorrente non si era affatto disinteressata di dover riprendere il lavoro e, resasi conto di non essere stata avvisata nonostante la ripresa dell'attività, aveva provato a prendere contatto con i vertici aziendali, quando ormai però, le era già stata inviata la contestazione disciplinare.
Peraltro all'inizio, l'assenza di non aveva provocato alcun particolare Parte_1
inconveniente, come desumibile dalla mancata contestazione dei primi due giorni, il 1° e 2 settembre, e dal fatto che anche nei giorni seguenti non risulta che altri lavoratori addetti al controllo qualità, come e siano state costrette a lavorare oltre il normale orario Persona_4 Per_3
di lavoro.
Dovendosi pertanto escludere che l'assenza della ricorrente abbia arrecato un effettivo disturbo all'organizzazione produttiva della resistente, il fatto per cui è stata licenziata risulta meno grave di quanto ritenuto da anche in considerazione della sua personalità, desumibile dalla Controparte_1
mancanza di precedenti disciplinari e dal riconoscimento delle sue capacità (con il passaggio di livello pagina 4 di 5 e l'assegnazione, pur temporanea, del ruolo di coordinatrice) per cui il recesso, anche a volerlo riqualificare come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non appare proporzionato all'effettiva gravità del fatto, per il quale sarebbe stata congrua invece, la sanzione conservativa della multa o della sospensione, applicabile, secondo l'art 73 ccnl industria tessile – abbigliamento, “al lavoratore che non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l'assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt 55, 61 e 62”
Per quanto concerne le conseguenze sanzionatorie, trova applicazione la tutela di cui all'art 3 co 1 D
Lgs 23/2015, per cui dall'annullamento del licenziamento del 27/9/2022 per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo consegue comunque, l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la condanna di al pagamento dell'indennità non assoggettata a Controparte_1
contribuzione previdenziale, che appare congruo determinare in 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (€ 1.814,00 lordi), in considerazione della breve durata del rapporto di lavoro da un lato e dell'effettiva condotta della ricorrente dall'altro.
La società resistente dev'essere infine condannata anche al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, di € 838,84 lordi.
Le somme liquidate devono essere incrementate per rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. annulla il licenziamento del 27/9/2022 per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo e conseguentemente, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con la condanna di al pagamento dell'indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale, di € 18.140,00 e dell'indennità sostitutiva del preavviso, di €
838,84 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 259,00 per CP_1 CP_1 spese ed € 5.400,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Como, 21/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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