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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4450\2021 RG in materia di revocatoria ordinaria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 7.04.2021 n. 752), vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall'avv. Bartolomeo Sorrentino, c. f. , appellante C.F._2
e
, con sede legale in Messina, Via Bonsignore 1, c.f. e p. iva , in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di società costituita Controparte_2
ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130, con sede legale in Roma, via Piemonte 38, c.f. e nume- ro di iscrizione al Registro delle imprese di Roma appartenente al “ P.IVA_2 [...]
”, p.iva del Gruppo , facente parte del “ Controparte_3 P.IVA_3 [...]
”, codice ABI Gruppo 10312.7, società soggetta a direzione e coordinamen- Controparte_4
to di Credito Fondiario SpA, iscritta al n. 35758.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento Banca d'Italia del 7.06.2017, giusta procura ai rogiti del Notaio , in Roma, del 17.12.2020, Rep. 14688 e Persona_1
Racc. 7197 Racc., registrata al n. 36749 serie 1T, cessionaria, a seguito di contratto di cessio- ne del 3.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_5
. (BCP), giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro, c.f. e Andrea C.F._3
1 Aloi, c.f. giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal C.F._4
notaio da Messina il 3.03.2021 al n. 38070 Rep., n. 14435 Racc., appellata Persona_2
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_6
con sede in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele 92/100, P.IVA_4
appellata contumace e
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_7 C.F._5
Torre del Greco, Via Costantinopoli 5, appellata contumace
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.02.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. La BCP - Banca di Credito Popolare, creditrice di per l'importo di € 75mila Parte_1
in virtù di decreto ingiuntivo n. 1631 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 18.11.2016, derivante da prestazione di garanzia (fideiussione omnibus) sin dal 27.12.2011 su saldo di conto corrente bancario aperto nel 2009, intestato alla richiamata al rientro Parte_2
dalla posizione debitoria di scoperto sin dal 2012, convenne in giudizio il predetto per Pt_1
sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione di fondo patrimo- niale, posto in essere da il 31.07.2013 con la moglie per notaio Pt_1 CP_7 Per_3
(rep. 11516/6555), avente ad oggetto un fabbricato (unico bene immobile di proprietà) ubi- cato in Torre del Greco al Vico Vaglia 2 (NCEU fg. 3, part. 284, sub 2), in quanto lesivo della garanzia generale del credito.
2. Si costituì ed eccepì l'infondatezza della domanda, per aver proposto op- Parte_1
posizione al decreto ingiuntivo volta ad azzerare, in caso di accoglimento, il presunto credito;
in ogni caso, l'anteriorità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (risalente al 2013) ri- spetto alla data (2016) di maturazione e conoscenza del presunto credito.
Fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , che tuttavia CP_7
restò contumace.
3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 7.04.2021 n. 752, ha accolto la domanda e
2 ha dichiarato l'inefficacia e l'inopponibilità, nei confronti della BCP, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, posto in essere il 31.07.2013 dai coniugi e Parte_1 CP_8
[...
con condanna di questi al pagamento delle spese di lite e ordine al Conservatore dei Re- gistri Immobiliari di annotare la sentenza in margine alla trascrizione dell'atto.
4. ha proposto appello. Ha eccepito in via preliminare la nullità della senten- Parte_1
za impugnata per essere stata emessa (il 7.04.2021) in pendenza del termine per le memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., destinato a spirare il 21.04.2021.
Nel merito, ha dedotto che la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in da- Pt_1
ta di molto antecedente (ben tre anni prima) all'insorgenza e comunque alla propria cono- scenza e conoscibilità del presunto debito della società garantita, comunicato a esso garante per la prima volta con raccomandata del 19.08.2016, onde l'assenza di alcun intento fraudo- lento.
5. Si è costituita la , nella qualità indicata in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'ap- CP_1
pello, con vittoria di spese.
6. Successivamente, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 27.05.2022 n. 1246, de- finitivamente provvedendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1631\2016, ha dichiara- to la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correnti- sta e, per l'effetto, l'inesistenza del saldo passivo per la e anzi l'esistenza di un Parte_2
saldo attivo di € 32.622,42 per cui ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la BCP al pagamento, in favore di , della predetta somma oltre interessi. Parte_1
Il venir meno del credito su cui si fonda l'azione revocatoria all'esame di questa Corte ha indotto a concludere nei seguenti termini: Pt_1
«1) (…) in via assolutamente preliminare, dichiarare estinto il presente giudizio di appello per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in lite; 2) In via gradata, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.ro 752 del 6/7 aprile 2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto; 3) Nel merito, alla luce delle suesposte causali, accogliere il presente appello e, per l'effetto rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. formulata dalla , oggi nei con- Controparte_6 CP_1
fronti del sig. , per assoluta carenza dei presupposti di legge e, in particolare, Parte_1
del consilium fraudis sotteso alla costituzione del fondo patrimoniale avvenuta con atto del
31.7.2013; 4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio (…), da attribuire al procuratore an- tistatario, come da nota specifica allegata».
3 7. Osserva la Corte che la sentenza impugnata è nulla in quanto deliberata e pubblicata prima della scadenza del termine ex art. 190 c.p.c. assegnato per le memorie di replica. In- fatti, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la causa senza assegnare alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possi- bilità per i difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena ef- fettività durante tutto lo svolgimento del processo [Cass. SSUU, 25.11.2021 n. 36596].
La causa deve essere comunque decisa nel merito, poiché non si verte in alcuna delle ipo- tesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c..
8. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, occorre dimostrare:
- il credito (anche eventuale);
- l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione posto in es- sere dal debitore (eventus damni);
- la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, ovvero (nel caso in cui l'atto sia ante- riore al sorgere del credito) la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimen- to del credito;
- se l'atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, ov- vero, simmetricamente, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione del debitore.
La costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito anche se compiuta da am- bedue i coniugi, non sussistendo, neppure in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti;
e può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condi- zioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti [Cass.
7.03.2005 n. 4933; Cass.
2.09.1996 n. 8013; Cass. 18.03.1994 n. 2604].
Nel caso in esame, fin dall'inizio il convenuto ha eccepito che il credito della BCP era Pt_1
contestato mediante opposizione a decreto ingiuntivo e che il relativo giudizio era in corso, senza che tale circostanza – pacifica – avesse indotto il primo giudice ad accogliere l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c..
Del resto, se l'azione revocatoria, oltre all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositi- vo, presuppone l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di con-
4 dizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata [Cass. ord. 29.01.2019 n. 2347], è an- che vero che, ai fini della legittimazione attiva, è sufficiente un credito sub iudice, con la con- seguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di ot- tenere l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il so- praggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione – legitimatio ad causam e interes- se dell'attore – deve essere rilevato dal giudice, il quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza della domanda, la rigetterà nel merito [tanto si argomenta da Cass. ord.
30.06.2020 n. 12975].
Nel caso in esame, il credito della BCP (oggi della ), per il quale era stato instaurato CP_1
il giudizio, si è rivelato inesistente in forza di sentenza del 27.05.2022 n. 1246, passata in giudicato, che, al contrario, ha accertato un saldo attivo in favore della onde Parte_2
l'assoluta carenza di interesse della società appellata alla declaratoria di ineffica- cia/inopponibilità dell'atto dispositivo.
Tuttavia, la conseguente richiesta principale di – affinché la Corte dichiari cessata la Pt_1
materia del contendere – non può essere formalmente accolta. Merita infatti di essere con- diviso l'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale la cessazione della materia del contende- re presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. ha invece concluso per il rigetto dell'appello e comunque per l'accoglimen- CP_1
to dell'originaria domanda e ciò impone una pronuncia nel merito [Cass. ord. 16.03.2015 n.
5188], che, in uno alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, è di rigetto dell'origi- naria domanda attrice, cui consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00 in ragione del valore della causa rapportato all'entità del presunto credito.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e in contraddittorio con la Parte_1 CP_1 [...]
e , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunzia- Controparte_6 CP_7
ta 7.04.2021 n. 752, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
5 b) rigetta l'originaria domanda attrice;
c) condanna la alla rifusione, in favore di , con distrazione in favore CP_1 Parte_1
dell'avv. Bartolomeo Sorrentino, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate:
-- per il primo grado, in € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il grado di appello, in € 7.200,00 per compensi ed € 1.080,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente versato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4450\2021 RG in materia di revocatoria ordinaria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 7.04.2021 n. 752), vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall'avv. Bartolomeo Sorrentino, c. f. , appellante C.F._2
e
, con sede legale in Messina, Via Bonsignore 1, c.f. e p. iva , in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di società costituita Controparte_2
ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130, con sede legale in Roma, via Piemonte 38, c.f. e nume- ro di iscrizione al Registro delle imprese di Roma appartenente al “ P.IVA_2 [...]
”, p.iva del Gruppo , facente parte del “ Controparte_3 P.IVA_3 [...]
”, codice ABI Gruppo 10312.7, società soggetta a direzione e coordinamen- Controparte_4
to di Credito Fondiario SpA, iscritta al n. 35758.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento Banca d'Italia del 7.06.2017, giusta procura ai rogiti del Notaio , in Roma, del 17.12.2020, Rep. 14688 e Persona_1
Racc. 7197 Racc., registrata al n. 36749 serie 1T, cessionaria, a seguito di contratto di cessio- ne del 3.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_5
. (BCP), giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro, c.f. e Andrea C.F._3
1 Aloi, c.f. giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal C.F._4
notaio da Messina il 3.03.2021 al n. 38070 Rep., n. 14435 Racc., appellata Persona_2
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_6
con sede in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele 92/100, P.IVA_4
appellata contumace e
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_7 C.F._5
Torre del Greco, Via Costantinopoli 5, appellata contumace
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.02.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. La BCP - Banca di Credito Popolare, creditrice di per l'importo di € 75mila Parte_1
in virtù di decreto ingiuntivo n. 1631 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 18.11.2016, derivante da prestazione di garanzia (fideiussione omnibus) sin dal 27.12.2011 su saldo di conto corrente bancario aperto nel 2009, intestato alla richiamata al rientro Parte_2
dalla posizione debitoria di scoperto sin dal 2012, convenne in giudizio il predetto per Pt_1
sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione di fondo patrimo- niale, posto in essere da il 31.07.2013 con la moglie per notaio Pt_1 CP_7 Per_3
(rep. 11516/6555), avente ad oggetto un fabbricato (unico bene immobile di proprietà) ubi- cato in Torre del Greco al Vico Vaglia 2 (NCEU fg. 3, part. 284, sub 2), in quanto lesivo della garanzia generale del credito.
2. Si costituì ed eccepì l'infondatezza della domanda, per aver proposto op- Parte_1
posizione al decreto ingiuntivo volta ad azzerare, in caso di accoglimento, il presunto credito;
in ogni caso, l'anteriorità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (risalente al 2013) ri- spetto alla data (2016) di maturazione e conoscenza del presunto credito.
Fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , che tuttavia CP_7
restò contumace.
3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 7.04.2021 n. 752, ha accolto la domanda e
2 ha dichiarato l'inefficacia e l'inopponibilità, nei confronti della BCP, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, posto in essere il 31.07.2013 dai coniugi e Parte_1 CP_8
[...
con condanna di questi al pagamento delle spese di lite e ordine al Conservatore dei Re- gistri Immobiliari di annotare la sentenza in margine alla trascrizione dell'atto.
4. ha proposto appello. Ha eccepito in via preliminare la nullità della senten- Parte_1
za impugnata per essere stata emessa (il 7.04.2021) in pendenza del termine per le memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., destinato a spirare il 21.04.2021.
Nel merito, ha dedotto che la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in da- Pt_1
ta di molto antecedente (ben tre anni prima) all'insorgenza e comunque alla propria cono- scenza e conoscibilità del presunto debito della società garantita, comunicato a esso garante per la prima volta con raccomandata del 19.08.2016, onde l'assenza di alcun intento fraudo- lento.
5. Si è costituita la , nella qualità indicata in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'ap- CP_1
pello, con vittoria di spese.
6. Successivamente, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 27.05.2022 n. 1246, de- finitivamente provvedendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1631\2016, ha dichiara- to la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correnti- sta e, per l'effetto, l'inesistenza del saldo passivo per la e anzi l'esistenza di un Parte_2
saldo attivo di € 32.622,42 per cui ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la BCP al pagamento, in favore di , della predetta somma oltre interessi. Parte_1
Il venir meno del credito su cui si fonda l'azione revocatoria all'esame di questa Corte ha indotto a concludere nei seguenti termini: Pt_1
«1) (…) in via assolutamente preliminare, dichiarare estinto il presente giudizio di appello per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in lite; 2) In via gradata, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.ro 752 del 6/7 aprile 2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto; 3) Nel merito, alla luce delle suesposte causali, accogliere il presente appello e, per l'effetto rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. formulata dalla , oggi nei con- Controparte_6 CP_1
fronti del sig. , per assoluta carenza dei presupposti di legge e, in particolare, Parte_1
del consilium fraudis sotteso alla costituzione del fondo patrimoniale avvenuta con atto del
31.7.2013; 4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio (…), da attribuire al procuratore an- tistatario, come da nota specifica allegata».
3 7. Osserva la Corte che la sentenza impugnata è nulla in quanto deliberata e pubblicata prima della scadenza del termine ex art. 190 c.p.c. assegnato per le memorie di replica. In- fatti, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la causa senza assegnare alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possi- bilità per i difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena ef- fettività durante tutto lo svolgimento del processo [Cass. SSUU, 25.11.2021 n. 36596].
La causa deve essere comunque decisa nel merito, poiché non si verte in alcuna delle ipo- tesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c..
8. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, occorre dimostrare:
- il credito (anche eventuale);
- l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione posto in es- sere dal debitore (eventus damni);
- la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, ovvero (nel caso in cui l'atto sia ante- riore al sorgere del credito) la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimen- to del credito;
- se l'atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, ov- vero, simmetricamente, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione del debitore.
La costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito anche se compiuta da am- bedue i coniugi, non sussistendo, neppure in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti;
e può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condi- zioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti [Cass.
7.03.2005 n. 4933; Cass.
2.09.1996 n. 8013; Cass. 18.03.1994 n. 2604].
Nel caso in esame, fin dall'inizio il convenuto ha eccepito che il credito della BCP era Pt_1
contestato mediante opposizione a decreto ingiuntivo e che il relativo giudizio era in corso, senza che tale circostanza – pacifica – avesse indotto il primo giudice ad accogliere l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c..
Del resto, se l'azione revocatoria, oltre all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositi- vo, presuppone l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di con-
4 dizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata [Cass. ord. 29.01.2019 n. 2347], è an- che vero che, ai fini della legittimazione attiva, è sufficiente un credito sub iudice, con la con- seguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di ot- tenere l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il so- praggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione – legitimatio ad causam e interes- se dell'attore – deve essere rilevato dal giudice, il quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza della domanda, la rigetterà nel merito [tanto si argomenta da Cass. ord.
30.06.2020 n. 12975].
Nel caso in esame, il credito della BCP (oggi della ), per il quale era stato instaurato CP_1
il giudizio, si è rivelato inesistente in forza di sentenza del 27.05.2022 n. 1246, passata in giudicato, che, al contrario, ha accertato un saldo attivo in favore della onde Parte_2
l'assoluta carenza di interesse della società appellata alla declaratoria di ineffica- cia/inopponibilità dell'atto dispositivo.
Tuttavia, la conseguente richiesta principale di – affinché la Corte dichiari cessata la Pt_1
materia del contendere – non può essere formalmente accolta. Merita infatti di essere con- diviso l'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale la cessazione della materia del contende- re presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. ha invece concluso per il rigetto dell'appello e comunque per l'accoglimen- CP_1
to dell'originaria domanda e ciò impone una pronuncia nel merito [Cass. ord. 16.03.2015 n.
5188], che, in uno alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, è di rigetto dell'origi- naria domanda attrice, cui consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00 in ragione del valore della causa rapportato all'entità del presunto credito.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e in contraddittorio con la Parte_1 CP_1 [...]
e , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunzia- Controparte_6 CP_7
ta 7.04.2021 n. 752, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
5 b) rigetta l'originaria domanda attrice;
c) condanna la alla rifusione, in favore di , con distrazione in favore CP_1 Parte_1
dell'avv. Bartolomeo Sorrentino, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate:
-- per il primo grado, in € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il grado di appello, in € 7.200,00 per compensi ed € 1.080,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente versato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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