Art. 3.
Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento allegato) che "Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all' art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455 , ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648 , si intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo".
Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento allegato) che "Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all' art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455 , ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648 , si intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo".